Circolare N.129 del 07 Ottobre 2014

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Circolare N.129 del 07 Ottobre 2014 Stop alle indagini finanziarie su movimentazioni bancarie modeste (Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 25/E del 06.08.2014) Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l Agenzia delle Entrate, con la circolare n.25 del 06.08.2014 ha fornito alcune precisazioni circa il ricorso, da parte dell Amministrazione Finanziaria, dell istituto delle indagini finanziarie, stabilendo che il suo utilizzo è vincolato alla presenza di scostamenti decisamente rilevanti. Si ricorda che attraverso le indagini finanziarie il fisco, nel caso di incongruenze tra reddito dichiarato e movimentazioni bancarie, può ricostruire il reddito imputando tutti i prelevamenti ed i versamenti a reddito. Sta al contribuente, quindi, confutare tale ricostruzione, producendo la documentazione utile alla ricostruzione del reddito (o meglio, alla giustificazione degli scostamenti), onere che come si può ben immaginare è di difficile attuazione in riferimento a tutte le spese sostenute da un contribuente in un periodo d imposta (in alcuni casi, anche in riferimento a spese personali o familiari). Con la circolare in commento l Agenzia ha dunque fornito alcuni indirizzi agli Uffici, stabilendo innanzitutto che lo strumento deve essere utilizzato solo in presenza di scostamenti rilevanti e che lo strumento ha carattere residuale rispetto a modalità di ricostruzione del reddito meno invasive. Viene precisato, infine, che l attività di ricostruzione del reddito imponibile non può prescindere dall analisi/valutazione della documentazione fornita dal contribuente a giustificazione delle spese: la modalità di ricostruzione presuntiva del reddito, infatti, è di per sé molto invasiva e quindi poco affidabile. La semplificazione per il fisco dell attività di indagine, quindi, si deve necessariamente scontrare con tutti gli elementi e la documentazione che il contribuente riuscirà a produrre a favore dell irrilevanza fiscale delle movimentazioni.

Ai gentili clienti Loro sedi Premessa L accertamento bancario, come noto, è la procedura che permette ai verificatori di reperire dati per la stesura dell avviso di accertamento attraverso le movimentazioni bancarie: le movimentazioni bancarie che non trovano riscontro nella contabilità e che non sono oggetto di giustificazione ad opera del contribuente danno luogo a presunzioni legali relative. In riferimento all ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell articolo 32 DPR n. 600/73 (e art. 51 DPR n. 633/72, per quanto riguarda l IVA), l Agenzia delle Entrate ha ufficializzato alcuni chiarimenti forniti in occasione degli incontri con la stampa specializzata attraverso la pubblicazione della circolare n. 10 del 14.05.2014. Successivamente, con la circolare n. 25/E del 06.08.2014 sono stati forniti chiarimenti in riferimento all attività di controllo dell Agenzia delle Entrate: essendo uno strumento particolarmente invasivo, ne viene limitata l applicazione alle ipotesi più gravi e comunque in subordine ad altre modalità di accertamento dotate di un minor grado di incisività ed un maggior grado di certezza. L ambito di applicazione delle indagini finanziarie La disciplina delle indagini bancarie è contenuta nell articolo 32, comma 1 numero 2 del DPR n.600/73 in riferimento alle imposte dirette, mentre in materia IVA la disposizione da prendere in considerazione è l articolo 51 del DPR n. 633/72. Per quanto concerne l IRAP, invece, l articolo 25 del D.Lgs. n. 446/97 rinvia, salvo eccezioni, alle norme del DPR n. 600/73 per ciò che riguarda l accertamento IRAP. Pertanto, l istituto delle indagini finanziarie deve ritenersi applicabile anche in riferimento a tale tributo. La ricostruzione del reddito operata dall Agenzia delle Entrate, quindi, rileva per imposte dirette, IVA ed IRAP. Bisogna precisare, in riferimento alle imposte indirette, che il DPR n. 633/72 non prevede esplicitamente una presunzione, ma questa viene comunemente applicata in via analogica dagli Uffici dell Agenzia delle Entrate. INDAGINI FINANZIARIE Versamenti imputati a maggior reddito Prelievi imputati a maggior reddito 1

Accertamenti bancari Per mezzo delle indagini bancarie, è possibile la ricostruzione della base imponibile tramite metodi presuntivi. In particolare, le movimentazioni bancarie non trovanti riscontro nella contabilità o che, comunque, non sono oggetto di giustificazione danno luogo a presunzioni legali relative e ciò comporta l inversione dell onere della prova a danno del contribuente, onere in taluni casi molto difficile da assolvere. Appare chiaro che la più grande criticità di tale tipologia di accertamento del maggior imponibile consiste nella difficoltà, riscontrata in moltissimi casi pratici, di giustificare movimenti che vengono imputati a maggior reddito. Nel caso in cui il contribuente abbia posto in essere una movimentazione neutra, sarà necessario produrre un documento con data certa che attesti inconfutabilmente la neutralità del versamento. In mancanza di una giustificazione documentale, si applica la presunzione legale relativa, con relativa imputazione a maggior reddito delle somme. ESEMPIO Il contribuente A, lavoratore autonomo, indica in dichiarazione un reddito complessivo lordo pari a 45.000 euro. Viene raggiunto da un avviso di accertamento basato su indagini finanziarie, in cui gli vengono contestati un versamento da 10.000 e tre prelievi da 1.000 euro l uno. Gli importi riguardano un prestito fornito da un familiare di 10.000 euro e la parziale restituzione per complessivi 3.000 euro nel corso dell anno. Il contribuente dovrà presentare all Agenzia delle Entrate la prova che dimostra il rapporto sostanziale sottostante i prelievi ed i versamenti, quale ad esempio il contratto di prestito stipulato con il familiare, in riferimento al quale sovente viene richiesta la prova della data di stipula. In riferimento ai beneficiari dei prelievi l Agenzia potrebbe richiedere al contribuente la prova che il beneficiario dichiarato sia veramente effettivo (ad esempio, una quietanza di pagamento delle tre restituzioni). In mancanza di una prova rigorosa del rapporto e della sua irrilevanza ai fini fiscali, viene imputato a reddito l importo complessivo di 13.000 euro. Le presunzioni La disposizione in commento istituisce una presunzione legale relativa, per cui il contribuente si trova a dover dimostrare: che i movimenti trovano giustificazione nella contabilità; che concernono fatti fiscalmente irrilevanti. I dati che emergono dalle movimentazioni finanziarie, secondo quanto ha stabilito la Cassazione con la Sent n. 26790 del 15.11.2007 e n. 21695 del 22.10.2010, rilevano anche nel caso in cui il conto corrente abbia saldo negativo e nel caso in cui le entrate e le uscite abbiano un risultato finale di pareggio. 2

