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Anno 2013 N.RF002 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 8 OGGETTO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C E PRODOTTI FINANZIARI - CHIARIMENTI RIFERIMENTI ART. 19 DL 201/2011; DM 24/05/2012; CM 48 DEL 21/12/2012 CIRCOLARE DEL 8/01/2013 Sintesi: in merito all imposta di bollo su C/C e strumenti finanziari, l'agenzia ha recentemente chiarito che: - l imposta di bollo non è dovuta per gli estratti conto e rendiconti inviati da Banche e Poste Italiane a soggetti diversi dai propri clienti, nonché per i conti aperti su provvedimento dell'autorità giudiziaria; sono, inoltre, esenti dall'imposta i cd "conti di base" - l'imposta è dovuta anche nel caso in cui l'estratto conto non venga effettivamente inviato al cliente, in quanto lo stesso si considera comunque inviato almeno una volta nel corso dell anno; - l'imposta relativa agli estratti conto e alle rendicontazioni per periodi inferiori all'anno deve essere determinata in considerazione dei giorni rendicontati, con la misura minima di 1 euro - per l'esenzione di conti e libretti intestati a persone fisiche con saldo complessivo <. 5.000 la giacenza va calcolata come media dei saldi giornalieri contabili, comprendendo anche i libretti al portatore - sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, il limite massimo di. 1.200 viene meno in quanto previsto limitatamente al 2012; mentre il limite minimo di. 34,20 si applica anche dal 2013 in poi e va ragguagliato al periodo di durata del rapporto intrattenuto. Con la CM 48/2012 l Agenzia ha fornito chiarimenti sulle norme in materia di bollo su c/c e prodotti finanziari entrate in vigore nel 2012. In particolare, si rammenta che: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, vi è un aumento dell imposta dovuta, in quanto essa è passata da.73,80 a.100 (mentre per le persone fisiche, nulla è cambiato) nel 2012, l imposta era dovuta con la misura massima di.1.200, limite che non opererà più a partire dal 2013. Resta ferma, invece, la misura minima dell imposta pari a. 34,20. l imposta ha natura sostitutiva, in quanto sostituisce l imposta di bollo ordinaria dovuta per gli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell ambito dei rapporti di c/c, libretti di risparmio e prodotti finanziari intrattenuti tra l ente gestore e la propria clientela. IMPOSTA PER ESTRATTI CONTO E RENDICONTI DI LIBRETTI DI RISPARMIO In seguito alle novità introdotte dal DL 201/2011, a decorrere dal 01/01/2012, l imposta di bollo: sugli estratti di conto corrente bancari o postali inviati ai clienti sui rendiconti di libretti di risparmio anche postali è dovuta, con periodicità annuale nella misura seguente:. 34,20 se il cliente è una persona fisica. 100,00 se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica Pertanto, atteso che l imposta trova applicazione limitatamente agli estratti conti inviati da banche e Poste Italiane alla clientela, la stessa non trova applicazione: per estratti conto e rendiconti inviati a soggetti diversi dai propri clienti in caso di rapporti aperti per ordine dell autorità giudiziaria. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it Nota: in tal caso, per gli estratti di conto corrente ed i rendiconti di risparmio torna applicabile l'imposta di bollo ordinaria di.1,81 qualora l'importo superi. 77,47.

