Obbligo di comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contanti e titoli al portatore oltre soglia

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Transcript:

Teresa Aragno (Dottore Commercialista) Obbligo di comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contanti e titoli al portatore oltre soglia 1

Trasferimento di contante È vietato il trasferimento di denaro contante o libretti o titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore alla soglia di legge, salvo che il trasferimento avvenga tramite gli intermediari abilitati Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati 2

Assegni Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori alla soglia di legge devono recare: l indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario la clausola di non trasferibilità Attenzione Gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione non sono cumulabili ai fini del calcolo dell importo totale del trasferimento (la soglia va quindi intesa per singolo assegno) (Circ. MEF, 05/08/2011, n. 281178) 3

Assegni all ordine del traente Gli assegni emessi all ordine del traente (i cd. assegni a me medesimo) non possono circolare, qualunque sia l importo: l unico utilizzo possibile è la girata all incasso allo stesso nome del traente/beneficiario 4

Soglie di riferimento per il trasferimento di contanti e per gli assegni Ambito temporale di riferimento Fino al 29/04/2008 Dal 30/04/2008 al 24/06/2008 Dal 25/06/2008 al 30/05/2010 Dal 31/05/2010 al 12/08/2011 Dal 13/08/2011 al 05/12/2011 Dal 06/12/2011 Soglia 12.500 euro 5.000 euro 12.500 euro 5.000 euro 2.500 euro 1.000 euro 5

Obblighi dei professionisti I professionisti hanno l obbligo di comunicare le infrazioni riscontrate: al divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore oltre soglia alle prescrizioni in tema di assegni irregolari 6

Infrazione al divieto di trasferimento di contanti notizia di infrazione trasferimento a qualsiasi titolo trasferimento tra soggetti diversi importo complessivamente superiore alla soglia di legge pagamenti frazionati validità dell operazione 7

Anticipi per trasferte dei dipendenti In relazione agli anticipi corrisposti ai dipendenti in occasione di trasferte, il «trasferimento» del contante deve considerarsi compiutamente realizzato al momento della consegna dell anticipo che, se pari o superiore a 1.000 euro, viola il divieto. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione le somme in contante presso una banca presso la quale il dipendente potrà prelevare. 8

Trasferimenti «in famiglia» Il trasferimento dal padre al figlio di una somma in contanti pari o superiore a 1.000 euro, per sostenere le spese relative ad un viaggio di studio, viola il divieto. 9

Pagamento di stipendi In relazione a stipendi mensili di importo pari o superiore a 1.000 euro, è consentita l erogazione di un acconto in contanti (nel rispetto della soglia di legge) purché il saldo venga corrisposto con uno strumento di pagamento tracciabile. 10

Compensazioni In base alla normativa sui contanti è consentita la compensazione tra crediti e debiti di importo pari o superiore a 1.000 euro. 11

Prelevamento dal proprio conto corrente bancario In base alla normativa sul trasferimento dei contanti è consentito prelevare dal proprio conto corrente importi anche superiori a 1.000 euro. Attenzione In tali casi occorre tuttavia tenere presente che è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di legge, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro (art. 41, co. 1, D.Lgs. 231/2007) 12

Pagamenti frazionati La corresponsione di importi pari o superiori a 1.000 euro attraverso più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati, viola il divieto. 13

Pagamenti rateali Il pagamento rateale è consentito se risulta previamente convenuto tra le parti, ovviamente per singoli importi comunque inferiori al limite di legge. 14

Comunicazione delle infrazioni I professionisti devono comunicare, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, le violazioni relative all utilizzo del denaro contante e agli assegni delle quali vengono a conoscenza (Decreto MEF, 17/11/2011) Le RT procedono alla comunicazione dell infrazione alla Guardia di Finanza, la quale, ove ravvisi l utilizzabilità di elementi ai fini dell attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all Agenzia Entrate (D.L. 2 marzo 2012, n. 16) 15

Comunicazione delle infrazioni Per singoli rilievi di importo superiore a 250.000 euro, sono competenti esclusivamente le Ragionerie territoriali di Genova, Milano,Bologna, Roma, Napoli, Bari (Circolare MEF, 16/01/2012, n. 2) 16

Sanzioni Violazione del divieto di trasferimento di contanti o titoli al portatore oltre soglia e della normativa in tema di assegni Importo trasferito inferiore o pari a 50.000 euro: sanzione amministrativa dall'1% al 40% dell'importo trasferito Importo trasferito superiore a 50.000 euro: sanzione amministrativa dal 5% al 40% dell'importo trasferito La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000 euro. 17

