SEMINARI : Linee di vita: normative, tecniche e procedure Quadro legislativo italiano (D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.) Mercoledì 28 gennaio 2015 Sala Cavour Sala Giolitti Centro Congressi Torino Incontra Camera di Commercio di Torino Arch. Massimo Giuntoli Vice Presidente dell Ordine degli Architetti della Provincia di Torino Ing. Fulvio Giani Vice Presidente dell Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Il Decreto Legislativo N. 81/2008 e s.m.i è il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, in cui sono confluite le precedenti norme (leggi e decreti) in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Decreto Legislativo N. 81/2008 e s.m.i si articola in XIII Titoli di cui il Titolo I e il Titolo II trattano dei PRINCIPI COMUNI in materia di sicurezza, introducono gli obblighi di datori di lavoro e dipendenti e in generale dei LUOGHI DI LAVORO dove si svolge un attività produttiva. Il Titolo IV tratta dei CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI e quindi nella sicurezza dell esecuzione di lavori edili o di ingegneria.
Nel Titolo IV è di nostro interesse l Art. 107..si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2,00 m rispetto ad un piano stabile
Nel Titolo IV è di nostro interesse l Art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
Nel Titolo IV è di nostro interesse quello che segue nell Art. 111 a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
A differenza dei DPI, per i DPC non esiste una direttiva di prodotto alla quale far riferimento e quindi non è possibile apporre su di essi la marcatura CE.
Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali 1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.
Idonee opere provvisionali quali le reti di protezione anticaduta.
Idonee opere provvisionali quali il parapetto normale con arresto al piede è un parapetto normale con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
Art.115 Si occupa dei SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL ALTO L articolo così recita: Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva [omissis] è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio (es: ancoraggi in classe A1 e A2);
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili (es: linee in classe C);
g) guide o linee vita rigide (es: rotaie in classe D);
h) imbracature.
Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
Quindi è obbligatoria, in assenza di opere provvisionali o di altri specifici dispositivi di protezione collettiva, la presenza di dispositivi di ancoraggio a norma UNI EN 795:2002, gli unici punti a cui possono essere agganciati i DPI. Il mancato adempimento comporta (art.159) l'arresto fino a due mesi o un ammenda da 500,00 a 2.000,00 euro.
In ultimo vogliamo ricordare che l a prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, che si tratti del cantiere edile o dello stabilimento di produzione industriale, sono innanzitutto un atto di civiltà a cui nessuno si può astenere.
GRAZIE PER L ATTENZIONE E IN BOCCA AL LUPO!