Redazione Fiscale Info Fisco 002/2013 Pag. 2 / 8 Conti di base: sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo i cd. conti di base e cioè i C/C (in seguito a convenzione tra MEF e Banca d Italia) rivolti a fasce socialmente svantaggiate di clientela (ISEE in corso di validità <.7.500), che vengano offerti dall intermediario senza spese. DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA Ai fini dell'applicazione della misura prevista occorre considerare l'intestazione del rapporto. A seguito della soppressione: dell addizionale del 50% di cui all art. 11 c. 5 DL 691/94 della maggiorazione dell'imposta prevista per i soggetti diversi dalle persone fisiche dalla previgente nota 3-bis all'art. 13 Tar. Parte I DPR 642/72. la misura dell imposta: è ora definita direttamente dall art.13 c. 2-bis del DPR 642/72 non è più gravata da addizionale o maggiorazione. CALCOLO DELL IMPOSTA Ai fini del calcolo dell'imposta la circolare precisa che: ESTRATTO CONTO ANNUALE ESTRATTO CONTO/RENDICONTO INVIATI PERIODICAMENTE NELL ANNO l estratto conto si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell anno; in tal caso occorre fare riferimento all'anno civile. l imposta va determinata in considerazione dei giorni rendicontati Anche per gli estratti emessi: in sede di chiusura dei rapporti per i rapporti aperti in corso d anno l imposta viene determinata operando il rapporto tra l imposta annua e il periodo rendicontato. Tuttavia, ove l importo determinato in relazione al periodo rendicontato sia inferiore ad 1 euro, l imposta è comunque pari a tale importo.(ovvero 1 euro) Art 3 c. 3 DPR 642/72: "in ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari.per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50." Resta fermo che in caso di estratti conto e rendiconti di periodi inferiori a quelli mensili, trimestrali e semestrali, come, ad esempio, in caso di apertura o cessazione del rapporto in corso d'anno, l'imposta va determinata in considerazione degli effettivi giorni rendicontati. C/C E LIBRETTI PLURIMI: in caso di più rapporti di c/c o libretti di risparmio intestati al medesimo soggetto, l'imposta deve essere applicata con riferimento a ciascun rapporto. Esempio1 Contribuente, persona fisica che intrattiene con la medesima banca un rapporto di c/c e un libretto di risparmio, con valore medio di giacenza al 30/06 e al 31/12, pari ad. 5.600, per ogni rapporto. Ipotizzando che l'estratto del conto venga inviato con periodicità semestrale e che il libretto di risparmio venga rendicontato annualmente, l'imposta applicabile nell'anno è la seguente: VALORE MEDIO DI GIACENZA 30/06 31/12 CONTO CORRENTE 5.600. 17,10. 17,10 LIBRETTO DI RISPARMIO 5.600 34,20

Redazione Fiscale Info Fisco 002/2013 Pag. 3 / 8 Contribuente, persona fisica, che intrattiene con il medesimo intermediario due rapporti di conto corrente, con valore medio di giacenza, pari ad. 5.600 per ogni conto. Esempio2 Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicità trimestrale, per il conto A, e semestrale, per il conto B, l'imposta applicabile nel corso dell'anno è la seguente: VALORE MEDIO DI GIACENZA 31/03 30/06 30/09 31/12 CONTO A 5.600. 8,55. 8,55. 8,55. 8,55 CONTO B 5.600. 17,10. 17,10 Contribuente, persona fisica, che intrattiene con il medesimo intermediario, nel 2013, due rapporti di conto corrente: - uno di durata annuale con valore medio di giacenza per l'anno pari ad.10.000 (conto A) - l altro aperto il 20/11 con un valore medio di giacenza pari ad. 25.000 (Conto B). Esempio3 Ipotizzando che la rendicontazione sia stabilita contrattualmente per entrambi con periodicità trimestrale, l'imposta applicabile nel corso dell'anno è la seguente: VALORE MEDIO DI GIACENZA CONTO A DAL 01/01 10.000 CONTO B DAL 20/11 25.000 31/03 30/06 30/09 31/12. 8,55. 8,55. 8,55. 8,55 (34,20X42)/365= 3,93 LIBRETTI DI RISPARMIO AL PORTATORE Per i libretti di risparmio al portatore, la misura dell'imposta viene determinata in considerazione del soggetto che ne ha richiesto l'emissione. Al riguardo, l agenzia precisa che qualora, successivamente all'emissione, venga censito dall'intermediario quale portatore del libretto, un soggetto diverso da quello che ne ha richiesto l'emissione, la misura dell'imposta deve essere determinata in considerazione del soggetto che risulta portatore dello stesso. SOCIETÀ FIDUCIARIE L'imposta è corrisposta anche per i rapporti intrattenuti per il tramite di società fiduciarie. In tal caso, la misura dell'imposta applicabile deve essere determinata in considerazione del fiduciante, ovvero in misura pari ad:.34,20 se il fiduciante è persona fisica. 100 se il fiduciante è soggetto diverso da persona fisica LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALE DORMIENTI Per quanto riguarda i libretti di risparmio postale emessi in data antecedente al 2004 e risultati dormienti (non movimentati per più di 10 anni), non essendo possibile risalire all intestatario del libretto, l imposta di bollo viene applicata in via presuntiva nella misura e secondo le modalità previste per i soggetti persone fisiche (ovvero è applicata annualmente nella misura di.34,20 se la giacenza media è >.5.000.)

