PROVINCIA DI PISTOIA 31 Ottobre 2012 Avv. Valeria Del Pizzo
Introdotto nell ordinamento nel 2003 dal Dlgs. nr 276(Riforma Biagi) viene disciplinato nel TITOLO V fra le TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE (ARTT. 34 40)
CONTRATTO CON CUI IL LAVORATORE SI METTE A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE NE PUO UTILIZZARE LA PRESTAZIONE IN MODO DISCONTINUO O INTERMITTENTE
Fra le tipologie di lavoro flessibile è quella che ha fatto maggiormente discutere, soprattutto in ragione della possibilità per il datore di richiedere una prestazione a chiamata (di qui la definizione di lavoro a chiamata ovvero job on call ) senza che il lavoratore possa rivendicare il diritto di lavorare e quindi la retribuzione laddove non vi sia stata la chiamata.
INFATTI, L ART. 38, COMMA 3, PREVEDE CHE PER TUTTO IL PERIODO DURANTE IL QUALE IL LAVORATORE RESTA DISPONIBILE A RISPONDERE ALLA CHIAMATA DEL DATORE DI LAVORO NON È TITOLARE DI ALCUN DIRITTO RICONOSCIUTO AI LAVORATORI SUBORDINATI NÉ MATURA ALCUN TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, SALVO L INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ DI CUI ALL ART. 36.
IL FAVORE DELL ORDINAMENTO VERSO QUESTA FORMA DI LAVORO FLESSIBILE ERA VENUTO MENO A SEGUITO DELLA APPROVAZIONE DELLA LEGGE 247/2007 la quale, nel recepire i contenuti del cd. Protocollo Welfare del 23 luglio 2007 stipulato fra Governo e Parti Sociali, aveva ABROGATO L ISTITUTO. IL D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, lo ha ripristinato a partire dal 25 giugno 2008
INTRINSECA ATTITUDINE ALL USO NON GENUINO E FRAUDOLENTO AGEVOLATO DALLA ASSENZA DI PREDETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE CHE VANIFICA OGNI ACCERTAMENTO SULLA EFFETTIVA FREQUENZA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE ASSENZA DI PARAMETRI NORMATIVI OGGETTIVI CHE DEFINISCANO IL REQUISITO DELLA DISCONTINUITA /INTERMITTENZA
Secondo i chiarimenti forniti dalla circolare MdL nr 20/2012 la prestazione può essere considerata discontinua anche laddove sia resa per periodi di durata significativa. Tuttavia tali periodi dovranno essere intervallati da una o più interruzioni in modo che non vi sia un esatta coincidenza fra la durata del contratto e la durata della prestazione.
A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO La circolare ministeriale nr 4/2005 ha specificato che nel caso di lavoro intermittente a tempo determinato non si applicano le disposizioni sul contratto a termine né con riferimento alle causali né ai periodi di intervallo da rispettare fra un contratto e l altro.
INTERVENTO SULLE CAUSALI- La legge 92/2012 ridefinisce le ipotesi di legittimo ricorso al lavoro intermittente.. MONITORAGGIO DELL ISTITUTO Previsione di un obbligo di comunicazione preventiva della effettiva chiamata alla DTL
Come in passato la riforma mantiene la differenziazione delle ipotesi legittimanti il ricorso a tale tipologia contrattuale in causali oggettive e soggettive ma, ne ridefinisce alcuni contenuti in modo più restrittivo. CAUSALI OGGETTIVE art. 34,c.1 e 37 CAUSALI SOGGETTIVE art. 34, c. 2
LA LEGGE 92 HA ABROGATO L ART. 37 DEL DLGS. 276/2003 FACENDO VENIR MENO LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE AL LAVORO A CHIAMATA NEI PERIODI FESTIVI O DURANTE IL WEEK END. Tali periodi erano rappresentati dalle ferie estive, dalle festività natalizie e pasquali e dai week-end. Tuttavia, tale ipotesi potrebbe essere ripristinata dalla contrattazione collettiva.
OGGI IL CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA PUO ESSERE STIPULATO SECONDO LE ESIGENZE INDIVIDUATE DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI ovvero PER PERIODI PREDETERMINATI DELLA SETTIMANA/MESE/ANNO (SOPPRESSO IL RIFERIMENTO ALL ART. 37)
L intervento della L.92/2012 in questo ambito si è sostanziato nella ridefinizione dei requisiti anagrafici in modo restrittivo rispetto alla disciplina previgente(destinatari i soggetti con meno di 25 anni o più di 45 anni di età). OGGI IL CONTRATTO PUÒ ESSERE CONCLUSO CON SOGGETTI CON PIÙ DI 55 ANNI DI ETÀ E CON MENO DI 24 ANNI DI ETÀ MA IN TAL CASO LE PRESTAZIONI DEVONO ESSERE SVOLTE ENTRO IL 25 ANNO.