La ratio che sta alla base del meccanismo presuntivo risiede nel fatto che il contribuente preleverebbe somme dal conto corrente per acquistare merce destinata alla rivendita dalla quale si presume un ricavo. L insidiosità della presunzione può cogliersi appieno nell ipotesi in cui siano presenti circostanza assai probabile sia prelievi che versamenti. Se ipotizziamo il caso di un soggetto che riceve un versamento di 20.000 euro, che preleva 10.000 euro per pagare il fornitore e altri 10.000 euro per riscuotere l utile, si potrà ipotizzare una ripresa a tassazione per complessivi 40.000 euro. OSSERVA Il meccanismo presuntivo, così come lo abbiamo illustrato, presenta alcune problematiche in riferimento all accertamento del maggiore imponibile e alla deduzione dei costi. Spetta al contribuente, infatti, provare che al maggior imponibile sono collegati maggiori costi: in tal caso appare particolarmente importante il ricorso agli istituti deflattivi del contenzioso: in sede di accertamento con adesione, reclamo, mediazione, conciliazione giudiziale, l Agenzia delle Entrate potrebbe riconoscere dei costi collegati alla produzione di maggior imponibile. Un diverso discorso vale per l imposta sul valore aggiunto: l IVA, infatti, prevede un meccanismo di recupero dell imposta a credito molto più gravoso rispetto a quello relativo alle imposte sui redditi. Ai sensi dell articolo 55 comma 1 del DPR n. 633/72, a seguito di rettifica extracontabile sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell articolo 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33. Quindi, il contribuente che non ha effettuato versamenti annuali perde il diritto di detrazione dell imposta pagata sugli acquisti, con conseguente duplicazione del tributo. SCHEMA RIEPILOGATIVO In materia IRPEF Versamenti La presunzione si applica in riferimento a tutti i contribuenti. Prelievi La presunzione si applica solamente in riferimento a lavoratori autonomi e imprenditori. In materia IRAP Versamenti La presunzione si applica in riferimento a tutti i contribuenti. Prelievi La presunzione si applica solamente in riferimento a lavoratori autonomi e imprenditori. In materia IVA La disposizione non prevede una specifica presunzione legale relativa, contrariamente a quanto 3

espressamente stabilito dalle disposizioni in materia di imposte sui redditi. I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/2014 Come anticipato in premessa, con la circolare n. 25/E/2014 l Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in riferimento alle linee di indirizzo che verranno adottate per l accertamento del reddito da parte degli Uffici attraverso tale strumento Con specifico riferimento all attività di controllo per il tramite dello strumento delle indagini finanziarie, l Agenzia ha ricordato, in primo luogo, come tale mezzo istruttorio debba essere utilizzato solo a valle di un attenta attività di analisi del rischio che faccia emergere significative anomalie dichiarative, preferibilmente quando è già in corso un attività istruttoria dell ufficio. Lo strumento delle indagini finanziarie, da privilegiarsi nel caso di controlli nei confronti di esercenti arti e professioni la cui posizione fiscale, in considerazione dell attività esercitata, può essere più difficilmente riscontrabile con altre modalità istruttorie, deve sempre essere utilizzato evitando richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali e/o familiari e tenendo conto degli indici di capacità contributiva già conosciuti dall ufficio in relazione al soggetto esaminato ed al suo nucleo familiare. In tale ambito, in particolare, appare opportuno evidenziare l importanza che assume il ricorso al contraddittorio preventivo con il contribuente, attesa la rilevanza delle presunzioni e gli effetti che dalle stesse potrebbero derivare. Nel ribadire, che scopo delle indagini finanziarie è quello di ricostruire l effettiva disponibilità reddituale del soggetto sottoposto a controllo, l Agenzia sottolinea come le presunzioni fissate dalla citata norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall Ufficio secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da un acritico automatismo, giovandosi in via prioritaria della collaborazione del contribuente e delle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione delle operazioni finanziarie rilevate, con riguardo in particolare ai prelevamenti. Rimane in ogni caso affidata all organo accertatore la scelta, nel caso concreto, dei poteri e degli strumenti, nell ambito di quelli messi a disposizione dall ordinamento tributario, che meglio siano in grado, sulla base degli elementi a disposizione, di ricostruire la capacità contributiva complessiva del soggetto. Dall esame dell insieme delle operazioni finanziarie rilevate e dalla valutazione della relativa coerenza complessiva rispetto alla concreta realtà economico-operativa e conseguentemente alla capacità contributiva del contribuente, infatti, l Ufficio dovrà far discendere la scelta del metodo di accertamento, anche induttivo, da adottare e, su questa base, procedere alla valorizzazione delle risultanze delle indagini finanziarie. 4