Redazione Fiscale Info Fisco 002/2013 Pag. 4 / 8 ESENZIONE PER ESTRATTI E LIBRETTI CON GIACENZA <. 5000 L Agenzia rammenta che opera un esenzione dall imposta di bollo a favore dei clienti persone fisiche quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a.5.000. Nota: per giacenza media deve intendersi la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo oggetto di rendicontazione. Per verificare il superamento di tale soglia, vanno considerati unitariamente tutti i rapporti detenuti dal cliente rispettivamente: con la medesima banca; con Poste Italiane; con Cassa Depositi e Prestiti. Esempio4 Contribuente, persona fisica, che intrattiene un unico rapporto di conto corrente con valore medio di giacenza pari a.4.000 nel primo, secondo e terzo trimestre e pari a 60.000 nel quarto trimestre. Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicità trimestrale, l'imposta applicabile nell'anno è la seguente 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE GIACENZA MEDIA. 4.000. 4.000. 4.000. 60.000 IMPOSTA DI BOLLO 8,55 Pertanto, per l'applicazione dell'esenzione, si valuta la posizione complessiva del cliente (tra questi sono ricompresi i libretti al portatore mentre non vanno considerati i cd conti di base ) Società fiduciarie: nel caso in cui il fiduciante, persona fisica, intrattenga presso il medesimo intermediario un rapporto per il tramite della società fiduciaria e un rapporto in nome proprio, tali rapporti non devono essere cumulati tra loro ai fini della verifica del limite di esenzione. Se il fiduciante intrattiene presso il medesimo intermediario più C/C per il tramite di una società fiduciaria, tali rapporti devono essere considerati unitariamente per verificare l'esenzione. Periodi di rendicontazione inferiori all'anno: la misura dell'imposta è rapportata al periodo rendicontato. Contribuente, persona fisica, che intrattiene con il medesimo intermediario 2 C/C: - il primo (conto A) con valore medio di giacenza pari ad.53.000 nel primo trimestre e ad. 1.000 nel resto dell'anno; - il secondo (conto B) con un valore medio di giacenza pari ad.2.000 per tutto l'anno. Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicità trimestrale per il conto B e con periodicità annuale per il conto A, l'imposta dovuta in relazione ai due conti è la seguente: Esempio5 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE GIACENZA CONTO A. 53.000. 1.000. 1.000. 1.000 GIACENZA CONTO B. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000 IMPOSTA DI BOLLO CONTO A ANNUALE IMPOSTA DI BOLLO CONTO B TRIMESTRALE IMPOSTA DI BOLLO TOTALE DA APPLICARE. 8,55. 34,20. 8,55. 34,20

Redazione Fiscale Info Fisco 002/2013 Pag. 5 / 8 L'articolo 2 del DM 24/05/2012 precisa, inoltre, che l'imposta di bollo non è dovuta per i c/c intestati a persone fisiche qualora il valore della giacenza media risulti negativo. Contribuente, persona fisica, che intrattiene con il medesimo intermediario due rapporti di conto corrente: - il primo con valore medio di giacenza per l intero anno pari ad. 3000 (conto A) - il secondo con un valore medio di giacenza pari ad. 6.000 (conto B). Esempio6 Ipotizzando che la rendicontazione avvenga per entrambi con periodicità annuale, l imposta applicabile nell anno è la seguente: VALORE MEDIO DI GIACENZA 31/12 CONTO A.3000 CONTO B 6.000 34,20 COMPLESSIVA 6.000 IMPOSTA DI BOLLO PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE A PRODOTTI FINANZIARI Per le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari: anche qualora non risultino soggetti ad obbligo di deposito (e dunque ad un rapporto di custodia e/o amministrazione) ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati si prevede l'applicazione dell'imposta proporzionale nella misura: dell 1 per mille (0,1%), per il 2012 dell'1,5 