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ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO LOC. PIANACCE - CAMIGLIANO - LU TEL 0583/926526 - FAX 0583/922568 e-mail: luic835007@istruzione.it - luic835007@pec.istruzione.it www.iccamigliano.gov.it Prot. n. 1176/A32 Camigliano, 29/03/2016 A tutto il personale docente e ATA OGGETTO: visite fiscali (orari, regole, sanzioni) Si ritiene utile ricordare a tutto il personale che la visita fiscale è un accertamento previsto dall art. 5 della L. 300/70, predisposto dall INPS o dal datore di lavoro, per verificare l effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute. La visita fiscale, infatti, non si limitata a un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma è una vera e propria verifica di merito. OBBLIGO DELLA SCUOLA DI DISPORRE LA VISITA L art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, come modificato dalla Legge n. 111/2011, prevede l obbligo da parte dell Amministrazione di disporre le visite fiscali fin dal primo giorno SOLO nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività). La giornata non lavorativa, come da orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, deve essere individuata anche con riferimento all articolazione del turno cui il dipendente è assegnato, nonché alle giornate di permesso o ferie concesse. Per tutti gli altri casi le visite fiscali sono ricondotte alla discrezionalità del Dirigente scolastico.

FASCE DI REPERIBILITA (DM. N 206/2009) La reperibilità è attiva 7 giorni su 7, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend (inclusi sabato, domenica, Natale, Capodanno, Pasqua, Santi ecc.). Per quanto riguarda le fasce orarie, i lavoratori potranno ricevere una visita fiscale: dalle ore: 09:00 alle ore: 13:00, dalle ore: 15:00 alle ore: 18:00. Nelle seguenti fasce orarie i dipendenti statali sono tenuti a restare presso l indirizzo di residenza indicato nella documentazione medica di malattia e attendere la visita del medico fiscale inviata dal datore di lavoro o dall INPS. In base al decreto 151/2015 il vincolo di reperibilità decade in presenza dei seguenti motivi: 1) malattie di una certa entità che necessitano cure salvavita (le patologie gravi come l emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l infezione da HIV- AIDS; sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze ASL o Struttura Convenzionata). 2) Patologie documentate e identificate le cause di servizio. 3) Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata. 4) Gestazione a rischio. Visite fiscali: le regole per il medico Il medico fiscale ha il dovere di verificare le condizioni fisiche del paziente e di analizzare la patologia riportata all interno del documento di malattia. In caso di necessità, potrà protrarre la diagnosi di 48 ore, variarla e sollecitare il dipende a sottoporsi ad un controllo specialistico. Visite fiscali: le sanzioni Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, non avrà più diritto al 100% retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. Per i giorni seguenti, invece, la retribuzione scenderà al 50%. Il dipendente avrà, inoltre, 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra indicata.

Per il personale scolastico (docenti e ATA), sono partite con il nuovo anno scolastico 2015 2016, le circolari riguardanti l assenza per malattia Accertamenti visite fiscali tempestive e gli orari visite fiscali 2015-, in base alle disposizioni previste dalla L. 6/8/2008 n. 133 art. 71 comma 3 e dal D.Lgs. n.98 del 2011, convertito in Legge 111 del 2011 art 16 comma 9 e 10 Nuove Disposizioni Visite Mediche Dipendenti Pubblici. Tali disposizioni, hanno infatti previsto per i dipendenti pubblici che: L assenza per malattia deve essere immediatamente comunicata all amministrazione e, nel caso del personale scolastico, all istituto entro la mattinata del primo giorno di assenza. Tale obbligo, vige anche in caso di prolungamento della malattia. La comunicazione dell assenza, deve essere registrata come fonogramma che indichi l orario, il domicilio assunto dal dipendente per effettuare le visite fiscali e il presunto periodo di malattia Le visite fiscali, disposte dall istituto o dall ASL, possono essere effettuate entro specifici orari visite fiscali distinte in due fasce orarie, indipendentemente dall acquisizione del certificato medico telematico che deve essere rilasciato esclusivamente da medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Qualora il dipendente debba assentarsi dal domicilio durante gli orari visite fiscali per effettuare visite mediche, prestazioni, accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a dare preventiva comunicazione all amministrazione che, in caso, può richiedere la certificazione a giustificazione dell assenza. Esito della visita di controllo del dipendente assente per malattia: Il medico incaricato dall Asl a effettuare la visita fiscale presso il domicilio del dipendente assente per malattia, esamina il certificato medico rilasciato al lavoratore dal medico curante che ha verificato lo stato di malattia e l indicazione della prognosi. Il medico fiscale, a seguito del controllo di tale documentazione e la visita del paziente, può prolungare la prognosi al massimo di ulteriori 48 ore oppure può confermarla o modificarla in caso di miglioramento e mancata sussistenza di sintomi tali da impedire la ripresa dell attività lavorativa invitando il dipendente a tornare al lavoro. Solo in caso di dubbio diagnostico e di patologie specifiche il Medico Fiscale può richiedere una visita specialistica alla quale il lavoratore deve obbligatoriamente sottoporsi.

