Sent. n. 79/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

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Sent. n. 79/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO In composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Gennaro Di Cecilia, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 29941 del registro di Segreteria, proposto con ricorso in riassunzione, depositato in data 6/2/2015, dal sig. PADOVAN Antonio, nato, il 28 ottobre 1932, a Cona (VE), e per il presente giudizio domiciliato presso lo Studio Crucianelli Fernando, Via Matteotti n. 73, cap. 01100 VITERBO (VT), indirizzo di posta elettronica certificata: studiocrucianelli@postecert.it residente a Padova, in via Lorenzo da Bologna n.3, contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., per l annullamento del decreto n. 41 datato 06 giugno 1991, della soppressa Direzione Generale delle Pensioni, nella parte in cui non viene riconosciuto al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con l inclusione dei benefici previsti dagli artt. 19 e 23 della legge n.78/1983 in funzione delle variazioni dell indennità di aeronavigazione o di volo ; Letto l atto introduttivo del giudizio costituito dal ricorso in riassunzione; Visti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo processuale; 1

All udienza del 12/5/2015, celebrata con l assistenza del Segretario dott.ssa Cristina Guarino, nessuna delle parti costituite è comparsa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato ritualmente al Ministero della Difesa in Roma il 9/1/2015 e, quindi, entro un termine perentorio inferiore a quello di tre mesi decorrenti dalla notifica della sentenza di appello entro il quale la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto adempiere (artt. 307, 353, co. 1, e 354 c.p.c.), il signor Padovan, cessato dal servizio a decorrere dal 21 dicembre 1978, ha riassunto il giudizio rimesso dinanzi a questa Sezione territoriale che, in diversa composizione, è tenuta a pronunciarsi nel merito, in accoglimento dell appello proposto avverso la sentenza emessa da questa Sezione n. 607/08 del 30 maggio 2008, deciso dalla Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d Appello, che ha annullato la sentenza del primo giudice che si era pronunciato solo su una questione pregiudiziale, in applicazione dell art. 105 del R.D. n. 1038 del 1933. Il giudice di seconde cure ha ritenuto, ex adverso, che l ambito di applicazione dell art. 71, lett. b, del R.D. n. 1038 del 1933 debba essere circoscritto alle domande sulle quali non sia già intervenuta una pronuncia in via amministrativa e che detta norma certamente non si riferisce alle ipotesi quale quella di specie - in cui, avendo l amministrazione già «provveduto» alla liquidazione della pensione, sia prospettata in sede giurisdizionale la lesione di un diritto che discenda direttamente dall adozione del provvedimento impugnato, dovendosi escludere che nella specie sussistessero i presupposti previsti dall art. 71, lett. b, del R.D. n. 1038 del 1933 per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2

E ciò rilevando che la pensione di riversibilità, di cui il ricorrente lamentava l omessa rideterminazione e riliquidazione e/o rivalutazione comprensiva dei benefici riguardanti l indennità di volo, derivanti dagli artt. 12 e 23 della legge n. 78 del 1983, trae origine proprio dalla liquidazione della pensione diretta che è stata disposta con il provvedimento impugnato in sede giurisdizionale; provvedimento che, tra l altro, fa espressa menzione anche dell indennità di volo ai fini del calcolo della pensione. Nel merito della vicenda, il ricorso originario, dichiarato inammissibile, concerneva la domanda di riliquidazione della pensione diretta, di cui al decreto n. 41, del 6 giugno 1991, con diritto a pensione iscrizione n. 3989889, quale Ufficiale Pilota Ruolo Unico Speciale dell'alt, diritto a pensione provvisoria riliquidata con il decreto n.41, del 06 giugno 1991, nel quale era compresa l indennità di volo nelle misure previste all atto del collocamento in quiescenza, senza, quindi, le inclusioni dei benefici delle variazioni introdotte dal combinato disposto degli artt. 19 e 23 della legge n.78, del 23 marzo 1983 e s.m. e i., ossia dell'indennità di aeronavigazione o di volo a decorrere dal 1 gennaio 1982, indennità già riconosciuta in servizio e pensionabile. Avverso il decreto menzionato il ricorrente, pertanto, proponeva gravame, nel quale rivendicava la ratio legis contenuta nell'art. 23, della legge n.78/1983, secondo cui il legislatore non ha inteso limitare i benefici dell'indennità di volo, nella nuova misura prevista dall'art.19 della citata legge, esclusivamente a coloro che erano stati collocati a riposo successivamente alla data dell 1 gennaio 1982, ma retroattivamente, per cui chiedeva la riliquidazione del succitato trattamento di quiescenza comprensivo di rivalutazione dell indennità e di applicazione delle perequazioni previste dall art. 3 della legge n. 468/1987 e della legge n. 59/1991, sul coacervo costituito dallo stipendio oltre all indennità di volo rivalutata, della nuova misura, a far tempo dall 1 gennaio 1982, 3

