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COMUNE DI MONTEPRANDONE Prov. Ascoli Piceno 4 Settore Assetto del Territorio Attività Produttive Tutela Ambientale REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Articolo 1 Finalità ed oggetto del regolamento Il presente regolamento detta direttive per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel territorio comunale, ai fini di disciplinare il corretto inserimento di tali strutture nel rispetto del paesaggio rurale in applicazione della normativa vigente in materia, in modo da soddisfare la necessità di incentivare e spronare la realizzazione di nuovi impianti di fonti energetiche rinnovabili ed al contempo tutelare lo sviluppo economico e sociale dell agricoltura senza alterare l ecosistema territoriale ed il paesaggio in armonia con gli obiettivi di sostegno al settore agricolo, valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, così come previsto all articolo 12, comma 7, del D.Lgs. 387/03; Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) impianto fotovoltaico: impianto costituito dall insieme dei dispositivi atti a trasformare l energia solare in energia elettrica, comprensivi dell area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse; b) opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, strade di servizio, recinzioni, ecc; c) superficie radiante: l area complessiva dei moduli fotovoltaici (Es. Sup. radiante [mq] = n moduli x Sup. modulo; d) superficie dell impianto: la sommatoria delle aree occupate dai moduli fotovoltaici, dalle superfici di terreno comprese tra le stringhe, dai cavi e cavidotti, dalla cabina di campo e dalla cabina di consegna alla RTN, dalla viabilità interna; e) area asservita all intervento: la porzione di superficie non occupata dall impianto, come innanzi descritto, che si sviluppa senza soluzione di continuità rispetto all area utilizzata dallo stesso e destinata esclusivamente a suolo; Articolo 3 Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica agli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Non sono considerati impianti industriali e, pertanto non sono soggetti alle norme del presente regolamento, gli impianti per autoconsumo, quelli integrati sia totalmente che parzialmente e gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza non superiore ai 20 kw. Tale limite deve intendersi superato nel caso di più impianti inferiori ai 20 kw ma posizionati in accorpamento, anche se differiti nel tempo e se appartenenti a ditte diverse.. Articolo 4 Misure di salvaguardia a tutela dell ambiente e del paesaggio rurale e storico. Nelle more di una eventuale pianificazione energetica comunale integrata con lo strumento urbanistico vigente o della acquisizione di uno studio più approfondito degli eventuali impatti ambientali, paesaggistici e socio economici, che il proliferare di tali tipi di impianti potrebbe avere sul territorio di Monteprandone, in relazione anche agli indirizzi dettati dalla Provincia di Ascoli Piceno con la D.G.P. n.236/2009, nel rispetto di quanto previsto all art 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003 sono considerate aree non idonee all istallazione di impianti fotovoltaici non integrati (sia totalmente che parzialmente) : a) le aree tipizzate come aree agricole diffuse nel Piano Regolatore Generale (art. 59) situate negli ambiti di tutela paesistico ambientale di cui agli articoli da 26 a 37 delle NTA del PRG vigente; b) le aree tipizzate come aree agricole diffuse nel Piano Regolatore Generale (art. 59) situate esternamente per un raggio di 25 mt agli ambiti di tutela paesistico ambientale di cui agli articoli da 26 a 37 delle NTA del PRG vigente; c) le aree esterne per un raggio di 50 mt agli ambiti di tutela degli edifici extraurbani di valore storico-architettonico e degli edifici extraurbani censiti ai sensi della Legge regionale n 13/90;

