CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE PER PRATICANTI CONSULENTI DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2014/2015 TASSAZIONE SEPARATA, TFR E TFM Docente DOTT.SSA FRANCESCA GEROSA Lezione del 16.01.15 1
TASSAZIONE SEPARATA I redditi soggetti a tassazione separata derivano in genere da fatti economici risalenti a periodi d imposta precedenti a quello di percezione. Essi sono percepiti una tantum. Non rappresentano una categoria reddituale a sé, ma discendono da tante fattispecie diverse, le più comuni delle quali riguardano la percezione del TFR, degli arretrati da lavoro dipendente e da pensione, delle plusvalenze derivanti da cessione di terreni edificabili, dei redditi percepiti dagli eredi ecc. 2
tipologia di redditi per cui si applica la "Tassazione separata" Trattamento di fine rapporto Prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, Emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti Indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa L'indennità di mobilità Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone Indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili 3
tipologia di redditi per cui si applica la "Tassazione separata" Indennità percepite da sportivi professionisti, al termine dell'attività sportiva Plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni Plusvalenze realizzate a titolo di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici Somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si é fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. 4
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ART 2120 C.C. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. 5
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ART 2120 C.C.... Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.... Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. 6
ANTICIPAZIONI SUL TFR ART 2120 C.C.... Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. I CCNL possono tuttavia stabilire condizioni di miglior favore. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. 7
TFR In considerazione del fatto che il TFR rappresenta un reddito relativo ad un periodo di parecchi anni che spetta al lavoratore nell anno in cui cessa il suo rapporto di lavoro, esso è soggetto a tassazione separata, in quanto altrimenti si creerebbe una situazione di eccessivo carico fiscale a causa del meccanismo della tassazione progressiva nell anno di liquidazione del TFR stesso. 8
RIFORMA TASSAZIONE TFR L art. 19 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R) è stato modificato dai D. Lgs. N.47 del 18 febbraio 2000 e n. 168 del 12 aprile 2001, con cui il trattamento fiscale del TFR è stato equiparato a quello delle pensioni supplementari. Uno dei principi applicati è quello della separazione tra capitale e rendita. Mentre la rendita o rivalutazione è tassata con un aliquota annuale dell 11% (imposta sostitutiva), il capitale che viene accumulato non viene tassato. La tassazione avviene, al momento della liquidazione, dapprima a titolo di acconto mediante il sostituto d imposta e poi a titolo definitivo mediante l amministrazione finanziaria. 9
TFR Per i TFR erogati per cessazioni di rapporto successive al 31/12/2000 è pertanto necessario distinguere: 1) TFR maturato fino al 31/12/2000: tassazione secondo le vecchie regole; 2) parte del TFR maturata a partire dal 01/01/2001: vanno separate le voci relative a TFR (capitale) e rivalutazione la rivalutazione è soggetta ad imposta sostitutiva nella misura dell 11% il TFR (capitale) viene tassato, all atto dell erogazione da parte del datore di lavoro, solo provvisoriamente sulla base di regole ben precise; l amministrazione finanziaria provvede poi alla tassazione definitiva in base al reddito complessivo degli ultimi cinque anni precedenti alla maturazione del diritto al TFR stesso. 10
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE Fino al 31/12/2000: La base imponibile relativa alla quota di TFR è costituita dal TFR maturato fino a quella data incluse le quote di rivalutazione, con una deduzione di 600.000 Lire (309,87 Euro) all anno. Dal 1/01/2001: La base imponibile della quota di TFR maturata a partire dal 01.01.2001 è pari al TFR lordo detratta la rivalutazione netta; in questo caso non si applica alcuna deduzione. 11