dell'indennità di volo o di aeronavigazione che, in base alla giurisprudenza richiamata (Sezioni Riunite, sent. n.3/2002/qm, del 12 dicembre 2001), avrebbe dovuto rientrare ed essere inserita anche nella base pensionabile e maggiorata del 18%, ai sensi dell art. 53 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e s.m. e i. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 7/5/2015 deducendo che il diniego dell'amministrazione trova il suo fondamento nella considerazione che il sistema pensionistico è basato sul principio generale della stretta connessione fra il trattamento economico in godimento all'atto del collocamento a riposo ed il trattamento di quiescenza, per cui è stato liquidato prendendo a riferimento le leggi in vigore al momento della cessazione dal servizio dell'ufficiale avvenuta in data 21/12/1978 Tale computo è stato effettuato sulla base della consolidata interpretazione della Corte dei Conti, Sezione del Controllo, che ha specificato che i benefìci di cui alla L. 312/80, L. 78/83, L. 342/86 e L. 231/90 vanno attribuiti solo in favore degli aventi titoli cessati posteriormente alle date di efficacia delle singole leggi in parola, escludendo che possa applicarsi un principio di adeguamento automatico delle pensioni alla dinamica di qualsiasi retribuzione, assente nel nostro ordinamento che non può essere applicato per effetto di una mera interpretazione evolutiva delle decisioni degli Organi giurisdizionali, rientrando nella discrezionalità del legislatore e da stabilire con esplicita disposizione legislativa. Infine, ha ritenuto che le disposizioni contenute negli artt. 19 e 23 della L. n. 78 del 1983 sono applicabili unicamente ai trattamenti pensionistici successivi alla loro entrata in vigore, concludendo per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, in via subordinata, per la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici antecedentemente maturati, in 4

applicazione dell'art. 2 del R.D.L n. 295/39, convertito in legge 739/39, così come sostituito dall'art. 2 della legge n. 428/85. All odierna pubblica udienza, non rappresentata la ricorrente né il Ministero della Difesa, la causa, ritenuta ormai matura, è stata trattenuta e decisa dando pubblica lettura del dispositivo, ex art. 5, della legge n. 205/2000, al termine della camera di consiglio in cui è stato deliberato. MOTIVI DELLA DECISIONE Il thema decidendum oggetto dell odierno giudizio si articola in una triplice domanda e riguarda: 1) l accertamento del diritto alla rideterminazione, nella pensione di cui il ricorrente risulta titolare, dell indennità di volo o di aeronavigazione, con il criterio di computo previsto dall art. 19 della legge n.78/1983 (ossia con l aumento dell 1,30% della pensione per ogni anno di servizio di volo svolto dopo i primi venti anni, e non dell 1% come previsto in precedenza dall art. 59 del T.U. n.1092/1973, anche se il collocamento a riposo dello stesso era avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1982 (termine di decorrenza dei benefici di cui all art. 19 della legge n.78/1983); 2) il ricalcolo previsto dalle leggi n.468/1987 e n. 59/1991, della rivalutazione delle pensioni, sul coacervo costituito dal cumulo della somma dello stipendio e dell indennità di volo determinata nelle nuove misure; 3) infine, dovendosi tale indennità ritenersi inserita nella base pensionabile, deve corrispondersi anche la maggiorazione del 18%. Il ricorso, per le ragioni di seguito esposte, è meritevole di parziale accoglimento nei termini seguenti. 1. Quanto alla prima domanda, va rilevato, in punto di diritto, che l art. 1 della legge n. 78 del 1983 (Recante indennità operative del personale militare), statuisce, in generale, che < In relazione alla peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue 5

varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico fisica, dalla assoluta e permanente disponibilità al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina, dalla selettività dell avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età, al personale militare dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica compete un peculiare trattamento economico. In particolare, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio sono istituite le indennità di impiego operativo di cui alla presente legge>. L art. 19, nel sostituire l art. 59, del T.U. n. 1092/1973, ha aggiornato l importo delle indennità operative del personale militare, ricomprendendovi, all art. 5, l indennità di aeronavigazione o di volo. Gli effetti incrementativi previsti dall art. 19 (aliquota dell 1,30%, anziché quella in precedenza stabilita in misura dell 1%) sono stati poi disciplinati, sotto il profilo della decorrenza, dall art. 23 della predetta legge, che dispone Le indennità ed i compensi previsti dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 1983. Ai soli fini del trattamento di quiescenza i benefici della presente legge decorrono dal 1 gennaio 1982, giusta il disposto dell art. 23, co. 2, L. n. 78/83. Alla luce di tale normativa, in materia pensionistica, deve, pertanto, essere affermato il diritto all inclusione, nella pensione, delle indennità operative, in genere, ed in specie dell indennità di volo, nelle nuove misure recate dall art. 19 della legge n.78/1983, nonché l applicazione, per le pensioni di privilegio, del correlato art. 74 del medesimo D.P.R. In ordine alla spettanza di detti benefici, la costante giurisprudenza ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione anche in favore di coloro che erano stati collocati a riposo in data antecedente al 1 gennaio 1982, come nel caso in esame. 6

Ed infatti, insorto un contrasto applicativo, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno chiarito che si trattava, al riguardo, di ius receptum e che in base ad esso andava affermato...che il Legislatore, quando ha previsto per il personale militare collocato a riposo la valutazione nella base pensionabile dell indennità di volo, nelle misure e con la decorrenza prevista dalla legge n.78/1983, con lex specialis ha previsto per detti benefici due date di decorrenza: il 1 gennaio 1983 per il personale in servizio, il 1 gennaio 1982 ai soli fini del trattamento di quiescenza, ricomprendendo in detti benefici anche coloro che sono già cessati dal servizio prima del 1 gennaio 1982 ed escludendo solo che i conguagli pensionistici possano avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982 (cfr. parte motiva di Corte dei Conti SS.RR. sent. n. 3/2002/QM, del 12/12/2001, depositata l 11 febbraio 2002). L Organo nomofilattico, precisava, nella circostanza, che le nuove misure delle indennità di aeronavigazione o di volo dovevano essere applicate...in occasione della riliquidazione della pensione per effetto dell applicazione dell art. 3 della legge n.59 del 27 febbraio 1991 (dal 1 luglio 1990) per gli ufficiali non equiparati ai dirigenti e per i sottufficiali cessati dal servizio prima del 1 luglio 1978; nonché in sede di applicazione della legge n. 468/1987, come rimodellata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.1/1991...per gli ufficiali superiori e generali, equiparati ai dirigenti, cessati dal servizio prima e dopo il 1 gennaio 1979. Appare, pertanto, piuttosto perspicuo che, per il personale in quiescenza, il Legislatore non ha individuato nell 1 gennaio 1982 un discrimine temporale per limitare i benefici pensionistici in favore di coloro che fossero stati collocati a riposo solo successivamente, ma ha voluto migliorare il trattamento pensionistico, con evidenti finalità perequative, fissando una decorrenza per la corresponsione delle maggiorazioni previste, spettanti 7

retroattivamente a tutti i soggetti in godimento della indennità stessa, da calcolarsi per periodi di volo anche anteriori a quella data (l ultimo comma, infatti disciplina periodi di volo anteriori al 1970, assimilando il volo su velivoli da caccia al volo svolto su aviogetti). In buona sostanza, la legge n.78/1983 è una norma perequatrice che ha provveduto a rivalutare l indennità di volo, maturata sino al pensionamento, con corresponsione dei conguagli dal 1 gennaio 1982, e che ha voluto renderla senza dubbio pensionabile, come si evince anche dal mutamento della rubrica dell art. 59 del T.U. n.1092/1973, da Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari dell aeronautica a Pensionabilità delle indennità di aeronavigazione e di volo, introdotta con la novella di cui all art. 19 della legge n.78/1983. Da ciò consegue che l indennità in esame spetta, nelle nuove misure determinate dalla legge n.78/1983, anche ai soggetti collocati a riposo in epoca antecedente al 1 gennaio 1982, come nel caso di interesse, riguardando tale data solo la decorrenza dei benefici stessi ossia la decorrenza del conguaglio da effettuarsi (cfr., per tutte, Corte dei Conti Sezione II Giurisdizionale di App., n. 5/2005; Sezione Prima d App., n.138/2006 e n. 104/2012; Sezione Giurisdizionale Veneto, n. 316/07 e n. 77/2014). 2. Anche in ordine al secondo motivo di gravame, teso alla riliquidazione della pensione in attuazione di espresse disposizioni normative perequative che ciò prevedono, nella specie l art. 3 della legge n.59/1990, la domanda si appalesa fondata, in quanto l Amministrazione deve prendere a base dei conteggi perequativi non solo lo stipendio, ma anche l aliquota pensionabile dell indennità di volo, come rivalutata alla luce della legge n.78/1983, così come chiarito, con completezza ricostruttiva, dalla sentenza n. 3/QM/2002 delle Sezioni Riunite. Queste ultime hanno, infatti, affermato che essendo l indennità in questione una componente fissa e generalizzata del trattamento 8

