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PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori 30 aprile 2002 PE 232.377/1-11 EMENDAMENTI 1-11 Progetto di raccomandazione per la seconda lettura (PE 232.377) di Emmanouil Bakopoulos Posizione comune in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) Posizione comune del Consiglio (15079/1/01 C5-0071/2002 1999/0269(COD)) Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento Emendamento 1 Considerando 4 bis (nuovo) (4 bis) Nel suo parere del 12 giugno 2001 il comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente (CSTEA) ha affermato che, sulla base degli studi disponibili, nel peggior caso di esposizione ad ammine aromatiche rilasciate da giocattoli prodotti con materiali diversi dai tessili e dal cuoio, sono prevedibili rischi di carcinogenicità estremamente elevati. Esso ha inoltre segnalato che i giocattoli di plastica, gomma, legno o metallo, i dentaruoli per neonati, le argille modellabili, gli inchiostri da scrittura e la carta colorata sono possibili fonti di esposizione a coloranti azoici. AM\468128.doc PE 232.377/1-11

Nuovo emendamento presentato a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, lettera d) del regolamento del Parlamento europeo. Il parere del comitato scientifico, adottato dopo la prima lettura del Parlamento, è un importante fatto nuovo cui occorre fare riferimento. I giocattoli prodotti con materiali diversi dai tessili e dal cuoio per i quali si considera prevedibile un rischio di carcinogenicità estremamente elevato sono i colori per dipingere con le dita, i sistemi a spruzzo d'aria e i finti tatuaggi. Emendamento 2 Considerando 7 (7) Per l'applicazione della presente direttiva sono necessari metodi di prova armonizzati. Detti metodi dovrebbero essere elaborati dalla Commissione conformemente all'articolo 2 bis della direttiva 76/769/CEE. È preferibile che i metodi di prova siano elaborati a livello europeo, eventualmente dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). (7) Per l'applicazione della presente direttiva sono necessari metodi di prova armonizzati. Detti metodi dovrebbero essere elaborati dalla Commissione conformemente all'articolo 2 bis della direttiva 76/769/CEE al più tardi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. È preferibile che i metodi di prova siano elaborati a livello europeo, eventualmente dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Il Consiglio ha sostituito il riferimento ai metodi tedeschi esistenti per l'attuazione della direttiva con un riferimento a metodi di prova armonizzati che non esistono ancora. Ciò va in senso contrario al parere del comitato scientifico, secondo cui l'obiettivo di minimizzare o eliminare totalmente l'uso dei 22 coloranti azoici non deve essere subordinato al previo sviluppo di una metodologia analiticamente convalidata. Tuttavia, vista la decisione di elaborare un metodo di prova armonizzato a livello europeo, occorre almeno assicurare che l'attuazione della direttiva non sia ritardata dai tempi di sviluppo di tale metodo, che dovrebbe essere introdotto prima che gli Stati membri debbano attuare la direttiva. PE 232.377/1-11 2/9 AM\468128.doc

Emendamento 3 Considerando 8 (8) Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche si dovrebbero rivedere i metodi di prova, compresi i metodi di prova per l'analisi del 4-amino azobenzene. (8) Alla luce delle conoscenze scientifiche si dovrebbero rivedere i metodi di prova, compresi i metodi di prova per l'analisi del 4-amino azobenzene. Anche le conoscenze scientifiche già esistenti devono essere tenute in considerazione nell'ambito della revisione. Emendamento 4 Considerando 9 (9) Le disposizioni relative a taluni coloranti azoici dovrebbero essere rivedute alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, in particolare per quanto riguarda la necessità di includere altre sostanze non contemplate dalla presente direttiva nonché altre ammine aromatiche. Gli eventuali rischi per i bambini dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione. (9) Le disposizioni relative a taluni coloranti azoici dovrebbero essere rivedute alla luce delle conoscenze scientifiche, in particolare per quanto riguarda la necessità di includere altre sostanze non contemplate dalla presente direttiva nonché altre ammine aromatiche. Gli eventuali rischi per i bambini dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione. Anche le conoscenze scientifiche già esistenti devono essere tenute in considerazione nell'ambito della revisione. AM\468128.doc 3/9 PE 232.377/1-11

Emendamento 5 Articolo 2 I metodi di prova per l'applicazione del punto 43 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono adottati dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 2 bis di tale direttiva. I metodi di prova per l'applicazione del punto 43 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono adottati dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 2 bis di tale direttiva al più tardi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Il Consiglio ha sostituito il riferimento ai metodi tedeschi esistenti per l'attuazione della direttiva con un riferimento a metodi di prova armonizzati che non esistono ancora. Ciò va in senso contrario al parere del comitato scientifico del 18 gennaio 1999, secondo cui l'obiettivo di minimizzare o eliminare totalmente l'uso dei 22 coloranti azoici non deve essere subordinato al previo sviluppo di una metodologia analiticamente convalidata. Tuttavia, vista la decisione di elaborare un metodo di prova armonizzato a livello europeo, occorre almeno assicurare che l'attuazione della direttiva non sia ritardata dai tempi di sviluppo di tale metodo, che dovrebbe essere introdotto prima che gli Stati membri debbano attuare la direttiva. Emendamento 6, PUNTO 1 Allegato I, punto 43, paragrafo 1 (Direttiva 76/769/CEE) 1. I coloranti azoici che, per scissione di uno 1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all'articolo 2bis elaborato conformemente all'articolo 2bis della presente direttiva, non devono essere della presente direttiva, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che usati nei seguenti articoli che potrebbero potrebbero entrare in contatto diretto e entrare in contatto diretto e prolungato con prolungato con la pelle o la cavità orale PE 232.377/1-11 4/9 AM\468128.doc