Cosa succede se non vengono rispettate le fasce orarie di vista fiscale? Se il lavoratore, assente per malattia, non viene trovato a casa durante le fasce orarie di reperibilità per sottoporsi al controllo fiscale viene successivamente invitato, tramite comunicazione ufficiale, a presentarsi presso l ambulatorio della ASL. La mancata reperibilità alla visita fiscale, è un fatto in sé sanzionabile (salvo valide giustificazioni), anche a prescindere dal successivo comportamento del lavoratore che si presenti per la visita ambulatoriale. ASSENZE VISITA FISCALE SENTENZE CORTE DI CASSAZIONE COSA SI INTENDE PER ASSENZA ALLA VISITA FISCALE Si premette che con sentenza n. 5023 del 4 aprile 2001, la Cassazione ha affermato, in materia di assenza per malattia che incombe sul lavoratore nel momento in cui invia il certificato all INPS ed al proprio datore, l obbligo di verificare che sia stato indicato (ed, in difetto, lo deve indicare lui stesso) il luogo del proprio domicilio durante la malattia e di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall INPS. La circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 19/03/2010 conferma l obbligo del dipendente di comunicare all Amministrazione l indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale). In via generale, qualora il dipendente debba allontanarsi dall indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto a darne preventiva comunicazione all amministrazione e produrre come giustificativo l attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione. Per assente alla visita fiscale deve intendersi non soltanto l assenza ingiustificata dalla abitazione, ma anche i casi in cui il lavoratore, benché ivi presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo (Corte di Cassazione, sentenza 25 marzo 2002 n. 4233) L assenza, inoltre, è tale non solo nei casi di assenza del dipendente in occasione delle visite di controllo domiciliari, ma anche nei casi di mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.

Il dipendente che affermerà di essere stato presente in casa, ma di non aver potuto tempestivamente aprire la porta per lo stato di malattia, potrebbe non vedersi riconosciuta tale giustificazione alla contestazione che gli verrà mossa di assenza dal domicilio. In proposito anche la sentenza del 17 aprile 1990, n. 3180 ha escluso che il mancato reperimento del lavoratore potesse essere giustificato dal fatto che egli si tratteneva sul balcone e non aveva percepito il suono del campanello azionato dal medico di controllo; la sentenza del 14 settembre 1993 n. 9523, ha affermato che l irreperibilità del lavoratore non potesse essere giustificata dalla sua ipoacusia o dal mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di diligenza che imponevano di adottare mezzi idonei per superare eventuali difficoltà di ordine pratico che si frapponevano all incontro con il medico. In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo: non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi; mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono; non funzionamento del citofono o del campanello; mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità; espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi (es. accompagnare in auto la moglie, sprovvista di patente, a fare la spesa). È, dunque, ormai consolidata l idea per cui per concretizzare la reperibilità durante le fasce orarie prestabilite (9-13; 15-18) il lavoratore ha l obbligo di predisporre diligentemente una situazione tale da consentire il controllo domiciliare. Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza 14 settembre 1993 n. 9523, ha precisato che una volta che il dipendente sia risultato assente alla visita di controllo la successiva visita ambulatoriale non ha lo scopo di giustificare l assenza dal domicilio, ma solo quello di certificare la malattia e il suo decorso. Pertanto, la successiva dimostrazione del lavoratore di essere ancora malato (cosa che la visita ambulatoriale potrà appunto confermare) non cancella la possibilità che il dipendente sia sanzionato per essere risultato assente al proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità. La mancata presentazione alla visita ambulatoriale costituisce invece una seconda assenza.

Riepilogando, a titolo esemplificativo la Cassazione ha dichiarato ingiustificata l'assenza: Per non aver sentito il citofono a causa del rumore della doccia (sentenza n. 2816/94) Il ritardare l'apertura della porta (n. 4216/97) Recarsi dall'odontoiatra (n. 3642/94) Trovarsi in casa ammalato, ma non sottoporsi alla visita (n. 6597/94) Accompagnare la propria moglie priva di patente a fare la spesa (n. 8508/95) Sopraggiungere quando il medico ha già constatato l'assenza (n. 1958/96) Assentarsi l'ultimo giorno della malattia in ora successiva all'orario di lavoro (n. 9731/97) Rendere, comunque, impossibile la visita medica (n. 2836/93). Infine, l'i.n.p.s. con il messaggio n. 11628/99 ha fornito ulteriori precisazioni sulle modalità di valutazione delle assenze del lavoratore alle visite di controllo. Assenza per urgenza: valutata caso per caso ed il medico dovrà valutare anche le reali possibilità del malato di accedere all'ambulatorio; in caso di coliche o di minaccia di aborto è necessario l'intervento a domicilio. Assenza per visita specialistica: il medico legale dell'istituto deve esaminare la documentazione ed esprimere il giudizio professionale. Inoltre, gli esami e le visite specialistiche, di massima, vanno effettuate fuori dalle fasce e presso strutture pubbliche. Verranno valutate in concreto, anche con riferimento alle condizioni del paziente ed una più rapida ripresa della sua capacità lavorativa. Per maggiore trasparenza, il medico ambulatoriale annoterà sull'anamnesi le motivazioni dell'assenza addotte dal lavoratore, allegando la eventuale documentazione prodotta. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Gioia Giuliani