Manuale di economia degli intermediari finanziari Marina Brogi Mario La Torre Sapienza Università di Roma Corso di Economia degli Intermediari Finanziari Laurea Triennale McGraw-Hill Create: ISBN: 978-11-214-6160-4 Testi di cui si compone il volume: *Economia degli intermediari finanziari (Capitoli: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-14 + mappe concettuali) Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati *Economia degli intermediari finanziari, Terza Edizione (Capitolo: 8) Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Mario Anolli, Barbara Alemanni *Strumenti finanziari e creditizi - Dai bisogni alle soluzioni, Seconda Edizione (Capitoli: 6, 10, 13) Luciano Munari *La riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario: gli intermediari finanziari non bancari *Le Disposizioni di vigilanza prudenziali per le banche e gli intermediari finanziari non bancari Leo Sabrina
Capitolo 4. La riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario: gli intermediari finanziari non bancari Leo Sabrina* Premessa Il recepimento della Direttiva europea 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori 1 ha costituito, per Governo e Autorità di Vigilanza nazionali, condizione favorevole per una riforma di più ampio respiro relativa alla disciplina di cui al Titolo V del Testo Unico Bancario (TUB, D.Lgsl. 385/93). Il D.Lgs. 141/2010 2, riformando la disciplina degli intermediari finanziari, ha effettuato un riordino della regolamentazione e dell assetto dei controlli cui sono sottoposti gli intermediari finanziari, con l obiettivo di assicurare la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e rafforzare la stabilità complessiva del sistema finanziario. La completa attuazione della riforma richiede l emanazione della normativa secondaria da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze e della Banca d Italia. Lo schema delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, pubblicato nel gennaio 2012, e sottoposto a consultazione pubblica, dà attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del TUB, come modificato dal D.Lgs. 141/2010. Nel disegnare lo schema di intervento, la Banca d'italia ha tenuto conto del principio di proporzionalità, predisponendo una normativa che tenga conto delle diverse specificità degli operatori e assicuri l'affidabilità degli intermediari finanziari. Per la formulazione definitiva delle Istruzioni di Vigilanza, Banca d Italia terrà conto delle osservazioni, proposte e commenti pervenuti in fase di consultazione pubblica. * Assegnista di ricerca di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia - Dipartimento di Management. 1 L'obiettivo della Direttiva è di promuovere la creazione di un mercato unico del credito per i consumatori e di assicurare: i) un alto livello di protezione; ii) una corretta informazione dei consumatori e iii) maggiore chiarezza legislativa attraverso la fusione delle direttive esistenti in materia. 2 Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.141 "Attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del Testo unico bancario (Decreto Legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi". 1
6.1. Principali novità introdotte nella regolamentazione degli intermediari finanziari 6.1.1. Autorizzazione all esercizio dell attività Le scelte operate dal legislatore hanno teso ad uniformare la nuova normativa degli intermediari finanziari non bancari con quella già in vigore per l attività bancaria al fine di ottenere un quadro regolamentare più omogeneo, in grado di assicurare maggiore stabilità al sistema finanziario. Gli intermediari non bancari, infatti, godevano, prima della riforma, di una vigilanza meno invasiva di quella applicata alle banche; agli intermediari iscritti all elenco speciale (pienamente vigilati ex art. 107 TUB) si aggiungevano i soggetti iscritti all elenco generale (sottoposti a controlli formali ex art. 106 TUB). La riforma garantisce un più efficace controllo su tutti i soggetti che svolgono attività riservate (Tabella 6.1), anche attraverso l innalzamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partecipanti. Tabella 6.1. Soggetti ed attività interessati dalla riforma. SOGGETTI Intermediari finanziari Istituti di pagamento (D.Lgs. 11/2010) e Banche ed Istituti di moneta elettronica Agenti in attività finanziarie (D.Lgs. 141/2010) Mediatori creditizi (D.Lgs. 141/2010) Confidi Casse Peota Operatori di Microcredito e Associazioni non profit Cambiavalute Operatori di gruppo ATTIVITA Finanziamenti, negoziazione e gestione in valuta Servizi di pagamento Promozione e conclusione di contratti di finanzia-mento o di servizi di pagamento su mandato diretto di intermediari finanziari Messa in relazione anche con attività di consulenza di banche e intermediari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti Garanzia collettiva dei fidi Attività su base locale e senza fine di lucro di raccolta di depositi di modesto ammontare e piccoli prestiti. Microcredito a persone fisiche e giuridiche escluse le società di capitale: - Max 25.000 a microimprese - Max 10.000 per prestiti sociali Soggetti in qualsiasi forma costituiti che esercitano anche su base stagionale attività di cambiavalute Concessione di finanziamenti e attività connesse 2
Gli aspetti principali della riforma riguardano: i) la costituzione di un Albo unico degli intermediari vigilati e la contestuale cancellazione della distinzione tra intermediari iscritti all elenco speciale, ex art. 107 TUB e soggetti iscritti all elenco generale, ex art. 106 TUB (Tabella 6.2). Tabella 6.2. Albo degli intermediari finanziari non bancari. Ex. Art. 113 TUB 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Art. 106 TUB 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d Italia. Sono tenuti all'iscrizione all Albo tutti gli intermediari finanziari che concedono finanziamenti, i Confidi di maggiori dimensioni, le Agenzie di prestito su pegno. Si iscrivono in una sezione separata del medesimo albo le Società fiduciarie controllate da banche o che abbiano capitale sociale versato non inferiore ad 240.000,00. L autorizzazione all esercizio dell attività (art. 107 TUB, comma 1), può essere concessa sia ad intermediari di nuova costituzione, sia ad intermediari già esistenti previa verifica, da parte della Banca d Italia, di specifiche condizioni riferite sia alla natura giuridica che al capitale, come pure alla struttura organizzativa, al programma di attività ed alla onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali. Il possesso dei requisiti costituisce nulla osta per l'iscrizione al nuovo Albo unico. ii) La limitazione dell ambito delle attività riservate alla sola attività di concessione di finanziamenti - art. 106 TUB, comma 1 (Tabella 6.3); 3
