Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale - Sentenza del 16 dicembre 2008, n

Documenti analoghi
I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge. DIRITTO

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud ) , n Svolgimento del processo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 GENNAIO 2014, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 APRILE 2015, N : deposito incontrollato di veicoli fuori uso

Giudice competente giudice dell esecuzione, non giudice dell appello (come da art. 175 comma 4 c.p.p. per la restituzione nel termine).

dirittifondamentali.it stato di bisogno obblighi di assistenza art. 570 c.p. riduzione assegno di mantenimento

Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 9 ottobre 7 dicembre 2015, n Presidente lombardi Relatore Amatore Ritenuto in fatto

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

CAPO I Principi generali. CAPO II Obblighi per il titolare del trattamento

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969

Cassazione penale: ruscellamento, scarico o rifiuto liquido?

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

Acquisto di prodotti contraffatti: nessuna responsabilità' penale

Cass. pen. Sez. III, sentenza del , n Ritenuto in fatto

Lineamenti di diritto penale. Grosseto, 4 ottobre 2010

SOMMARIO. INTRODUZIONE pag. 11 PARTE II. PRINCIPI GENERALI pag. 21

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace

DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE DI MILANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. Pen., SS.UU., sent. 29/09/ dep. 07/11/2016, n , Pres. Canzio, Rel. Vessichelli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 MAGGIO 2014, N : le condizioni che rilevano per qualificare un veicolo fuori uso.

Cassazione Penale, n /10: inerti da demolizione e nozione di rifiuto

Nome modulo: ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

News per i Clienti dello studio

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche-dati comunali

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione Penale, Sez. 3, 27 aprile 2011, n Responsabilità del

Bancarotta fraudolenta per il factotum

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

aventi diritto ad agevolazione economica

! """" " " !"# $% $" $& $ ' (# ) " '& " " & " ' *+, -(" ". +,,*,% ) " & # " ""&& "( ' " / ' $ ( $4"" " ' $01 " ' 1++%

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 1 LUGLIO 2013, N.

Orbene, l articolo in parola rientra tra le modifiche di interesse penalistico al codice della strada introdotte dalla legge n. 94/2009.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Cass /2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione

La legge sul processo lungo

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

PCT - LA COMPARSA DI RIASSUNZIONE: ATTO IN- TRODUTTIVO O ATTO ENDOPROCESSUALE AL FINE DELLE MODALITÀ DI DEPOSITO?

#$!$ %&!$ % '()*(+* '!% '$(% )*% !$ %& " "# % " # #, $- ''**% &% % ".# &%

STUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI ASSOCIATII. Copyright 2014 Studio Legale Rosadi-Soffientini Associati Tutti i diritti riservati

Cassazione penale, n /10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

128 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO

IL NUOVO CODICE SULLA PRIVACY D.L.vo 196/2003

IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO. Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011,

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Legge 47/1948 art.2 "Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, d

Coltivare in casa due piantine di cannabis non è reato: svolta della Cassazione

Civile Sent. Sez. L Num Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 30/12/2016

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Scritto da Daniela Martedì 19 Gennaio :54 - Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Gennaio :09

A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità. Normativa di Riferimento. Data di entrata in vigore

TED seminario robotica e reti. Genova - Ottobre Linda Giannini e Carlo Nati -

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

Commette reato il padre che registra le telefonate dei figli minorenni

Capitolo I: Disciplina Generale dell Illecito Amministrativo Sanzionato, L. 689/1981.

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.

Capitolo Primo VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE NOTITIAE CRIMINIS (Elisabetta Calcagno)

IL PROCESSO TRIBUTARIO

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 31 AGOSTO 2016, N.

DEPENALIZZAZIONE DEI REATI E NUOVI ILLECITI SOTTOPOSTI ALLA SANZIONE PECUNIARIA CIVILE

DECRETO 25 maggio 2015

Falso in bilancio: aspetti problematici della nuova fattispecie

In materia di: Privacy A CURA DI MASSIMILIANO DE BONIS

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE

Fiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale

ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO

Cassazione civile, Sezione lavoro, 15 giugno 2010, n

La domanda di iscrizione dovrà essere STAMPATELLO e in TUTTI I SUOI CAMPI e dovrà essere corredata dei seguenti documenti

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;

TESTIMONE IRREPERIBILE: POSSIBILE LA LETTURA DELLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI? Cassazione sez. II, 7 febbraio 2012, n. 4702

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 23 OTTOBRE 2012, N.