per mille (0,15%), a decorrere dal 2013 In ogni caso, l imposta è dovuta: nella misura minima di. 34,20 limitatamente al 2012, nella misura massima di.1.200. Dette misure minime e massime secondo la CM 48/2012 sono applicate: in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il medesimo ente gestore. ragguagliandole ai complessivi giorni di durata dei rapporti nell'anno, considerando una volta sola quelli intercorrenti in periodi contemporanei (così, per un rapporto di 6 mesi, l imposta dovuta nell anno non potrà esser inferiore a 17,10 euro). STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI: IMPOSTA BOLLO Anno Aliquota Misura minima Misura massima 2012 1 per mille. 34,20.1200 2013 1,5 per mille. 34,20 COMUNICAZIONE: le comunicazioni periodiche inviate alla clientela si presumono inviate anche qualora l'ente gestore non sia tenuto alla redazione e all'invio delle stesse; l'imposta deve essere applicata al 31/12 di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

Redazione Fiscale Info Fisco 002/2013 Pag. 6 / 8 BASE IMPONIBILE Le suddette aliquote di imposta si applicano: sul valore di mercato dei prodotti finanziari in mancanza, sul valore nominale o di rimborso come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. Al riguardo, l Agenzia ha precisato che: ASSENZA RENDICONTAZIONI PRESENZA RENDICONTAZIONI l'imposta deve essere applicata al 31/12 di ciascun anno e, comunque, al momento dell'estinzione del rapporto. In particolare: l'imposta si applica anche ai prodotti che non presentino un valore di mercato, nominale o di rimborso, facendosi riferimento al loro valore di acquisto contratti derivati: eventuali valori negativi non assumono rilevanza ai fini del calcolo polizze di assicurazioni: si assume il valore di riscatto o rimborso della polizza buoni postali fruttiferi: l imposta viene determinata con riferimento all'ammontare in essere al 31/12 di ogni anno. Pertanto, per i buoni postali che scadono ad es. nel corso del 2012 non deve essere applicata alcuna imposta, mentre per quelli scaduti al 31/12/2012 e acquistati in corso dello stesso anno, l imposta è dovuta in misura piena. l'imposta proporzionale va rapportata ai giorni del periodo rendicontato Soggetti obbligati: tutti gli intermediari finanziari presso i quali sono intrattenuti rapporti di deposito di titoli e che sono tenuti ad inviare alla propria clientela le comunicazioni periodiche. Si tratta di: - banche - poste italiane - altri intermediari finanziari (comprese le società di intermediazione mobiliare) Qualora nell'emissione e circolazione del prodotto finanziario sono coinvolti più enti gestori, l'imposta va applicata dal soggetto che ha il rapporto diretto con il cliente. Modalità di versamento: l'imposta di bollo si corrisponde: - mediante apposito contrassegno, rilasciato con modalità telematiche dagli intermediari abilitati - in modo virtuale. Con il DL 16/2012 viene introdotto l obbligo, per le imprese di assicurazione autorizzate al pagamento in modo virtuale, di corrispondere l acconto dell imposta di bollo. AMBITO DI APPLICAZIONE Sono sottoposti al prelievo tutti gli strumenti e prodotti finanziari, ovvero: - titoli di Stato - quote di fondi comuni di investimento mobiliare ed immobiliare - azioni - buoni postali fruttiferi - obbligazioni - pronti contro termine - certificati di deposito - prodotti finanziari (comprese le polizze cd unit linked e index linked) PRODOTTI FINANZIARI DETENUTI ALL'ESTERO: rilevano, secondo la CM 48/2012, anche i prodotti finanziari detenuti all'estero che siano: oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti. In relazione a tali prodotti, non trova applicazione l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero in quanto tali attività non si considerano detenute all'estero.