d) le aree esterne, per un raggio di mt 100.00, ai parchi e giardini di interesse storico ambientale di cui all art. 57 delle NTA del PRG vigente e) le aree adiacenti il perimetro del Centro Storico cartograficamente delimitato per un raggio di mt 150.00; f) le aree interessate da fenomeni gravitativi con indice di pericolosità da R0 ad R4, come individuate dal Piano Stralcio di Bacino per l Assetto Idrogeologico del fiume Tronto; g) le aree interne alle zone omogenee A e quelle individuate all art. 57 delle NTA del PRG vigente h) le aree, non rientranti nelle lettere a) e b) del presente articolo, non comprese in quelle di tutela dello strumento urbanistico vigente, ma che possono o debbono essere identificate come non idonee, a seguito dell acquisizione di apposito studio sull impatto ambientale, paesaggistico e socio-economico, derivante dalla realizzazione degli impianti sul territorio di Monteprandone. A tale scopo in sede di presentazione di richieste di realizzazione di impianti su di aree possibilmente idonee occorre allegare alla richiesta di utilizzazione dell area apposito studio redatto da tecnico abilitato (botanico, tecnico in agraria, tecnico paesaggista) Articolo 5 Misure di salvaguardia, di mitigazione e minimizzazione degli impatti nelle aree tipizzate come aree agricole diffuse Considerate le caratteristiche del territorio e la necessità di tutelare il relativo paesaggio, nonché fatte salve le norme in materia di VIA (valutazione impatto ambientale), la realizzazione di impianti di qualsiasi potenza nominale in aree potenzialmente idonee e tipizzate quali aree agricole diffuse dal vigente P.R.G., si intende subordinata al rispetto ed alla attuazione delle seguenti misure di salvaguardia e di mitigazione: a - rispetto delle distanze di Codice della strada, in merito alla distanza minima dell impianto, alle opere connesse ed alle recinzioni; b - la ditta insedianda dovrà garantire la corretta tenuta delle aree, provvedendo, se necessario, alla falciatura delle aree interessate e in generale alla corretta ed ordinata manutenzione del sito (es. corretta regimazione delle acque); c - la stesura dei cavidotti dovrà avvenire esclusivamente in maniera interrata (salvo specifiche deroghe autorizzate dalla Giunta Comunale e per motivate ragioni tecniche) e nel pieno rispetto della dislocazione identificata in una rappresentazione grafica che precisi il tracciato dei cavidotti stessi fino al punto di connessione con la linea elettrica ENEL o altro gestore; tale rappresentazione dovrà essere consegnata all Ufficio Urbanistica Comunale unitamente alle eventuali autorizzazioni necessarie per l interramento dei cavi; d - al termine dei lavori il proponente dovrà procedere al ripristino dei luoghi, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento terra ed al ripristino della viabilità pubblica qualora interessata da lavori; e - nella fase istruttoria del progetto, comunque, l Ufficio Urbanistica Comunale provvederà ad indicare le misure, anche realizzative, di mitigazione di impatto che verranno ritenute più opportune in funzione della ubicazione dell impianto e delle caratteristiche del sito; f - nelle aree potenzialmente idonee, lo studio di cui alla lettera h) del precedente articolo 4 formerà oggetto di apposita valutazione da parte dell Ufficio Urbanistica Comunale al fine della verifica delle disposizioni dell articolo 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003. La valutazione favorevole dovrà essere ratificata con apposito atto della Giunta Comunale; Articolo 6 Sviluppo del fotovoltaico industriale e per autoconsumo L Amministrazione Comunale promuove la diffusione delle fonti di energie rinnovabili solari ed in particolare degli impianti fotovoltaici industriali privilegiando l istallazione degli impianti nelle zone industriali ed artigianali ed area agricole limitrofe del Comune di Monteprandone. L Amministrazione Comunale, inoltre, promuove la costruzione di impianti fotovoltaici per autoconsumo. Allo scopo la Giunta Municipale è delegata ad emanare, entro tre mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, misure atte ad agevolare, favorire e promuovere la realizzazione di entrambe le tipologie di impianti. Articolo 7 Iter autorizzativo e documentazione La costruzione e l esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell art. 12 del D.Lgs. 387/2003 sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Marche e/o dalla Provincia di Ascoli Piceno in quanto delegata, quando per la costruzione di tali impianti debbano essere acquisiti due o più atti di assenso. Come previsto nell allegato 1 alla delibera della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 5/2010 quando la potenza degli impianti sia inferiore ai 20 kw trova applicazione la disciplina della DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) di cui all art.22 e 23 del D.P.R. 380/2001. Resta inteso che nel caso in cui l impianto fotovoltaico intervenga in occasione di un intervento edilizio, configurandosi tale impianto come apparato tecnologico a servizio dell edificio, esso rientra nel titolo abilitativo comunale necessario all intervento sull immobile (DIA se manutenzione straordinaria e Permesso di costruire se ristrutturazione o nuova costruzione). La documentazione da allegare alla richiesta di costruzione degli impianti deve essere così composta:

