Bologna, 13 gennaio 2014 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi Oggetto: CIRCOLARE N. 1 MINI-IMU SU ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI AGRICOLI DA VERSARE ENTRO IL 24 GENNAIO P.V. Con la ns. Circolare n. 15/2013 Vi avevamo informati che entro il 16 gennaio 2014 andava versata una piccola differenza di IMU (c.d. mini-imu ) a titolo di saldo per l anno 2013 sulle unità abitative adibite ad abitazione principale e sui terreni agricoli di pianura posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (c.d. IAP) iscritti alla previdenza agricola, siti nel territorio di quei Comuni che avevano deliberato nel corso dell anno 2013 un aliquota IMU superiore a quella standard prevista dalla legge (aliquota standard pari al 4 per mille per le abitazioni principali e al 7,6 per mille per i terreni agricoli). Con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014 ) il suddetto termine del 16 gennaio è stato prorogato al 24 gennaio 2014 (art. 1, comma 680). Tale mini-imu è pari al 40% della differenza tra l IMU calcolata con aliquota effettiva e IMU calcolata con aliquota standard.
Quindi, per sapere se entro il 24 gennaio p.v. sarà dovuta la mini-imu oppure no, occorre prendere visione delle delibere comunali riguardanti le aliquote IMU dell anno 2013 (delibere che sono pubblicate sul sito istituzionale di ogni Comune) e verificare se il Comune ha adottato per l anno 2013 un aliquota sulle abitazioni principali e/o sui terreni agricoli superiore all aliquota base del 4 per mille e del 7,6 per mille. Ad esempio, il Comune di Bologna ha deliberato per l anno 2013 un aliquota IMU sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 5 per mille e un aliquota IMU sui terreni agricoli del 10,6 per mille. Ne consegue che nel Comune di Bologna andranno alla cassa entro il 24 gennaio p.v. sia i possessori di immobili destinati ad abitazione principale, sia i coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola che possiedono e conducono i terreni agricoli. Esempi: a) si supponga che un immobile destinato ad abitazione principale accatastato nella categoria A/3 sia sito nel Comune di Bologna e la sua rendita catastale sia pari a 800. Determinazione della base imponibile: rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x 160 (moltiplicatore) = 800 x 1,05 x 160 = 134.400; Determinazione dell IMU dovuta con aliquota effettiva: (base imponibile x aliquota effettiva) detrazioni 1 = ( 134.400 x 5 per mille) - 200 2 = 472; 1 Vi ricordiamo che per l abitazione principale la legge prevede una detrazione fissa di 200 e una detrazione di 50 per ciascun figlio convivente di età inferiore a 26 anni (fino a un massimo di 8 figli). 2 Supponiamo che il contribuente non abbia figli conviventi nella sua abitazione principale.
Determinazione dell IMU dovuta con aliquota base: (base imponibile x aliquota base) detrazioni = ( 134.400 x 4 per mille) - 200 = 337,60; Determinazione della differenza: IMU dovuta con aliquota effettiva IMU dovuta con aliquota base = 472-337,60 = 134,40; Determinazione della quota da pagare: differenza x 40% = 134,40 x 40% = 53,76 arrotondato a 54,00 (IMU da versare entro il 24 gennaio 2014 con codice tributo 3912). b) si supponga che un terreno agricolo sia sito nel Comune di Bologna, sia posseduto e condotto da un coltivatore diretto o da un IAP iscritto alla previdenza agricola, e il suo reddito dominicale sia pari a 500. Determinazione della base imponibile: reddito dominicale x 1,25 (rivalutazione) x 110 (moltiplicatore) = 500 x 1,25 x 110 = 68.750; Determinazione dell IMU dovuta con aliquota effettiva: (base imponibile x aliquota effettiva) = ( 68.750 x 10,6 per mille) = 728,75; Determinazione dell IMU dovuta con aliquota base: (base imponibile x aliquota base) = ( 68.750 x 7,6 per mille) = 522,50; Determinazione della differenza: IMU dovuta con aliquota effettiva IMU dovuta con aliquota base = 728,75 522,50 = 206,25; Determinazione della quota da pagare: differenza x 40% = 206,25 x 40% = 82,50 arrotondato a 83,00 (IMU da versare entro il 24 gennaio 2014 con il codice tributo 3914).