Redazione Fiscale Info Fisco 002/2013 Pag. 7 / 8 PRODOTTI FINANZIARI (art. 1, co. 1 lett. u) e w bis) DL 58/98 TUF) STRUMENTI FINANZIARI (art. 1, co. 2 DL 58/98 TUF) strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria ad esclusione dei depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: polizze vita e operazioni di capitalizzazione, con esclusione delle forme pensionistiche individuali valori mobiliari strumenti del mercato monetario quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni, Sicav) contratti opzione: a termine (future), swap ed altri derivati Strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito contratti finanziari differenziali ECCEZIONI: sono, invece, esclusi dal prelievo le comunicazioni relative a : fondi pensione (aperti o negoziali) fondi sanitari (ovvero associazioni, enti e società con esclusiva finalità di assistenza sanitaria) Nota: tale regime di esclusione, precisa la circolare, trova applicazione: - sia con riferimento alle comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da fondi di previdenza complementare - sia per le comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da istituti, sia pubblici che privati, di previdenza obbligatoria. BUONI FRUTTIFERI POSTALI Per i buoni fruttiferi postali l'imposta: E APPLICABILE per i buoni il cui valore supera complessivamente. 5.000. NON E APPLICABILE (ESENZIONE) per i buoni il cui valore di rimborso risulta complessivamente <. 5.000. Sul punto, l Agenzia precisa che, ai fini della verifica del limite di esenzione, deve assumersi il valore effettivo di rimborso, al netto degli oneri fiscali, riconosciuto al cliente alla scadenza. Nota: secondo il DM 24/05/2012 il valore dei buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 01/01/2009 non va considerato ai fini della verifica del limite complessivo dei 5.000 euro, previsto per l'applicazione dell'esenzione. Per tali buoni, anche se di valore <. 5.000, l'imposta di bollo è comunque dovuta al momento del rimborso e deve essere calcolata, per ciascun anno, applicando al valore nominale del singolo buono, l'aliquota proporzionale dell'1 per mille per il 2012 e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013. L imposta da applicare al momento del rimborso non può comunque essere inferiore a. 1,81 e, non trova applicazione la misura minima di. 34,20. Contribuente che possiede buoni postali cartacei emessi il 01/01/2008 di durata settennale e valore nominale pari ad. 2.000. L'imposta da calcolare per ciascun anno e da applicare al momento del rimborso è la seguente: Esempio7 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 VALORE NOMINALE DEI BUONI POSTALI CARTACEI. 2.000. 2.000. 2.000 IMPOSTA PROPORZIONALE. 2 (2.000 x 1 ). 3 (2.000 x 1,5 ). 3 (2.000 x 1,5 ) IMPOSTA DA APPLICARE A SCADENZA 2 + 3 + 3 = 8

Redazione Fiscale Info Fisco 002/2013 Pag. 8 / 8 Contribuente che possiede buoni postali cartacei emessi 01/01/2008 di durata quinquennale e valore nominale pari ad. 500. L'imposta da calcolare e da applicare al momento del rimborso è la seguente: Esempio8 31/12/2012 VALORE NOMINALE DEI BUONI POSTALI CARTACEI. 500 IMPOSTA PROPORZIONALE. 0,50 (500 x 1 ) IMPOSTA DA APPLICARE A SCADENZA. 1,81 POLIZZE EMESSE DA ASSICURAZIONI ESTERE OPERANTI IN ITALIA Anche per le comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti, l'imposta di bollo può essere applicata all'atto del rimborso o del riscatto (nella misura stabilita dall art. 13, comma 2-ter, della tariffa.) Nota: in tal caso, l'impresa estera assolve direttamente l'imposta di bollo in Italia ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido con essa per il versamento dell'imposta. Se le polizze: sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti la suddetta imposta è comunque dovuta dalla società fiduciaria o dall'intermediario residente. Ove il rapporto con la fiduciaria o con l'intermediario residente venga interrotto, tali soggetti devono applicare sulla polizza l'imposta di bollo calcolata per ciascun anno ed accantonata fino a tale data. Nota: una volta interrotto il rapporto di intermediazione, la polizza si considera detenuta all'estero e deve essere corrisposta l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero. RIVISTA TELEMATICA DELLA REDAZIONE GODIMENTO BENII AII SOCII E FAMILIARI I (I( INCLLUDEE PPROGRAMMA EEXXCEELL) ) PROSSIME USCITE: LA FATTURA EUROPEA REDDITOMETRO