Oggetto: ancora molti dubbi sugli obblighi dei frontalieri

Documenti analoghi
Allegato LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL ESTERO

SANZIONI PER LA MANCATA

RISOLUZIONE N. 89/E QUESITO

Oggetto: LE NUOVE REGOLE (RESTRITTIVE) PER L USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE

Voluntary disclosure Modalità applicative, cause ostative e benefici. Milano, 24 febbraio Relatore: Prof. Avv. Benedetto Santacroce

Monitoraggio fiscale. D.L. 28/6/1990, n.167 pubblicato sulla G.U. n.151 del 30/6/1990

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi

STUDIO MARCOZZI DOTTORI COMMERCIALISTI

Quadro SH REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

CIRCOLARE N. 48/E. Roma, 17 novembre 2009

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

RISOLUZIONE N. 93/E. OGGETTO: Chiusura delle partite IVA inattive Chiarimenti richiesti

Voluntary disclosure Emersione di capitali e redditi non dichiarati

Riforma del mercato del lavoro: restrizioni sulle collaborazioni a partita IVA

Informativa n. 2 INDICE. del 9 gennaio 2012

Cedolare secca e canone concordato: con l aliquota al 10% si ricalcola la convenienza

GLI IMMOBILI STORICI ARTISTICI LOCATI E I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

Iva: cessione terreni. Fondamentale il concetto di edificabilità

CIRCOLARE n. 19/2012

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 17 agosto Direzione Centrale Normativa

Autotrasportatori: drastica riduzione della deduzione

Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione per il quarto trimestre 2012: appuntamento al 31 gennaio 2013

Risoluzione 76/E del 6 novembre Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

LIMITE ALL USO DEL CONTANTE Dal 1/1/2016

del 7 marzo 2012 Trattamento di fine mandato degli amministratori di società - Modalità di tassazione - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova. Genova, 31 ottobre 2013

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

Fiscal News N. 22. Appalti: abrogata la responsabilità solidale. La circolare di aggiornamento professionale

DR. ROBERTO DALLA VALLE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

NOTA INFORMATIVA N. 5/2012. La manovra Monti Novità in materia di IRPEF e relative addizionali

Telef.: Fax: Telef.: Fax:

Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente. Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013.

NUOVE ALIQUOTE INPS GESTIONE SEPARATA IN VIGORE DAL 01/01/2015

Circolare N. 63 Area: TAX & LAW LO SCUDO FISCALE

VOLUNTARY DISCLOSURE

Tracciabilità per i canoni di locazione

NUOVO LIMITE ALL UTILIZZO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

CIRCOLARE N. 43/E OGGETTO

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

STUDIO MODENA ESTENSE SRL CIRCOLARE SPECIALE ACCONTO IVA Pagine da 1 a 5

Art Bonus. La soluzione più vantaggiosa per sostenere il Teatro Regio di Parma

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI AI CONTRIBUENTI

SOCIETÀ DI COMODO IN PERDITA SISTEMATICA. ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI.

Contribuenti minimi e l acconto IRPEF dovuto entro il 30/11/2009

730, Unico 2015 e Studi di settore

Oggetto: Nuove aliquote INPS gestione separata in vigore dal 01/01/2014.

RISOLUZIONE N. 136/E QUESITO

Circolare N.56 del 15 Aprile 2014

a) tutela penale per l esercizio dei poteri di controllo e di accertamento;

Prot. 2012/14335 IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE IL DIRETTORE DELL AGENZIA DEL TERRITORIO

LE MANOVRE DEL GOVERNO MONTI

APPALTI: LIMITATA LE RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730

S E A V. CIRCOLARE N. 10/Consulenza aziendale OGGETTO: la responsabilità fiscale nei contratti di appalto/subappalto.

Modalità di versamento del contributo di cui all art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Milano, 20 settembre 2010

Roma, 09 novembre 2007

Quadro SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

Obbligo di comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni in presenza di soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata

L agevolazione c.d. Tremonti ambientale e la cumulabilità con altri incentivi

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CIRCOLARE N. 105/E. Roma, 12 dicembre 2001

La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori:

Aldrovandi. Oggetto: Società di comodo in perdita sistemica i chiarimenti dell Agenzia

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 18 febbraio 2011

Il contributo di solidarietà: l Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento

Decreti Monti. NOVITA in materia di STUDI DI SETTORE e di CONTROLLI

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 9/2014. del 14 marzo 2014

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007

730, Unico 2015 e Studi di settore

Credito d imposta per la negoziazione assistita e arbitrato: istanze dal al

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

CIRCOLARE N 9/2011. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

Circolare n. 11. del 08 marzo 2013 INDICE

RISOLUZIONE N. 235/E. Roma, 24 agosto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 27. Roma, 19 settembre 2014

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Responsabilità del committente e dell appaltatore per i debiti fiscali Nuova disciplina Ulteriori chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone Fisiche

Le principali novità fiscali del Decreto Internazionalizzazione

Vicenza, 14 Febbraio 2013 PM-2013

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

I trasferimenti da e verso l estero di mezzi di pagamento per il tramite degli intermediari finanziari.

