LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA NASPI, DIS-COLL e ASDI

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LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA NASPI, DIS-COLL e ASDI 1

LE RIFORME DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE: GLI OBIETTIVI PRINCIPALI Gli interventi riformatori riguardano sia le tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà) sia, soprattutto, quelle in caso di perdita del lavoro Obiettivo della RIFORMA DEL 2012: migliorare l efficienza, la coerenza e l equità dei trattamenti di disoccupazione e delle politiche attive per il lavoro, in una prospettiva di universalizzazione della protezione e di rafforzamento dell occupabilità Obiettivo della RIFORMA DEL 2014: omogeneizzare le discipline previgenti; assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori; incrementare la durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; universalizzare il campo di applicazione dell'aspi; favorire il coinvolgimento attivo degli espulsi dal mercato del lavoro ovvero dei beneficiari degli ammortizzatori sociali In entrambi gli interventi è forte l esigenza di razionalizzare e rafforzare il collegamento con le politiche attive del lavoro (v., oggi, il d.lgs. n. 150/2015) 2

GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO IN CASO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Trattamento di disoccupazione ordinario (anni 30); Indennità di mobilità (1991); Trattamento a requisiti ridotti (1988); Dal 2013: Aspi MiniAspi Dal 1 maggio 2015: Naspi Asdi 3

LA RIFORMA DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE: LE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE LEGGE n. 92/2012 Modalità: Introduzione di un unica prestazione (ASpI), rafforzata nella misura e nella durata di percezione (rispetto al precedente trattamento ordinario di disoccupazione) Ad essa si affiancano: la miniaspi; l indennita una tantum per i lavoratori a progetto LEGGE N. 183/2014 (L. DELEGA) E D.LGS. N. 22/2015 Modalità: Introduzione di un unica prestazione (Naspi); Introduzione dell assegno sociale di disoccupazione (ASdI); Introduzione dell indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL); Introduzione del nuovo contratto (oggi, assegno) di ricollocazione, in un ottica di rafforzamento delle politiche attive. 07/06/2016 4

ASPI, MINIASPI E NASPI: GLI ELEMENTI IN COMUNE Gli isituti nascono dalla necessità di semplificare il sistema e renderlo più efficiente ed equo Presupposto dell evento protetto: la situazione di disoccupazione involontaria (restano esclusi i part-timers verticali su base ciclica) La prestazione è condizionata al mantenimento della situazione di disoccupazione (ricerca attiva del lavoro e reinserimento nel tessuto produttivo: v. oggi gli artt. 19 e ss., d.lgs. n. 150/2015). 5

LA DELEGA CONTENUTA NELLA L. N. 183/2014: I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI 1) rimodulazione dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; 2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; 3) universalizzazione del campo di applicazione dell'aspi, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento... mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite; 4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa 5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'aspi, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti. 6

Il d.lgs. n. 22 del 2015 Il decreto legislativo n. 22/2015 si compone di 19 articoli, suddivisi in 5 Titoli, riguardanti, rispettivamente, la Nuova Assicurazione sociale per l impiego (Titolo I, articoli 1-14), l Indennità di disoccupazione per i collaboratori (Titolo II, articolo 15), l Assegno di disoccupazione (Titolo III, articolo 16), il Contratto di ricollocazione (Titolo IV, articolo 17) e le disposizioni finanziarie e finali (Titolo V, articoli 18-19). 7

La Naspi sostituisce le prestazioni di Aspi e mini-aspi introdotte dall articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015 (art. 1) Alla Naspi si applicano le disposizioni in materia di Aspi in quanto compatibili (art. 14) 8

La NASpI (dal 1 maggio 2015) Non cambiano i destinatari Tutela la perdita involontaria del lavoro Requisiti di accesso vengono ridimensionati (13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e 30 giornate di lavoro nell ultimo anno) Importo rapportato a retribuzione di ultimi quattro anni (stesso calcolo di Aspi); massimale mensile pari a 1300 ; decalage ( 3% al mese a partire dal 91 giorno) Durata: dipende da anzianità contributiva del lavoratore (si prescinde da età anagrafica): max 24 mesi [18 mesi, a partire da 1/1/2017: abrogato ex art. 43, co. 3, d.lgs. n. 148/2015] Rimodulazione di contribuzione figurativa, con apposizione di un limite retributivo massimo (penalizza l accesso alla pensione) Incentivo all autoimprenditorialità; compatibilità e cumulabilità con lavoro subordinato e autonomo Condizionalità (ricerca attiva di occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo: rinvio a d.lgs. n. 150/2015). L assegno di ricollocazione (art. 23, d.lgs. n. 150) 9

