Il Trasporto delle Merci Pericolose di Greta Ristori e Stefano Gabri 18 Come spesso accade nella frenesia e nella dinamicità dei tempi moderni, molto spesso ci troviamo ad osservare ciò che ci circonda, senza però avere conoscenze dettagliate, e soprattutto senza sapere che ciò che vediamo è solo l ultimo elemento di un sistema ben più articolato e complesso. Rimanendo in tema ambientale, una di queste nebulose, è rappresentata dal trasporto delle merci pericolose, tecnicamente defi nita come ADR (acronimo di Agreement Dangerous Road), e che coinvolge, tutto quanto sia destinato al trasporto: dalla materia prima al rifi uto, dalla sostanza pura, alle miscele, ai campioni. Basti pensare all autocisterna per il trasporto di combustibile: siamo abituati ad osservare un mezzo debitamente attrezzato, equipaggiato con tabelle arancioni riportanti dei numeri e altri segnali di sicurezza: questo, come dicevamo prima, è solo l ultimo step di un processo ben più articolato e trasversale, che sarà analizzato e descritto di seguito. La normativa sull ADR è scaturita da un accordo europeo adottato a Ginevra nel 1957 con l obiettivo di armonizzare il trasporto internazionale di merci pericolose su strada; in Italia questa normativa è stata ratifi cata nel 1962, e resa obbligatoria anche per i trasporti interni dal 1997, ponendo fi ne al doppio sistema normativo che prevedeva l ADR per i trasporti internazionali e specifi che norme per i trasporti interni. Dal 1997, pertanto, tutti i trasporti sono soggetti al rispetto delle norme prescritte dall ADR. Le norme ADR di riferimento vengono aggiornate da una apposita commissione europea con cadenza biennale: la revisione è oggetto di Direttiva UE, viene recepita nell ordinamento Italia con Decreto Ministeriale, con particolare riferimento a 2 allega tecnici (Allegato
A e Allegato B) che riportano specifi che disposizioni per il trasporto, tra le quali: le modalità di classifi cazione delle merci, le tipologie e le modalità costruttive di imballaggi, cisterne e container, la caratteristiche dei veicoli e il loro equipaggiamento, la formazione del personale, obblighi particolari relativi a carico, scarico, circolazione. Attualmente è in vigore l edizione 2011, recepita con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 03.01.2011. Seguendo la logica UE della responsabilità condivisa in campo ambientale, anche la normativa ADR identifi ca in modo puntuali soggetti e ruoli, defi nendo per ciascuno di essi compiti e responsabilità, con l obiettivo, ognuno per la sua parte, di garantire l osservanza delle prescrizioni legislative e la riduzione di rischi per l ambiente. I principali operatori identifi cati dall ADR sono: - Lo speditore è colui che spedisce le merci pericolose, per conto proprio o per conto terzi; ha l obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell ADR, e quindi in particolare (ma non solo) deve assicurarsi che le merci siano classifi cate e autorizzate al trasporto conformemente all ADR e fornire al trasportatore le necessarie informazioni, i dati, i documenti di accompagnamento richiesti; - Il trasportatore è colui che effettua il trasporto; deve verifi care che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all ADR, deve verifi care che 19
le informazioni prescritte siano state fornite dallo speditore prima del trasporto e che tutti i documenti e gli equipaggiamenti prescritti siano a bordo dell unità di trasporto; deve assicurarsi che i veicoli ed il carico non presentino difetti o perdite, che siano presenti le etichette e le segnalazioni sul veicolo e che quest ultimo non sia sovraccaricato. Nel caso riscontrasse delle non conformità, il trasportatore non deve inoltrare la spedizione. L autista del mezzo deve essere in possesso del CFP, il cosiddetto patentino ADR, ottenibile mediante superamento di un esame, a scadenza quinquennale. - Il destinatario è colui che riceve le merci; ha l obbligo di non differire l accettazione delle merci senza validi motivi e di verifi care che dopo lo scarico siano soddisfatte le prescrizioni ADR pertinenti. Unitamente a questi soggetti principali, l ADR coinvolge altri operatori ai fi ni delle responsabilità, tutti tenuti a rispettare le prescrizioni legate all ambito di propria competenza, e tutti tenuti a dare le adeguate informazioni agli interessati al trasporto. Queste ulteriori fi gure sono riconducibili al caricatore, al riempitore, all imballatore, allo scaricatore, al gestore di un container cisterna o di una cisterna mobile; per ognuno di tale soggetto sono previsti obblighi e oneri ben precisi, sebbene molto spesso uno stesso soggetto ricopra più ruoli: lo speditore è spesso anche imballatore o riempitore. Tra tutti i soggetti chiamati in causa dalla normativa ADR, un capitolo a parte merita la fi - gura del consulente ADR, detto anche DGSA (dangerous goods safety advisor), le cui mansioni vanno ad interagire con gli aspetti della sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna. La fi gura del Consulente ADR è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal D.Lgs. nr.40 del 04 febbraio 2000, ora sostituito (quasi interamente) dal D.Lgs nr.35 del 27 gennaio 2010. Il consulente deve sostenere un esame, a seguito del quale viene rilasciato un certifi cato attestante l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni del consulente. Il certifi cato viene periodicamente rinnovato, sempre previo superamento di un esame. La fi gura di consulente può essere svolta dal capo dell impresa, da una persona interna o da una persona esterna all impresa. Il DGSA viene nominato dal legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti. La nomina va inviata all'uffi cio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa. Dopo la nomina, il consulente verifi ca le prassi e procedure utilizzate in azienda, ed inseguito redige una relazione nella quale indica le eventuali modifi che necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e 20