umana, ad esempio: - abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo, - calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo, - giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio, - filati e tessuti destinati al consumatore finale. la pelle o la cavità orale umana, ad esempio: - abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo, - calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo, - giocattoli, - filati e tessuti destinati al consumatore finale. Si ripristinano alcune parti dell'emendamento 3 della prima lettura. A proposito dell'allegato I, punto 43, la Commissione ha dichiarato di aver preso atto delle preoccupazioni espresse in merito ai coloranti azoici presenti in materiali diversi dai tessili e dal cuoio e, in particolare, in merito alla possibile esposizione dei bambini ai coloranti azoici carcinogenici rilasciati da giocattoli prodotti con altri materiali. Essa ha affermato che sta esaminando i possibili rischi posti dai coloranti azoici nei giocattoli prodotti con altri materiali e che conferirà priorità alla questione nel 2002, in vista dell'adozione di misure di riduzione del rischio ove necessario. In altre parole, benché si sappia che i coloranti azoici sono utilizzati in materiali diversi dai tessili e dal cuoio, anche nella produzione di giocattoli, sia il Consiglio che la Commissione hanno deciso di non introdurre restrizioni per questi altri usi. Viene data priorità al mantenimento dell'uso di sostanze carcinogeniche in prodotti destinati ai consumatori, inclusi i giocattoli, rispetto ad una efficace protezione della salute. Questa inazione è giustificata con la non disponibilità di una valutazione globale dei rischi per ciascun uso specifico. Questo approccio è incompatibile con il principio di precauzione sancito dal trattato CE nonché con la nuova politica sui prodotti chimici convenuta dal Consiglio e dalla Commissione. La progressiva eliminazione di queste sostanze carcinogeniche non deve essere ulteriormente ritardata. Ciò è confermato dai risultati del comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente, che ha affermato nel suo parere del 12 giugno 2001 che, nel peggior caso di esposizione ad ammine aromatiche rilasciate da giocattoli prodotti con materiali diversi dai tessili e dal cuoio, sono prevedibili rischi di carcinogenicità estremamente elevati. Esso ha inoltre segnalato che i giocattoli di plastica, gomma, legno o metallo, i dentaruoli per neonati, le argille modellabili, gli inchiostri da scrittura e la carta colorata sono possibili fonti di esposizione a coloranti azoici. AM\468128.doc 5/9 PE 232.377/1-11

Emendamento presentato da Rosemarie Müller Emendamento 7 Allegato I, punto 43, paragrafo 1 bis (nuovo) (Direttiva 76/769/CEE) 1 bis. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all'articolo 2bis della presente direttiva, non devono essere usati in articoli che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, ad esempio i giocattoli, a meno che si possa dimostrare che non vi è motivo di preoccupazione. Si ripristina lo spirito dell'emendamento 3 della prima lettura integrandovi una clausola "stile Ries" - "a meno che si possa dimostrare che non vi è motivo di preoccupazione" - nel tentativo di raggiungere un compromesso con il Consiglio. Nei suoi commenti sull'allegato I, la Commissione ha dichiarato di aver preso atto delle preoccupazioni espresse in merito ai coloranti azoici presenti in materiali diversi dai tessili e dal cuoio e, in particolare, in merito alla possibile esposizione dei bambini ai coloranti azoici carcinogenici rilasciati da giocattoli prodotti con altri materiali. La Commissione sta esaminando i possibili rischi posti dai coloranti azoici nei giocattoli prodotti con altri materiali e che conferirà priorità alla questione nel 2002, in vista dell'adozione di misure di riduzione del rischio ove necessario. Sembra che, anche se si sa che i coloranti azoici sono utilizzati in materiali diversi dai tessili e dal cuoio, anche nella produzione di giocattoli, sia il Consiglio che la Commissione hanno deciso di non introdurre restrizioni. La spiegazione fornita per questa inazione è la non disponibilità di una valutazione globale dei rischi per ciascun uso specifico. Questo approccio è incompatibile con il principio di precauzione come sancito dal trattato CE. L'onere della prova dovrebbe esser invertito - l'uso di queste sostanze carcinogeniche deve essere progressivamente eliminato, a meno che non si possa dimostrare che esse sono sicure. PE 232.377/1-11 6/9 AM\468128.doc

