Comunicazione del 12 dicembre Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: garanzia di Stato sulle passività delle banche italiane

Documenti analoghi
PRIMO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto del 27/11/2008

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Decreto 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2000 Serie generale n.130

ALLEGATO 19a RICHIESTA DI PROLUNGAMENTO DELLA GARANZIA DIRETTA Pag. 1 di 3

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

1.4 FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

CONDIZIONI DEFINITIVE relative all OFFERTA di

Delibera della Giunta Regionale n. 549 del 13/10/2016

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

CONDIZIONI DEFINITIVE

DICHIARA ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:

(G.U. n. 241 del 15 ottobre 2012 )


Banca Popolare di Milano 19 Aprile 2013/2016 Tasso Misto,

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDENZA E ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PARTE X DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI E DI INFORMAZIONE AI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI (PIANO DELLA TRASPARENZA)

CONDIZIONI DEFINITIVE. relative al Prestito Obbligazionario. Banca Popolare di Milano 31 Ottobre 2013/2018 MIN MAX, ISIN IT

II.3 LA BANCA D ITALIA

OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI

Foglio Informativo Finanziamento Garantito

RIVIERA DELLE PALME S.C.R.L.

COMUNE DI CESENA Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie Servizio Tributi

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. l 8 febbraio 2017 (v. stampato Senato n. 2629)

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

Comunicazione n. DIN/ del Oggetto: Titoli di Risparmio per l Economia Meridionale

La sottoscritta (1) con sede legale in e sede amministrativa in (2) n.tel... esercente l attività di dipendenti n.

DDL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI

L.R. 15/2005, art. 6, commi 35 e 42 B.U.R. 7/12/2005, n. 49. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 novembre 2005, n. 0388/Pres.

APPALTO GTT N. 146/2016 FORNITURA E POSA DI N 1 PIATTAFORMA MOBILE PER L ACCESSO SUGLI IMPERIALI DELLE MOTRICI FERROVIARIE

PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD

Da:

Avviso pubblico per la formazione dell Albo dei Volontari del Comune di Loria

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Come funziona il Bail-in Dott. Fabio Busuoli. Confartigianato Imprese di Bologna e Imola Bologna 28 gennaio 2016

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI

Circolare N. 95 del 26 Giugno 2015

REGOLAMENTO DI RICEZIONE, GESTIONE E TRATTAMENTO SEGNALAZIONI ART C.C.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Regolamento per la Riscossione Coattiva del contributo annuale di iscrizione all ordine

Scheda prodotto. Caratteristiche principali del Prestito Obbligazionario. Denominazione Strumento Finanziario Tipo investimento

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Comune di Prato - gara n. 547 bando di gara

COMUNE DI BUSALLA PROVINCIA DI GENOVA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Camera di Commercio di Milano INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI MILANESI ANNO 2009

ELEZIONI COMUNALI 2016 VADEMECUM

SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE SULL EMITTENTE

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Scheda prodotto. Caratteristiche principali del Prestito Obbligazionario. Denominazione Strumento Finanziario Tipo investimento

Roma, 29 dicembre 2008 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE. Prot /2008 Ai comuni

La rimodulazione del debito

FIDITALIA S.p.A. III PILASTRO DI BASILEA 2. Informativa al pubblico sui requisiti patrimoniali individuali al 31 dicembre 2012

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Bando di Gara BANDO DI GARA. PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RIGUARDANTI IL D.LGS. 81/2008 CIG. n BA

CALEIDO GROUP S.P.A. PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD - 1 -

Considerato che sono pervenute le proposte di cui all allegato 1 Anticipo su fatture ;

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI FORMAZIONE nell ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE

Roma, 14/02/2014 INDICE

BANCA D ITALIA ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE, TITOLO V, CAP. 6. ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE TITOLO V Capitolo 6

A.C Partecipazione dell Italia a Banche multilaterali di sviluppo

Provincia di Reggio Calabria Settore Lavoro e Politiche Sociali Politiche Giovanili Attività Produttive -Servizio

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: SERVIZIO DI GESTIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ROM.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE RAMO VITA