a - relazione tecnico-economica e cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione e gestione dell impianto; b - rappresentazione del progetto in scala 1:1.000 e comunque idonea a rappresentare l intervento, con indicazione delle strade di accesso e classificazione delle medesime, nonché delle quote, distanze dai confini e rapporto tra superficie coperta e superficie scoperta, opere di mitigazione lungo la recinzione, e sistema infrastrutturale di collegamento alla rete elettrica principale; c - progetto relativo alla recinzione, con particolari costruttivi riferiti anche all accesso (scala 1:100); d - particolare costruttivo delle strutture di supporto e dei pannelli fotovoltaici, debitamente quotato (scala 1:100); e - progetto inerente il posizionamento sul lotto delle cabine elettriche, con disegni illustranti le cabine medesime, debitamente quotate (scala1:100); f - aerofotogrammetria in scala 1:10.000; g - ortofotocarta in scala 1:10.000; h - catastale in scala 1:2.000; i - planimetria di PRG con riportato il sistema vincolistico comunale in scala 1:2.000; j - per gli impianti da istallarsi in zone tipizzate urbanisticamente Aree agricole diffuse dal vigente P.R.G., verifica planimetrica dell indice di ingombro della superficie radiante rispetto alla superficie totale asservita all impianto; k - deliberazione di VIA del competente organo, ovvero relazione esplicativa circa la non assoggettabilità a l - valutazione di impatto ambientale dell impianto; perizia giurata a firma di un tecnico abilitato (agronomo o perito agrario ) correlata dalla rappresentazione su ortografia e rilievo fotografico delle colture agrarie; m - titolo legale di proprietà ovvero titoli reali di utilizzo dei suoli, per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell impianto; n - dichiarazione del proponente di essere a conoscenza delle indicazioni ed obblighi riportati nel presente regolamento; Articolo 8 Ulteriore documentazione Prima del decorso dei termini di validità della Denuncia di Inizio Attività, ed in ogni caso almeno quindici giorni prima dell inizio dei lavori, in caso di permesso di costruire o autorizzazione unica, il proponente del progetto produce la seguente ulteriore documentazione: a - dichiarazione congiunta del proponente e dell appaltatore che attesti l avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori; b - dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell impianto; c - progetto di dismissione dell impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, comprensivo del computo metrico estimativo delle spese per la rimozione dell impianto, dello smaltimento dei materiali di risulta e del ripristino dell area d - polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 3 anni, a garanzia della messa in ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell impianto, di importo pari a: d1-100 uro per ogni Kw di potenza autorizzata nel caso di impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato; d2-70 uro per ogni Kw di potenza autorizzata per tutti gli altri casi e - Indicazione del nominativo dell impresa esecutrice dei lavori, congiuntamente alla presentazione descritta all art.90, comma 9, lettera c) del D.Lgs. 81/2008;; La fideiussione di cui alla lettere d) del presente articolo deve essere rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito riconosciuti dalla legge. Ultimati i lavori di realizzazione dell impianto dovrà essere prodotta la seguente documentazione: f - collaudo dell impianto da effettuarsi entro sei mesi dal suo completamento g - copia dell avvenuta denuncia in catasto dell impianto; h - modello di dichiarazione ai fini ICI; i - comunicazione di messa in funzione dell impianto; Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di istanze proposte da enti pubblici o da società con capitale interamente pubblico; Articolo 9 Prescrizioni e norme tecniche La costruzione degli impianti dovrà essere effettuata in conformità con la normativa tecnica generale e di PRG e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a - l area asservita all intervento deve essere estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in un area

agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura DIA, sono considerati come un unico impianto; b - la realizzazione degli impianti sul terreno deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili e assicurare la compatibilità con la continuità delle attività agricole per assicurare un basso rapporto tra superficie occupata dalle strutture di supporto e l area asservita all intervento; c - la superficie interessata dall intervento dovrà essere delimitata da schermi verdi con piante autoctone (alberature, siepi, ecc. ) accompagnati da reti di recinzione impiantate su cordoli emergenti metri 0,30 dal suolo, con un altezza massima di 2,00 metri. Le recinzioni dei lotti interessati dagli impianti sono tali da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e minimizzare l impatto visivo. A tal fine, sono realizzate con strutture leggere in rete metallica o comunque a giorno, a maglia larga al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna. Non sono consentite recinzioni in muratura, in conci di tufo, né murature a secco. La vegetazione insistente sul suolo dell impianto deve essere decespugliata meccanicamente e, comunque senza l utilizzo di diserbanti; d - la distanza minima dell impianto, delle opere connesse e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Relativo Regolamento di Attuazione (DLGS n. 285/1992 e DPR n.495/1992). Sono, comunque, da privilegiarsi quelle aree in cui esiste una rete viaria sviluppata; e - le opere annesse e connesse, le infrastrutture (cabine elettriche) la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all esercizio dell impianto, sono esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell impianto stesso, e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d ufficio; f - la distanza minima dai confini tra particelle interessate e/o asservite da impianti fotovoltaici non può essere inferiore a mt.30. Nel corso della gestione ordinaria dell impianto, devono essere adottate tecniche agronomiche rispettose dell ambiente: nella manutenzione e pulizia del suolo e dei pannelli fotovoltaici è vietato l utilizzo di prodotti velenosi, urticanti e inquinanti l ambiente, anche al fine di proteggere l avifauna, roditori e piccoli animali; le acque per il lavaggio dell impianto sono caratterizzate da un ridotto contenuto in carbonati residui; nelle aree interessate non sono utilizzati diserbanti, attuando metodi di controllo fisici e meccanici per il controllo delle erbe infestanti e l asporto dei rifiuti delle operazioni di pulizia. Articolo 10 Dismissioni e ripristino dei luoghi Alla cessazione delle attività dell impianto il titolare dell impianto si impegna, pena la riscossione da parte dell Ente dell intera somma garantita con la polizza fideiussoria di cui al precedente articolo 8, lettera d): a - a comunicare al Comune la data di definitiva cessazione delle attività; b - a inoltrare al Comune, non oltre 3 mesi dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all atto della definitiva cessazione della produzione; c - a ripristinare i luoghi al fine di renderli disponibili per le attività previste per essi all atto della dismissione dell impianto. La completa dismissione dell impianto dovrà avvenire comunque, entro l anno solare successivo alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell attività dell impianto medesimo, e in ogni caso quando rimane inattivo per un periodo superiore a 18 mesi. Articolo 11 Concorso alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle aree interessate. Per quanto riguarda gli impianti con potenza oltre 20 kw, il soggetto proponente dovrà concorrere alla valorizzazione delle aree territoriali interessate, anche tramite il versamento di un contributo a titolo di compensazione ambientale e di ristoro e riequilibrio territoriale, una tantum all atto della stipula della convenzione in favore del Comune, pari ad un importo: di 5.000,00 per impianti di potenza da 20 Kw a 40 Kw; di 10.000,00 per impianti di potenza da 41 Kw a 80 Kw di 20.000,00 per impianti di potenza da 81 Kw a 150 Kw di 40.000,00 per impianti di potenza da 151 Kw a 500 Kw di 80.000,00 per impianti di potenza superiore ai 500 Kw

