I BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO

Documenti analoghi
Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.

Il Codice dei Beni Culturali

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE INDICE

PROTOCOLLO D INTESA VISTO

EX RIMESSA ATAC ZONA SAN PAOLO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sopprimere le parole: «e promozione».«

ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA: PROBLEMI, STRUMENTI, LEGISLAZIONE

Il diritto ecclesiastico

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

La legislazione scolastica dell integrazione

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Documentazione. Dossier di documentazione legislativa

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL REGIONE LAZIO. Comitato regionale per i lavori pubblici

IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Università Roma Tre CdLM Architettura - Progettazione urbana

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

INDICE SOMMARIO. Costituzione e disposizioni a tutela dei diritti fondamentali

Il Presidente della Repubblica

Preparare l orale dell esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico. A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009

29/09/2015 NOZIONE DI AMBIENTE E PRINCIPI DI DIRITTO AMBIENTALE LA TUTELA DELL AMBIENTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Intesa. omissis. Premesso:

PROTOCOLLO D INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. IL SEGRETARIATO REGIONALE DEL MiBACT LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELL EMILIA-ROMAGNA

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).

Decreto 24 settembre 2004

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Estensione dell Art bonus ai luoghi di culto e alle relative opere d arte

Protocollo d intesa tra

I venerdì dell Avvocatura

Libertà e diritti dei cittadini

PARTE PRIMA QUESTIONI GENERALI

Legislazione ecclesiastica archivi

SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Codice Civile. Regio decreto 16 marzo 1942 XX, n Libro Terzo Della proprietà. Titolo I Dei beni. Capo I Dei beni in generale

Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde /131 Area Patrimonio Servizio Contratti Attivi e Associazioni GC 0/A CITTÀ DI TORINO

Verona, 22 aprile 2016

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Il Diritto in Schemi. diretti da Roberto GAROFOLI

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA dell INFANZIA STATALE

SCHEMA ACCORDO DI VALORIZZAZIONE. ex Art. 112, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. In data, presso,

(2) Vedi il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, di approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

tra autorità scolastica e conferenza episcopale italiana per l insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

IL BOSCO 29/09/2015 BENE DI INTERESSE PUBBLICO BENE DI NATURA PATRIMONIALE NOZIONE GIURIDICA DI BOSCO. Legislazione regionale. d.lgs. 227/2001 art.

Disegno di legge costituzionale. Articolo 1

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello del Ministero dello sviluppo economico.

Formazione, attività scientifica e/o professionale

Conferenza Episcopale della Regione Ecclesiastica Lazio Regolamento 19 ottobre 1999 Rivista diocesana di Roma, 1999, pp

(L'Italia è una Repubblica in cui il popolo sceglie i suoi rappresentanti attraverso le elezioni. Il potere appartiene al popolo.)

Visto il CCNL ; Visto il vigente Regolamento Area Posizioni Organizzative;

LE NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al turismo

Acquisita l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 dicembre 1985;

ARTICOLO 1. (Esercizio delle funzioni ex ERSAP)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

La Costituzione Italiana

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/111/CU7/C7

Preparare l orale dell esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico. A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LA PARROCCHIA E IL PARROCO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E PER IL LORO UTILIZZO

L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO

$57,&2/2 2**(772 $57,&2/2 35( '(//,03267$ $57,&2/2 (6&/86,21, $57,&2/2 (6(1=,21,

Capitolo XI REGIONI ED ENTI LOCALI

Diritti dei cittadini e dei consumatori

Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137"

Servizio di documentazione tributaria

INDICE SOMMARIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181)

INDICE SOMMARIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Dipartimento di Giurisprudenza Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione

PROTOCOLLO D INTESA. Roma, 9 febbraio 2009 IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE LA CORTE DEI CONTI TRA

Il Presidente della Repubblica

CARITAS AMBROSIANA E ORGANISMI COLLEGATI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato VACCARO

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Tavolo di concertazione sulle professioni sociali

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113

Testo dello schema di decreto legislativo sull ordinamento di Roma Capitale

La riforma del titolo V della Costituzione Italiana.

