REGOLAMENTO DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI DENOMINATO Agrimercato di Legnaro. ART. 1 Caratteristiche dei mercati

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REGOLAMENTO DEL MERCATO DEI RODUTTORI AGRICOLI DENOMINATO Agrimercato di Legnaro ART. 1 Caratteristiche dei mercati Luogo di svolgimento: IAZZA COSTITUZIONE; Dimensioni: n. 20 posteggi 5X3 mt come da planimetria allegata; Frequenza: settimanale nella giornata di venerdì pomeriggio, esclusi i festivi; Orario: dalle 14.30 alle 19.30. rodotti: ortofrutta, carni e salumi, pane e prodotti da forno, formaggio, miele, vino, olio, funghi, farine e cereali, prodotti da gastronomia (in quantità limitata in termini di offerta e di quantità), prodotti ittici, fiori e piante. Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale. ART. 2 Soggetti e prodotti ammessi alla vendita Sono ammessi a partecipare all'agrimercato di Legnaro gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all art. 2135 del codice civile, che pongono in vendita i prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall azienda dei soci imprenditori così come individuati ai sensi dell art. 1, comma 2 del D.Lgs. 228/2001. ossono partecipare all'agrimercato di Legnaro i produttori la cui azienda e/o i terreni siano ubicati nella regione Veneto. Verrà data priorità alle aziende presenti sul territorio del comune di Legnaro. I prodotti agricoli provenienti dall azienda agricola o dall azienda di soci imprenditori agricoli, devono essere posti in vendita nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi. L attività di vendita al mercato è esercitata dai titolari di impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all art. 1, comma 1094, della L. 27.12.2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. ART. 3 artecipazione e assegnazione dei posteggi Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà presentare al Comune tramite il gestore, apposita comunicazione di cui all art. 4 del D.Lgs. 228/2001, con esplicita dichiarazione di accettare il presente disciplinare di vendita; la comunicazione avrà efficacia immediata. Al fine di garantire la corretta gestione degli spazi, l Amministrazione comunale si avvale della collaborazione di un soggetto capofila che, sulla base di apposita convenzione, provvederà, nel giorno di svolgimento del mercato contadino, all assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli partecipanti, nel rispetto dei criteri di equità, libera partecipazione e diversificazione dei prodotti posti in vendita. er l occupazione del posteggio non verrà rilasciata alcuna concessione, considerata la stagionalità dei prodotti e la libera alternanza degli operatori. ART. 4

rescrizioni per il regolare svolgimento dei mercati L accesso all area di mercato è consentito dalle ore 14.00, con inizio delle attività di vendita alle ore 14.30. La cessazione dell attività di vendita è fissata alle ore 19.30 con sgombero dell area entro le ore 21.00. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e, al termine delle operazioni di vendita, a raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune. E vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi ed impianti di arredo urbano. Con l uso del posteggio l operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all esercizio dell attività. L operatore ha l obbligo di esibire la comunicazione di cui all art. 4 del D.Lgs. 228/2001, in originale, su richiesta dei competenti organi di vigilanza. ART. 5 Norme igienico-sanitarie Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell OMS2002 e dell osservanza delle norme igienico-sanitarie. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all OMS2002. Nell interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. I banchi temporanei, ferma restando l osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti: a) essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita; b) avere piani rialzati da terra, per un altezza non inferiore a un metro; c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne. Le disposizioni di cui al punto precedente, lett. b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione.

L esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell energia elettrica e dell acqua potabile. In ogni caso l eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile. ART. 6 Tracciabilità e prezzi di vendita I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l uso di un cartello o di altre modalità idonee allo scopo, nonché della varietà e della provenienza. L etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sull origine dei prodotti. ART. 7 Organo di controllo e modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato L esercizio dell attività di vendita nell ambito del mercato, secondo quanto previsto dall art. 3 del Decreto del Ministero delle olitiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio. Lo svolgimento del mercato è soggetto all attività di controllo del Comune, tramite gli uffici preposti, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato decreto e del presente regolamento. In caso di inosservanza delle disposizioni si applicano le sanzioni previste dall art. 7 bis del decreto leg.vo n. 267/2000 e dalla legge n. 689/1981. Coloro che operino in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, compreso il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l attività, possono essere esclusi dalla partecipazione. I partecipanti sono tenuti a consentire ai soggetti preposti al controllo, di effettuare verifiche, anche in azienda, sulle effettive produzioni e sul rispetto delle norme igienico sanitarie. ART. 8 Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita L imprenditore agricolo si impegna ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili, a favorire l utilizzo di imballaggi riutilizzabili. Gli imprenditori che metteranno in vendita prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili e compostabili ove possibile; dovrà essere privilegiato nel rapporto con la clientela l uso di sacchetti di carta, di materiale a basso impatto ambientale o totalmente riciclabile. ART. 9 Tributi per l occupazione del posteggio L occupazione del posteggio è soggetta al pagamento delle tasse per l occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa relativa all'asporto rifiuti nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

I produttori agricoli partecipanti dovranno effettuare il pagamento settimanalmente, al rappresentante capofila del gruppo che collabora con il Comune nella gestione del mercato. Il capofila provvederà al riversamento degli importi spettanti al Comune con cadenza quindicinnale. ART. 10 Trasferimento del mercato Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato per straordinarie esigenze o per l espletamento di funzioni e/o attività di competenza comunale o di interesse generale, il Responsabile dell Ufficio Commercio comunicherà l'impossibilità di svolgimento dello stesso almeno 3 gg prima dello svolgimento dello stesso direttamente al gestore. ART. 11 Disposizioni finali Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno festivo, il mercato non si svolgerà. L Amministrazione comunale potrà variare la frequenza del mercato in funzione della partecipazione degli operatori e dell afflusso dei consumatori. In caso di condizioni climatiche avverse i partecipanti, sentito il comune, possono sospendere il mercato. Verranno comunicati per tempo eventuali chiusure per ferie del mercato.

L L STO 2.50 2.68 3.37 17 19 14 16 13 15 12 11 10 9 8 18 7 6 5 4 3 2 1 Casetta dell'acqua