Settembre 2014. Sustaining the future

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Settembre 2014 Sustaining the future

Il REACH dei coloranti IL REGOLAMENTO REACH

Il Regolamento REACH EU 1907/2006 Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals Il REACH è un Regolamento Europeo che si applica ad ogni singola società europea che fabbrica o importa una sostanza chimica sopra i 1.000 Kg/anno. A partire dal 1 giugno 2008 secondo il REACH tale società per continuare le sue attività deve presentare una REGISTRAZIONE all Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (brevemente ECHA situata ad Helsinki) che contiene una elevata quantità di informazioni (cioè tempo e soldi). Per agevolare le società nella preparazione di questo dossier Il Regolamento ha permesso di usufruire di un tempo maggiore, cioè di continuare nella produzione e importazione per un certo periodo di tempo, grazie alla pre-registrazione.

Il Regolamento REACH: la pre-registrazione IL REGOLAMENTO REACH sposta il termine ultimo di presentazione del dossier alle seguenti date: 30 novembre 2010: -sostanze > 1000 ton/anno, -sostanze R50/53 > 100ton/ anno -sostanze CMR Cat 1 e 2 > 1 ton/anno 31 maggio 2013 -sostanze 100-1000 ton/anno 31 maggio 2018 -sostanze 1-100 ton/anno Dopo il 31 maggio 2018, questo periodo di pre-registrazione scadrà e qualunque società che volesse importare o produrre dovrà presentare immediatamente un dossier di registrazione (no data, no market).

Il Regolamento REACH: la pre-registrazione La PRE-REGISTRAZIONE è un adempimento semplice e non oneroso che nulla ha a che fare con la REGISTRAZIONE vera e propria. Quando: Si poteva pre-registrare tra il 1 giugno e il 1 dicembre 2008 Si può ancora fare la pre-registrazione tardiva ma solo per nuovi business (sostanze mai prodotte o importate prima) o per nuove società. Dal 31 maggio 2017 non si potrà più pre-registrare. Cosa: SOLO LE SOSTANZE PHASE-IN ovvero con un numero di EINECS (2XX-XXX-X, 3XX- XXX-X, 5XX-XXX-X) potevano/possono essere pre-registrate. Gli ELINCS 4XX-XXX-X o le sostanze senza EC non sono pre-registrabili. Attenzione: il CAS NON e un numero che identifica le sostanze in Europa.

Il Regolamento REACH: LA REGISTRAZIONE Cosa vuol dire un dossier di registrazione? 1.Definizione della sostanza prodotta/importata (MOLECOLA): ANALITICA DETTAGLIATA (identificazione precisa di ogni componente/impurezza, quantificazione di ogni componente, ecc.). Ogni co-registrante deve fare la propria analitica. 2.Acquisto dei dati: ogni sostanza avrà un dossier comune contenente test su animali, test ambientali e test chimico fisici. Aumentando il tonnellaggio di registrazione, i dati richiesti dalla normativa sono sempre più numerosi e più onerosi. Ad esempio, un dossier: 1-10 ton/anno contiene mediamente 40.000-80.000 di studi 10-100 ton/anno richiede da 200.000-400.000 di studi 100-1000 ton/anno richiede 600.000-1.000.000 di studi >1000 ton/anno richiede anche 1.500.000 o più di studi da suddividere equamente tra i co-registranti della sostanza in questione. (segue)

Il Regolamento REACH: LA REGISTRAZIONE Cosa vuol dire un dossier di registrazione? 4. Preparazione dei dossier comuni: con costi tecnici ed amministrativi per la realizzazione di un dossier, che vanno oggi da 100.000 a 400.000 o più 5. Modalità di condivisione dei dati e del lavoro: SIEF e CONSORZI (aspetti legali, amministrativi, tecnici ) 6. Invio del dossier individuale e pagamento delle tasse all ECHA La Registrazione delle sostanze comporta un impegno a tempo pieno di risorse interne ed esterne ad un azienda e un inimmaginabile impegno economico per una serie di attività differenti.