L Amministrazione comunale, valutato il primario interesse pubblico, potrà discrezionalmente concordare con il soggetto proponente interventi e/o /misure aggiuntive e/o alternative atipiche, che tengano conto del primario interesse pubblico della collettività territoriale comunale, di valore pari o superiore al contributo dovuto. La destinazione del contributo a titolo di ristoro e riequilibrio territoriale ed ambientale, individuato in apposito capitolo di Bilancio, è vincolata alla realizzazione da parte del Comune delle seguenti categorie di interventi: - spese per realizzazione e manutenzione strade e pubblica illuminazione in zone rurali; - realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale; - realizzazione e sistemazione di piste ciclabili; - realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc ) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa; - interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell efficienza energetica e/o l installazione di sistemi di produzione dell energia con fonti rinnovabili; - acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.); - realizzazione di opere di pubblica utilità dirette a favorire il mantenimento dell antropizzazione in zona rurale e, comunque, al servizio della collettività. Articolo 12 Convenzione tra Amministrazione comunale ed operatore/investitore Con riferimento all articolo 10 del presente regolamento, i proponenti sono obbligati alla sottoscrizione di convenzione con questo Comune, nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie (in particolare la polizza fidejussoria bancaria volta a garantire il ripristino dei luoghi nelle condizioni naturali precedenti alla installazione dell impianto), i tempi, e le modalità di gestione. La sottoscrizione di tale convenzione dovrà avvenire perentoriamente prima del rilascio del titolo abilitativo. Il proponente o/e il titolare del diritto di superficie dell area su cui sarà realizzato l impianto si farà carico di tutti gli oneri fiscali che ricadono sul concedente/proprietario, in materia di imposizione diretta indiretta e imposizione locale (Comune, Provincia, Regione) derivanti dal canone di locazione da questi percepito. I terreni su cui dovranno realizzarsi gli impianti dovranno risultare affrancati da ogni tipo di gravame (livello o uso civico) a favore del Comune. Articolo 13 Registro degli impianti Tutte le autorizzazioni e/o DIA dovranno essere riportate in un apposito Registro degli impianti per il controllo, la gestione e l istruttoria delle pratiche edilizie per l installazione degli impianti fotovoltaici. La tenuta del registro sarà a cura dell Ufficio Urbanistica Comunale che ne curerà la creazione e l aggiornamento. Articolo 14 Diritti di segreteria e regime ICI Per gli impianti disciplinati dal presente regolamento soggetti a DIA o ad Autorizzazione Unica, il soggetto proponente, data la particolare complessità dell istruttoria, che configura una molteplicità di endoprocedimenti, ai quali devono partecipare differenti settori dell Autorità comunale, dovrà versare all atto della richiesta, in favore del Comune a titolo di Diritti di Segreteria la somma di 25,00 per KW installato, così come previsto in progetto. L agenzia del Territorio con risoluzione n. 3 del 6 novembre 2008 ha ribadito che le centrali elettriche a panneli fotovoltaici, da intendersi come impianti industriali così come definiti al precedente articolo 3, vanno accertate nella categoria D/1 opifici, includendo nella determinazione della relativa rendita catastale i pannelli fotovoltaici. Pertanto sia le centrali elettriche che le relative cabine e la superficie radiante dei pannelli fotovoltaici sono soggetti all applicazione dell aliquota ICI. Sono esclusi dall applicazione dell aliquota ICI tutti gli impianti integrati (sia totalmente che parzialmente) e quelli per autoconsumo fino a 20 kw Articolo 15 Disposizioni finali Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle norme comunitarie, nazionali e regionali, alle indicazioni e prescrizioni provinciali e/o degli enti interessati. Articolo 16 Norme transitorie Il presente regolamento si applica a tutte le procedure in corso per le quali non sia avvenuto il rilascio del relativo titolo abilitativo (compresa l autorizzazione unica di cui all articolo 12 del D.Lgs. 387/2003) e comunque purché non siano decorsi i termini perentori per il rilascio dello stesso. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.