LYBRA ASSOCIAZIONE GIURIDICO CULTURALE

Mercoledì 20 Aprile :19 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Aprile :31


REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI DAGLI UFFICI COMUNALI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Transcript:

Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale - Sentenza del 16 dicembre 2008, n. 46203 Svolgimento Con sentenza del 25.11.2005 il Tribunale di Roma dichiarava M. A. colpevole del reato di cui all'art. 35 comma 2 L. 675/96, perché, al fine di recare danno a M. L. diffondeva i suoi dati personali, consistenti nel nome, cognome e numero dell'utenza cellulare, aprendo una casella di posta elettronica con la seguente dicitura omissis (capo a) e del reato di cui all'art. 660 c.p. in relazione all'art. 48 c.p. perché, aprendo la casella di posta elettronica di cui al capo a), induceva in errore gli utenti di internet, che, lette le offerte contenute nella stessa, per petulanza o altro biasimevole motivo, contattavano la M. sull'utenza telefonica ivi indicata, recando disturbo o molestia alla stessa (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione; pena sospesa e non menzione; condannava inoltre il M. al risarcimento dei danni, in favore della costituita parte civile, liquidati in euro 10.000,00. Dichiarava infine non doversi procedere nei confronti del medesimo M. in ordine ai reati di cui agli artt. 594 e 595 c.p. ascritti ai capi b) e d) per difetto di querela. Con sentenza del 2.5.2008 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti del M. in ordine al reato di cui al capo c) perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo a) in mesi sei di reclusione e riducendo ad euro 6.000,00 la somma liquidata a titolo di risarcimento danni; confermando nel resto. Disattendendo i rilievi dell'appellante, riteneva la Corte territoriale che il trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso dell'interessato, da cui derivi nocumento per la persona offesa, già punito ai sensi dell'art. 35 L. 675/96, è ancora punibile a norma dell'art. 167 comma 2 D.L.vo 30.6.2003, in quanto tra le due fattispecie vi è un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l'elemento soggettivo (dolo specifico) sia l'elemento oggettivo (le condotte di comunicazione e diffusione dei dati sensibili sono ora ricomprese nella più ampia dizione di trattamento dei dati sensibili: il nocumento per la persona offesa, considerato come circostanza aggravante, è ora una condizione obiettiva di punibilità). Assumeva la Corte, poi, che il numero di cellulare rientrasse certamente tra i dati personali, essendo possibile risalire all'intestatario, e che, comunque il M. aveva diffuso anche il nome e l'iniziale del cognome ( omissis ) della persona offesa. 1

2) Propone ricorso per cassazione il M., a mezzo del difensore. Premette in fatto che il M. in data 27.1.2001, al fine di sbeffeggiare la M. che aveva mutato atteggiamento nei suoi confronti, aveva immesso in rete una sola pagina grafica, contenente il numero di cellulare della M. medesima, ma non i suoi dati personali (il numero di utenza cellulare era svincolato da riferimenti anagrafici, tale non potendosi ritenere il nome omissis ) ed aveva aperto una casella di posta elettronica con indirizzo di fantasia (mai appartenuta alla M.). La pagina grafica, contenente il numero di cellulare della M., non poteva essere vista se non da chi fosse stato a conoscenza del preciso indirizzo internet. Tanto premesso, denuncia, con il primo motivo, la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 2 commi 2 e 3 c.p., art. 13 D.L.vo 28.12.2001 n. 467, art. 35 L. 675/96, nonché vizio di motivazione. Con i motivi di appello era stata richiesta l'applicazione della normativa più favorevole e cioè quella che (art. 13 D.L.vo 467/2001), modificando l'art. 35 L. 675/96, non prevede più come reato la comunicazione o diffusione occasionale e non sistematica dei dati personali, ma solo il trattamento non autorizzato di sistematica raccolta o diffusione dei dati medesimi. La Corte territoriale, ritenendo la continuità normativa tra la legge del 1996 e quella del 2003, ha omesso di considerare che tra le due leggi predette era intervenuto il D.L.vo 28.12.2001 n. 467 che non prevedeva più come reato la comunicazione o diffusione (ma solo il trattamento) dei dati. Senza alcuna motivazione la Corte non ha applicato tale normativa certamente più favorevole. Il D.l.vo 196/2003 è, invece, entrato in vigore dopo la commissione del fatto e quindi non può applicarsi al M.. Denuncia poi la violazione dell'art. 1 c.p., in quanto il solo numero di cellulare non rientra tra i dati personali secondo l'art. 4 lett. b) del Codice della privacy, essendo avulso dalla persona fisica e non essendo possibile, attraverso di esso risalire al titolare dell'utenza per un comune cittadino. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o, in via subordinata, dichiarando la prescrizione del reato con revoca delle statuizioni civili. 3) Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1) Essendo stato il fatto commesso in data 29 gennaio 2001 non c'è dubbio alcuno che trovi applicazione l'art. 35 comma 2 L. 675/96 (vigente all'epoca). Tale norma prevedeva che...chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'art. 28 comma 3, è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni. L'art. 35 in questione veniva modificato dall'art. 13 D.L.vo n. 467 del 28.11.2001 nei seguenti termini...chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri o di recare ad altri un danno procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 21, 22, 23, 24 e 24 bis, ovvero del divieto di cui all'art. 28 comma 3, è punito con la 2

