Fiscal News N Accertamento: la decadenza di fine anno. La circolare di aggiornamento professionale

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Transcript:

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 377 18.12.2014 Accertamento: la decadenza di fine anno La Delega fiscale farà chiarezza sul raddoppio dei termini per l accertamento Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Accertamento e controlli Il prossimo 31 dicembre l Amministrazione Finanziaria decadrà dall azione di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell IVA in relazione ai periodi d imposta 2009 e 2008, salvo l operatività del raddoppio dei termini decadenziali nel caso di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia ai sensi dell art. 331 del codice di procedura penale. Premessa Ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA, gli avvisi di accertamento e le rettifiche devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4 anno successivo a quello in cui è stata presentata la oppure, nei casi di nullità o di omessa presentazione della, del 5 anno successivo a quello in cui la avrebbe dovuto essere presentata. Pertanto, il prossimo 31 dicembre, l Amministrazione finanziaria decadrà dall azione accertatrice in relazione ai periodi d imposta 2009 e 2008, salvo l operatività dell istituto del raddoppio dei termini per l accertamento in presenza di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p. 1

Il dato normativo Ai sensi dell articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: del 4 anno successivo a quello in cui è stata presentata la. del 5 anno successivo a quello in cui la avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della. Ai sensi dell articolo 57 del T.U. sull IVA, invece, gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'artt. 54 e 55, secondo comma, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: del 4 anno successivo a quello in cui è stata presentata la. In caso di omessa presentazione della, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato fino al 31 dicembre: del 5 anno successivo a quello in cui la avrebbe dovuto essere presentata. La previsione di termini decadenziali entro cui azionare il potere d accertamento protegge il contribuente dal rischio di soggezione all'infinito al potere impositivo. La decadenza di fine anno Ebbene, come premesso, l Amministrazione Finanziaria, dopo la fine di quest anno, non potrà più agire per il recupero delle imposte né con riferimento al periodo 2009 né con riferimento a quello 2008 (per il caso di omessa presentazione della ). L azione accertativa, per i detti periodi, dovrà infatti avvenire entro i termini decadenziali di cui si è dato conto poc anzi e quindi entro il 31 dicembre 2014. Anno d imposta Presentazione Decadenza dell Ufficio 2009 2010 31.12.2014 Anno d imposta Omessa Decadenza dell Ufficio 2008 2009 31.12.2014 2

La mancata notifica nei termini non determina automaticamente la nullità dell avviso d accertamento: l'eventuale atto tardivo è annullabile dal giudice tributario ma solo se il contribuente eccepisce la decadenza. Occorre, cioè, che la violazione del termine decadenziale sia debitamente sollevata dal contribuente nel ricorso. In caso contrario, il giudice non potrà accertarla e dichiararla. In sostanza, quindi, in assenza di ricorso, l'atto rimane pienamente efficace e quindi la pretesa legittima. Il termine per la notifica dell accertamento È decadenziale (non prescrizionale) quindi non si interrompe È computato con riferimento alla spedizione/consegna dell atto È insanabile Raddoppio dei termini In caso di violazioni che comportano un obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, i termini ordinari per l accertamento raddoppiano relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione. Ne deriva che l Ufficio è ammesso a notificare l accertamento entro il 31 dicembre: dell 8 anno successivo a quello in cui è stata presentata la ; del 10 anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la, nel caso di omessa o nulla. Anno d imposta Presentazione Termine ordinario Raddoppio per reato 2009 2010 31.12.2014 31.12.2018 Anno imposta Omessa Termine ordinario Raddoppio per reato 2008 2009 31.12.2014 31.12.2019 3

