RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/85

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RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 2/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE Articolo 187 - Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l udito. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 3/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE Articolo 188 Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C"; 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 4/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [db(a) riferito a 20 μpa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla Norma Internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo; 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 5/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla Norma Internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 6/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione 1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 7/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 db(a) e ppeak = 200 Pa (140 db(c) riferito a 20 μpa); b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 db(a) e ppeak = 140 Pa (137 db(c) riferito a 20 μpa); c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 db(a) e ppeak = 112 Pa (135 db(c) riferito a 20 μpa). 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 8/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE 2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all altra, è possibile sostituire, ai fini dell applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 9/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 db(a); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 10/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE Articolo 190 - Valutazione del rischio 1. Nell ambito di quanto previsto dall articolo 181, il datore di lavoro valuta l esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 11/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE a) il livello, il tipo e la durata dell esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all articolo 189; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 12/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull emissione di rumore fornite dai costruttori dell attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 13/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE g) l esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 14/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 15/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE 3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell esposizione del lavoratore. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 16/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE 4. Nell applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica. 5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all articolo 28, comma 2. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 17/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE 5-bis. L emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 18/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile 1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 19/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell udito; b) l informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 20/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all articolo 192, comma 2. 2. Sul documento di valutazione di cui all articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 21/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 22/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 23/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE d) adeguata informazione e formazione sull uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 24/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell intensità dell esposizione e l adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 25/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE 2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 26/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE 3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 27/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE 4. Nel caso in cui, data la natura dell attività, il lavoratore benefici dell utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 28/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali 1. In ottemperanza a quanto disposto dall articolo 18, comma 1, lettera d), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni: 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 29/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE a) nel caso in cui l esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell udito; b) nel caso in cui l esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell udito; c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell udito che consentono di eliminare il rischio per l udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell udito. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 30/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE 2. Il datore di lavoro tiene conto dell attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 31/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE Articolo 194 - Misure per la limitazione dell esposizione 1. Fermo restando l obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: a) adotta misure immediate per riportare l esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b) individua le cause dell esposizione eccessiva; c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 32/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 184 nell ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall esposizione al rumore. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 33/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria 1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 34/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE 2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l opportunità. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 35/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE Articolo 197 - Deroghe 1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 36/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE 2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 37/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE 3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 38/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE 4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione Europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 39/85

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE Articolo 198 - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center 1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l igiene del lavoro di cui all articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 40/85

IL RUMORE Comunemente si intende per rumore un suono che provoca una sensazione sgradevole, fastidiosa o intollerabile. Il suono è una perturbazione meccanica che si propaga in un mezzo elastico (gas, liquido, solido) e che è in grado di eccitare il senso dell udito. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 41/85

IL RUMORE Un corpo che vibra provoca nell aria oscillazioni della pressione intorno al valore della pressione atmosferica - compressioni e rarefazioni, che si propagano come onde progressive nel mezzo e giungono all orecchio producendo la sensazione sonora. Si definisce pressione sonora istantanea p(t) la differenza indotta dalla perturbazione sonora tra la pressione totale istantanea e il valore della pressione statica all equilibrio. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 42/85

IL RUMORE Nel caso più semplice le variazioni della pressione sono descritte da una funzione sinusoidale caratterizzata dalle seguenti grandezze: frequenza (f): numero di oscillazioni complete nell unità di tempo (Hz). periodo (T): durata di un ciclo completo di oscillazione (s); è l inverso della frequenza. velocità di propagazione (c): velocità con la quale la perturbazione si propaga nel mezzo. lunghezza d onda (λ): distanza percorsa dall onda sonora in un periodo (m). ampiezza (A): valore massimo dell oscillazione di pressione (N/m2). 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 43/85

IL RUMORE 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 44/85

IL RUMORE 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 45/85

IL RUMORE Qualora le onde abbiano frequenza approssimativamente compresa fra 20 e 20000 Hz ed ampiezza superiore ad una certa entità che dipende dalla frequenza, l orecchio umano è in grado di percepirle. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 46/85

