Nuovi adempimenti in materia di Intrastat Le norme di recepimento delle modifiche alla direttiva 2006/112 hanno apportato sostanziali modifiche al sistema Intrastat tra le quali: l'obbligo di rilevare nei modelli i servizi resi o ricevuti in ambito CE, l'obbligo di presentazione dei modelli per via telematica e le nuove soglie per determinare le periodicità di presentazione. Servizi oggetto di rilevazione nei modelli Intra Le prestazioni di servizi, rese o ricevute, aventi congiuntamente le tre caratteristiche seguenti dovranno essere rilevate nei nuovi modelli Intra: 0 1 prestazioni disciplinate dall'articolo 7 ter (per le novità in materia di territorialità Iva per le prestazioni di servizi si veda il e la circolare 58/E del 31 dicembre 2009): sono pertanto esclusi i seguenti servizi in deroga di cui all'articolo 7 quater e quinquies: servizi relativi a beni immobili, trasporto passeggeri, ristorazione e catering, ristorazione e catering a bordo di treni, navi o aerei in viaggio intra UE, noleggio a breve termine di mezzi di trasporto, attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili (comprese le fiere). 2 scambiate fra soggetti passivi stabiliti in Stati membri della Comunità Europea distinti: sono pertanto esclusi i servizi prestati a soggetti privati, i servizi scambiati fra soggetti passivi stabiliti nel medesimo Stato membro e i servizi scambiati resi a o ricevuti da soggetti non residenti nella Comunità. 3 imponibili nel paese in cui è stabilito il committente: sono pertanto esclusi taluni servizi che, pur essendo disciplinati dall'articolo 7 ter, sono non imponibili o esenti per un'espressa previsione normativa nel paese del committente (taluni servizi, quali ad esempio le operazioni di assicurazione, sono esenti in tutti i paesi membri per quanto previsto dalla direttiva 2006/112). Ad esempio, nel caso in cui il committente sia un soggetto passivo stabilito in Italia, il trasporto di beni in esportazione o le intermediazioni su beni in esportazione sono non imponibili in Italia per cui non sorgono obblighi in materia di Intra. Segue un elenco, non esaustivo, di prestazioni di servizi oggetto di rilevazione nei modelli intra nella misura in cui siano imponibili nel paese del committente:
prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari ed escludendo quelli internazionali prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall'uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato membro in cui la stessa viene eseguita prestazioni di intermediazione relative a cessioni nazionali o comunitarie locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto prestazioni di servizi, già disciplinate dall'articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate: prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti di autore, e simili; prestazioni pubblicitarie; consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale; elaborazione e fornitura di dati e simili; interpretariato e traduzioni; servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione; servizi resi tramite mezzi elettronici; prestiti di personale; concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati; cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti. Momento di rilevazione delle operazioni nei modelli Intra I servizi dovranno essere riepilogati nei modelli Intra: con riferimento al momento di registrazione della fattura nel caso di servizi resi con riferimento al momento di registrazione dell'autofattura nel caso di servizi ricevuti (per tale aspetto si è ancora in attesa di maggiori chiarimenti da parte dell'amministrazione). Non sono intervenute invece modifiche per quel che riguarda la determinazione del momento di rilevazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari. Tale momento rimane quindi collegato alla data di registrazione della fattura con l'eccezione delle operazioni per le quali prima della consegna o spedizione sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, le quali devono essere rilevate con riferimento al periodo nel quale è stata eseguita la consegna o spedizione. Soglie e periodicità di presentazione
La periodicità di presentazione è di regola mensile. Si potranno presentare i modelli con periodicità trimestrale solo qualora venisse soddisfatta la seguente condizione: in nessuno dei quattro trimestri precedenti (per trimestri si fa riferimento ai quattro trimestri dell'anno solare) e per ciascuna categoria di operazioni (beni e servizi devono essere valutati distintamente) non sia stato realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro. La soglia è posta a 50mila euro sia per il lato passivo (intra 2) che per il lato attivo (intra 1). Va segnalato che è comunque possibile presentare i modelli con cadenza mensile anche se si avesse diritto alla presentazione trimestrale. L'operatore dovrà pertanto verificare il volume di operazioni intracomunitarie per ciascuno dei quattro trimestri precedenti a quello in corso. Se dovesse aver superato, anche in un solo trimestre, la soglia di 50.000 euro nei beni o nei servizi dovrà presentare il modello con cadenza mensile. Questo vuol dire che, se un operatore con periodicità trimestrale non supera la soglia per le cessioni di beni, ma la supera per le