Università Roma Tre CdLM Architettura Progettazione urbana

COMUNE DI INCISA IN VAL D ARNO (Provincia di Firenze) REGOLAMENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014

Disegno di legge delega recante:

Il decentramento delle competenze in materia di governo del territorio

LE AUTONOMIE TERRITORIALI

LE ISTITUZIONI EUROPEE ED IL QUADRO ISTITUZIONALE RIVISTO DOPO I VARI TRATTATI

CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FONTI DEL DIRITTO UE

d intesa con Poste Italiane S.p.A.- Divisione Filatelia PROTOCOLLO D INTESA FILATELIA E SCUOLA

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Transcript:

I BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO

Res Mixta: bene su cui verte sia la competenza dello Stato che della Chiesa Normativa canonica Normativa civile Normativa pattizia Il patrimonio culturale di interesse religioso è al servizio della missione della Chiesa: le opere d arte aiutano l anima a ricercare Dio e possono essere forme di ascesi e di catechesi (Giovanni Paolo II)

Bene culturale di interesse religioso: ha, unitamente ad una valenza culturale, una destinazione di tipo religioso e di culto -Sono opere di: pittura, scultura, architettura, musica, beni librari, documenti conservati negli archivi delle biblioteche ecclesiastiche -sono beni in cui c è un integrazione tra valore artistico e sacralità Compresenza di uno specifico interesse dello Stato alla loro tutela (art. 9 Cost.) e di un distinto interesse della Chiesa (art. 7,8, 19 Cost.) dato che tali beni sono mezzi per l esercizio della sua missione salvifica BENI SU CUI VERTE UN INTERESSE CULTURALE E CULTUALE ALLACCIAMAENTO FUNZIONALE DI DUE AUTONOME COMPETENZE

NORMATIVA CANONICA: scarna e disorganica Can. 1497 CIC del 1917: Si dicono sacre quelle cose che sono destinate al culto divino, mediante dedicazione o benedizione; preziose quelle cose a cui è attribuito notevole valore artistico, storico o materiale Can. 1283 CIC del 1983: Prima che gli amministratori inizino il loro incarico: ( ) 2) sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione; -obbligo della custodia -disciplina del restauro -disciplina delle reliquie, ex voto

» LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI Istituita con la Costituzione Pastor Bonus del 1988 (artt. 99 e ss.) Compiti: salvaguardia / fruizione / costante promozione dei beni culturali / sensibilizzazione al loro riguardo (non solo conservazione) Non ha competenze legislative, emette circolari orientamenti per le chiese locali (Conferenze episcopali e Diocesi) Assemblea Plenaria del 2000: i compiti della Pontificia Commissione sono definiti strategie connesse alla cura dei beni culturali della Chiesa, perché tutto il popolo di Dio (ecclesiastici e laici) valorizzi in ambito pastorale l ingente patrimonio artistico della Chiesa TUTELA-VALORIZZAZIONE-PROMOZIONE

Normativa civilistica Legge 1089 del 1939 Tutela delle cose di interesse storico ed artistico, art. 8: Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro procederà d accordo con l Autorità ecclesiastica per quanto riguarda le esigenze di culto - collaborazione in funzione della tutela del culto e non della gestione del bene in sé Art. 9 Cost. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Promozione e tutela: il patrimonio artistico è funzionale alla promozione dello sviluppo della cultura (tutela dinamica) -Valore culturale del bene come principio costituzionale Repubblica: tutte le istituzioni che compongono l ordinamento repubblicano enti pubblici e soggetti privati, comprese le confessioni religiose STATO DI CULTURA: l ordinamento si fa garante della cultura in quanto espressione della dignità della persona (art. 2 Cost.)

D.lgs 112 del 1998 - tutela e conservazione finalizzate alla fruizione - valorizzazione e promozione - competenze regionali (artt. 154-155) istituzione di una Commissione regionale per i beni e le attività culturali, composta da membri designati dal Ministero, dalla Regione e dalle Conferenze Episcopali Regionali (TUTELA PARTECIPATA)

Legge costituzionale n. 3/2001 Riforma del Titolo V Art. 117 Cost. 1.La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 2.Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali 3.Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; - La distinzione tra tutela e valorizzazione non è chiara: aumenta l esigenza di raccordo tra Stato-Regioni-Autorità ecclesiastiche ( cfr. Corte Cost. Sent. 9 del 2004)

D.lgs. 42/2004 Codice Urbani Art. 9 Beni culturali di interesse religioso 1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. 2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

Concordato del 1984 Articolo 12 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti. 2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe. Con l osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.