Indicazioni in UNICO 2015

Circolare n 20 del 11/10/2013

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

CIRCOLARE N. 3/E INDICE 1. LA MAGGIORAZIONE DELL ALIQUOTA IRES PER LE SOCIETÀ DI COMODO : I SOGGETTI PASSIVI...2

2. AVVERTENZE GENERALI 1

RISOLUZIONE n.95/e. Roma,21 marzo 2002

Transcript:

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO Avv. ANGELA MONTI Avv. Angela Monti Avv. Annamaria Mugnolo Avv. Chiara De Leito Avv. Davide Scaglione Milano 20123 P.za Virgilio n. 4 Tel. +39.02.48024371-2-3 R.A. Fax +39.02.48024374 Lugano 6900 Via Cattori 5 Tel. +41.919605270 Fax +41.919605279 Torino 10137 Via G. Reni 213/22 Tel. +39.011.5709787 Fax +39.1786021221 www.studiotributariomonti.it info@studiotributariomonti.it Milano, 17 giugno 2010 TAXLETTER Oggetto: ancora molti dubbi sugli obblighi dei frontalieri Il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, ha previsto all art. 38 comma 13 che: gli obblighi dichiarativi previsti dall art.4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 non si applicano: 1. ( ); 2. Ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività. La disposizione sopra richiamata esclude dagli obblighi dichiarativi i frontalieri e i soggetti che prestano la propria attività lavorativa in Paesi Limitrofi. Con specifico riferimento ai frontalieri occorre partire dalla Convenzione Italia - Svizzera che richiama all art. 15 comma 4 l accordo tra l Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani. Infatti, l art. 1 dell accordo tra l Italia e la Svizzera del 1974 prevede che: i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della

remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta. In attuazione di tale accordo, il Ministero delle Finanze ha stabilito che: la ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai Comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese. È evidente, pertanto, che la nozione di lavoratore frontaliero riguarda solo i lavoratori che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell ambito della fascia di 20 km dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l Italia. La norma, tuttavia, sembra estendere l esonero degli obblighi dichiarativi relativi al c.d. monitoraggio fiscale anche ad altri soggetti che prestino attività lavorativa in zone di confine. Non è chiaro pertanto l ambito di applicazione soggettivo della norma. L art. 38 del D.L. n.78/2010 pone un secondo dubbio interpretativo laddove prevede l esclusione degli obblighi dichiarativi: ( ) con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria ( ). La disposizione in commento sembra escludere dalla compilazione del modulo RW qualunque investimento e/o attività di natura finanziaria detenuti nel Paese in cui si svolge l attività lavorativa. Quindi la norma in commento pare non solo non tenere in considerazione la distinzione tra conto su cui si accreditano le remunerazioni e risparmi delle stesse, ma addirittura letteralmente prescinde dalla fonte da cui derivano gli investimenti stessi (che potrebbe essere diversa dal reddito di lavoro). Ciò in palese contrasto con quanto previsto dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 48/E, la quale era stata emanata per dare risposta ai quesiti posti da soggetti residenti nello Stato italiano che prestano la propria attività lavorativa in uno Stato estero. La circolare in parola aveva imposto anche ai frontalieri l osservanza della L. 4 agosto 1990, n.227 (monitoraggio fiscale) quanto agli obblighi relativi alle operazioni transfrontaliere e agli investimenti detenuti all estero. 2