IL RUMORE Livello di pressione e di potenza sonora Se si misurasse la pressione sonora in N/m2 (Pascal), si dovrebbero considerare valori tipicamente compresi fra 20*10-6 Pa e 200 Pa. Al fine di comprimere tale intervallo di variabilità ed anche sulla base dell ipotesi che l intensità delle sensazioni uditive sia in prima approssimazione proporzionale al logaritmo dello stimolo e non al suo valore assoluto. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 47/85

IL RUMORE Livello di pressione e di potenza sonora L p = 10 log (p 2 /p o2 ) = 20 log (p/p o ) dove p è il valore r.m.s. della pressione sonora in esame e p o (pressione sonora di riferimento) è il valore di soglia di udibilità a 1000 Hz (20 10-6 Pa = 20 µpa). 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 48/85

IL RUMORE Livello di pressione e di potenza sonora L p = 10 log (p 2 /p o2 ) = 20 log (p/p o ) dove p è il valore r.m.s. della pressione sonora in esame e p o (pressione sonora di riferimento) è il valore di soglia di udibilità a 1000 Hz (20 10-6 Pa = 20 µpa). 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 49/85

IL RUMORE Analogamente si ha: Livello di potenza sonora = L W = 10 log (W/ W o ) 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 50/85

IL RUMORE Livello sonoro continuo equivalente Per caratterizzare un rumore variabile in certo intervallo di tempo T, si introduce il: Il L eq,t non è altro che una media ponderata sul tempo dei valori istantanei di pressione acustica 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 51/85

IL RUMORE 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 52/85

IL RUMORE Il L eq.t è il livello, espresso in db, di un ipotetico rumore costante che, se sostituito al rumore reale per lo stesso intervallo di tempo T, comporterebbe la stessa quantità totale di energia sonora. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 53/85

IL RUMORE Per la valutazione del rumore a livello internazionale sono comunemente utilizzate due curve di ponderazione, (filtri che operano un opportuna correzione dei livelli sonori alle diverse frequenze) del rumore. La curva A è utilizzata per valutare gli effetti del rumore sull uomo. Il livello sonoro in db(a), che si ottiene utilizzando questa curva di ponderazione A 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 54/85

IL RUMORE 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 55/85

IL RUMORE 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 56/85

IL RUMORE Livello di picco Accanto al livello sonoro continuo equivalente viene infine utilizzato un secondo parametro, comunemente noto come livello di picco lineare Lpicco. Tale livello è definito come: 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 57/85

IL RUMORE Dove la grandezza p peak, non è un valore r.m.s., ma il valore della pressione acustica istantanea 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 58/85

Valutazione senza misurazioni Stante l estrema differenziazione delle tipologie aziendali, qualora si possa fondatamente ritenere che i livelli di esposizione personali a rumore (LEP) non superino gli 80 db(a). 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 59/85

Valutazione senza misurazioni Per decidere sul non superamento o meno degli 80 db(a) di L EP, il datore di lavoro deve utilizzare dei criteri da riportare nel Rapporto di Valutazione. I criteri comunemente raccomandati sono: i risultati di misurazioni, anche estemporanee; i risultati di precedenti misurazioni; la disponibilità di specifiche acustiche dei macchinari in uso; i confronti con situazioni analoghe; i dati di Letteratura; la manifesta assenza di fonti di rumorosità significative. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 60/85

Valutazione con misurazioni In tutti i casi in cui non si possa fondatamente escludere che vi siano LEP superiori a 80 db(a) occorre provvedere alla valutazione del rischio mediante misurazioni. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 61/85

Valutazione con misurazioni L indicazione fornita dalla legge trova la motivazione tecnica nella necessità che i LEP siano definiti con sufficiente precisione in quanto, in relazione agli stessi, devono essere adottate conseguenti e specifiche misure di prevenzione e di protezione. Il mancato ricorso ai rilievi fonometrici può quindi portare a risultati non sufficientemente precisi date le molteplici variabili che possono influenzare le emissioni acustiche: tipologia delle macchine, loro vetustà, condizioni di manutenzione, organizzazione del lavoro, caratteristiche ambientali del luogo di lavoro, ecc. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 62/85

