Il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs( D.Lgs.. 81/08) e il regolamento consortile per l assegnazione l e l esecuzione l dei contratti 17 settembre 2008 Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna Avv. Gianluigi Serafini
Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza: il datore di lavoro il dirigente il preposto alla sicurezza La delega di funzioni 2
Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza: il datore di lavoro Nel lessico della sicurezza il datore di lavoro è: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione della stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, lett. b). 3
Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza: il datore di lavoro FOKUS RISK Nell ambito di società di capitali e nelle cooperative il rischio è in capo al C.d.A. o all Amministratore Delegato. Ne rispondono i soggetti oggettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all interno dell azienda e, quindi, i vertici dell azienda stessa, ovvero il Presidente del C.d.A., l Amministratore Delegato o il componente del C.d.A. al quale siano attribuite le relative funzioni (Cass. Pen. n. 12370/05) 4
Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza: il datore di lavoro D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 81/08 In senso formale nozione centrata della titolarità sul rapporto di lavoro Nulla cambia dal punto di vista formale In senso sostanziale si faceva riferimento alla responsabilità dell impresa stessa ovvero dell unità produttiva Responsabilità dell organizzazione. Tale termine è assai più ampio di quello di impresa 5
Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza: il datore di lavoro Il datore di lavoro: può delegare le funzioni a lui assegnate (art. 16 T.U.) e non può delegare (art. 17 T.U.) i. la valutazione dei rischi ii. elaborazione documento valutazione rischi iii. la designazione del responsabile del prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) servizio di 6
Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza: il datore di lavoro OBBLIGHI Articoli 18 e 19 Del datore (e del dirigente): art. 18 L articolo dispone che il datore di lavoro che esercita le attività di cui all articolo 3 e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le competenze ad essi conferite devono adempiere ad una serie di obblighi ed attuare una serie di misure: A. obblighi generali: 1. Valutazione del rischio ed elaborazione del relativo documento (lett. p) 2. Evitare che le misure tecniche adottate causino rischi per la salute della popolazione e per l ambiete (lett. q) 3. Situazioni di rischio (lett. h) e prevenzione incendi ed evacuazione (lett. t) 4. Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o in relazione al grado di evoluzione tecnica (lett. z) (cfr. art. 2087 c.c. ed elaborazione giurisprudenziale) 7
Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza: il datore di lavoro B. obblighi verso il lavoratore: 1. Informazione, formazione, addestramento (lett. c, e, i, l) 2. Fornitura dei dispositivi di protezione individuale (lett. d) 3. Vigilanza sull osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti (lett. f) 4. Vigilanza sul rispetto delle prescrizioni emanate in esito alla sorveglianza sanitaria (lett. bb) 5. Fornitura tessera di riconoscimento in caso di appalti e subappalti (lett. u) C. obblighi di carattere sanitario 1. Nomina medico competente (lett. a) 2. Vigilanza sull osservanza degli obblighi a carico del medico competente (lett. g) 3. Informazioni ex comma 2 D. Obblighi verso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (lett. n., o, s) E. Designazione del responsabile del Servizio di protezione e prevenzione dai rischi ed obbligo di informazione ex comma 2 F. Obblighi di comunicazione ad enti pubblici (lett. r e aa) 8
Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza: il dirigente Per definizione il dirigente: è il lavoratore preposto alla direzione di un azienda, privata o pubblica, oppure a una parte di essa esplica le sue funzioni con autonomia decisionale, al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi aziendali (art. 2 d) T.U.) 9
Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza: il dirigente Nel campo della tutela antinfortunistica: Dirigenti = Datori di lavoro Sono contitolari, come il datore, dell obbligazione di sicurezza, in particolar modo, di precisi obblighi posti dal T.U. ex art. 18 10
Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza: il preposto alla sicurezza La nuova definizione di PREPOSTO ex art. 2, lett. e): persona che, in ragione delle competenza professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa 11
Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza: il preposto alla sicurezza Al preposto sono attribuiti dal datore: compiti organizzativi alcuni poteri disciplinari e coercitivi, necessari per attuare le misure di sicurezza, compresa la verifica dell esistenza di eventuali fonti di rischio e del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 12
Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza In tema di applicazione delle norme antinfortunistiche, assume specifico rilievo sia per il dirigente che per il preposto l esercizio concreto delle mansioni effettivamente svolte, piuttosto che l inquadramento formale (Cass. Pen. 11152/2006) 13
La delega di funzioni L art. 16 T. U. introduce nel nostro ordinamento giuridico, recependo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati al riguardo, una definizione legale della delega di funzioni da parte del datore di lavoro 14
La delega di funzioni Prima del T.U., la giurisprudenza aveva individuato una serie di caratteristiche finalizzate a riconoscere l istituto della delega ed suoi relativi effetti in tema di responsabilità: il trasferimento delle funzioni doveva essere giustificato in base alle effettive esigenze organizzative dell impresa di notevoli dimensioni unitamente alle funzioni doveva essere trasferiti i poteri organizzativi, decisionali e di spesa (Cass. Pen. n. 13726 del 18 ottobre 1990) la delega non poteva mai riguardare le attività concernenti l assetto organizzativo della impresa la delega doveva essere puntuale ed espressa, senza che fossero trattenuti in capo al delegante poteri discrezionali di tipo decisionale 15
La delega di funzioni L art. 16 T.U. espressamente prevede che la delega: a) risulti da atto scritto recante data certa b) il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate c) attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate d) attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e) la delega sia accettata dal delegato per iscritto Alla delega, inoltre, deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità 16
Soggetto delegante e soggetto delegato SOGGETTI DELEGANTI DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo DIRIGENTE SOGGETTI DELEGABILI DIRIGENTE: alter ego del datore di lavoro persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantistiche l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa 17
La delega di funzioni In merito al problema dell efficacia liberatoria della delega (art.16, c.3): il trasferimento di funzioni ad altro soggetto NON determinerebbe alcun esonero del datore dalle sue responsabilità, costituendosi pertanto una culpa in vigilando (Cass. Pen. 11 luglio 2002, n. 988) la vigilanza si esplica anche mediante l adozione di sistemi di verifica e controllo ai sensi dell art. 30 comma 4 T.U. adozione modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs 231/2001 18
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