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

AVVISO PUBBLICO EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COSTI DEI CONCILIATORI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ISCRITTE AL CNCU PROGETTO PCS2

WM CAPITAL S.p.A. PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD - 1 -

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

l sottoscritt nat a il cod fisc. residente a in Via Premesso : che in data sono stati notificati, ai fini dell

Burc n. 95 del 26 Settembre 2016

DOCUMENTO INFORMATIVO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI

COMUNICATO STAMPA APPROVATI DAL CDA I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2007 DEI FONDI ORDINARI QUOTATI BERENICE, TECLA E OLINDA

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO A OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 AGOSTO 2008

TERZO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE COMUNE DI NOICÀTTARO PROVINCIA DI BARI

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - BANCA CR FIRENZE -

Guida alla Registrazione Utenti

Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Area appalti. Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n Torino - Italia

Indicazione delle modalità attuative dell art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n L AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

RISOLUZIONE N. 108/E

COMUNICATO STAMPA (Ai sensi dell art.114 comma 5 del D. LGS. n.58/1998)

BANCA D ITALIA - CONSOB

Transcript:

Comunicazione del 12 dicembre 2011. Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: garanzia di Stato sulle passività delle banche italiane 1. L art. 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ( 1 ) prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, possa concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane di nuova emissione e con scadenza fino a cinque anni (ovvero, a partire dal 1 gennaio 2012, sette anni per le obbligazioni bancarie garantite). Il D.L. disciplina direttamente: le caratteristiche degli strumenti di debito che possono essere garantiti; le caratteristiche e le modalità di attivazione della garanzia dello Stato; le relative condizioni economiche; i criteri e le procedure di ammissione alla garanzia. La disposizione è al momento sottoposta alla valutazione della Commissione europea per i profili concernenti la disciplina sugli aiuti di Stato, come previsto dall art. 107 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea. L ammissione delle banche interessate avviene sulla base di una istanza alla Banca d Italia e al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, secondo un modello uniforme ed è subordinata alla valutazione da parte della Banca d Italia dell adeguatezza della patrimonializzazione della banca e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte, sulla base dei seguenti criteri: a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori; b) la capacità reddituale sia adeguata per far fronte agli oneri delle passività garantite. La Banca d Italia comunica al Ministero, di norma entro 3 giorni dalla ricezione dell istanza, le valutazioni di cui ai punti precedenti. In caso di valutazione positiva la Banca d Italia comunica, altresì: la valutazione della congruità delle condizioni e dei volumi dell intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione; l ammontare del patrimonio di vigilanza e della garanzia; la misura della commissione dovuta. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d Italia, il Ministero provvede tempestivamente e di norma entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d Italia in merito alla richiesta presentata, comunicando la decisione alla banca richiedente e alla stessa Banca d Italia. Si richiama l attenzione delle banche e dei gruppi bancari sul fatto che, in base alle previsioni del D.L., l ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine degli intermediari e che il ricorso agli interventi di garanzia obbliga a svolgere l attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico. 2. Qualora siano interessate alle operazioni di concessione di garanzia, le banche e, nel caso di gruppi bancari, le società capogruppo devono presentare, contestualmente al Ministero dell economia e delle finanze e alla Banca d Italia, una richiesta secondo il modello di domanda allegato, nella quale devono essere indicati, tra l altro, l ammontare delle garanzie a cui la banca chiede di essere ammessa, il fabbisogno di liquidità anche prospettico, le caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere in ordine ai quali si richiede la garanzia e, nel caso di gruppi bancari, la banca emittente. (1) Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011. II.1

