EMENDAMENTO ART. 9. <<Art. 9-bis. (Modifiche agli articoli 83 e 84 della Costituzione) 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Documenti analoghi
SCEGLIAMOCI LA REPUBBLICA ELEGGIAMOCI IL PRESIDENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

i dossier PRESIDENZIALISMO E RIFORME COSTITUZIONALI La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dall art. 1 (che modifica l art. 55) all art. 9 (che modifica l art.69)

La Costituzione della Repubblica Italiana Le norme che riguardano l elezione del Presidente della Repubblica. Art. 59.

Costituzione 1948 RIFORMA COSTITUZIONALE DDL 1429 D/2016

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. (Articoli della Costituzione sul Presidente della Repubblica) Art. 59

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016

«ART. 4-bis. 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Sezione II La formazione delle leggi

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Presidente della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 28

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

SENATO DELLA REPUBBLICA

CIRCUITO DELLA DECISIONE POLITICA: PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Prof. Erik Longo

1 giugno Identico.

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

7 lezione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

La forma di governo nella Costituzione tunisina del Prof. Marco Olivetti Università LUMSA Roma Siena, 7 novembre 2014

Modifiche alla Parte II della Costituzione

Palazzo del Quirinale, Piazza del Quirinale 4 ORGANO COSTITUZIONALE COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE 14/10/13 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI 1

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SPIEGATA IN MODO SEMPLICE IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Italia 2015: un nuovo presidente al Quirinale

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2544

REGIONE SICILIA. Titolo I Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali

LEGGE 23 novembre 2012, n. 215


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

Cosa cambia con La riforma della seconda parte della Costituzione

LA RIFORMA DEL SENATO E DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

LE GARANZIE COSTITUZIONALI. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Gli organi dello Stato

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI RONCADE

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Le funzioni del Senato

FORMAZIONE DEL NUOVO GOVERNO: CALENDARIO RAGIONATO, LETTERA E PRASSI COSTITUZIONALE

2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO

Dipartimento di Giurisprudenza Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione

LEGGE 21 dicembre 2005, n. 270 Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

IL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

DISEGNO DI LEGGE. Art.1 (Contratto nazionale di servizio)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Riforma costituzionale Renzi-Boschi

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV 2544

Modifiche alla parte II della Costituzione capo I modifiche al titolo I della parte II della Costituzione

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

Gli organi costituzionali. Il Parlamento Camera+Senato

Il sistema costituzionale italiano. Prof. Cecilia Bellè

FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI

riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura

Dall art. 10 (che modifica l art. 70) all art. 29 (che modifica l art.114)

Che cosa cambia e perché

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1) Quanti paesi nel mondo hanno oggi un capo dello stato monarchico?

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE LAZIO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA (1) Art. 1 Formazione dell'elenco

STATUTI E LEGGI ELETTORALI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

Educazione Civica e Diritto dell Unione Europea

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO

Costituzione francese del 1958

XIV LEGISLATURA. Modifiche alla Parte II della Costituzione

Capo I MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

TESTO LEGGE COSTITUZIONALE

FOCUS. 22 ottobre Direzione Segreteria dell Assemblea Regionale Adriana Garabello

Art. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano: 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sopprimere le parole: «e promozione».«

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

provinciale Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993

SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONE TRENTINO ALTOADIGE LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013, N. 1

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

Questionario n. 4 Il Parlamento e la formazione delle leggi

Transcript:

Dopo l articolo inserire il seguente: <<Art. 9-bis. (Modifiche agli articoli 83 e 84 della Costituzione) 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 83. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l unità della Nazione e ne garantisce l indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l Italia in sede internazionale ed europea. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età». 2. L articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant anni e goda dei diritti politici e civili. L ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge.">> 1

Dopo l articolo 9 inserire il seguente: <<Art. 9-bis (Modifiche agli articoli 85 e 86 della Costituzione) 1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta. Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge. I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati. È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati. Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali. Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge». 2. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento". >> 2

Dopo l articolo 9 inserire il seguente: <<Art. 9-bis (Modifiche agli articoli 87, 88 e 89 della Costituzione) 1. All articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»; b) il nono comma è sostituito dal seguente: «Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere». 2. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica. La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere». 3. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 89. Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo.">> 3

ART. 10 Sostituire l'articolo con il seguente: <<Art. 10. (Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione) 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri». 2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro".>> Conseguentemente sopprimere l articolo 11 4

ART. 12 Dopo l articolo 12 inserire il seguente: <<Art. 12 bis. (Modifiche all'articolo 137 della Costituzione) 1. All articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Con legge costituzionale sono stabilite condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà." >> 5