Emendamento presentato da Rosemarie Müller Emendamento 8 Allegato I, punto 43, paragrafo 2, comma 1 (Direttiva 76/769/CEE) 2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute. 2. Inoltre gli articoli di cui al punto 1 ed 1 bis possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute. Si ripristina lo spirito dell'emendamento 3 della prima lettura integrandovi una clausola "stile Ries" - "a meno che si possa dimostrare che non vi è motivo di preoccupazione" - nel tentativo di raggiungere un compromesso con il Consiglio. Nei suoi commenti sull'allegato I, la Commissione ha dichiarato di aver preso atto delle preoccupazioni espresse in merito ai coloranti azoici presenti in materiali diversi dai tessili e dal cuoio e, in particolare, in merito alla possibile esposizione dei bambini ai coloranti azoici carcinogenici rilasciati da giocattoli prodotti con altri materiali. La Commissione sta esaminando i possibili rischi posti dai coloranti azoici nei giocattoli prodotti con altri materiali e che conferirà priorità alla questione nel 2002, in vista dell'adozione di misure di riduzione del rischio ove necessario. Sembra che, anche se si sa che i coloranti azoici sono utilizzati in materiali diversi dai tessili e dal cuoio, anche nella produzione di giocattoli, sia il Consiglio che la Commissione hanno deciso di non introdurre restrizioni. La spiegazione fornita per questa inazione è la non disponibilità di una valutazione globale dei rischi per ciascun uso specifico. Questo approccio è incompatibile con il principio di precauzione come sancito dal trattato CE. L'onere della prova dovrebbe esser invertito - l'uso di queste sostanze carcinogeniche deve essere progressivamente eliminato, a meno che non si possa dimostrare che esse sono sicure. Emendamento 9 Allegato I, punto 43, paragrafo 2, comma 1 (Direttiva 76/769/CEE) 2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute. 2. Inoltre gli articoli di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute. AM\468128.doc 7/9 PE 232.377/1-11

Si ripristinano alcune parti dell'emendamento 3 della prima lettura. A proposito dell'allegato I, punto 43, la Commissione ha dichiarato di aver preso atto delle preoccupazioni espresse in merito ai coloranti azoici presenti in materiali diversi dai tessili e dal cuoio e, in particolare, in merito alla possibile esposizione dei bambini ai coloranti azoici carcinogenici rilasciati da giocattoli prodotti con altri materiali. Essa ha affermato che sta esaminando i possibili rischi posti dai coloranti azoici nei giocattoli prodotti con altri materiali e che conferirà priorità alla questione nel 2002, in vista dell'adozione di misure di riduzione del rischio ove necessario. In altre parole, benché si sappia che i coloranti azoici sono utilizzati in materiali diversi dai tessili e dal cuoio, anche nella produzione di giocattoli, sia il Consiglio che la Commissione hanno deciso di non introdurre restrizioni per questi altri usi. Viene data priorità al mantenimento dell'uso di sostanze carcinogeniche in prodotti destinati ai consumatori, inclusi i giocattoli, rispetto ad una efficace protezione della salute. Questa inazione è giustificata con la non disponibilità di una valutazione globale dei rischi per ciascun uso specifico. Questo approccio è incompatibile con il principio di precauzione sancito dal trattato CE nonché con la nuova politica sui prodotti chimici convenuta dal Consiglio e dalla Commissione. La progressiva eliminazione di queste sostanze carcinogeniche non deve essere ulteriormente ritardata. Ciò è confermato dai risultati del comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente, che ha affermato nel suo parere del 12 giugno 2001 che, nel peggior caso di esposizione ad ammine aromatiche rilasciate da giocattoli prodotti con materiali diversi dai tessili e dal cuoio, sono prevedibili rischi di carcinogenicità estremamente elevati. Esso ha inoltre segnalato che i giocattoli di plastica, gomma, legno o metallo, i dentaruoli per neonati, le argille modellabili, gli inchiostri da scrittura e la carta colorata sono possibili fonti di esposizione a coloranti azoici. Emendamento 10 Allegato I, punto 43, paragrafo 3 (Direttiva 76/769/CEE) 3. Entro il...*, la Commissione rivede le disposizioni in materia di coloranti azoici alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. 3. Entro il...*, la Commissione rivede le disposizioni in materia di coloranti azoici alla luce delle conoscenze scientifiche. PE 232.377/1-11 8/9 AM\468128.doc

Anche le conoscenze scientifiche già esistenti devono essere tenute in considerazione nell'ambito della revisione. Emendamento presentato da Rosemarie Müller Emendamento 11 Allegato I, punto 43, paragrafo 3 (Direttiva 76/769/CEE) 3. Entro il...*, la Commissione rivede le disposizioni in materia di coloranti azoici alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. 3. Entro il...*, la Commissione rivede le disposizioni in materia di coloranti azoici alla luce delle conoscenze scientifiche. Anche le conoscenze scientifiche già esistenti devono essere tenute in considerazione nell'ambito della revisione. AM\468128.doc 9/9 PE 232.377/1-11