prestazioni di servizi diventa mensile per tutte le tipologie di operazioni. Qualora nel corso del trimestre di riferimento si superi la soglia di 50.000 euro la periodicità di presentazione diventa immediatamente mensile. In tal caso si diventa operatori mensili dal mese successivo a quello in cui è stata superata la soglia e si deve presentare un elenco per il trimestre di riferimento specificando nel frontespizio se in esso sono contenuti i movimenti di un singolo mese o di due mesi o dell'intero trimestre (a seconda del mese in cui è stata superata la soglia). Esempio Gennaio 2010 (volume di 30.000 ) Febbraio 2010 (volume di 40.000 ). Avendo superato la soglia di 50.000 a febbraio 2010 si diventa operatori mensili da marzo 2010 e si dovrà presentare l'elenco del I trimestre 2010 specificando nel frontespizio che nell'elenco sono inclusi i movimenti di due mesi cioè quelli relativi a gennaio 2010 e a febbraio 2010. Inoltro per via telematica I modelli dovranno essere inoltrati per via telematica. Le aziende potranno scegliere se: aderire al servizio telematico doganale delegare la presentazione ad un soggetto abilitato alla presentazione telematica.
Fino al 30 aprile sarà ancora possibile presentare gli elenchi su supporto informatico (floppy), in tal caso sarà altresi necessario presentare gli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. Termine di presentazione Elenchi mensili: entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (entro il giorno 20 per presentazioni su supporto informatico). Elenchi trimestrali: entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento (entro il giorno 20 per presentazioni su supporto informatico). Integrazione o rettifica di un elenco presentato con riferimento ai servizi Inserimenti di movimenti non dichiarati in precedenza: vanno registrati nei modelli Intra1Quater o Intra2Quater specificando nel frontespizio relativo il periodo nel quale il servizio è stato reso/ricevuto. Modifiche di movimenti dichiarati in precedenza: vanno registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies specificando gli estremi dell'elenco da modificare e i nuovi dati che sostituiscono quelli precedentemente dichiarati. Cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza: vanno registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies specificando gli estremi dell'elenco da modificare lasciando vuote le successive informazioni. Contenuto e modalità di compilazione della Sezione quater (dedicata al riepilogo dei servizi) Riferimento normativo: Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile e/o trimestrale devono compilare tutte le colonne. Gli importi da indicare nella colonna "Ammontare delle operazioni in euro" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro. Gli importi da indicare nella colonna "Ammontare delle operazioni in valuta" sono arrotondati all'unità. Nel solo caso di Ammontare delle operazioni in valuta inferiori a 1 si dovrà indicare 1.
Numero progressivo: Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 3. Stato: Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente. Codice IVA: Indicare il codice di identificazione IVA del partner commerciale. Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato. Ammontare delle operazioni in euro: Indicare l'ammontare dei servizi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Ammontare delle operazioni in valuta (solo nel caso di servizi ricevuti da prestatori stabiliti in paesi che non hanno adottato l'euro): Indicare l'ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore. Numero fattura: Indicare il numero della fattura relativa al servizio. Data fattura: Indicare la data della fattura relativa al servizio. Codice servizio: Indicare il codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). Modalità di erogazione: Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio venga erogato in un'unica soluzione. Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio venga erogato a più riprese. Modalità di incasso Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio venga pagato mediante bonifico bancario Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio venga pagato in altre modalità diverse dalle prime due. Paese di pagamento: Indicare il Codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio. Violazioni commesse nel primo periodo La circolare N. 5/E pubblicata il 17 febbraio 2010 ha chiarito che, in applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, l'amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi: relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili
nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali. Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le modalità che saranno definite dalla normativa in corso di emanazione. La circolare sopra citata non prevede quindi la non applicazione delle sanzioni in caso di omessa o tardiva presentazione degli elenchi, per cui è consigliabile presentare in ogni caso un elenco per poi provvedere in un momento successivo, ma comunque entro il 20 luglio 2010, all'integrazione/correzione. Per una panoramica completa di norme e prassi nazionali si veda la sezione del sito dell'agenzia delle Dogane. Pier Paolo Ghetti Newsletter n. 90-04 marzo 2010