LA RIFORMA DELLE MISURE CAUTELARI Quadro sinottico delle principali modifiche intervenute con l entrata in vigore della Legge 16 aprile 2015, n. 47 AVV. MASSIMILIANO PARLA AVV. GIUSEPPE CARRO
LA RIFORMA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI L. 16 aprile 2015, n. 47 Le ragioni dell intervento riformatore Corte EDU, 9 ottobre 2013, Torreggiani c. Italia: la Corte Europea dei diritti dell Uomo giudica le condizioni dei detenuti una violazione degli standard minimi di vivibilità che determina una situazione di vita degradante. Costituisce una sentenza pilota della Corte Europea che affronta il problema strutturale del disfunzionamento del sistema penitenziario italiano. L Italia è tenuta, entro il termine indicato nella sentenza, a conformarsi alle indicazioni della Corte essendo queste dotate di vincolatività e titolo esecutivo.
ESIGENZE CAUTELARI Art. 274 c.p.p. ATTUALITA DEL PERICOLO lett. B) Pericolo di Fuga Prima Solo CONCRETO pericolo Oggi CONCRETO + ATTUALE pericolo lett. C) Pericolo di Reiterazione Prima Solo CONCRETO pericolo Oggi CONCRETO + ATTUALE pericolo ATTUALITA = pericolo IMMINENTE (cfr. Relazione di accompagnamento alla proposta di legge) Ciò comporta una valutazione più stringente dell effettiva pericolosità CONCRETEZZA= pericolo NON dev essere meramente CONGETTURALE (cfr. Cass. Sez. V, 11 maggio 2014, n. 24051) N.B. la lett. A) Pericolo di Inquinamento probatorio prevedeva già il requisito dell Attualità del pericolo sin dalla L. 8 agosto 1995 n. 332
DIVIETO DI DESUMERE IL PERICOLO DALLA GRAVITA DEL REATO lett. B) Prima Nulla Ora Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere desunte dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede lett. C) Prima Nulla Ora Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede Ratio - Escludere la praticabilità di interpretazioni volte a ravvisare il pericolo di fuga in ragione della sola severità della sanzione irrogata; - Con riferimento al pericolo di reiterazione, evitare che detto pericolo, anche alla luce della personalità del prevenuto, potesse esser desunto unicamente dalla vicenda criminosa in oggetto. - In sostanza, escludere qualsiasi automatismo nell adozione delle misure cautelari. GRAVITA DEL TITOLO DI REATO= riferimento alla fattispecie incriminatrice astratta
CRITERI DI SCELTA DELLE MISURE Art. 275 c.p.p. APPLICAZIONE CUMULATIVA Prima Solo nelle particolari circostanze di cui agli artt. 276, primo comma (Trasgressione alle prescrizioni imposte) e 307, comma 1 bis (Scarcerazione per decorrenza dei termini quando si procede per reati di particolare allarme), ovvero per gli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all art. 275 bis, nel testo modificato dal d.l. 146 del 2013, conv. dalla l. n. 10 del 2014). Ora (art. 275 co. 3 c.p.p.) La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate Ratio La custodia cautelare in carcere DEV ESSERE l extrema ratio: la novella rende quindi possibile l applicazione congiunta di misure cautelari personali non più solo nelle ipotesi per così dire patologiche, ma anche nel momento iniziale. N.B. possibilità di avvalersi di tale strumento anche quale alternativa all applicazione di una misura meno afflittiva della custodia in carcere? Due tesi: A) Il tenore testuale della nuova disposizione non lo permette; B) la modifica dell art 299 c.p.p. (poteri del giudice nell ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari) consente al giudice di intervenire, in ogni ipotesi di aggravamento delle esigenze - e dunque indipendentemente dal tipo di misura in atto - con un ordinanza di applicazione cumulativa.