Vi ricordiamo che l art. 1, comma 168 della Legge n. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007) prevede che i Comuni stabiliscano autonomamente per ciascun tributo di propria competenza gli importi minimi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. Se il Comune non ha regolamentato un proprio importo, si applica automaticamente il minimo fissato dall art. 25 della Legge n. 289/2002, ovvero il minimo di 12 euro. Vi ricordiamo anche che (rimandandovi alla ns. Circolare n. 15/2013): gli immobili abitativi, adibiti ad abitazione principale, rientranti nelle categorie catastali c.d. di lusso, cioè A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli o palazzi di pregio storico o artistico), hanno già scontato l IMU a saldo del 2013 entro il 16 dicembre 2013; queste categorie, infatti, non sono state esentate dall IMU nel 2013 e neppure per gli anni a seguire (Legge n. 147/2013); i terreni agricoli non posseduti o non condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola hanno parimenti già versato il saldo IMU per l anno 2013 entro il 16 dicembre 2013; essi erano stati invece esentati dal pagamento dell acconto IMU per il solo anno 2013; i terreni agricoli situati in Comuni montani o collinari elencati nella Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9 sono sempre esenti dall IMU a prescindere da chi li possegga o conduca (la mini-imu è dovuta infatti solo sui terreni agricoli siti in Comuni di pianura); i fabbricati rurali abitativi sono andati alla cassa entro il 16 dicembre 2013 (eccetto quelli che costituiscono l abitazione principale del contribuente, nel qual caso andranno alla cassa entro il 24 gennaio p.v. se non di lusso e se il Comune ha deliberato l aumento dell aliquota rispetto a quella standard); i fabbricati rurali strumentali sono sempre esenti dall IMU, sia quelli siti in Comuni montani o
parzialmente montani, sia quelli siti in Comuni diversi (D.L. 133/2013 e Legge di Stabilità 2014) 3. 1. Assimilazioni Vi precisiamo che sono assimilate all abitazione principale (se l assimilazione è stata deliberata con regolamento comunale): le unità immobiliari abitative non locate e non di lusso di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero; le unità immobiliari abitative non locate e non di lusso di cittadini italiani residenti all estero; le unità immobiliari abitative non di lusso concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (genitori figli); si veda ns. Circolare n. 13/2013. Sono inoltre assimilate per legge all abitazione principale: le unità immobiliari abitative non locate e non di lusso dei soggetti appartenenti alle forze armate; gli immobili abitativi degli IACP (Istituto Autonomo Case Popolari); le abitazioni assegnate in sede di separazione o di divorzio. Vi precisiamo che le abitazioni utilizzate dai dipendenti dell impresa agricola con più di 100 giornate lavorative annue sono per legge assimilate ai fabbricati rurali strumentali (art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993). Sono assimilati ai coltivatori diretti e agli IAP le società agricole (di cui al D.Lgs. n. 99/2004) con la qualifica di IAP e le 3 I fabbricati rurali strumentali sono quelli iscritti in catasto nei gruppi catastali B, C, D, ed E, oltre che nella categoria catastale A/10, purché risulti dagli atti catastali la R di ruralità. In ogni caso, i fabbricati iscritti nella categoria catastale D/10 sono sempre di diritto fabbricati rurali strumentali.
persone fisiche con la stessa qualifica proprietarie di terreni che coltivano mediante società di persone di cui sono soci (si veda la Circolare n. 3/2012 del Ministero delle Finanze). 2. Altre disposizioni inerenti alla TARES e all IMU Entro la data del 24 gennaio 2014 andrà versata anche la maggiorazione TARES TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI ( 0,30 per ogni metro quadrato di superficie calpestabile), che di regola andava versata all Erario entro il 16 dicembre 2013. La proroga è stata disposta dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 680 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147). Vi precisiamo che sempre la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 728) ha previsto che in caso di insufficiente versamento del saldo IMU entro il 16 dicembre 2013, non saranno applicati sanzioni e interessi ai contribuenti che provvederanno alla regolarizzazione delle somme dovute entro il termine di versamento in acconto dell IMU per l anno 2014 (cioè entro il 16 giugno 2014). Tale disposizione vuole andare incontro a tutti quei contribuenti che hanno trovato non poche difficoltà a calcolare il saldo dell IMU per l anno 2013 (attesa la confusione normativa che si era venuta a creare a ridosso della scadenza), e quindi hanno commesso degli errori nel versamento. Non riguarda invece i contribuenti che hanno omesso integralmente il pagamento del saldo IMU per l anno 2013, che quindi avranno la possibilità di versare sì in ritardo, ma soltanto avvalendosi dell istituto del ravvedimento operoso, pagando le relative sanzioni e gli interessi legali 4. * * * * * Lo Studio Aicardi resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l occasione porge Cordiali saluti 4 Vi ricordiamo che il tasso di interesse legale è passato dal 2,5% all 1% a decorrere dal 1 gennaio 2014 (D.M. 12 dicembre 2013).