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Il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Sebastiano L. GENTILE -Presidente dott. Elvira PALMA -giudice rel. dott. Giovanni DE PALMA -giudice ha emesso la seguente Ordinanza a seguito del reclamo proposto ex art. 669-terdecies c.p.c. da xxxx, (avv. to xxxx) -Reclamantecontro xxxxx, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (avv. to xxxxx) -Reclamata- avverso l ordinanza emessa dal giudice del lavoro di Taranto il 17.5.2014 e depositata telematicamente in pari data, con cui è stato rigettato il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c., con atto depositato il 14.4.2014, da xxx nei confronti della xxxxxo, finalizzato ad ottenere, previa prospettazione di danni gravi e irreparabili ai propri diritti, la declaratoria di illegittimità, nullità e/o annullabilità della sanzione disciplinare della revoca e cessazione del rapporto di convenzione, relativo alla Assistenza Primaria-Medicina Generale nel Comune di xxxx, comminatagli con Deliberazione n. xxxxx del Direttore Generale xxxxxx, ai sensi dell art. 30, co. 7, lett. c), ACN 2009, con rifusione di spese; letto il ricorso e la memoria difensiva depositata dalla xxxx in data 07.07.2014; sciolta la riserva assunta all udienza camerale del 09.07.2014, osserva quanto segue. Il reclamo è inammissibile per le ragioni che seguono. 1

Con notifica ai difensori presso l indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la Cancelleria di questo Tribunale provvedeva in data 19.5.2014 a comunicare il testo integrale (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 45 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 e 133, co. 2, c.p.c.) dell ordinanza conclusiva della procedura d urgenza, instaurata con ricorso ex art. 700 c.p.c. da xxxxxx avverso la xxxxx; comunicazione ritualmente ricevuta da entrambe le parti. A norma dell art. 669 terdecies, 1 comma, c.p.c. (come sostituito dall art. 2 D.L. n. 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005) Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Nel caso di specie, l ordinanza reclamata, atteso il buon esito della comunicazione alle parti in data 19.5.2014, andava impugnata, a pena d inammissibilità, entro il termine decadenziale del 03.06.2014. Parte reclamante deduce di avere provveduto al deposito telematico del ricorso introduttivo della presente fase cautelare, disciplinata dal citato art. 669 terdecies c.p.c., l ultimo giorno utile, e quindi in data 03.6.2014 alle ore 23:14, come da ricevuta di accettazione legalmail del messaggio, Deposito Ricorso xxxx_d03-06-14-23-05-59, indirizzato al Tribunale di Taranto (posta certificata) ed accettato dal sistema (cfr. doc. n. 2 fasc. reclamante), nonché da copia della schermata riproduttiva degli atti componenti la busta telematica creata per l inoltro, che conterebbe tra gli allegati, sempre a detta dell istante, l atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., la nota di iscrizione a ruolo e l ordinanza impugnata (cfr. doc. n. 3 fasc. reclamante). Lamenta, l istante, l illegittimità del rifiuto di tale inoltro telematico opposto dalla Cancelleria di questo Tribunale la mattina del 4.6.2014 per asserita inesistenza, tra gli allegati, del ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. introduttivo della procedura cautelare nonchè per tardività, risultando, a 2

giudizio del ricevente, l inoltro effettuato in via telematica dopo le ore 14:00 dell ultimo giorno utile (con ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica del Ministero della Giustizia alle ore 23:06 del medesimo giorno), con conseguente applicazione del disposto di cui all art. 13 D.M. 21.2.2011 n. 44 che qualificherebbe compiuto il deposito il giorno feriale immediatamente successivo, nella specie, a decadenza maturata. Superata dal dettato normativo la questione (di esclusiva competenza del giudice, come chiarito con Circolare 27 giugno 2014 del Ministero Giustizia, in quanto non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l abilitazione ex art. 35 D.M. n. 44 ) relativa al momento di perfezionamento del deposito telematico (oltre le ore 14.00, nella specie, dell ultimo giorno utile), avendo l art. 51 D.L. 90/14, espressamente statuito essere quello indicato dalla ricevuta di consegna della PEC nel server giustizia, con eliminazione, quale momento perfezionativo dell accettazione, del successivo controllo manuale del cancelliere (avvenuto, nella specie, il giorno successivo), con la conseguenza che Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta dell avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza. Per gli atti telematici l ora di tempestivo deposito sono quindi le ore 24,00 e non più quelle di chiusura della cancelleria, deve essere esaminata l ulteriore doglianza, mossa pure dalla xxx reclamata, concernente l inammissibilità dell atto di reclamo (che, peraltro, assume, con ulteriore rilievo da esaminarsi oltre, non essere stato affatto inoltrato in via telematica) per avere la normativa vigente autorizzato il deposito di atti telematici con valore legale a far data dal 15 gennaio 2014 con limitazione agli atti endoprocessuali e non anche introduttivi del giudizio, quale l atto che ci occupa, in linea con la previsione dell art. 16 bis D.L. 179/2012 che menziona atti processuali e documenti dei difensori delle parti 3