BRACCIALETTO ELETTRONICO E CUSTODIA IN CARCERE Prima Il controllo elettronico veniva disposto solo se ritenuto necessario (v. art. 275 bis c.p.p.: Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici ) Ora (nuovo comma 3 bis dell art. 275 c.p.p.) Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1 N.B. Già in tema di arresti domiciliari era stato affermato l onere motivazionale del giudice in ordine all inidoneità del braccialetto elettronico: nel valutare la inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto al pericolo di recidivanza deve adeguatamente motivare le ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere tutelate con l'impiego del cosiddetto "braccialetto elettronico" che consente di monitorare continuamente la presenza dell'indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi (cfr. Cass. Sez. II, 9 dicembre 2014, n. 52747, Schiavon)
NO PRESUNZIONE ASSOLUTA DI ADEGUATEZZA DELLA SOLA CUSTODIA CARCERARIA Comma 3 Art. 275 c.p.p. Prima La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all articolo 51, commi 3 -bis e 3 - quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600 bis, primo comma, 600 ter, escluso il quarto comma, e 600 quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate. Ora è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure Ratio PRESUNZIONE RELATIVA DI ADEGUATEZZA DELLA CUSTODIA IN CARCERE PER I REATI DI ALLARME SOCIALE (non più presunzione assoluta)
Segue N.B. dal 1991 è stata introdotta nel predetto comma una categoria di reati per i quali, in deroga ai generali principi in tema di scelta delle misure vige una presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, ed una presunzione assoluta, quanto all adeguatezza della sola custodia in carcere per fronteggiare tali esigenze. A questo intervento legislativo che si è protratto per anni, di contro, ha fatto seguito il percorso demolitorio compiuto dalla Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 265/2010) su tali disposizioni e culminato nella sentenza del 25 febbraio 2015, n. 48 all esito del quale il sistema a duplice presunzione (relativa e assoluta) è stato trasformato per quasi tutti i titoli di reato individuati dal legislatore in un sistema a duplice presunzione relativa. Con tali decisioni, la Consulta ha sistematicamente dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 13 e 27 Cost., la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere (salvo che le risultanze in atti comprovino l insussistenza di esigenze cautelari) nella parte in cui non veniva fatta salva, altresì, l ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Nel nuovo testo del terzo comma dell art. 275 la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere (salva sempre l accertata insussistenza di esigenze cautelari) è stata mantenuta, oltre che per il delitto di cui all art. 416-bis cod. pen., solo per le ulteriori ipotesi associative di cui agli artt. 270 e 270-bis (concernenti, rispettivamente, le associazioni sovversive e quelle aventi finalità di terrorismo o di ordine democratico). È stato dunque abbandonato, ai fini che qui specificamente interessano, il riferimento all elenco di fattispecie incriminatrici contenuto al ben diverso fine di individuare, com è noto, le attribuzioni del P.M. distrettuale - nei commi 3 bis e 3 quater dell art. 51 del codice di rito.
NO AUTOMATISMI IN CASO DI TRASGRESSIONE ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE artt. 276, comma 1-ter, e 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.. TRASGRESSIONE ARRESTI DOMICILIARI Prima (art. 276 comma 1-ter) Sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura Ora In caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità Ratio L applicazione della misura inframuraria non è più automaticamente ricollegata all avvenuta trasgressione, ma necessita di un previo apprezzamento in ordine all effettivo disvalore della trasgressione medesima.
EVASIONE Prima (art. 284 co. 5-bis) Presunzione assoluta di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti di chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, vietando comunque, a costoro, la concessione della misura in questione. Ora Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie. Ratio Il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione nel precedente quinquennio è tuttora operante, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura.
MISURE INTERDITTIVE INTERROGATORIO DI GARANZIA NELL IPOTESI DI SOSPENSIONE DALL ESERCIZIO DI UN PUBBLICO SERVIZIO O UFFICIO (Art. 289 co. 2) Prima Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato Ora (AGGIUNTO nuovo periodo) Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294 (ossia, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione) Ratio La giurisprudenza di legittimità interpretava estensivamente la vecchia disposizione, affermando la sussistenza dell obbligo di procedere all interrogatorio anticipato non solo nell ipotesi - l unica espressamente considerata dal secondo comma dell art. 289, nel testo finora vigente - in cui la richiesta del p.m. avesse avuto ad oggetto la misura interdittiva in questione, ma anche in quella in cui il g.i.p., disattendendo la richiesta di applicazione di una misura coercitiva, si fosse appunto orientato per la sospensione ex art. 289. La legge in commento (art. 7) ha invece espressamente escluso, in tale ultima ipotesi, la sussistenza dell obbligo di procedere all interrogatorio preventivo. La portata applicativa della disposizione derogatoria di cui all art. 289 è stata limitata alla sola ipotesi testualmente prevista anche prima della legge n. 47: quella in cui, nel corso delle indagini preliminari, il ricorso alla misura interdittiva della sospensione dall esercizio di un pubblico ufficio o servizio sia stato ritenuto adeguato e proporzionato dallo stesso pubblico ministero richiedente.
TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA MISURE INTERDITTIVE (Art. 308 co. 2 e 2-bis c.p.p.) Prima Comma 2 Massimo 2 mesi, comunque prorogabili per esigenze probatorie (ma non oltre il doppio dei termini ex art. 303 c.p.p. Comma 2-bis Nel caso di reati contro la P.A. termine massimo di 6 mesi, salvo proroga con il limite del triplo dei termini ex art. 303 c.p.p. Ora - Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma; - Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato. Ratio Eliminazione del doppio binario. La durata può essere determinare discrezionalmente, ma non può comunque superare i 12 mesi. Anche la proroga per esigenze probatorie non può superare i 12 mesi. FLESSIBILITA DURATA + AUMENTO TERMINE MASSIMO + RUDIZIONE PROROGA PER ESIGENZE PROBATORIE
IL PROCEDIMENTO DI RIESAME MOTIVAZIONE DELL ORDINANZA APPLICATIVA DELLA MISURA POTERI DEL TRIBUNALE DEL RIESAME Art. 292 co. 2 lett. C) L ordinanza deve contenere a pena di nullità rilevabile anche d ufficio l AUTONOMA VALUTAZIONE degli elementi posti alla base della richiesta del P.M. (esigenze cautelari + gravi indizi di colpevolezza) Art. 292 co. 2 lett. C-BIS) L ordinanza deve contenere a pena di nullità rilevabile anche d ufficio l AUTONOMA VALUTAZIONE dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa Art. 309 co. 9 Il tribunale ANNULLA il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Ratio 1. Evitare la redazione di motivazioni appiattite su quelle del pubblico ministero richiedente; 2. Evitare che l effetto pienamente devolutivo collegato alla richiesta di riesame implichi la trasformazione delle cause di nullità in motivi di gravame, e la conseguente possibilità di colmare, con i poteri integrativi ex art. 309, tutte le lacune contenutistiche del provvedimento applicativo della misura cautelare (comprese quelle rilevate ex officio). N.B. l annullamento in parola, disposto per motivi squisitamente formali, non appare di ostacolo alla rinnovazione della misura cautelare (cfr. Cass. Sez. VI, 24 settembre 2010, n. 36206, Serraleggeri)
PARTECIPAZIONE DEL RICORRENTE ALL UDIENZA CAMERALE Art. 309 co. 8-bis L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente Ratio: Posto che la riforma interessa solo le ipotesi in cui vi siano detenuti, ora il ricorrente che ne fa richiesta con l istanza di riesame HA DIRITTO a partecipare all udienza, derogando al regime ex art. 127 c.p.p. che prevede un modello generale di procedimento camerale a partecipazione non necessaria. Il diritto del ricorrente di comparire all udienza camerale fissata per la trattazione, spetta anche se eventualmente detenuto fuori distretto.
POSSIBILITA DI DIFFERIRE L UDIENZA Art. 309 co. 9-bis Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura. Ratio Nella pratica giudiziaria, si manifestano non di rado esigenze di adeguato approfondimento ed analisi del materiale trasmesso, che nei procedimenti di particolare complessità si rivelano assai poco compatibili con il breve termine per la decisione ex art. 309 (10 giorni). CONSENTIRE ALLA DIFESA DI PREPARARSI MEGLIO
TERMINE PER IL DEPOSITO DELL ORDINANZA DI RIESAME (Art. 309 co. 10 c.p.p.) Prima L ordinanza applicativa perdeva efficacia se: - Atti a sostegno della richiesta della misura non venivano trasmessi entro 5 giorni dalla richiesta (v. co. 5 art. 309); - La decisione non interveniva entro 10 giorni dalla ricezione degli atti. N.B. secondo la giurisprudenza pacifica il termine doveva ritenersi rispettato se, entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, il tribunale avesse deliberato sulla richiesta di riesame ed avesse provveduto al deposito del dispositivo: non risultando invece necessario il deposito, nei dieci giorni, anche della motivazione dell ordinanza (cfr. Cass. Sez. un., 17 aprile 1996, n. 7, Moni, Rv. 205256 e, da ultimo, Sez. II, 9 aprile 2014, n. 23211, Morinelli) Ora L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi di particolare complessità (max 45 giorni); Se non sono rispettati detti termini l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata.
