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A tutti i Sigg. Clienti Datori di lavoro Loro Sedi NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN VIGORE DAL 25 AGOSTO 2007 E' stato approvato e pubblicato in G.U., il disegno di legge contenente "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia". Si tratta della legge 123 del 3 Agosto 2007 che è entrata in vigore il 25 agosto 2007. Con tale legge innanzi tutto viene data al Governo la delega a provvedere al riassetto e alla riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Il Governo dovrà emanare i provvedimenti delegati entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge per cui si tornerà sull'argomento non appena saranno conosciuti i provvedimenti delegati. La legge però contiene alcune norme di immediata attuazione che analizzeremo di seguito. Notizia all'inail in taluni casi di esercizio dell'azione penale. Art. 2 Viene stabilito che in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il P.M. ne dà immediata comunicazione all'inail ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso. Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Art. 4 Dovrà essere emanato un DPCM per disciplinare il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 27 del D.Lgs 626/1994. Nelle more dell'emanazione del DPCM, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal presidente della provincia o da un assessore delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell'ambito di competenza. Disposizioni di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Art. 5

Il personale ispettivo del Ministero del Lavoro (e il personale ispettivo delle Asl), anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale (non si applica quindi ai datori di lavoro che non esercitino un'attività di impresa) qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale (D.Lgs 66/2003), ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il provvedimento di sospensione è comunicato alle competenti amministrazioni al fine dell'emanazione da parte loro di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, di durata almeno pari alla sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Il provvedimento di sospensione sarà revocato da parte degli organi ispettivi solo in presenza di: a) Regolarizzazione dei lavoratori irregolarmente impiegati; b) Accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina circa il superamento dei tempi di lavoro o dei riposi giornalieri e settimanali o di gravi e reiterate violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c)pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle penali, civili, e amministrative vigenti, che sono fatte comunque salve, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente erogate. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) erano già previste dall'art. 36-bis del D.L. 223/2006, mentre quella di cui alla lettera c) è stata inserita dalla legge che si commenta. N.B. La norma sulla sospensione dell'attività, che già esisteva nell'ordinamento giuridico circoscritta ai soli cantieri edili (art. 36-bis D.L. 223/2006), viene estesa, con la norma in commento, a tutte le attività imprenditoriali e modificata con l'aggiunta della ulteriore sanzione amministrativa. La C.M. del 23 agosto 2007 precisa che la nozione di attività imprenditoriale è da intendersi riferita alla specifica "unità produttiva" (non quindi all'azienda nella sua totalità) rispetto alla quale vanno sia verificati i presupposti di applicazione del provvedimento (personale irregolare superiore al 20% del personale impiegato nell'unità produttiva - superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) che circoscritti gli effetti dello stesso.

Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici. Art. 6 Fermo restando quanto già stabilito dal D.L. 223/2006 in materia di obbligo di munire il personale occupato nei cantieri di apposita tessera di riconoscimento, con norma analoga viene stabilito che nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto a decorrere dal 1 settembre 2007 il personale occupato dall impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento. Stesso obbligo per i lavoratori autonomi che esercitano la loro attività nello stesso luogo in cui sono occupati lavoratori dipendenti. E' confermato il contenuto della tessera (fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro). Sono confermate le sanzioni applicate al datore di lavoro che non provveda all'adempimento o al lavoratore che non esponga la tessera. Modifiche al codice dei contratti pubblici. Art. 8 Il comma 3-bis dell'art. 86 del D.Lgs 163/2006 (codice dei contratti pubblici) viene così modificato: 3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. E' aggiunto il comma 3-ter. 3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta. Modifiche al D.Lgs 8 giugno 2001 n 231. Art. 9 E' inserito il seguente articolo. Articolo 25-septies. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (0micidio colposo e lesioni personali colpose n.d.r.), commessi con violazione delle norme

antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. (1) 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno (si tratta delle seguenti misure interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. N.d.r) (1) Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 231/2001 una quota va da 258,23 a 1549,37 Credito d'imposta. Art. 10 Ai datori di lavoro è concesso, con decorrenza 2008 e per un biennio, un credito di imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. I Criteri e le modalità della certificazione saranno stabiliti con apposito Decreto Ministeriale. Il credito d'imposta è concesso entro un limite di spesa di 20 milioni di euro annui e sulla base di un apposito Decreto Ministeriale che determina il riparto tra i beneficiari. Modifiche al D.lgs 626/1994. Art. 3 Si riporta il testo degli articoli modificati sul quale sono evidenziate in rosso le modifiche apportate. D.Lgs. 19-09-1994, n. 626 Art. 7. Contratto di appalto o contratto d'opera. 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e subappalto, di cuia gli articoli 1559,1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'art. 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Art. 18. Rappresentante per la sicurezza. 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. 2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori. 3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. 5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7. Art. 19. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. 1. Il rappresentante per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3 (nota 1), nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5 lettera o) (nota 2). 5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'art. 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza. --------------------------------------------------------------------- Nota 1. I commi 2 e 3 dell'art. 4 sono i seguenti:

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. Nota 2. Il comma 5 lettera o) è il seguente: o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti. Baschi Agosto 2007 Cordiali saluti Studio Busso