La circolare 48/E sopracitata aveva infatti chiarito che, pena l applicazione delle note sanzioni in tema di monitoraggio (dal 10% al 50% dell importo trasferito e dal 10% al 50% della consistenza non dichiarata) anche il soggetto frontaliere avrebbe dovuto indicare nella sezione II del modulo RW quanto esistente sul c.d. conto stipendio al 31/12 di ogni anno qualora l ammontare complessivo fosse stato superiore a 10.000 euro; lo stesso avrebbe dovuto dirsi per eventuali investimenti che fossero stati trasferiti su un deposito titoli presso un intermediario non residente. Nella sezione III lo stesso soggetto avrebbe invece dovuto indicare tutti i trasferimenti da, verso e sull estero che avessero interessato le attività di cui alla sezione II, ossia, ad esempio, i trasferimenti operati verso l Italia per le usuali esigenze di vita proprie e della famiglia tutte le volte in cui l ammontare complessivo di detti trasferimenti superasse l importo annuo di euro 10.000 (sommando ai trasferimenti verso l Italia anche i trasferimenti in ipotesi operati sull estero ma anche gli eventuali ritrasferimenti avvenuti verso lo stesso Paese in cui si presta l attività lavorativa. Si immagini, ad esempio, che i trasferimenti operati verso l Italia per le esigenze di investimento della famiglia fossero poi stati ritrasferiti all estero per qualsiasi ragione). Se era assolutamente auspicabile che al soggetto frontaliere fossero concesse delle agevolazioni in relazione a tali obblighi in considerazione della detassazione del reddito da lavoro in Italia, meno chiara appare la ragione dell estensione dell esonero a tutti i soggetti che prestino attività lavorativa nelle zone di frontiera il cui reddito deve essere invece assoggettato a tassazione in Italia. Analogamente pare insensata l estensione dall esonero di ogni e qualsivoglia investimento operato dal soggetto che presti attività lavorativa all estero con la sola limitazione che detto investimento debba essere detenuto nel Paese in cui questo presti l attività lavorativa. Non si vede infatti per quale ragione debbano essere esclusi dal monitoraggio i redditi percepiti da detti investimenti (rendite finanziarie, immobili ecc) addirittura a prescindere da qualsiasi connessione con il reddito di lavoro percepito all estero. 3

Non vi è da escludere, pertanto, che una interpretazione estensiva della norma, ancorchè coerente con la sua lettera, non venga confermata in sede di conversione del decreto legge e non venga accettata pacificamente nella prassi operativa dagli uffici dell Agenzia delle Entrate. In mancanza dell obbligo di indicazione nella sezione III del quadro RW del trasferimento di denaro effettuato tramite un bonifico dal conto stipendio estero ad un conto corrente italiano, merita una riflessione il caso in cui il trasferimento dall estero verso l Italia avvenga secondo la modalità c.d. del trasporto al seguito. Al riguardo viene in rilievo l art. 3 del D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 195 che sancisce che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all Agenzia delle Dogane. L obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete. La violazione di quanto previsto dall art. 3 citato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell importo trasferito e che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di cui all art. 3, con un minimo di euro 300. Anche dopo le semplificazioni apportate dalla manovra in tema di RW nessuna norma o interpretazione giustifica una eccezione a queste disposizioni per il soggetto che rivesta la qualifica di frontaliere. Inoltre, nel caso in cui questi omettesse la dichiarazione in dogana, potrebbe porsi il problema di come giustificare all Amministrazione finanziaria italiana le movimentazioni finanziarie in caso di accertamento fiscale. Come noto, infatti, l art. 32 del D.P.R. 600/1972 dispone una presunzione legale relativa di redditività dei prelievi e versamenti operati in contanti su qualsiasi conto (italiano o estero) di cui risulti titolare un soggetto residente. La norma è stata introdotta con la finalità di colpire l evasione di esercenti attività d impresa e professionisti; sia la sua lettera che la sua ratio depongono sicuramente in tal senso. E evidente, tuttavia, che, specie per i lavoratori frontalieri che godono del regime speciale della detassazione del reddito in Italia, la prova della 4

qualificazione della fonte di un reddito che correttamente non compare in dichiarazione spetta al contribuente. Nel momento in cui questi dovesse giustificare all autorità fiscale italiana le movimentazioni in contanti sui propri conti, se intendesse difendersi esibendo la documentazione attestante il rapporto di lavoro estero, dovrebbe gioco forza autodenunciare il compimento delle violazioni in materia valutaria sopra evidenziate. Pertanto, alla luce delle riflessioni di cui sopra, appare preferibile che anche i frontalieri abbandonino la prassi invalsa del contante effettuando i trasferimenti dal conto stipendio al conto italiano nella forma del bonifico bancario e si comportino anche con riferimento al conto estero di accredito dello stipendio come se si trattasse di un conto presso un intermediario residente. Da un lato, infatti, è ben possibile che l Amministrazione italiana, conoscendo agevolmente le coordinate dell ordinante residente, chieda a questi conto dell attività svolta all estero, d altro canto, come si è visto, è lo stesso contribuente che potrebbe avere l esigenza di fornire prova della regolarità della propria posizione fiscale per evitare l applicazione di presunzioni legali relative a suo svantaggio. Il nostro studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti Avv. Angela Monti 5