Valutazione con misurazioni Personale competente Premesso che la responsabilità di effettuare le valutazioni tecniche tramite il personale competente è del datore di lavoro, il quale è opportuno che si avvalga di figure qualificate, il D.Lgs. 81/08 (né altra precedente normativa) non stabilisce quali debbano essere i requisiti professionali del personale incaricato di effettuare le valutazioni e le misurazioni dell esposizione a rumore. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 63/85

Valutazione con misurazioni Di conseguenza ai fini della valutazione della pertinenza e della qualità della valutazione dell esposizione, si dovranno prendere in esame esclusivamente le prestazioni tecniche erogate dal personale incaricato che, comunque, deve essere identificato nella Relazione tecnica. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 64/85

Valutazione con misurazioni In particolare dovranno essere osservati: l adeguatezza della strumentazione utilizzata; la correttezza dei metodi di misura; la coerenza delle strategie di campionamento in relazione alla tipologia del rumore da misurare; la chiara indicazione dei punti di misura (sulla pianta o sul lay-out del reparto/stabilimento), le condizioni di campionamento e dei relativi livelli misurati; la chiarezza e la completezza della Relazione tecnica (che costituisce il perno del Rapporto di Valutazione) soprattutto in merito all espressione dei risultati della valutazione. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 65/85

Valutazione con misurazioni Strumentazione per le misurazioni del rumore Le misurazioni per la valutazione dell esposizione a rumore devono essere effettuate almeno con strumenti di gruppo 1 IEC 651/79 o IEC 804/85. Gli strumenti di misura e di calibrazione devono essere tarati annualmente presso uno dei centri accreditati al SIT (Servizio di Taratura in Italia) istituito con legge 273/91 o presso uno dei centri del EA (European co-operation for Accreditation). 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 66/85

Valutazione con misurazioni 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 67/85

Relazione tecnica Nel testo della Relazione tecnica, cui occorre approcciare dopo un attenta analisi del ciclo di produzione, dell organizzazione e delle procedure di lavoro, delle giornate lavorative tipo, degli ambienti di lavoro e delle caratteristiche del rumore (condizione da realizzarsi anche con il confronto con i soggetti aziendali della sicurezza; in particolare il R-SPP ed il RLS) e dopo una accurata campagna di misure, vanno riportati i seguenti elementi: 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 68/85

Relazione tecnica anagrafica dell unità produttiva in oggetto, descrizione della tipologia produttiva e delle mansioni nonché numero degli occupati totali; tabella che identifichi le mansioni e relativo numero di occupati, per le quali si è convenuto di escludere il superamento degli 80 db(a) di LEP, sulla base di una valutazione senza misurazioni dettagliate, indicando i relativi criteri di giudizio adottati; 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 69/85

Relazione tecnica strumentazione di calibrazione e di misura utilizzata, con data dell ultima taratura (di laboratorio) precisando il centro SIT che l ha effettuata, e gli estremi del certificato di taratura; criteri e modalità di valutazione dei LEP; 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 70/85

Relazione tecnica piantina dell unità produttiva con il lay-out aggiornato delle macchine e degli impianti, in cui siano indicate le postazioni di lavoro, le sorgenti di rumore e i punti di misura. tabella che associ ai punti di misura i rispettivi L Aeq e L picco misurati, la data, i tempi e le condizioni di misura, l errore casuale; tabella che descriva il procedimento adottato per assegnare il L EP al singolo operatore (o al gruppo omogeneo) tenendo conto dell organizzazione del lavoro (posti di lavoro/mobilità/tempi di permanenza); 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 71/85

Relazione tecnica elenco nominativo di tutti i lavoratori con indicazione delle relative classi di rischio. piantina dell azienda con lay-out aggiornato sulla quale siano identificate le aree di lavoro con L Aeq > 90 db(a) o Lpicco > 140 db; identificazione delle sorgenti di rumore (macchine/attrezzature) con L Aeq 85 db(a); suggerimenti tecnici per programmare e attuare le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili e per fissare i tempi di ripetizione della valutazione. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 72/85

Fisiologia dell'orecchio padiglione, condotto uditivo esterno, osso temporale, membrana del timpano, cassa del timpano, tromba di Eustachio, martello, incudine, staffa, apparato vestibolare, apparato cocleare, nervo acustico. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 73/85

Fisiologia dell'orecchio 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 74/85