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Requisiti di accesso ASPI MINI-ASPI NASPI 52 settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni e due anni di anzianità assicurativa 13 settimane di contrbuzione negli ultimi 12 mesi 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e 30 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi Durata Si determina in base all età del beneficiario (massimo 12-18 mesi, età 55 anni). Sta aumentano gradualmente (a regime dal 2017) La durata massima è pari al 50% delle settimane contributive dell ultimo anno (trattamento breve) La durata massima sarà del 50% delle settimane contributive degli ultimi 4 anni (a prescindere dall età): massimo 24 mesi (18 mesi, a partire dal 1/1/2017) Importo Si calcola sulla retribuzione degli ultimi 2 anni, nei limiti di un massimo (nel 2014, 1165,58 ); l importo si riduce del 15% dopo il sesto mese e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese. Si calcola in modo analogo all Aspi (si applica, in generale, la normativa che regola l ASpI) Si calcola sulla retribuzione degli ultimi 4 anni, con un massimo più elevato (nel 2015, 1300 ); l importo si riduce del 3% al mese, a partire dal 91 giorno 11

Dall Aspi alla Naspi Stretta relazione con l anzianità contributiva del lavoratore Condizioni di accesso più agevoli beneficiari aumenta la platea dei Aumenta la durata (anche per gli eventi successivi al 2017) e diventa omogenea per tutti i disoccupati L importo aumenta nel breve periodo, ma diminuisce all aumentare della durata di godimento 07/06/2016 12

Diss-Coll. A chi è rivolta In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione La Dis-Coll è estesa anche ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni 13

Le novità introdotte dalla legge n. 2018/2015 (legge di stabilità 2016) La DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche per l anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016; Rimodulazione dei requisiti di accesso (v. infra) 14

Requisiti di accesso alla prestazione Per l anno 2016, presentazione congiunta dei seguenti requisiti: essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione. L erogazione della DIS-COLL è poi condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti; b) far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione dal lavoro e il predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità). Nel 2015 c era, in aggiunta, un requisito di tipo contributivo/reddituale (abrogato per il 2016, dalla legge di stabilità 2016) 15

Calcolo della prestazione 1) La prestazione è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all anno in cui si è verificato l evento di cessazione dal lavoro e all anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. 2) La DIS-COLL, rapportata al predetto reddito medio mensile, è pari al 75% dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato. 3) Riduzione della prestazione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Non è stato esteso il principio di automaticità della prestazione Non è prevista la contribuzione figurativa 16

Durata La Dis -Coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione del lavoro e l evento stesso. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Erogazione massima: sei mesi. 17

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L ASDI (Assegno di disoccupazione) E la prima forma di prestazione assistenziale per la disoccupazione Aveva carattere sperimentale (per l anno 2015), a decorrere dal 1 maggio 2015 (d.lgs. n. 148/2015) E rivolto ai soli percettori della NASpI, che ne abbiano fruito per l intera durata e che siano in una condizione economica di bisogno E prioritariamente riservato ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai soggetti in età prossima al pensionamento E erogato nei limiti di un plafond di risorse (200 ml.) E erogato per una durata massima di sei mesi L importo è pari al 75% dell ultima indennità NASpI percepita, e comunque non superiore all assegno sociale (450 circa), incrementato per gli eventuali carichi di famiglia (l importo complessivo non può essere inferiore a quello della Carta Acqusiti Sperimentale: d.m. 29.10.2015) L erogazione è condizionata all adesione a un patto di servizio personalizzato di laboriosità (art. 21, co. 3, d.lgs. n. 150/2015) L apparato sanzionatorio: l art. 21,co. 8, d.lgs. n. 150/2015 07/06/2016 19

Bibliografia (di Paola Bozzao) Reddito minimo e welfare multilivello: percorsi normativi e giurisprudenziali, in Dir. lav. rel. ind., n. 132/2011, pp. 589-629; L'assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), in Cinelli M., Ferraro G., Mazzotta O., a cura di, Il nuovo mercato del lavoro. Dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, Giappichelli, 2013, 427 ss.; Aspi (voce), Treccani on line, 2013; La tutela previdenziale nel c.d. lavoro flessibile, in Santoro Passarelli G. (a cura di), Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, Utet Giuridica, 2014, 2298-2331; Profili previdenziali del lavoro autonomo, in SANTORO PASSARELLI G. (a cura di), Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, Utet Giuridica, 2014, 2276-2297; Jobs Act o Jobs Aid? Appunti per un agenda del lavoro in tempo di crisi, in www.federalismi.it, Editoriale del 5 marzo 2014; Reddito di base e cittadinanza attiva nei nuovi scenari del welfare, in Riv. Giur. Lav., n. 2/2014, pp. 325-334; I nuovi trattamenti di disoccupazione: a piccoli passi verso l Europa, in Fiorillo G., Perulli A. (a cura di), Contratto a tutele crescenti e Naspi. Decreti legislativi 4 marzo 2015, n. 22 e n. 23, Giappichelli, 2015, 201-218; Indennità di mobilità (voce), Treccani on line, 2015; I primi passi del Jobs Act: ambizioni, incertezze e difficili equilibri, in www.federalismi.it, Editoriale del 8 aprile 2015; Gli ammortizzatori sociali nel sistema del Jobs Act: una visione d insieme, in Diritti, Lavori, Mercati, 2015, pp. 519-542; Ammortizzatori sociali nel mercato del lavoro, in Libro dell anno del Diritto Treccani 2016, Ist. Enciclopedia Italiana, 2016, pp. 383-389. 07/06/2016 20