reclusione da 3 mesi a 2 anni. Secondo il ricorrente l'art. 13 cit., nel sostituire le parole comunica o diffonde dati personali con procede al trattamento di dati personali avrebbe reso non più rilevante penalmente la semplice diffusione o comunicazione. La Corte territoriale ha correttamente rilevato che vi è continuità normativa tra la fattispecie come delineata originariamente dall'art. 35 L. 31.12.1996 n. 675 e le successive modifiche (prima con l'art. 13 D.L.vo 467/2001 e poi con il D.Lvo n. 196/2003). Assume, infatti, che sono identici sia l'elemento soggettivo caratterizzato dal dolo specifico, sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte di comunicazione e diffusione dei dati sensibili sono ora ricomprese nella più ampia dizione di trattamento.... Risulta evidente, pertanto, che la Corte territoriale raffronta, sotto il profilo che qui interessa, la condotta quale prevista dall'originario art. 35 della L. 675/96 ( comunica o diffonde dati personali ) e quella ( procede al trattamento di dati personali ) prevista sia dall'art. 13 D.L.vo 467/2001 che dall'art. 167 D.L.vo 196/2003. Non vi è, perciò, alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata. Come già affermato da questa Corte, l'art. 13 del D.L.vo 28.12.2001 n. 467 ha modificato l'art. 35 L. 675/96...in modo irrilevante per la concreta fattispecie, laddove ha sostituito alla condotta incriminata della comunicazione o diffusione una condotta più ampia di trattamento dei dati personali, che è comprensiva anche della comunicazione e della diffusione (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 28680 del 26.3.2004 - Modena). La correttezza di tale interpretazione si ricava dallo stesso art. 1 della L. 675/96 (come aggiornato a seguito del D.L.vo 28.12.2001 n. 467) che definisce trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni, svolta con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati (comma 2 lett. b). Comunicazione viene definita, poi, come il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (comma 2 lett. g) e diffusione il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (comma 2 lett. h). Palesemente, con il D.L.vo 28.12.2001 n. 467 si volle ampliare, e non certo restringere, la sfera di punibilità delle condotte, a tutela e rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale (art. 1 comma 1 L. 675/96 e D.L.vo 467/2001); sicché nella più ampia dizione di trattamento è ricompresa, indiscutibilmente, anche la comunicazione e diffusione. 3.2) Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, essendo indubitabile che il numero di cellulare rientri tra i dati personali. Lo stesso art. 1 comma 2 lett. c) definisce come 3

dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. L'indicazione omissis, accompagnata dal numero di cellulare, rendeva identificabile la M.. 3.3) Stante la manifesta infondatezza del ricorso non può essere dichiarata la prescrizione, maturata in data 29.7.2008 (e quindi successivamente alla emissione della sentenza impugnata). Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo sent. n. 23428/2005 - Bracale). Si è ritenuto così che le cause di inammissibilità originaria riconducibili all'art. 591 comma 1 lett. a), b) e c) c.p.p. privano il ricorso dei requisiti minimi perché l'atto possa avere natura impugnatoria. Si è in presenza, infatti, di un simulacro di gravame che il provvedimento che ne dichiara l'inammissibilità, per sua natura dichiarativo, rimuove dalla realtà giuridica fin dal momento della sua origine. Anche per le cause di inammissibilità previste dall'art. 606 comma 3 c.p.p. la sentenza a sez. un. 30.6.1999 - Piepoli, superando gli approdi interpretativi precedenti, ha considerato come causa di inammissibilità originaria del ricorso i motivi non consentiti e la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Infine, con ulteriore pronuncia (sez. un. 22.11.2000 - De Luca) è stato enunciato il principio che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. La conclusione è nel senso che la manifesta infondatezza resta definita sulla base di una cognizione sommaria con effetti di stretto diritto processuale, consistenti nel precludere l'accesso al rapporto di impugnazione. E ciò al fine di evitare che tale rapporto venga utilizzato come strumento, non soltanto per procrastinare la formazione del titolo esecutivo, ma anche per conseguire effetti di favore di ordine sostanziale in presenza di un gravame soltanto apparente. La manifesta infondatezza va, infatti, annoverata tra le cause di inammissibilità intrinseche del ricorso. Operando una sintesi delle precedenti decisioni, la pronuncia a sez. un. n. 23428/05, infine, ha enunciato il condivisibile principio che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591 comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art. 606 comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale. 3.4) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al 4

pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congrua determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Vanno confermate le statuizioni civili ed il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla costituita parte civile, che liquida come da nota specifica, in euro 2.230,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile che liquida in euro 2.230,00, oltre accessori di legge. 5