economico, ed essendo essa prevista espressamente come pensionabile (ex lege n.78/1983), la medesima concorre a formare la pensione diretta normale, di cui all art. 19 della legge n.78/1983, sulla quale va poi calcolata qualsiasi rivalutazione o perequazione che leggi successive dispongano, come concretamente previsto dalla legge n. 59/1990 per gli Ufficiali non equiparati ai dirigenti e per i sottufficiali cessati dal servizio prima dell 1 luglio 1978, come avviene nella fattispecie concreta. 3. La terza domanda contenuta nell'atto riassuntivo del presente giudizio (invariato rispetto all originario deciso in rito dalla Sezione con la sentenza annullata) concerne, invece, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inclusione dell'indennità di aeronavigazione o di volo nella base pensionabile tra gli emolumenti stipendiali presi in considerazione ai fini della maggiorazione del 18%, a mente dell art. 53 del D.P.R. n. 1092/1973). Tale domanda non merita accoglimento. Invero, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'indennità in questione, benché indiscutibilmente pensionabile, non concorre però a formare la base pensionabile, non essendone prevista l espressa inclusione nella normativa (in termini, Corte Conti, Sez. III Centrale d Appello, n. 397/2012). Come rilevato dalla Sezione Seconda Giurisdizionale di appello, la sentenza n. 3/2002/QM ha affermato il diritto al computo delle nuove misure dell indennità di aeronavigazione per determinare i miglioramenti previsti dall art. 3 L. n. 468/1987, ma non ha affermato il diritto alla maggiorazione del 18% della suddetta indennità e delle altre indennità previste dalla legge n. 78/1983, laddove nel caso di tale maggiorazione la disciplina legislativa (di cui all art. 53 del D.P.R. n. 1092/1973, come sostituito dall art. 16 l. n. 177/1976) è assai rigorosa, riferendo la base pensionabile allo stipendio o paga, 9

strettamente intesi, ed alle indennità od assegni ivi espressamente menzionati ed a quegli altri emolumenti pensionabili che le relative disposizioni legislative abbiano espressamente dichiarati componenti della base pensionabile, come sopra rigorosamente determinata (v. Sez. II Centr. App., n. 93/2007). La stessa Sezione Seconda giurisdizionale di appello ha, inoltre, evidenziato che nel caso delle indennità operative, e segnatamente di quella di aeronavigazione o di volo, è proprio il Legislatore (artt. 19 e 20 L. n. 78/1983) a stabilire che esse non sono pensionabili oltre il limite dell 80% della misura percepita in attività di servizio, dando così anche una indiretta interpretazione autentica dell art. 53 del D.P.R. n. 1092/1973, norma anteriore, nella versione risultante dall art. 16 L. n. 177/1976 (cfr. Sez. II sentenza n. 93/2007). Anche la giurisprudenza amministrativa, del resto, dopo la sentenza n. 278/95 della Corte Costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973 e della legge n. 78 del 1983 nella parte in cui non consentono di comprendere l'indennità operativa nella base di computo dell'indennità di buonuscita - ed in conformità delle decisioni dell Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 21 maggio 1996 e n. 18 del 17 settembre 1996, superando il precedente orientamento è ormai pacificamente e costantemente orientata, sia pure con specifico riguardo alla problematica della computabilità nella base di calcolo dell indennità di buonuscita, nel senso che l indennità di impiego operativo, pur avendo natura pensionabile, non rientra nella locuzione stipendio, la quale, nel pubblico impiego, va intesa, in linea di massima, come paga tabellare, e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità ed a scadenza fissa (ex multis, T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 11 aprile 2005 n. 2634; Consiglio di Stato Sez. VI, 3 settembre 2003 n. 10

