Comunicazione del 12 dicembre 2011. Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: garanzia di Stato sulle passività delle banche italiane 1. L art. 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ( 1 ) prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, possa concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane di nuova emissione e con scadenza fino a cinque anni (ovvero, a partire dal 1 gennaio 2012, sette anni per le obbligazioni bancarie garantite). Il D.L. disciplina direttamente: le caratteristiche degli strumenti di debito che possono essere garantiti; le caratteristiche e le modalità di attivazione della garanzia dello Stato; le relative condizioni economiche; i criteri e le procedure di ammissione alla garanzia. La disposizione è al momento sottoposta alla valutazione della Commissione europea per i profili concernenti la disciplina sugli aiuti di Stato, come previsto dall art. 107 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea. L ammissione delle banche interessate avviene sulla base di una istanza alla Banca d Italia e al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, secondo un modello uniforme ed è subordinata alla valutazione da parte della Banca d Italia dell adeguatezza della patrimonializzazione della banca e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte, sulla base dei seguenti criteri: a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori; b) la capacità reddituale sia adeguata per far fronte agli oneri delle passività garantite. La Banca d Italia comunica al Ministero, di norma entro 3 giorni dalla ricezione dell istanza, le valutazioni di cui ai punti precedenti. In caso di valutazione positiva la Banca d Italia comunica, altresì: la valutazione della congruità delle condizioni e dei volumi dell intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione; l ammontare del patrimonio di vigilanza e della garanzia; la misura della commissione dovuta. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d Italia, il Ministero provvede tempestivamente e di norma entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d Italia in merito alla richiesta presentata, comunicando la decisione alla banca richiedente e alla stessa Banca d Italia. Si richiama l attenzione delle banche e dei gruppi bancari sul fatto che, in base alle previsioni del D.L., l ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine degli intermediari e che il ricorso agli interventi di garanzia obbliga a svolgere l attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico. 2. Qualora siano interessate alle operazioni di concessione di garanzia, le banche e, nel caso di gruppi bancari, le società capogruppo devono presentare, contestualmente al Ministero dell economia e delle finanze e alla Banca d Italia, una richiesta secondo il modello di domanda allegato, nella quale devono essere indicati, tra l altro, l ammontare delle garanzie a cui la banca chiede di essere ammessa, il fabbisogno di liquidità anche prospettico, le caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere in ordine ai quali si richiede la garanzia e, nel caso di gruppi bancari, la banca emittente. (1) Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011. II.1
Fermo restando che le richieste di garanzia devono essere approvate dagli organi competenti delle banche o, nel caso di gruppi bancari, delle rispettive capogruppo, il modello di domanda va trasmesso con lettera a firma del Direttore Generale o dell Amministratore delegato della banca o, nel caso di gruppi bancari, della capogruppo; nella lettera devono essere sinteticamente riepilogate le motivazioni della richiesta di ammissione alla garanzia e gli utilizzi cui si intendono destinare i fondi che potranno rendersi disponibili per effetto della garanzia medesima. La società capogruppo di un gruppo bancario o la banca non appartenente a un gruppo che intendano presentare istanza dovranno preannunciare tale intenzione, per le vie brevi, alla struttura della Banca d Italia competente per la vigilanza sulla banca o sul gruppo bancario, al fine di concordare modalità di trasmissione idonee ad assicurare la rapidità e riservatezza della comunicazione in conformità del comma 21 della citata disposizione di legge. II.2
Modello domanda di ammissione alla garanzia dello Stato di cui all art. 8 del D.L. n. 201/2011 Banca d Italia Vigilanza Bancaria e Finanziaria Servizio (oppure: Filiale della Banca d Italia di ) Area Banca Centrale, Mercati e Sistemi di Pagamento Servizio Operazioni di Banca Centrale Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro Data di presentazione della domanda Data di ricezione 1. Richiedente 2. Contatti 3. La Banca / Società capogruppo di Gruppo bancario chiede la concessione della garanzia dello Stato sulle proprie passività, come sotto specificato, alle condizioni e nei termini previsti dall art. 8 del D.L. n. 201/2011. 4. Entità delle garanzie richieste EUR 5. Garanzie a cui la banca è stata ammessa a seguito di richiesta precedente EUR 6. Altre garanzie per cui la banca ha già presentato richiesta di ammissione EUR 7. Fabbisogno di liquidità della banca in un arco temporale di 3 mesi. 8. Condizioni economiche e finanziarie degli strumenti emessi. 9. La Banca / Società capogruppo si impegna a fornire tempestivamente le informazioni, i dati e i documenti necessari, a completamento della domanda, ai fini delle valutazioni di cui ai commi 23 e 24 dell articolo 8 del D.L. n. 201/2011. II.3
Note per la compilazione 1. Codice ABI, denominazione e sede legale della banca richiedente. Per banche appartenenti a un gruppo bancario, la domanda è presentata dalla capogruppo bancaria o finanziaria e indica la banca [le banche] per cui l istanza è presentata. 2. Contatti della persona responsabile per i rapporti con la Banca d Italia e con il MEF: nominativo, telefono, fax, email. 3. Nel caso di gruppi bancari, qualora la richiesta riguardi più banche all interno del gruppo, la capogruppo deve indicare la denominazione di ciascuna banca. 4. Indicare l importo complessivo della garanzia statale oggetto dell istanza. 5/6. Indicare le garanzie a cui la banca eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione. Se nessuna domanda è stata presentata in passato, indicare: prima istanza. Se sono state presentate analoghe domande in passato, indicare per ciascuna di esse: importo complessivo della garanzia; durata residua degli strumenti finanziari di debito su cui la banca ha presentato domanda di ammissione alla garanzia dello Stato. 7. Indicare il fabbisogno di liquidità complessivo nell arco temporale dei tre mesi successivi, includendo sia le scadenze contrattualmente previste sia le stime gestionali dei flussi delle altre poste prive di scadenza contrattuale. 8. Indicare le caratteristiche delle passività finanziarie, evidenziando il rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, commi 10 e 12, del D.L. n. 201/2011. In particolare per ogni strumento finanziario cui si riferisce la richiesta di garanzia indicare/dichiarare: importo nominale di ciascuna emissione valuta di denominazione (Euro) data di emissione desiderata durata originaria profilo di ammortamento di tipo bullet condizioni economiche: tasso d interesse dell emissione oppure tasso previsto espresso come euribor più spread modalità di classamento dell emissione (sul mercato, altro) assenza di componenti derivate e che non si tratti di titoli strutturati o prodotti complessi assenza di clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi Modalità di invio La domanda deve essere inviata via fax alla struttura, previamente contattata, della Banca d Italia (Servizio o Filiale) competente per la vigilanza sulla banca o sul gruppo bancario e II.4
contestualmente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: garanzia.art8.dl201-2011@pec.mef.gov.it; analisi_obc@pec.bancaditalia.it. II.5