Fisiologia dell'orecchio Il meccanismo di trasmissione delle vibrazioni della membrana del timpano alla coclea: 1 le onde sonore colpiscono la membrana del timpano mettendola in vibrazione, 2 gli ossicini vibrano solidalmente, 3 la staffa si sposta avanti e indietro entro la finestra ovale, 4 le onde sonore vengono trasmesse alla scala vestibolare attraverso la mediazione della perilinfa in essa contenuta, 5 onde brevi (alta frequenza, alto periodo) agiscono alla base della coclea, 6 onde lunghe (bassa frequenza, basso periodo) agiscono all'apice della coclea. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 75/85

Fisiologia dell'orecchio Sezione trasversale del canale cocleare: 1 rampa vestibolare, 2 dotto cocleare, 3 rampa timpanica, 4 membrana di Reissner, 5 lamina spirale ossea, 6 nervo acustico, 7 membrana tectoria, 8 organo del Corti, 9 membrana basilare. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 76/85

Fisiologia dell'orecchio Organo del Corti: 1 membrana reticolare, 2 cellule acustiche esterne, 3 ciglia acustiche, 4 cellule acustiche interne, 5 membrana tectoria, 6 membrana basilare, 7 lamina ossea, 8 fibre del nervo acustico. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 77/85

Fisiologia dell'orecchio Orecchio interno. Nell'orecchio interno le oscillazioni della staffa si traducono in altrettanti movimenti della perilinfa. Ciò è possibile, nonostante la minima compressibilità dei liquidi, grazie all'elasticità della membrana della finestra rotonda, che, cedendo, ne compensa gli spostamenti. Il comportamento elastico dell'apparato cocleare cambia, però, al variare della velocità delle sollecitazioni. Le vibrazioni della staffa, infatti, determinano nel liquido perilinfatico delle onde che raggiungono ampiezza massima a distanza diversa dalla finestra ovale a seconda della loro frequenza. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 78/85

Fisiologia dell'orecchio Si ha, cioè, che le alte frequenze (= onde corte) determinano delle onde che raggiungono il massimo della loro ampiezza vicino all'entrata della rampa vestibolare mentre le basse frequenze (= onde lunghe) ottengono lo stesso effetto soltanto in cima alla spirale, vicino all'elicotrema. Tale fenomeno si spiega con il comportamento della perilinfa alle sollecitazioni della staffa. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 79/85

Fisiologia dell'orecchio Quando le frequenze sono acute, la staffa si muove molto rapidamente imprimendo al liquido impulsi altrettanto veloci. Poiché questo ha una certa inerzia, la porzione del dotto cocleare, posta vicino alla finestra ovale, cede deformandosi prima che la perilinfa abbia avuto il tempo di scorrere lungo le due rampe cocleari fino alla finestra rotonda, dove gli spostamenti del liquido vengono assorbiti dall'elasticità della membrana. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 80/85

Fisiologia dell'orecchio Se, invece, i movimenti della staffa sono più lenti, come avviene in presenza di suoni bassi, l'onda generata dalla pressione della staffa sulla finestra ovale riesce a raggiungere il suo massimo di ampiezza più avanti, in prossimità dell'elicotrema, prima che lo spostamento della perilinfa smorzi la sollecitazione. In tutti i casi l'onda formatasi nella perilinfa provoca la deformazione del dotto cocleare nel suo insieme e quindi anche della membrana basilare, sulla quale poggia l'organo del Corti, che porta le ciglia delle cellule acustiche, in esso impiantate, a premere contro la membrana tectoria. La deformazione che ne consegue è causa di scariche di eccitazione, che, raccolte dalle terminazioni nervose che avvolgono le cellule acustiche, vengono incanalate lungo il nervo acustico. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 81/85

Fisiologia dell'orecchio 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 82/85

Fisiologia dell'orecchio Audiogrammi. L audiogramma A mostra (a) udito normale e (b) perdita dell udito lieve, (c) moderata, (d) grave e (e) profonda. L audiogramma B mostra una tipica perdita dell udito con presbiacusia e l audiogramma C mostra una tipica perdita dell udito indotta dal rumore. 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 83/85

Fisiologia dell'orecchio 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 84/85

Fisiologia dell'orecchio 16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 85/85