CALCOLO DELL IMPOSTA DA VERSARE Una volta ottenuta la base imponibile, l importo va moltiplicato per 12 e diviso per la durata del rapporto di lavoro espressa in anni e frazioni di anno e si ottiene il reddito di riferimento. In realtà la durata complessiva viene espressa solitamente in mesi. In questo caso anche il moltiplicatore va adattato. Al reddito di riferimento si applicano le aliquote d imposta in vigore il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per rapporti di lavoro che cessano il 31/12 si applicano dunque le aliquote fiscali che entrano in vigore il 01/01 dell anno seguente. Il rapporto tra l imposta così calcolata ed il reddito di riferimento dà come risultato l aliquota d imposta media che va ora applicata alle due basi imponibili. 12
FINANZIARIA 2008 Il 20 marzo 2008, con decreto, il Ministero dell'economia e delle Finanze ha reso effettiva la riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti che era stata prevista dalla Legge Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 514, legge n. 244/2007). Il beneficio fiscale viene riconosciuto per le liquidazioni il cui diritto sia maturato dal 1 aprile 2008 in poi. Pertanto si applica alla tassazione dei trattamenti di fine rapporto relativi a prestazioni di lavoro che si sono interrotte a partire dal 31 marzo 2008. Destinatari della riduzione di imposta sono i lavoratori che possono far valere un reddito di riferimento su cui si calcola il Tfr non superiore ai 30.000 euro. Il minor carico fiscale viene riconosciuto attraverso il consueto strumento della detrazione Irpef, operata direttamente dal sostituto di imposta. 13
La riduzione fiscale varia da un minimo di 50 euro a un massimo di 70, a seconda del reddito teorico medio di riferimento. Il suo importo viene calcolato in base al seguente meccanismo: Reddito di riferimento fino a 7.500 euro Oltre 7.500 euro e fino a 28.000 euro Oltre 28.000 euro e fino a 30.000 euro Detrazione spettante 70 euro 50 euro + [20 x (28.000 - Reddito riferimento) ] 20.500 50 euro x (30.000 - Reddito riferimento) 2.000 14
Importante sottolineare che la riduzione fiscale non spetta se il lavoratore ha scelto di destinare integralmente il proprio Tfr a una delle forme di previdenza complementare. Una particolarità del provvedimento riguarda poi il fatto che la detrazione viene riconosciuta in relazione a una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo di imposta. 15
RILIQUIDAZIONE DELL IMPOSTA L art. 19 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi fornisce nel primo capoverso i criteri per la riliquidazione dell imposta sul TFR: quest imposta va riliquidata in base all aliquota fiscale media dei cinque anni antecedenti la maturazione del diritto al TFR. La riliquidazione dell imposta va effettuata dall Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione del modello 770 da parte del datore di lavoro. L art. 37 comma 40 del decreto Bersani n. 223/2006 ha prorogato questo termine, portandolo da tre a quattro anni. 16
RILIQUIDAZIONE DELL IMPOSTA Entro questo termine va inviata al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale deve essere indicata l imposta dovuta che va versata, senza l applicazione di sanzioni o interessi, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Se l imposta non viene versata, sarà aumentata di una sanzione pari al 30% e degli interessi. L importo complessivo viene notificato mediante l invio di una cartella esattoriale. La riliquidazione sulla base dell aliquota media degli ultimi cinque anni riguarda la quota di TFR maturata successivamente all anno 2000. La tassazione da parte del datore di lavoro della quota maturata antecedentemente è definitiva e non dovrebbe essere oggetto di riliquidazione. 17
RILIQUIDAZIONE DELL IMPOSTA l fine di calcolare l aliquota media d imposta, va innanzitutto determinata l imposta di ogni singolo anno sulla base dell aliquota fiscale in vigore in ciascuno di essi. Successivamente si rapporta la somma delle imposte alla somma degli imponibili dei 5 anni considerati. Il risultato che si ottiene è l aliquota media. Se in uno dei cinque anni considerati manca l imponibile, si tiene conto solo degli altri anni. L Agenzia delle Entrate non può procedere alla riliquidazione dell imposta sulla base dell aliquota media qualora l applicazione della tassazione ordinaria sia più vantaggiosa per il contribuente. In questo caso il TFR va aggiunto al reddito complessivo dell anno di cessazione del rapporto di lavoro. 18
TFR E FONDO PENSIONE Dal 01/01/2007 il lavoratore dipendente deve scegliere la destinazione del TFR, se mantenere il TFR in azienda o aderire ad un fondo pensione. La scelta deve essere effettuata: Entro 6 mesi dal 01/01/2007 (entro il 30/06/2007) per i rapporti in essere al 01/01/2007 Entro 6 mesi dalla data di assunzione, se questa è successiva al 01/01/2007 Se si aderisce ad un fondo pensione la quota di Tfr che maturerà dal 1/01/07 o dalla data di assunzione confluirà a tale fondo. Nel primo caso si può cambiare scelta, aderendo ad un fondo pensione in qualsiasi momento, nel secondo caso la scelta è irreversibile. 19
