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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 168 29.05.2013 Rivalutazione in Unico 2013 Categoria: Rivalutazione Sottocategoria: Terreni e partecipazioni In caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni i contribuenti sono tenuti ad indicarlo nella dichiarazione dei redditi. In Unico 2013 si dovrà indicare la rivalutazione di quote e terreni (ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera dd) e successive del D.L. 70/2011) con l'asseverazione della perizia di stima dei beni alla data del 1 luglio 2011 e il versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata nel 2012. Per i terreni deve essere compilata la sezione X del quadro RM, mentre la rivalutazione delle partecipazioni trova spazio nella sezione corrispondente del quadro RT. Premessa L art. 7, comma 2, lett. da dd) a gg), D.L. n. 70/2011 (c.d. Decreto sviluppo ) aveva disposto la riapertura della possibilità di effettuare la rideterminazione del costo di acquisto: dei terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto: alla data dell 1.7.2011, non in regime d impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali; versando la relativa imposta sostitutiva (o la prima rata) entro il 30.06.2012. Successivamente la Legge di stabilità 2013 al comma 473 ha riproposto la suddetta agevolazione fiscale nei nuovi seguenti termini: i beni devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2013; il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2013 (che slitta al 1 luglio); www.fiscal-focus.it 1 www.fiscal-focus.info

le perizie dovranno essere giurate entro il 30 giugno 2013 (che slitta al 1 luglio). I contribuenti che si sono avvalsi della rideterminazione di quote e terreni (ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera dd) e successive del D.L. 70/2011) con l'asseverazione della perizia di stima dei beni alla data del 1 luglio 2011 e il versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata nel 2012 devono indicarne i dati in Unico 2013. Al contrario chi versa la sostitutiva entro il prossimo 1 luglio deve indicare i dati dell'affrancamento nell'unico 2014. L'obbligo di riportare i dati dell'agevolazione riguarda, infatti, la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato perfezionato l'affrancamento. Soggetti interessati La rivalutazione può essere effettuata da parte di: persone fisiche; società semplici; associazioni professionali; enti non commerciali; società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni ex artt. 5 e 7, Legge n. 448/2001, sono stati oggetto di misure cautelari e che all esito del giudizio ne hanno riacquistato la piena titolarità. Per questi ultimi soggetti la possibilità di usufruire della rivalutazione è stata prevista dal citato D.L. n. 70/2011 e: interessa le società di capitali residenti ovvero non residenti che esercitano l attività in Italia tramite stabili organizzazioni; riguarda i beni posseduti all 1.7.2011 e risultanti dal bilancio dell esercizio in corso a tale data. Redazione perizia giurata La rivalutazione richiedeva la redazione, entro il 30.6.2012, di una perizia giurata di stima che può essere predisposta dai seguenti soggetti, differenziati a seconda del bene da rivalutare: Bene oggetto di rivalutazione Partecipazione Terreno Soggetto che può redigere la perizia iscritto all Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili iscritto nell elenco dei revisori legali dei conti perito iscritto alla CCIAA ex R.D. n. 2011/34 iscritto all Albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili perito iscritto alla CCIAA ex R.D. n. 2011/34 2

Ai fini dell asseverazione la perizia può essere presentata presso: la Cancelleria del Tribunale; un ufficio del Giudice di pace; un notaio. La perizia e i dati dell estensore della stessa devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi all Amministrazione Finanziaria in caso di richiesta. Per quanto riguarda in particolare: la rivalutazione di una partecipazione: la perizia: doveva essere riferita all intero patrimonio sociale. Il valore della partecipazione all 1.7.2011 va individuato avendo riguardo alla frazione di patrimonio netto della società/associazione. Tale passaggio esclude che possano essere stimati dal perito plusvalori inerenti a premi di maggioranza o, al contrario, che il valore della partecipazione possa essere deprezzato a causa del suo essere di minoranza; poteva essere redatta anche successivamente alla cessione della partecipazione, ancorché entro il 30.6.2012, qualora il contribuente determini l imposta sostitutiva dovuta in sede di mod. UNICO. La stessa deve invece essere predisposta antecedentemente alla cessione se il contribuente opta per l applicazione dell imposta sostitutiva tramite un intermediario; il costo della perizia: è deducibile dal reddito d impresa della società/ente in quote costanti nell esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società; incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci; rivalutazione di un terreno: la perizia va redatta prima della cessione del terreno, considerato che ai fini della determinazione della plusvalenza il valore risultante dalla stessa va indicato nell atto di cessione; il costo della perizia può essere portato a incremento del costo rivalutato qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente. 3