precedentemente costituite, tra cui non rientrerebbe l atto di citazione o il ricorso introduttivo del giudizio. Il rilievo è fondato, nei termini tuttavia di seguito esposti. L art. 16 bis ( Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali ) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, convertito, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 1, così dispone: Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati ; il richiamato comma 5, prevede: Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4. Anche il successivo art. 44 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144 fa esclusivo riferimento, per i giudizi diversi da quello monitorio, agli atti endoprocessuali, con riguardo sia al deposito telematico obbligatorio sia a quello facoltativo. La presente fattispecie investe, tuttavia, la fase temporale antecedente l entrata in vigore (30 giugno 2014) dell obbligo di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti 4

precedentemente costituite, concernendo l (asserito) inoltro -e conseguente ritualità/ammissibilità- in via telematica di un atto non contemplato nel decreto autorizzativo del Ministero della Giustizia, emesso dalla Direzione Generale Servizi Informativi Automatizzati. Già l articolo 51, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, come innovato dal DL 193/2009, convertito in Legge 24/2010), prevedeva che "Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1 settembre 2010, sentiti l'avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1." Conseguentemente, l art. 35 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (recante le Regole Tecniche del PCT) ha disposto che "L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici (da parte dei soggetti abilitati esterni) e' preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità' delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio". Con specifico riferimento al Tribunale di Taranto, in data 07.11.2013, è stato emanato il Decreto di autorizzazione di cui al cit. art. 35, con il quale accertata l installazione e l idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e considerato l esito positivo della fase di sperimentazione ivi condotta ed in particolare con riguardo alle trasmissioni telematiche previste dal soprarichiamato Decreto Ministeriale, si è disposta - testualmente- l attivazione, a decorrere dal giorno 2 dicembre 2013, della trasmissione di documenti informatici (cd. Processo Civile Telematico), presso il Tribunale di Taranto, a norma dell art. 35, comma 1, del D.M. 21/2/2011 n. 44, relativamente a quanto di seguito indicato: 5

*Atti e documenti di parte: Comparsa di risposta, Comparsa d intervento, Comparsa conclusionale e memoria di replica, Elaborati CTU, Memorie autorizzate dal Giudice, Scambio delle memorie ex art. 183 co. 6, c.p.c.; *Procedimenti: Ingiunzioni, Contenzioso civile, Lavoro e Volontaria giurisdizione. Con tale Decreto, dunque, si è autorizzata presso questo Tribunale la ricevibilità, già a decorrere dal 2 dicembre 2013, degli atti e documenti tassativamente elencati per tipologia -e riguardanti specifici procedimenti (contenzioso lavoro, per ciò che qui rileva)- inoltrati facoltativamente in via telematica da soggetti esterni abilitati. La omessa contemplazione, nell autorizzazione ministeriale di cui all art. 35 D.M. n. 44/2011, di un atto o documento, sempre limitatamente all arco temporale qui in rilievo (in sostanza di abilitazione preventiva all utilizzo del sistema PCT rispetto al termine di cui all art. 16 bis cit.), rende permanente, a parere di questo Collegio, l obbligo del deposito in forma cartacea. Tale interpretazione trova conforto nelle disposizioni contenute nella circolare Direzione Generale Giustizia Civile, del 27 giugno 2014, laddove si legge si ritiene che l entrata in vigore delle norme di cui all art. 16 bis d.l. cit. non innovi in alcun modo la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell art. 35 DM 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico. Laddove, invece, tale abilitazione non sussista, essa dovrà essere richiesta. Non risulta avere il Tribunale di Taranto, richiesto ed ottenuto l abilitazione al deposito telematico, nell arco temporale 2 dicembre 2013-6

30 giugno 2014, di atti e documenti ulteriori e diversi rispetto a quelli specificamente indicati nel decreto datato 7.11.2013. Ed allora, il ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. che xxxx asserisce di avere inoltrato in via telematica l ultimo giorno utile (3.6.2014) a pena di decadenza dall esperibilità del rimedio impugnatorio, non rientrando affatto tra quegli Atti e documenti di parte che la DGSIA ha tassativamente elencato come depositabili telematicamente e in via facoltativa dai soggetti abilitati esterni presso il Tribunale di Taranto già a decorrere dal 2 dicembre 2013, resta assoggettato al regime del deposito in forma cartacea, senza alcuna facoltà di scelta rimessa al difensore. La questione, dunque, dell interpretazione degli atti qualificabili come endoprocedimentali (per i quali l obbligatorietà è sancita, a decorrere dal 30.6.2014, già con D.L. n. 179/12, art. 16 bis, co. 1, che richiama il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ) non si pone nel presente giudizio, ricadendo l inoltro telematico dell atto introduttivo della presente fase cautelare in epoca antecedente, in cui il deposito facolativo, per i soggetti abilitati esterni, necessitava comunque di esplicita autorizzazione, per tipologia, della DGSIA. A tale vizio si associa il rilievo, pure fondato a giudizio di questo Collegio, di omessa dimostrazione, da parte del xxxx, a fronte di precisa eccezione di controparte sul punto, di rituale inoltro del ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. a mezzo busta telematica. Acquisita agli atti del processo, su disposizione del Presidente della Sezione Lavoro datata 09.06.2014, la relazione scritta, a firma del Dirigente f.f. della competente Cancelleria sulle risultanze del SICID in ordine alla procedura telematica recante n. 4594/2014 r.g. ed attivata dal difensore di parte reclamante, è emerso che la busta inoltrata in data 03.6.2014 alle ore 23:06 (ID 2704456) conteneva tre documenti: il primo qualificato dal sistema come Atto Principale (ID 2704457) contenente l ordinanza conclusiva del giudizio cautelare n. 3699/2014 r.g. depositata con firma 7