Il dibattitto sulla portata applicativa dell istituto L istituto del raddoppio dei termini decadenziali per l accertamento è stato introdotto nell ordinamento tributario dall articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006. Tale norma ha inserito un nuovo comma 3 sia nell'articolo 43 del D.P.R. n. 600/73 che 57 del D.P.R. n. 633/72. La disciplina del raddoppio dei termini decadenziali per l accertamento, sin dalla sua entrata in vigore, ha suscitato dubbi interpretativi che sono stati al centro di un acceso dibattito dottrinario e giurisprudenziale. La questione è approdata anche dinanzi alla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 247/11, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (ord. n. 266 del 2010). Sulla scorta del verdetto dei giudici della Consulta molte Commissioni tributarie hanno esaminato i diversi casi specifici portati alla loro attenzione, ritenendo spesso illegittimo il raddoppio dei termini per via di un uso pretestuoso e strumentale, da parte dell'organo verificatore, della normativa che disciplina l istituto in questione. La Consulta, infatti, ha posto in capo al giudice tributario l'onere di riscontrare e verificare i presupposti dell'obbligo di denuncia, sicché la Commissione adita, qualora lo richieda il contribuente, è tenuta a valutare, mediante un giudizio di prognosi postuma, la ricorrenza dei seri indizi di reato, accertando se l'amministrazione Finanziaria abbia agito con imparzialità o abbia invece fatto un uso pretestuoso e strumentale della notizia di reato, cioè volto esclusivamente a raddoppiare gli ordinari termini di accertamento. Si è ritenuto, pertanto, che il raddoppio non possa operare quando in giudizio non sia stata prodotta una copia della denuncia, perché tale mancanza impedisce al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti per la presentazione della denuncia stessa (tra le altre: CTP Milano 231/40 del 2011 e 372/05 del 2011; CTP Reggio Emilia 135/01 del 2012; CTP Lecco 74/01 del 2012). Il raddoppio non potrebbe altresì operare nel caso in cui la denuncia sia stata trasmessa alla Procura della Repubblica dopo la scadenza del termine ordinario utile e il giudice tributario abbia riscontrato (su eccezione del contribuente) l infondatezza della notitia criminis (CTR Emilia Romagna n. 639/02 e n. 641/02 del 2014; CTR Lombardia n. 382/29 del 2014 e CTP Milano n. 9438/46 del 2014: Nel caso de quo, si legge nella sentenza della CTP meneghina, non può essere invocato il raddoppio dei termini perché si è in presenza di decadenza degli ordinari termini di accertamento. La regola è 4

quella che entro i quattro anni dalla presentazione della dei redditi, l ufficio invia la denuncia penale, per poi notificare l avviso di accertamento nel quadriennio successivo. Qui invece l ufficio ha utilizzato una procedura inversa rispetto a quella stabilità dalla legge, in quanto, prima ha notificato l avviso di accertamento al contribuente e, dopo la presentazione del ricorso, si è preoccupato di inviare, a mezzo posta, alla Procura della Repubblica la denuncia di notitia criminis ). C è da dire che per la Consulta l istituto del raddoppio dei termini decadenziali per l accertamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA, non viola alcun principio di rango costituzionale, neanche laddove la denuncia al P.M., che fa scattare la proroga, sia stata inoltrata dall Ufficio quando i termini ordinari di accertamento sono già scaduti. Non si tratterebbe, infatti, di una riapertura o proroga di termini scaduti né di una reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti, ma più semplicemente di termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva, ravvista nell obbligo di denuncia penale per i reati tributari. Ad avviso dei giudici costituzionali, l entrata in vigore della norma del 2006 ha introdotto nel nostro ordinamento una sorta di doppio binario relativamente ai termini di accertamento, distinguendosi tra termine breve e termine lungo : il breve si applica ogni qualvolta non sussista l obbligo di presentare una denuncia penale per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000; il lungo è anch esso un termine fissato dalla legge, operante automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva, qual è la sussistenza dell obbligo di denuncia penale. L intervento della Delega fiscale A questo punto è bene segnalare che, in base all articolo 8, comma 2, della legge delega fiscale, il Governo dovrà definire, con appositi decreti legislativi, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi. La legge delega fiscale mira a razionalizzare il meccanismo del doppio binario, sancendo il principio per cui il presupposto che fa scattare il termine raddoppiato in luogo di quello ordinario, ossia la presentazione dell informativa sulla notizia di reato, si deve realizzare prima della consumazione del termine ordinario e quindi prima che l Ufficio finanziario sia decaduto dall azione accertatrice. 5

L Esecutivo dovrebbe (si spera) porre un freno alla possibilità dell Agenzia delle Entrate di riaprire, di fatto, i termini scaduti per l accertamento tributario, attraverso il ricorso alla segnalazione di reati all autorità giudiziaria. L'articolo 8 della legge Delega fa comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore del decreto attuativo, per cui la novella non avrà effetti sugli accertamenti già notificati dagli uffici in applicazione della normativa vigente. - Riproduzione riservata 6