PROVINCIA DI AREZZO POLIZZA KASKO AUTO DIPENDENTI. (art. 43 - comma 2 CCNL 14.09.2000) DURATA DEL CONTRATTO



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PROVINCIA DI AREZZO POLIZZA KASKO AUTO DIPENDENTI (art. 43 - comma 2 CCNL 14.09.2000) DURATA DEL CONTRATTO ORE 24.00 DEL 30.05.2009 ORE 24.00 DEL 30/05/2012

DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Accessorio: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals; - per Assicurato: il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica nel cui interesse viene stipulato il contratto; - per Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione; - per Degrado: il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo/natante; - per Garanzia: il singolo rischio coperto dall'assicurazione; - per Indennizzo o Indennità: la somma che la Compagnia eroga all'assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro; - per Optional: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino; - per Polizza: il documento che prova il Contratto di Assicurazione; - per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprese le imposte; - per Proporzionale: il rapporto considerato tra capitale Garantito e valore effettivo del Bene Assicurato; - per Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento dannoso; - per Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la Garanzia Assicurativa; - per Scoperto: la percentuale del danno indennizzabile che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito. 2

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.). art. 2 Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve dame avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). art. 3 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. art. 4 Aggravamento del rischio L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. art. 7 Obblighi dell assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). art. 8 Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni se la disdetta viene intimata dal contraente, di 90 se viene intimata dalla Società. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. art. 9 Oneri fiscali 3

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato. art. 10 Foro competente Foro competente è esclusivamente quello di domicilio dell Assicurato. art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE art. 1 Oggetto dell Assicurazione La Compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle auto vetture ad uso privato o promiscuo intestati presso il P.R.A. ai dipendenti della Contraente (compreso il coniuge o gli altri familiari conviventi) ed utilizzate in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio, e/o in itinere anche al di fuori del territorio dell'ente, e/o servizio per trasferimenti limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, in conseguenza di: - collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatasi durante la circolazione; - eventi atmosferici (grandine, trombe di aria, tempesta, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine); - eventi socio-politici (scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio); - atti vandalici; - incendio; - cristalli (rottura accidentale o involontaria causati da terzi ai cristalli dell'autovettura). art. 2 Delimitazioni dell assicurazione Le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto con il limite di indennizzo di Euro 15.000,00.= per autoveicolo. L'Assicurazione opera soltanto per il dipendente, munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto per missione di servizio. Non sono comunque risarcibili i danni: - causati da cose o da animali trasportati sul mezzo; 4

- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita accidentale di strada; - originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti e sviluppo -comunque insorto- di energia derivante da trasmutazione dell'atomo, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione; - determinati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'assicurato; - avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere, ad esclusione di quelli stabilmente fissati al veicolo; - alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. art. 3 Validità dell assicurazione Le garanzie della presente polizza sono operanti alle seguenti condizioni: a. che le missioni siano regolarmente autorizzate; b. che nell'autorizzazione, siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati: 1) generalità del dipendente; 2) targa del mezzo di trasporto; 3) luogo, data e ora di inizio e termine della missione; 4) percorrenza chilometrica dell'intera missione. art. 4 Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale anche per i Paesi esteri aderenti al sistema della carta verde. art. 5 Modalità per la denuncia dei sinistri I sinistri devono essere denunciati dal contraente alla compagnia entro 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle relative conseguenze e dell'entità del danno, corredata da un preventivo di riparazione del danno, nonché, gli estremi dell'assicurato danneggiato, della Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni. art. 6 5

Forma delle comunicazioni alla Compagnia Tutte le comunicazioni, alle quali il contraente e/o l'assicurato sia tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, o telefax indirizzato alla compagnia e/o alla agenzia che ha in carico la polizza. art. 7 Determinazione dell ammontare dei danni L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'iva ed a tal fine si specifica che l'assicurato dovrà trasmettere regolare fattura o copia conforme all'originale, alla Compagnia di assicurazioni. Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture. art. 8 Riparazione Reintegrazione in forma specifica La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, a condizione che le riparazioni vengano eseguite da carrozzerie autorizzate dalla casa costruttrice; in mancanza la Compagnia deve far eseguire le riparazioni da carrozzerie convenzionate o abitualmente usate, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore. art. 9 Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell indennizzo La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero quando una di queste lo richieda mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dell'assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente o dal Presidente del Tribunale competente. I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti, in modo inappellabile, senza alcuna formalità giudiziaria, e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprie perito; quella del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettantegli. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all' estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro. art. 10 Obbligo di salvataggio e di conservazione 6

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno operandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 C.C. art. 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892 e 1893 C.C.). art. 12 Assicurazioni complementari La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'assicurato (franchigia, scoperti e simili). art. 13 Pagamento del premio Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio o la prima rata di premio siano pagati entro i 90 giorni successivi. I premi devono essere pagati all'agenzia o alla Società alla quale è stata assegnata la polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. art. 14 Durata dell assicurazione Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30.05.2009 alle ore 24.00 del 30.05.2012 e cesserà automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta. Tuttavia, sebbene il contratto sia emesso per la durata di 3 anni, è data facoltà alle Parti, di rescinderlo alla scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza stessa. A richiesta dell Ente Contraente, la Società avrà l obbligo di concedere una proroga della assicurazione per un periodo massimo di MESI 3 alle medesime condizioni. art. 15 Pagamento del premio. Criterio di determinazione Il Premio lordo viene anticipato presupponendo una percorrenza annua di chilometri 10.000,00 salvo conguaglio da effettuare sul chilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso e sulla base di un Premio lordo convenuto a chilometro. Il premio anticipato è anche il minimo acquisito e quindi non soggetto a regolazioni passive In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di Assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società il dato consuntivo dei chilometri percorsi per servizio nel corso del periodo di osservazione. Poiché il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo. A tale scopo, entro 90 giorni dalla data di scadenza annuale dell'assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società il dato consuntivo dei chilometri percorsi per servizio nel corso del periodo di osservazione. 7

Le differenze attive a favore della Società o del Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. art. 16 Imposte e tasse Le imposte, tasse tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell'assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia. art. 17 Diritto di surrogazione La Compagnia conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.c., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati. art. 18 Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le disposizioni legislative e norme regolamentari vigenti, fermo restando che le condizioni di polizza particolari ed oggetto della presente normativa contrattuale prevalgono, in ogni caso, sulle condizioni generali di assicurazione e a stampa. Art. 19 Pagamento con quietanza unica In relazione ad espressa adesione di tutte le Coassicuratrici, si conviene fra le Parti che gli eventuali sinistri verranno liquidati dalla Delegataria attraverso sottoscrizione di "Quietanza Unica" per conto di tutte le Compagnie partecipanti al rischio. Art. 20 Liquidazione danni Per quanto riguarda i tempi di liquidazione, la Compagnia si impegna a corrispondere la liquidazione stessa entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture di riparazione del danno, considerando tale termine equo per lo svolgimento degli accertamenti peritali e per la formulazione della proposta di transazione. 8

Art. 21 Interpretazione del contratto Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. SCHEDA TECNICA Andamento polizze periodo 30/05/2006-30/05/2009 Sinistri Denunciati: nessuno Sinistri Liquidati: nessuno 9