digitale dal giudice di prime cure in data 17.5.2014; il secondo qualificato come Atti (ID 2704458) contenente i dati identificativi delle parti in causa (generato automaticamente dal sistema) ed il terzo identificativo della Nota di iscrizione a ruolo (ID 2704459). Nella relazione si denuncia -testualmente- la mancanza del ricorso, anche perché i numeri identificativi degli atti sono consecutivi per cui non sembrerebbe possibile che il sistema abbia omesso di far visualizzare l atto principale che dovrebbe essere il primo subito dopo la busta ; la nota sottoscritta dal cancelliere è munita di fede privilegiata e l attestazione che contiene resta ad di fuori della libera valutazione del giudice, risultando impugnabile con l esclusivo rimedio della querela di falso. Tale dichiarazione, peraltro, non risulta smentita da alcun elemento probatorio di segno contrario, attestando la copia della schermata del fascicolo 1294- xxxxxx, prodotta agli atti dal difensore di parte reclamante (cfr. doc. nn. 2 e 3, fasc. parte), esclusivamente la creazione del documento identificato quale Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (in data 3.6.2014 ore 21:49) e non anche l inoltro. E indubbio che l atto telematico, da redigere in conformità alle Regole Tecniche contenute nel D.M. 44/2011 ed alle Specifiche Tecniche del PCT (da ultimo contenute nel Provvedimento del 16.04.2014) debba rivestire la forma scritta, come chiaramente statuito dal disposto di cui all art. 21, comma 2, del CAD (Codice dell Amministrazione Digitale) e deve essere firmato digitalmente dall avvocato (successivo art. 20, co. 1 bis). Nel caso di specie non risulta la formazione dell atto processuale informatico, da ritenersi quindi inesistente, con conseguente inapplicabilità degli ipotetici rimedi salvifici concernenti la rinnovazione degli atti nulli ovvero la rimessione in termini. Vero è che in attuazione dei principi previsti dal D. Lgs. 7.3.2005, n. 82, l art. 45 del CAD statuisce che i documenti trasmessi da chiunque ad una PA con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro 8

trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale, ma tale trasmissione presuppone la formazione materiale del documento, la cui esistenza va verificata dal cancelliere, che provvede successivamente all accettazione, integrante il deposito. Nella specie, alcun atto processuale, introduttivo della presente procedura cautelare, risulta formato ed inoltrato telematicamente, risultando la busta priva del ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., e quindi nessun legittimo affidamento del depositante sull esito positivo della procedura è configurabile, avendo la Cancelleria prontamente e diligentemente avvertito, la mattina del 04.06.2014, il difensore di parte reclamante dell inesistenza dell atto (come attestato nella relazione suddetta a firma del Dirigente ff.). Per le ragioni tutte innanzi esposte, il ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. riproposto in forma cartacea, mediante deposito in cancelleria solo il successivo 06.06.2014, risulta essere inammissibile perchè tardivo. ---------------------------------------*************------------------------------ Le spese dell intero procedimento cautelare, su cui deve statuirsi per la tendenziale e possibile definitività del provvedimento ex art. 669 octies co. 6, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 35/05, conv. in l. 80/05, giusta d.l. 273/05, conv. in l. 51/06, seguono la soccombenza e, liquidate nella misura di cui in dispositivo in favore della xxxx, vanno poste a carico del ricorrente (art. 91 c.p.c.). P.Q.M. Il Tribunale di Taranto, giudice del lavoro in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso ai sensi dell art. 669 terdecies c.p.c. depositato il 06.06.2014 da xxxx, avverso il provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso dal Tribunale del lavoro di Taranto in composizione monocratica fra il predetto e la xxxx, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; 9

condanna xxxxx al pagamento, in favore della xxxxx, delle spese della presente fase del procedimento, liquidate ai sensi del D.M. 55/14 complessivamente in euro 2.000,00, oltre iva, cpa e rsg come per legge. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2014. Il giudice estensore (dott. ssa Elvira Palma) Il Presidente (dott. Sebastiano L. Gentile) 10