Già prima della riforma l art. 40 Dlgs. 276/2003 prevedeva, in via provvisoria un intervento del MdL ai fini della individuazione delle esigenze oggettive laddove la contrattazione collettiva non si fosse attivata. Attesa la sostanziale inerzia della contrattazione il MdL è intervenuto con DM 23 ottobre 2004 consentendo il ricorso al LI per le attività che richiedono un lavoro discontinuo richiamate nella tabella approvata con il RD. Nr 2657/1923.
LA L. 92/2012 HA ONERATO IL DATORE DI ADEMPIMENTI NUOVI IN VISTA DELLA CHIAMATA. L INTERVENTO E CONSISTITO NELLA PREVISIONE DI UN OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DATORE ALLA DTL COMPETENTE, PRIMA DELL INIZIO PRESTAZIONE O DI UN CICLO DI PRESTAZIONI DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GG. (ART. 35 DLGS 276/2003, COMMA 3 BIS)
LA LEGGE HA PREVISTO CHE L INOSSERVANZA DELL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLA CHIAMATA SIA PUNITA CON PARTICOLARE RIGORE PREVEDENDO UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA EURO 400 A 2400 DA IRROGARE PER CIASCUN LAVORATORE PER IL QUALE LA COMUNICAZIONE E STATA OMESSA NON SUSCETTIBILE DI DIFFIDA AI SENSI ART. 13 DLGS 124/2004 CON L EFFETTO DI PRECLUDERE AL TRASGRESSORE IL BENEFICIO DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA MINIMA.
COMUNICAZIONE ASSUNZIONE CHIAMATA CENTRO IMPIEGO DTL
L ADEMPIMENTO DEL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA DTL VIGE DAL 18 LUGLIO 2012 ANCHE CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI DI LAVORO INSTAURATI ANTECEDENTEMENTE A TALE DATA.
Secondo una recente interpretazione fornita dal Mdl con circolare nr 20/2012 deve ritenersi che i 30 giorni non sono da intendersi come arco temporale massimo all interno del quale individuare i vari periodi di attività ma il nr complessivo di giornate lavorative per ciascun lavoratore a chiamata. Se si svolgono prestazioni di durata superiore occorre inoltrare più di una comunicazione.
Assunzione Entro le 24 ore antecedenti l occupazione Modello UNILAV Procedura on line ex articolo 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, così come modificato dall art. 1, comma 1184 della L. 296/2006 Chiamata Prima inizio della prestazione (anche lo stesso giorno) Modello ML 15-01 Invio ai recapiti messi a disposizione MdL (sms/fax/e-mail)
La circolare MdL nr 20/2012 ha chiarito che la comunicazione potrà essere modifica o annullata attraverso l invio di una successiva comunicazione di rettifica da inviare sempre prima dell inizio della prestazione ovvero nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
La L. 92/2012, art. 1 comma 22, ha previsto che i contratti di lavoro a chamata stipulati antecedentemente al 18 luglio 2012 non compatibili con le novità normative introdotte cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi dall entrata in vigore della Riforma. Dal 19 luglio 2013 i contratti di lavoro non compatibili si riterranno cessati ex lege.
PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN SCIOPERO SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE DI ACCORDI SINDACALI, C/O UNITA PRODUTTIVE IN CUI NEI 6 MESI PRECEDENTI SI SIA PROCEDUTO A LICENZIAMENTI COLLETTIVI O A SOSPENSIONI RAPPORTI/RIDUZIONI ORARIO LAVORO CON INTEGRAZIONE SALARIALE DA PARTE IMPRESE INADEMPIENTI ALL OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
FORMA SCRITTA A FINI DI PROVA INDICAZIONE IPOTESI OGGETTIVE/SOGG. LUOGO/MODALITA DISPONIBILITA PREAVVISO DI CHIAMATA TRATTAMENTO ECONOMICO/NORMAT. FORME E MODALITA RICHIESTA PRESTAZ. EVENTUALE INDENNITA DISPONIBILITA RETRIBUZIONE
DEVE ESSERE INDICATO IN CONTRATTO E DETERMINATO DALLE PARTI. IN OGNI CASO, LA LEGGE PREVEDE COME TERMINE MINIMO 1 GIORNO DI PREAVVISO.
Il contratto può essere stipulato con o senza previsione del diritto all indennità di disponibilità nella misura in cui il lavoratore assume o meno l obbligo di risposta alla chiamata. Tale indennità è determinata in base alle indicazioni della contrattazione coll. ovvero stabilita, in via sostitutiva, dal DM 10 marzo 2004, in misura non inferiore al 20% della retribuzione. Spetta per il periodo di attesa della chiamata datoriale.