PRINCIPI GENERALI TITOLI DI CREDITO
Mancanza nozione di titolo di credito In base alla disciplina e alla funzione sono stati individuati alcuni elementi caratteristici: 1) naturale destinazione alla circolazione 2) incorporazione del diritto nel titolo 3) autonomia del diritto rispetto a quello del dante causa (acquisto a titolo originario) 4) letteralità (il contenuto del diritto si desume dalla lettera del titolo)
Funzione dei titoli di credito Agevolare la circolazione dei diritti di credito: senza rispettare le formalità per la cessione del credito. Sono documenti naturalmente destinati alla CIRCOLAZIONE. Esigenze della prassi del commercio. Il titolo di credito attribuisce al possessore del titolo il diritto di ottenere la prestazione indicata sul titolo.
Tipologie Titoli di credito in senso stretto = cambiale e assegno (diritto al pagamento di una somma di denaro) TITOLI INDIVIDUALI Titoli rappresentativi di merci = polizza di carico (diritto alla consegna di merci) Titoli di partecipazione = azioni di società, obbligazioni, titoli di stato (situazione giuridica complessa: diritti amministrativi e patrimoniali) TITOLI DI MASSA NON sono titoli di credito i documenti di legittimazione (es. biglietti di viaggio)
Meccanismo di circolazione dei titoli di credito Finzione giuridica: INCORPORAZIONE del diritto nel documento cartolare L incorporazione si ha con l emissione del titolo sulla base di un rapporto fondamentale tra emittente e primo prenditore (contratto di rilascio) Il trasferimento riguarda il documento in cui è incorporato il diritto e segue le regole della circolazione dei beni mobili.
Rapporto cartolare Si affianca al rapporto fondamentale Insieme al rapporto cartolare nasce il diritto cartolare che è il diritto di credito incorporato nel documento Il contenuto del rapporto e del diritto cartolare si determina sulla base della lettera del titolo (c.d. PRINCIPIO DI LETTERALITA )
Principi in tema di circolazione Proprietà del titolo = proprietà del diritto di credito in esso incorporato. Regola possesso di buona fede vale titolo (art. 1994 c.c.) Possesso qualificato del documento = titolarità del diritto cartolare anche A NON DOMINO La posizione di chi acquista è indipendente da quella dell alienante (acquisto a titolo originario)
Eventuale dissociazione tra proprietario e possessore del titolo Perdita del possesso del titolo da parte del legittimo proprietario. Il terzo di buona fede che acquista il possesso del titolo NON è soggetto ad azione di rivendica da parte del proprietario spossessato. Possesso materiale del titolo + buona fede + forme prescritte dalla legge = acquisto della titolarità del diritto cartolare
Legittimazione cartolare Ciò che conta è il possesso e non la proprietà del titolo. Il possessore del titolo (in buona fede e nelle forme prescritte dalla legge) è LEGITTIMATO a richiedere la prestazione in esso indicata. Art. 1992: il debitore è liberato se paga al possessore, anche se questi non è il titolare (purchè non in dolo/colpa grave).
Possesso qualificato Occorre rispettare le norme specifiche sulla circolazione di quel titolo di credito: 1) titoli al portatore = mero possesso 2) titoli all ordine = possesso + girata 3) titoli nominativi = possesso + doppia annotazione del nome dell acquirente nel registro dell emittente e sul titolo Occorre inoltre che vi sia la buona fede.
Principio di letteralità Il contenuto del diritto cartolare si determina sulla base di ciò che è scritto sul titolo Autonomia rispetto alla posizione dell alienante: NON possono essere opposte al possessore ECCEZIONI fondate sul rapporti personali con i precedenti possessori ART. 1993 c.c.: distinzione tra eccezioni reali ed eccezioni personali. Eccezioni reali sono opponibili verso chiunque.
Eccezioni di forma Eccezioni reali Eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo Falsità della firma di chi ha emesso il titolo Difetto di capacità/rappresentanza dell emittente al momento dell emissione Mancanza delle condizioni per l esercizio dell azione (es. levata del protesto).