TFR E FONDO PENSIONE Nelle aziende con più di 50 dipendenti, il datore di lavoro non può conservare il tfr in azienda, lo deve trasferire al fondo di tesoreria gestito dall inps. Il lavoratore deve effettuare la scelta attraverso la compilazione del modello TFR1 (per gli assunti il 01/01/2007) oppure il Tfr2, per le assunzioni successive. Se, al termine dei sei mesi, il lavoratore non ha riconsegnato il modello, c è il silenzio assenso, il datore di lavoro trasferisce il tfr maturato dal dipendente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi. 20
TASSAZIONE SEPARATA REDDITI DIVERSI TFR Per gli altri redditi tassati separatamente, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro. Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla meta del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 12 per il primo scaglione di reddito. 21
TRATTAMENTO DI FINE MANDATO L'art. 105, 4 comma del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/86) introduce la possibilità di effettuare accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto riconosciute ai titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Titolari di un tale rapporto possono essere, in via esemplificativa ma non esaustiva: gli amministratori di società di capitali e/o di persone, i sindaci, i procuratori, i revisori non professionisti, i collaboratori fissi a giornali, riviste, enciclopedie e simili non professionisti, i collaboratori non esercenti una professione (ad esempio: i consulenti esterni). 22
TRATTAMENTO DI FINE MANDATO A decorrere dal periodo di imposta 2001, i redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra i quali rientrano i compensi percepiti dagli amministratori di una società, sono stati assimilati a tutti gli effetti a quelli di lavoro dipendente. Per questi soggetti amministratori non esiste comunque una apposita disciplina legislativa che preveda, al termine del mandato, la corresponsione di un indennità, come avviene per i dipendenti che, ai sensi dell articolo 2120 del Codice civile, hanno diritto al trattamento di fine rapporto. In mancanza di un apposita previsione legislativa, il diritto alla percezione del Tfm si ha solamente nel caso in cui lo stesso sia previsto statutariamente o sia accordato dall assemblea dei soci. L ammontare del Tfm può essere stabilito in misura fissa o in misura percentuale rispetto al compenso pattuito o rispetto ad altri indici di bilancio (ebit, ebitda, utile netto, eccetera). Non essendoci, quindi, un parametro predeterminato, si può affermare che la misura del Tfm viene rimessa alle parti, sempre comunque adottando un criterio congruo e ragionevole. 23
DISCIPLINA FISCALE Il Testo Unico delle imposte sui redditi, all articolo 17, comma 1, lettera c), prevede la tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 1, lettera c-bis) dell'articolo 50, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. In questo caso, l agenzia delle Entrate provvede ad assoggettare ad Irpef l indennità percepita dall amministratore mediante l applicazione dell aliquota corrispondente al reddito medio del biennio anteriore all anno in cui è sorto il diritto alla percezione, ovvero facendo concorrere la somma percepita alla formazione del reddito complessivo dell amministratore, se più favorevole. Ai sensi dell articolo 24, comma 1, ultimo periodo del Dpr 600/1973, sulla parte imponibile delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera c) dell'articolo 17 del Tuir, deve essere operata dal sostituto d'imposta una ritenuta a titolo d'acconto del 20 per cento. 24
DISCIPLINA FISCALE Condizione essenziale, quindi, per poter assoggettare a tassazione separata il Tfm è che il diritto all'indennità risulti da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Per ottenere la data certa e poter quindi applicare la tassazione separata si può ad esempio fare un estratto notarile del verbale dell assemblea, autenticare le firme sul verbale dell assemblea, notificare all amministratore la delibera assembleare, inviare la delibera per plico raccomandato senza busta, eccetera. Le indennità percepite e tassate separatamente non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi dell amministatore. In mancanza della data certa, l intera indennità percepita deve essere assoggettata a tassazione ordinaria. In questo caso, il sostituto d imposta non deve operare la ritenuta del 20% sopra indicata, ma deve far concorre l indennità erogata alla formazione del reddito dell amministratore applicando le normali ritenute da lavoro dipendente. In altri termini, l intera indennità viene considerata come un normale compenso e deve essere indicata nel cedolino. 25