Versamento dell imposta sostitutiva L imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione: andava calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia di stima, le seguenti aliquote: 2% per le partecipazioni non qualificate; 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni; andava versata entro il 30.6.2012: in unica soluzione; ovvero in 3 rate annuali di pari importo alle seguenti scadenze: 1 rata entro il 30.6.2012 2 rata 3 rata entro il 1.7.2013 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2012 entro il 30.6.2014 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2012 Rivalutazione di terreni e partecipazioni già rivalutati Il soggetto interessato poteva rideterminare il valore del terreno/partecipazione posseduti all 1.7.2011 anche se in precedenza ha già rivalutato i medesimi beni. L Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 47/E/2011 ha evidenziato che: il nuovo valore rivalutato del terreno/partecipazione può essere inferiore a quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione, come peraltro già chiarito nella Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E; come disposto dall art. 7, comma 2, lett. ee) del citato D.L. n. 70/2011, è possibile per i soggetti che usufruiscono della rivalutazione all 1.7.2011, scomputare dall imposta sostitutiva dovuta quanto già versato in occasione delle precedenti rivalutazioni. Compilazione di Unico In Unico PF 2013 la rivalutazione: dei terreni deve essere indicata nel quadro RM (sezione X); delle partecipazioni deve essere indicata nel quadro RT (righi RT49, RT50). In caso di rivalutazione dei terreni nei righi da RM20 e RM22 devono essere distintamente indicati, per ciascun terreno (o quota di terreno, nel caso di comproprietà), i dati relativi alle rivalutazioni operate nel periodo d imposta 2012. 4

In particolare a: colonna 1 va riportato il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima; colonna 2 va riportata l imposta sostitutiva dovuta; colonna 3 va riportata l imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione; colonna 4 va indicata l imposta da versare pari all importo della differenza tra l imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato; colonna 5 va barrata la casella se l importo dell imposta sostitutiva da versare di colonna 4 è stato rateizzato; colonna 6 va barrata la casella se l importo dell imposta sostitutiva da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo. In caso di: comproprietà di un terreno o di un area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell imposta sostitutiva dovuta; versamento cumulativo dell imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. In caso di rivalutazione delle partecipazioni i righi RT49 e RT50 devono essere compilati indicando: nella colonna 1, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima; nella colonna 2, l aliquota: del 4% per le partecipazioni qualificate; del 2% per le partecipazioni non qualificate; nella colonna 3, l imposta sostitutiva dovuta; nella colonna 4, l imposta eventualmente già versata in sede di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni, che può essere scomputata dall imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione; nella colonna 5, l imposta da versare pari all importo della differenza tra l imposta di colonna 3 e quella di colonna 4: RT49 col. 3 - RT49 col. 4 qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato; 5

nella colonna 6, deve essere barrata la casella se il pagamento dell imposta sostitutiva è stato rateizzato; nella colonna 7, deve essere barrata la casella se l importo dell imposta sostitutiva da versare di colonna 5, è parte di un versamento cumulativo. ESEMPIO Un contribuente ha acquistato nel 2003 un terreno edificabile pagandolo 50.000 euro. Nel 2006 ha rivalutato il costo di acquisto con l'asseverazione di una perizia che ha stimato il valore del bene in euro 80.000 con versamento dell'imposta sostitutiva di 3.200 euro (4% di 80.000 euro). Nel corso del 2012 ha aderito a un ulteriore affrancamento portando il costo di acquisto a 150.000 euro. Ha, quindi, versato l'imposta sostitutiva calcolata come differenza tra l'importo ottenuto applicando l'aliquota del 4% sul nuovo valore di perizia (4% di 150.000 = 6.000) e l'imposta già versata con la prima rivalutazione. L imposta dovuta di 2.800 euro (6.000-3.200) è stata versata in unica soluzione nel 2012. Poiché la rivalutazione è stata perfezionata nel 2012, il contribuente dovrà indicarne i dati nella sezione X del quadro RM di Unico 2013 come riportato di seguito: 150.000 6.000 3.200 2.800 Versamento imposta sostituiva Per quanto riguarda invece la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1.1.2013, i prossimi adempimenti in arrivo sono dati dall asseverazione della perizia e dal versamento dell'intera imposta sostitutiva o della prima rata. Il versamento avvine utilizzando il modello F24 indicando: o il codice tributo nella sezione Erario corrispondente a: 8055 per le partecipazioni; 8056 per i terreni; o nel campo anno di riferimento va indicato l'anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, cioè il 2013. 6

Il versamento oltre 1 luglio non può essere sanato con il ravvedimento operoso e non consente, quindi, l'utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tale ipotesi, si può richiedere il rimborso dell'imposta versata tardivamente. Qualora, invece, il contribuente effettui il versamento della prima rata nei termini di legge omettendo i successivi versamenti, questi ultimi saranno iscritti a ruolo, ferma restando la chance del ravvedimento operoso. 8055 Partecipazioni 8056 Terreni ESEMPIO Un contribuente detiene una partecipazione del 20% in una Spa. Per aderire alla rivalutazione del costo, ha incaricato un professionista che ha asseverato la perizia di stima quantificando l'intero patrimonio sociale al 1 gennaio 2013 in 200.000 euro. Il valore attribuito alla frazione del patrimonio netto rappresentativa della quota ammonta a 40.000 euro (20% di 200.000 euro). Il contribuente dovrà versare l'imposta sostitutiva del 2% calcolata sul valore di perizia poiché si tratta di una partecipazione non qualificata. L'importo della sostitutiva da versare entro il 1 luglio 2013 ammonta a 800 euro (2% di 40.000 euro). Nel modello F24 relativo al versamento della sostitutiva in unica soluzione, il contribuente deve indicare nella sezione Erario il codice tributo 8055 e come anno di riferimento l'anno di possesso del bene per il quale si opera la rivalutazione (nel caso specifico il 2013). Il contribuente non sarà tenuto, invece, a indicare i dati della rivalutazione in Unico 2013 in quanto l'affrancamento dovrà essere evidenziato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di perfezionamento, cioè in Unico 2014. - Riproduzione riservata - 7