TERMINE PER LA DECISIONE IN APPELLO EX ART. 310 C.P.P. Il Tribunale deve decidere entro 20 giorni dalla ricezione degli atti; L ordinanza dev essere depositata entro 30 giorni dalla decisione (max 45 gg se il caso è particolarmente complesso) N.B. il termine nell appello ha tuttora carattere meramente ORDINATORIO, infatti, la novella non richiama il nuovo co. 10 dell art. 309 c.p.p.
TERMINE PER LA DECISIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO Nuovo comma 5-bis art. 311 c.p.p. il giudice decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti; l'ordinanza è depositata in cancelleria entro 30 giorni dalla decisione; non è prevista alcuna proroga; decorso dei termini comporta l inefficacia dell ordinanza; salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, l ordinanza non può essere rinnovata. TERMINI PERENTORI ANCHE NEL GIUDIZIO DI RINVIO I termini, tuttavia, non sono perentori nel caso di giudizio di rinvio avente ad oggetto un ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal tribunale in accoglimento di un appello del p.m., la cui esecuzione secondo la regola generale posta dall immutato terzo comma dell art. 310 - resta sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva
MISURE CAUTELARI REALI DIFFERIMENTO DELL UDIENZA Solo una modifica: - introduzione della possibilità, per il ricorrente, di chiedere il differimento dell udienza camerale da cinque a dieci giorni (v. art. 324 co. 7 c.p.p. che ora richiama il nuovo co. 9 bis dell art. 309 c.p.p.) PROBLEMA: se, per effetto di tale modifica dell art. 324 risultino oggi applicabili, alle impugnazioni avverso i provvedimenti di sequestro, non solo le nuove disposizioni di cui all art. 9-bis, ma anche quelle, di eccezionale rilievo, inserite nei commi nono e decimo dell art. 309 Il richiamo è RECETTIZIO (=statico) o FORMALE (= dinamico)? Cass. Sez. Un., 28 marzo 2013, n. 26268, Cavalli: il rinvio che il comma 7 dell'art. 324 cod. proc. pen. effettua ai commi 9 e 10 del precedente art. 309 è riconoscibilmente recettizio, vale a dire statico; esso cioè è fatto alla mera veste letterale dei predetti commi QUINDI Tale modalità di "incorporazione" per relationem comporta, inevitabilmente, la cristallizzazione della disposizione normativa recepita, che dunque, una volta inglobata nella norma che la richiama, ne entra a far parte integrante e non segue le eventuali "sorti evolutive" della norma richiamata
Recenti pronunce giurisprudenziali Tribunale di Napoli, Sezione XII Riesame, Collegio C, ord. 19 maggio 2015, Pres. est. Ianuario annulla il provvedimento impugnato in quanto si limita a ripetere pedissequamente il contenuto della richiesta del PM, addirittura riproducendo la medesima suddivisione in paragrafi e utilizzando le stesse parole, senza alcuna ulteriore aggiunta, commento o osservazione da parte del GIP e quindi senza alcuna autonoma valutazione da parte di quest ultimo. Cassazione Penale, Sez. III, 12 novembre 2015, n. 45280 annullamento con rinvio di un'ordinanza che aveva omesso la valutazione in tema di persistente attualità delle esigenze cautelari nell'ambito di un procedimento per violenza sessuale, censurando l'assenza di una motivazione rigorosa che giustificasse il permanere del vincolo nonostante lo iato temporale tra il fatto e la decisione e nonostante le vicende processuali che avevano caratterizzato il procedimento.