Sanzioni Omessa comunicazione della notizia di infrazione Sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell importo trasferito. La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000 euro. 18

Oblazione Per le violazioni di importo non superiore a 250.000 euro, il trasgressore può estinguere il procedimento (ex art. 16, L. 689/1981) entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione versando una somma pari a 1/3 del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale. In caso di oblazione non trova applicazione il limite minimo di 3,000 euro. 19

Oblazione - eccezioni L oblazione non è consentita: per le violazioni in tema di assegni al traente al professionista che abbia omesso la comunicazione dell infrazione riscontrata 20

T.E. in caso di società -esempio Una società è composta da tre soci che partecipano in parti uguali al capitale sociale - Tutti e tre sono titolari effettivi 21

T.E. in caso di società -esempio I titolari effettivi sono G (partecipazione indiretta del 35%) e H (partecipazione indiretta del 28%) 22

T.E. in caso di fondazioni e trust se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un entità giuridica se i beneficiari non sono ancora stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l entità giuridica le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un entità giuridica 23

Identificazione e verifica dell identità del T.E. mediante un documento di identità non scaduto tuttavia i professionisti possono decidere di: - fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi - chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero - ottenere le informazioni in altro modo per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente contestualmente all identificazione del cliente 24

Attenzione Il professionista che non riesce ad identificare il titolare effettivo deve astenersi dallo svolgere la prestazione professionale o interromperla e valutare l esistenza dei presupposti per effettuare la segnalazione di operazione sospetta. 25

Terza attività - Informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale Al fine di meglio valutare il profilo di rischio del cliente 26

Quarta attività - Controllo costante Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che siano compatibili con la conoscenza che il professionista ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all origine dei fondi Aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute 27

Modalità semplificate Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si applicano in relazione ai seguenti clienti: intermediari finanziari, confidi enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla direttiva società quotate enti creditizi o finanziari situati in stati extra UE che impongono obblighi equivalenti uffici della pubblica amministrazione o ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche 28

Società fiduciarie L adeguata verifica secondo modalità semplificate troverà applicazione esclusivamente in relazione alle società fiduciarie ex art. 199 T.U.B. dopo l emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 141/2010. Pertanto, attualmente, qualora la società fiduciaria intervenga per conto di un fiduciante oppure sia presente nella catena partecipativa di una società cliente, dovrà indicare il nominativo del titolare effettivo. 29

Gli adempimenti È necessario dimostrare, mantenendone adeguata evidenza, di aver raccolto informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare dell esenzione Occorre pertanto: identificare il cliente verificare il potere di legale rappresentanza 30

Modalità semplificate Se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione o un istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche, il professionista è esonerato anche dagli obblighi di identificazione del cliente, dalla verifica della sua identità e dalla verifica del potere di rappresentanza (Art. 25, co. 3, D.Lgs. 231/2007 e Linee Guida CNDCEC luglio 2011) 31

Modalità rafforzate Si applicano quando: il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è più elevato il cliente non è fisicamente presente le prestazioni professionali sono rese a persone politicamente esposte residenti in un altro stato comunitario o in un paese terzo 32

Adempimenti In questi casi il professionista: porrà in essere tutti gli adempimenti previsti per l adeguata verifica ordinaria osserverà misure ulteriori e specifiche in relazione ai singoli casi 33

Rischio più elevato Il professionista deve: svolgere controlli più approfonditi ai fini dell identificazione del titolare effettivo analizzare le informazioni fornite dal cliente sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale, ponendole in relazione con il profilo di rischio del cliente effettuare il controllo costante ad intervalli di tempo più ravvicinati 34

Clienti non fisicamente presenti Il professionista deve adottare una o più tra le seguenti misure: accertare l identità del cliente adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva assicurarsi che il primo pagamento relativo all operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio 35

Persone politicamente esposte Sono: le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (ad es. capi di Stato, capi di Governo, ministri, sottosegretari, parlamentari, membri delle corti supreme, ambasciatori, membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato) i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami (coniuge, figli e loro coniugi, conviventi nell ultimo quinquennio, genitori) 36

Persone politicamente esposte Il professionista deve: stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta adottare ogni misura adeguata per stabilire l origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell operazione assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale 37