Eccezioni personali 1) Eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale 2) Eccezioni fondate su altri rapporti personali specifici con un singolo portatore del titolo 3) Eccezione di dolo (exceptio doli) opponibile se si dimostra l accordo fraudolento 4) Eccezione personale in senso stretto basata sul difetto di proprietà del titolo opponibile al ladro o al possessore di mala fede
Titoli astratti e titoli causali Nei titoli astratti il contenuto del diritto cartolare si desume soltanto dal titolo (c.d. letteralità piena o completa). Il rapporto fondamentale non è rilevante per ricostruire il contenuto del diritto. Nei titoli causali il contenuto del diritto cartolare si desume, oltre che dal titolo, anche dal rapporto fondamentale (letteralità incompleta o per relationem).
CIRCOLAZIONE: titoli all ordine ART. 2008 c.c.: a) consegna del titolo + girata b) serie continua di girate (di cui l ultima a favore del possessore del titolo) La GIRATA è una dichiarazione apposta sul titolo: per me pagate a. può essere: a) in pieno, se contiene il nome del giratario b) in bianco, se non contiene alcun nome
CIRCOLAZIONE: titoli nominativi ART. 2021 c.c.: acquisto della legittimazione = consegna del titolo + doppia annotazione sul titolo e nel registro emittente MODALITA tecniche di circolazione: 1) Transfert: l emittente annota il nome dell acquirente sul titolo e nel suo registro (art. 2022 c.c.) 2) Girata: annotazione immediata sul titolo + successiva annotazione nel registro (art. 2023 c.c.)
AZIONI SOCIETARIE: circolazione Titoli nominativi incorporano diritti di partecipazione (es. diritti di voto, agli utili..) ART. 2355 c.c.: circolano mediante GIRATA autenticata da un notaio. Il giratario (possessore in base ad una serie continua di girate) può: a) chiedere l annotazione del suo nome nel libro dei soci; b) esercitare comunque i diritti sociali, anche SENZA annotazione del suo nome nel libro dei soci.
Dematerializzazione dei titoli di massa Titoli di massa soggetti a continui SCAMBI (es. azioni quotate) Modalità di trasferimento dei titoli complesse e onerose (transfert o girata): a) sempre necessaria la consegna materiale del titolo (rischio di furto o smarrimento); b) necessario intervento di un notaio; Notevole rallentamento della circolazione dei titoli
Dematerializzazione Il TITOLO cartaceo scompare o diviene irrilevante nella fase di circolazione. Circolazione NON più basata sulla movimentazione fisica del titolo bensì su SCRITTURAZIONI CONTABILI: operazioni di giro da un conto ad un altro. Oggetto della dematerializzazione: - titoli negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati; - strumenti finanziari: titoli di massa, azioni, obbligazioni, titoli di stato ecc.
Soggetti coinvolti nel sistema di gestione accentrata Soggetti emittenti (società di capitali): emettono i titoli immessi nel sistema Monte Titoli s.p.a.: gestisce in modo accentrato i titoli immessi nel sistema Intermediari abilitati: effettuano le operazioni per conto dei clienti Titolari degli strumenti finanziari: clienti degli intermediari
Forme di dematerializzazione e gestione accentrata 1) Gestione accentrata non dematerializzata: i titoli cartacei esistono e sono depositati presso la Monte Titoli che li gestisce in modo accentrato. 2) Gestione dematerializzata: i titoli cartacei NON vengono più emessi: la Monte Titoli gestisce la circolazione tramite sistemi elettronici di scritturazione (registrazioni contabili elettroniche).
Dematerializzazione obbligatoria - volontaria Dematerializzazione OBBLIGATORIA: a) titoli negoziati o destinati alla negoziazione (su mercati regolamentati o altri sistemi multilaterali di negoziazione); b) strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante (v. Reg. congiunto 2008) Dematerializzazione VOLONTARIA: titoli non negoziati rappresentativi di capitale di rischio (azioni) o di debito (obbligazioni)
Circolazione scritturale Il trasferimento avviene tramite semplici scritturazioni sui conti (operazioni di giro) La legge equipara, sul piano degli effetti, il trasferimento avvenuto con modalità scritturali a quello avvenuto secondo le modalità cartolari. La scritturazione sul conto equivale alla girata del titolo (art. 2355, ultimo comma, c.c.).