scarico di merci pericolose, e per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione è redatta annualmente (entro il mese di febbraio dell anno successivo) e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modifi cativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed è consegnata al legale rappresentante dell'impresa. Le relazioni vanno conservate dal legale rappresentante per 5 anni. I compiti del Consulente sono ben descritti al paragrafo 1.8.3. dell ADR (oggi è in vigore l edizione 2011). Le funzioni principali sono: verifi care l osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose, consigliare l impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose, redigere la relazione annuale, redigere la relazione d incidente nei casi previsti, trasmettendola al legale rappresentante dell'impresa e per il tramite degli uffi ci periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Tra le altre, il consulente ADR deve: verifi care le procedure e le prassi dell impresa relative alle attività inerenti il trasporto di merci pericolose (es. identifi cazioni delle merci, valutazione dei mezzi di trasporto in acquisto, verifi ca delle attrezzature usate ); deve verifi care che il personale interessato (sia per le operazioni di c/s, sia per la redazione dei documenti, ed in generale per tutte le attività che riguardano le merci pericolose) sia in possesso di adeguata formazione e che questa sia registrata; deve analizzare gli incidenti e, nei casi previsti, redigerne la relazione oltre a dare indicazioni per evitare il ripetersi degli incidenti; deve verifi care la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifi ci relativi al trasporto di merci pericolose per quanto concerne la scelta e l utilizzo di subfornitori o altri operatori; deve verifi care la presenza ed il rispetto di appropriate procedure e istruzioni; deve, infi ne, verifi care l esistenza del piano di security nei casi previsti. In taluni casi, la nomina del consulente ADR è esente, come per esempio per le per imprese che non effettuano a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni di carico/scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni di carico/scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un ri- 21
22 schio di inquinamento minimi, oppure per imprese le cui attività interessino quantità limitate per unità di trasporto inferiori ai limiti defi niti dalla normativa (punti: 1.1.3.6 e 1.7.1.4, e 3.3, 3.4, 3.5). Ciò detto, anche il legale rappresentante dell impresa che entra nel processo di gestione di trasporto di merci pericolose, ha precisi obblighi, tra i quali: comunicare all uffi cio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità; conservare la relazione annuale redatta dal consulente, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell uffi - cio competente; sincerarsi dell osservanza, da parte dell impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico. In buona sostanza, i punti salienti per il trasporto di merci pericolose prevedono: La classifi cazione, sotto la diretta responsabilità dello speditore, che deve occuparsi e sincerarsi che le merci siano classifi cate correttamente (Materie e oggetti esplosivi, Gas, Liquidi infi ammabili, Solidi infi ammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati, Materie soggette ad accensione spontanea, Materie che, a contatto con l acqua, sviluppano gas infi ammabili, Materie comburenti, Perossidi organici, Materie tossiche, Materie infettanti, Materiali radioattivi, Materie corrosive, Materie e oggetti pericolosi diversi; L imballaggio: ogni imballo deve essere omologato e deve riportare il codice di omologazione (un codice marcato sull imballo stesso composto dal simbolo ONU per gli imballaggi e da cifre e lettere che spiegano il tipo di imballo, il materiale ). I colli devono riportare il numero ONU e l etichetta di pericolo prevista alla colonna 5 della tabella A sopra menzionata. Il trasporto: l ADR prescrive che a bordo del veicolo sia presente il documento di trasporto (ddt, o formulario in caso di rifi uti), che deve contenere l esatta dicitura della classifi cazione della merce, secondo il seguente ordine: Esempio: UN 1098, ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), I (C/D) n ONU preceduto dalle lettere UN designazione uffi ciale di trasporto numero del mod. di etichetta che fi gura nella colonna 5 della tabella A cap.3.2 o richiesto da eventuale disposizione speciale col.6 (se non c è, ci va il n della classe) gruppo di imballaggio codice di restrizione gallerie tra parentesi Se si tratta di rifi uti, la designazione uffi ciale di trasporto deve essere completata dalla dicitura RIFIUTO, inserita tra il nr. ONU e la descrizione. All interno del documento di trasporto, devono apparire anche le seguenti informazioni: numero e descrizione dei colli, quantità totale di ogni merce caratterizzata da diverso n ONU o gruppo di imballaggio, nome e indirizzo speditore, nome e indirizzo destinatario, eventuale dichiarazione richiesta da accordi particolari. Devono inoltre essere presenti le trem card, ossia le istruzioni scritte: un documento di 4 pagine che il trasportatore deve consegnare all autista per il trasporto. In esse sono riportate le modalità di intervento in caso di emergenza. A bordo del veicolo devono inoltre essere presenti: un documento di identifi cazione con fotografi a per ogni membro dell equipaggio; mezzi di estinzione incendio (il numero e la tipologia di estintori è ben defi nita nell ADR a seconda della massa massima ammissibile del mezzo); altri equipaggiamenti elencati al punto 8.1.5. dell ADR (ad esempio i segnali di avvertimento autoportanti, giubbetti fl uorescenti di segnalazione, guanti ) I veicoli, a seconda del tipo di veicolo, del tipo di imballo delle merci e della classe, devono riportare i pannelli di segnalazione arancio o i pannelli arancio con numero ONU e numero Kemler (che identifi ca il tipo di pericolo della merce trasportata) e devono inoltre riportare le etichette di pericolo. Le caratteristiche (forma, colore, dimensione ) delle etichette e dei pannelli sono chiaramente defi nite dall ADR.