4887; Consiglio di Stato Ad. Plen., 17 settembre 1996 n. 18; 21 maggio 1996 n. 6 e C.conti, Sez. Giur. Puglia, n. 1551/2013, ivi richiamate). In conclusione, secondo l orientamento giurisprudenziale descritto e dal quale non vi è motivo di discostarsi - tutte le indennità operative contemplate dalla legge n. 78 del 1983, sebbene di natura retributiva e pensionabile, non sono tuttavia componenti dello stipendio, inteso in senso stretto, vale a dire componenti della base pensionabile delineata dall art. 16 della legge n. 177/1976, per cui, non essendo state mai considerate dalle norme che le concernono suscettibili della maggiorazione del 18% prevista da tale disposizione, deve escludersi che detta maggiorazione sia ad esse estensibile (conformi, Sez. II Giurisdizionale Centrale d Appello, n. 301/06 e Sez. Giur. Veneto, n. 203/2008). Riguardo alla fattispecie in esame, si deve pertanto ritenere che l indennità di aeronavigazione o di volo non possa essere inclusa nella base di computo della pensione e non sia quindi applicabile, ad essa indennità, la maggiorazione del 18% prevista dall art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177, sostitutivo dell art. 53 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092 (cfr., in termini, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 732 del 1 agosto 2008; n. 417 del 10 aprile 2006; Sezione giur. Sicilia, 8 luglio 2010, n. 1556; Sezione giur. Sardegna, 20 novembre 2008, n. 2488; Sezione giur. Piemonte, 21 ottobre 2008, n. 218). In conclusione, va riconosciuto al ricorrente il solo diritto alla rideterminazione, nei termini e limiti precisati, dell aliquota di pensione dell'indennità di volo e aeronavigazione con i benefici previsti dalla legge 23.3.1983, n. 78, anche correlativamente al trattamento pensionistico ordinario diretto. Le spettanze economiche arretrate vanno corrisposte al ricorrente, tuttavia, nei limiti della prescrizione quinquennale, eccepita dall Amministrazione convenuta con richiamo all art. 2 del R.D.L. n. 295/39, convertito in L. 739/39, così come sostituito dall art. 2 della L. n. 11

428/85, per cui sono da considerarsi estinte per prescrizione la maggiori somme anteriori al quinquennio precedente, o a decorrere a ritroso, fin dalla data del 14/3/2000 rispetto a quella in cui è si è perfezionata la notifica del ricorso giurisdizionale nei confronti del Ministero della Difesa (14/3/2005), non risultando allegati nel processo idonei atti interruttivi del suo decorso eventualmente presentati in sede amministrativa volto ad ottenere il riconoscimento degli emolumenti per cui è causa (comb. disp. artt. 1219 c.c. e 2943 c.c.). Sulle somme arretrate dovute a titolo di sorte capitale, spettano, secondo i principi espressi nelle sentenze n.10/2002/qm e n.6/2008/qm delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 429, comma 3, c.p.c., e 150 delle relative disposizioni di attuazione, emolumenti da calcolarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo e sino al pagamento della sorte capitale e da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (secondo il principio del c.d. cumulo parziale). Le spese di giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti, attesa la reciproca soccombenza parziale (art. 92, co. 2, c.p.c.). P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica con funzioni di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, nei termini espressi in motivazione: - accoglie la domanda con riferimento alla richiesta di rivalutazione della pensione con il computo dell'indennità di volo ed aeronavigazione secondo la misura prevista dall'art.19 legge n. 78/83, a partire dail'1/1/1982; 12

- accoglie la domanda e riconosce il diritto alla rideterminazione della pensione, in applicazione della legge n. 59/1990, a decorrere dall 1 luglio 1990, sul coacervo costituito dal montante dello stipendio con inclusione della predetta indennità rivalutata; - condanna, per l effetto, il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente le somme arretrate a titolo di differenze pensionistiche, ma solamente a decorrere dalla data del 14/3/2000, sulle quali sono dovuti gli interessi e/o la rivalutazione, da calcolare con i criteri indicati in motivazione; - rigetta la richiesta di inclusione dell'indennità di aeronavigazione o di volo tra gli emolumenti stipendiali presi in considerazione dalle leggi per l individuazione della base di calcolo ai fini della maggiorazione del 18% della pensione percepita. Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 maggio 2015. Il Giudice f.to (Dott. Gennaro Di Cecilia) Depositata in Segreteria il 13/05/2015 IL FUNZIONARIO PREPOSTO f.to Nadia Tonolo 13