Tabella 6.3. La riserva di attività degli intermediari finanziari non bancari Ex. Art. 106 TUB 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'uic. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d Italia. Art. 106 TUB 2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell articolo 114 novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo nonché prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'italia. Il nuovo art. 106 TUB, ai commi 1 e 2, definisce il perimetro dell'ambito della riserva d'attività degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 107 TUB, limitandola alla concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico che viene identificata come core business; sono individuate, poi, attività collaterali o connesse e strumentali che possono essere effettuate nel rispetto delle riserve di legge: a. prestazione di servizi di pagamento (riservata agli Istituti di Pagamento) previa autorizzazione ai sensi dell'art. 114 novies, comma 4 TUB 3 ; b. prestazione di servizi d'investimento (se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, D.Lgs 58/98); c. riscossione di crediti ceduti; d. attività di servicing in materia di cartolarizzazioni; e. altre attività consentite, connesse e strumentali 4. 3 Per svolgere tali attività, gli intermediari devono costituire un patrimonio destinato. 4 Quali, tra le altre, promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; gestione di fondi pubblici; distribuzione di prodotti assicurativi. 4
Per evitare che tali attività espongano gli intermediari a nuove tipologie di rischio, lo schema di Banca d Italia prevede che queste siano svolte in via subordinata a quella di concessione di finanziamenti. L intermediario, quindi, preventivamente all avvio dell iniziativa deve inviare a Banca d'italia il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa aggiornati, che dimostrino l'indipendenza delle diverse attività di controllo. Nel nuovo impianto normativo sono state deregolamentate le attività di cambiavalute e di assunzione di partecipazioni. È stata, inoltre, disposta la cancellazione dell'elenco degli Special Purpose Vehicle. iii) La valutazione degli assetti proprietari e del profilo di sana e prudente gestione, con particolare riferimento all adeguatezza patrimoniale e all affidabilità dell assetto organizzativo. 6.1.2. Requisiti organizzativi, amministrativi e patrimoniali In base a quanto definito dal nuovo art. 108 TUB, i Nuovi Intermediari saranno soggetti a requisiti organizzativi, amministrativi e patrimoniali secondo il principio di proporzionalità. A tal fine, la Banca d Italia è chiamata ad emanare delle disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto: a. l adeguatezza patrimoniale; b. il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c. l organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; d. l informativa da rendere al pubblico su tali materie. 6.1.3. La vigilanza sugli intermediari finanziari non bancari Gli intermediari finanziari iscritti all albo di cui all art. 106 TUB, sono sottoposti al regime di vigilanza prudenziale del sistema bancario che si fonda sui tre pilastri dell Accordo di Basilea e sulle direttive europee sull adeguatezza del capitale di banche e imprese d investimento; sono in ogni caso previste disposizioni ad hoc che tengano conto delle specificità degli intermediari finanziari, nel rispetto del principio della proporzionalità. Nella successiva Tabella 6.4 sono riportati gli intermediari sottoposti a vigilanza ed il relativo albo di iscrizione. 5
Tabella 6.4. Intermediari sottoposti a vigilanza e relativi albi ed elenchi. INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI Intermediari maggiori (Elenco Speciale) Intermediari minori (Elenco generale) Istituti di pagamento Fiduciarie Cambiavalute Operatori di gruppo Agenti in attività finanziaria Mediatori Operatori di Microcredito Confidi Casse Peota ALBI ED ELENCHI Albo unico tenuto da Banca d Italia Albo tenuto da Banca d Italia Sezioni speciali Elenco tenuto da Organismo di diritto privato (sezione separata per le Casse Peota) 6.2. Disposizioni transitorie applicabili agli intermediari iscritti ai vecchi elenchi di cui agli artt. 106 e 107, TUB Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del Decreto risultano iscritti agli elenchi di cui ex art. 106 ed ex art. 107, TUB, hanno potuto continuare ad operare per un periodo di 12 mesi successivi all entrata in vigore delle disposizioni attuative, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Entro tale termine, hanno dovuto chiedere la cancellazione da tali elenchi gli intermediari: a. ex art. 106 TUB che esercitavano attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico; b. ex artt. 106 e 107 TUB che esercitano attività di intermediazione in cambi almeno sei mesi prima della scadenza del termine suddetto. Entro tre mesi dall entrata in vigore delle disposizioni attuative del Decreto, gli intermediari che esercitano attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ex art. 107 TUB, inclusi quelli sottoposti a vigilanza consolidata bancaria, devono presentare istanza di autorizzazione ai fini dell iscrizione all albo di cui all art. 106 TUB (Figura 6.2). 6
Figura 6.2. Timing degli adempimenti per gli intermediari finanziari Bibliografia Testo Unico Bancario, Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi". Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari. Attuazione del D.Lgs 13 agosto 2010, 141. Banca d Italia 2012. 7