Fermo restando che le richieste di garanzia devono essere approvate dagli organi competenti delle banche o, nel caso di gruppi bancari, delle rispettive capogruppo, il modello di domanda va trasmesso con lettera a firma del Direttore Generale o dell Amministratore delegato della banca o, nel caso di gruppi bancari, della capogruppo; nella lettera devono essere sinteticamente riepilogate le motivazioni della richiesta di ammissione alla garanzia e gli utilizzi cui si intendono destinare i fondi che potranno rendersi disponibili per effetto della garanzia medesima. La società capogruppo di un gruppo bancario o la banca non appartenente a un gruppo che intendano presentare istanza dovranno preannunciare tale intenzione, per le vie brevi, alla struttura della Banca d Italia competente per la vigilanza sulla banca o sul gruppo bancario, al fine di concordare modalità di trasmissione idonee ad assicurare la rapidità e riservatezza della comunicazione in conformità del comma 21 della citata disposizione di legge. II.2

Modello domanda di ammissione alla garanzia dello Stato di cui all art. 8 del D.L. n. 201/2011 Banca d Italia Vigilanza Bancaria e Finanziaria Servizio (oppure: Filiale della Banca d Italia di ) Area Banca Centrale, Mercati e Sistemi di Pagamento Servizio Operazioni di Banca Centrale Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro Data di presentazione della domanda Data di ricezione 1. Richiedente 2. Contatti 3. La Banca / Società capogruppo di Gruppo bancario chiede la concessione della garanzia dello Stato sulle proprie passività, come sotto specificato, alle condizioni e nei termini previsti dall art. 8 del D.L. n. 201/2011. 4. Entità delle garanzie richieste EUR 5. Garanzie a cui la banca è stata ammessa a seguito di richiesta precedente EUR 6. Altre garanzie per cui la banca ha già presentato richiesta di ammissione EUR 7. Fabbisogno di liquidità della banca in un arco temporale di 3 mesi. 8. Condizioni economiche e finanziarie degli strumenti emessi. 9. La Banca / Società capogruppo si impegna a fornire tempestivamente le informazioni, i dati e i documenti necessari, a completamento della domanda, ai fini delle valutazioni di cui ai commi 23 e 24 dell articolo 8 del D.L. n. 201/2011. II.3

Note per la compilazione 1. Codice ABI, denominazione e sede legale della banca richiedente. Per banche appartenenti a un gruppo bancario, la domanda è presentata dalla capogruppo bancaria o finanziaria e indica la banca [le banche] per cui l istanza è presentata. 2. Contatti della persona responsabile per i rapporti con la Banca d Italia e con il MEF: nominativo, telefono, fax, email. 3. Nel caso di gruppi bancari, qualora la richiesta riguardi più banche all interno del gruppo, la capogruppo deve indicare la denominazione di ciascuna banca. 4. Indicare l importo complessivo della garanzia statale oggetto dell istanza. 5/6. Indicare le garanzie a cui la banca eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione. Se nessuna domanda è stata presentata in passato, indicare: prima istanza. Se sono state presentate analoghe domande in passato, indicare per ciascuna di esse: importo complessivo della garanzia; durata residua degli strumenti finanziari di debito su cui la banca ha presentato domanda di ammissione alla garanzia dello Stato. 7. Indicare il fabbisogno di liquidità complessivo nell arco temporale dei tre mesi successivi, includendo sia le scadenze contrattualmente previste sia le stime gestionali dei flussi delle altre poste prive di scadenza contrattuale. 8. Indicare le caratteristiche delle passività finanziarie, evidenziando il rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, commi 10 e 12, del D.L. n. 201/2011. In particolare per ogni strumento finanziario cui si riferisce la richiesta di garanzia indicare/dichiarare: importo nominale di ciascuna emissione valuta di denominazione (Euro) data di emissione desiderata durata originaria profilo di ammortamento di tipo bullet condizioni economiche: tasso d interesse dell emissione oppure tasso previsto espresso come euribor più spread modalità di classamento dell emissione (sul mercato, altro) assenza di componenti derivate e che non si tratti di titoli strutturati o prodotti complessi assenza di clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi Modalità di invio La domanda deve essere inviata via fax alla struttura, previamente contattata, della Banca d Italia (Servizio o Filiale) competente per la vigilanza sulla banca o sul gruppo bancario e II.4

contestualmente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: garanzia.art8.dl201-2011@pec.mef.gov.it; analisi_obc@pec.bancaditalia.it. II.5