24.2014 Dicembre Novità del DL 133/2014 convertito L. 164/2014 (c.d. Sblocca Italia ) Autotrasporto Sommario 1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO... 2 1.1 Contributi alle imprese di autotrasporto... 2 1.1.1 Contributi per l acquisto di beni capitali... 2 1.1.2 Contributi per la formazione professionale... 3 1.2 Tracciabilità dei pagamenti per il trasporto merci su strada... 3 1
1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO L art. 32-bis del DL 133/2014, conv. L. 164/2014, introduce alcune novità con riferimento al settore dell autotrasporto, in particolare relativamente: - alle modalità di fruizione dei contributi riconosciuti alle imprese di autotrasporto per l acquisto di beni capitali e per la formazione professionale; - alla tracciabilità dei pagamenti relativi ai contratti di trasporto merci su strada. 1.1 Contributi alle imprese di autotrasporto In merito alle nuove modalità di fruizione dei contributi per le imprese di autotrasporto, occorre distinguere tra: - contributi destinati all acquisto di beni capitali; - contributi per la formazione professionale. 1.1.1 Contributi per l acquisto di beni capitali I contributi alle imprese di autotrasporto per l acquisto di beni capitali: - devono essere fruiti mediante credito d imposta; - salvo che i destinatari presentino espressa richiesta di utilizzo diretto del contributo. Oggetto dei contributi. Le nuove modalità di fruizione si applicano ai contributi relativi: - agli interventi volti a realizzare l utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e l ottimizzazione della catena logistica; - agli investimenti per l acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza e l impatto ambientale del trasporto stradale. Modalità di utilizzo del credito d imposta. Il credito d imposta in esame: - è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili per il 2014 e, comunque, non oltre 15 milioni di euro complessivi; - deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell operazione di versamento; - non è soggetto al limite di utilizzo annuale dei crediti d imposta da indicare nel quadro RU del modello UNICO, di cui all art. 1 co. 53 della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro. Comunicazione dei dati da parte del Ministero all Agenzia delle Entrate. Il credito d imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione, in modalità telematica, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all Agenzia delle Entrate dei seguenti dati: - gli elenchi dei beneficiari; - i relativi codici fiscali; - gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. 2
In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l Agenzia delle Entrate: - verifica che l ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l importo del contributo concesso; - scarta le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. 1.1.2 Contributi per la formazione professionale Le suddette modalità di fruizione mediante credito d imposta possono trovare applicazione anche con riferimento ai contributi per la formazione professionale. In tal caso: - il beneficiario deve presentare espressa dichiarazione in cui afferma di voler fruire del credito d imposta; - l utilizzo può avvenire nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre 10 milioni di euro complessivi. 1.2 Tracciabilità dei pagamenti per il trasporto merci su strada Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, viene previsto che tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedano al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, indipendentemente dall ammontare dell importo dovuto, mediante: - strumenti elettronici di pagamento (es. bancomat e carte di credito); - assegni, bonifici bancari o postali; - ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Rammentiamo che ai sensi del D.lgs. 286/2005, articolo 2, vengono individuate le seguenti definizioni nel contratto di trasporto: a) attività di autotrasporto la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo; b) vettore l impresa di autotrasporto iscritta all`albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l`autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l`impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada; c) committente l impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore; d) caricatore l impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all esecuzione del trasporto; e) proprietario della merce l impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore. f) attività di autotrasporto la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo; g) vettore l impresa di autotrasporto iscritta all`albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l`autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l`impresa non sta- 3
bilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada; h) committente l impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore; i) caricatore l impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all esecuzione del trasporto; j) proprietario della merce l impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore. Ne deriva che il pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto merci su strada debba essere effettuato esclusivamente con strumenti tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito etc.) con esclusione del contante, indipendentemente dal fatto che la somma da corrispondere sia non superiore ai 999,99. (attuale limite per il pagamento in contanti). In estrema sintesi: Il committente non potrà pagare fatture di trasporto in contanti, a prescindere dall ammontare della fattura; Lo spedizioniere non potrà pagare il vettore in contanti, a prescindere dall ammontare della fattura, e non potrà incassare la propria fattura dal committente in contanti; Il vettore non potrà pagare il subvettore in contanti, a prescindere dall ammontare della fattura; Il vettore il sub vettore lo spedizioniere non potranno ricevere pagamenti, per fatture emesse per trasporti, in contanti a prescindere dall ammontare della fattura Antiriciclaggio. Controlli e segnalazione di pagamenti in contanti da parte. dei Commercialisti. Per le violazioni delle disposizioni viene indicato che si applica l`articolo 51 comma 1 del D.lgs. 231/2007, che testualmente prevede che: "I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all`articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell`economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l`utilizzabilità di elementi ai fini dell attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all Agenzia delle Entrate". I commercialisti (nonché gli altri destinatari del D.lgs. 231/2007, ad esempio coloro che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri iscritti attività in materia di contabilità e tributi, comprese le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti) che hanno notizia, procedendo alle registrazioni contabili di clienti autotrasportatori (prevalentemente in contabilità ordinaria) devono segnalare eventuali pagamenti in contanti riscontrati (senza far riferimento alla soglia dei 999,99 euro, ovvero qualsiasi pagamento in contanti) al MEF, poiché il testo di legge prevede che a tale fattispecie si applichino le disposizioni di cui all`articolo 51 comma 1 del D.lgs. 231/2007. Ma non è sufficiente: nella redazione della contabilità (prevalentemente ordinaria) di qualsiasi cliente, occorrerà verificare che 4
lo stesso non abbia eseguito pagamenti in contanti, indipendentemente dall importo, nei confronti di autotrasportatori e/o spedizionieri, riferiti ad un contratto di trasporto. In particolare si ritiene che anche il pagamento di acconti o rate relativi a fatture emesse in conseguenza di un contratto di trasporto (anche se la "rata" sia di importo inferiore ai 1.000.) non possa essere eseguito in contanti. La mancata segnalazione di operazioni in contanti è punita dall articolo 58 del D.lgs. 231/2007 con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell importo dell operazione. 5