Il Regolamento REACH: sostanze non-phase in NON PHASE-IN significa che NON potevano/possono essere pre-registrate e andavano registrate già dal 2008 per poter essere importate o prodotte in Europa. Alcuni esempi: - Nero Acido 210: solo il sale potassico aveva un EINECS e poteva essere preregistrato. Il sale sodico (forma comunemente prodotta) aveva un ELINCS che è stato implementato e registrato REACH - Nero Acido 234: non aveva EINECS ed è stato registrato REACH - Bruno Acido 432: ELINCS - Bruno Acido 434: ELINCS - Direct Blue 299: ELINCS - ecc. OGNI AZIENDA DEVE AVER DAVVERO REGISTRATO QUESTE SOSTANZE PER POTERLE IMMETTERE LEGALMENTE OGGI SUL MERCATO EUROPEO! FATEVI DARE MSDS CORRETTA E NUMERO DI REGISTRAZIONE DAL VOSTRO FORNITORE E VERIFICATE.

Il Regolamento REACH: i numeri dell ECHA Numero di pre-registrazione: 05-xxxxxxx-0000 Numero di pre-registrazione tardiva 17-xxxxxxx-0000 I numeri di pre-registrazione NON hanno valore legale per l utilizzatore a valle in quanto non possono essere verificati e non devono essere comunicati, anche per questioni di riservatezza Numero di REGISTRAZIONE 01-xxxxxxxx-xxxx I numeri di REGISTRAZIONE hanno invece pieno valore legale, possono essere verificati e devono essere comunicati nella SDS Numero di notifica 02-xxxxxxx-xxxx

Il Regolamento REACH: è l acronimo di Substances of Very High Concern In particolare: CMR (Cancerogeni, Mutageni, Reprotossici di cat. 1 e 2) PBT e vpvb (Persistent, Bioaccumulative and Toxic) Distruttori endocrini Quando si parla di nel REACH ci si riferisce a una serie di sostanze molto pericolose che sono quindi prese in considerazione dalla Agenzia perché siano candidate ad una Autorizzazione per il loro trattamento. La lista di sostanze è pubblicata sul sito dell ECHA al seguente indirizzo e aggiornata annualmente o semestralmente: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp I fornitori devono aggiornare la scheda di sicurezza se tali sostanze sono presenti in quantità maggiori di 0,1%.

Il Regolamento REACH: i polimeri sono esenti da registrazione, ma attenzione: se si IMPORTA o PRODUCE un polimero, i suoi MONOMERI sono soggetti a REGISTRAZIONE Alcuni coloranti, come per esempio il Direct Yellow 11, il Direct Orange 15, il Sulphur Black 1, possono essere identificati come polimeri e registrati i rispettivi monomeri. Anche diversi additivi usati nei coloranti (per esempio i disperdenti) possono essere polimeri e vanno (pre-)registrati i loro monomeri. In caso di polimeri, fatevi dichiarare dai vostri fornitori, in modo corretto ed esaustivo, che lungo la catena di approvvigionamento siano stati effettivamente registrati i relativi monomeri.

Il Regolamento REACH: le miscele I coloranti immessi sul mercato sono tutti delle MISCELE, ovvero contengono il colorante stesso più altre sostanze, tutte soggette a registrazione REACH Alcuni esempi sono i sali di taglio (per es. il solfato di sodio); gli anti-polvere; i disperdenti; gli stabilizzanti; altri additivi (per es. l acido acetico); ecc. Alla fine del percorso REACH un colorante verrà venduto utilizzando diversi numeri di registrazione, uno per ogni sostanza in esso contenuto, che dovrà essere stata correttamente identificata, analizzata e registrata (fondamentale il dialogo e la collaborazione coi produttori) ATTENZIONE anche la pre-registrazione doveva/deve essere fatta per ogni componente della miscela immessa sul mercato. Quindi un colorante immesso sul mercato ha in realtà diversi numeri di pre-registrazione, NON uno solo.

Il Regolamento CLP IL REGOLAMENTO REACH CLP è il nuovo regolamento Europeo che regola Classificazione ed Etichettatura e che è differente e complementare al REACH. Il CLP indica come comunicare il pericolo, identificando i simboli e le frasi che devono essere utilizzate e i criteri sui quali si basa il pericolo I simboli, i criteri di calcolo e le frasi sono cambiate rispetto al vecchio regolamento. Entro il 01/06/2015 tutte le sostanze e le miscele dovranno essere classificate ed etichettate secondo CLP.

Il Regolamento CLP: la notifica Tutte le sostanze importate o prodotte >1 to/anno dal 01/12/2010 devono essere NOTIFICATE all ECHA entro 30 giorni dalla loro immissione sul mercato, indipendentemente dalla loro pericolosità. Se si tratta di sostanze classificate, queste vanno notificate sempre, anche se si resta sotto i 1000 kg./anno. Attenzione a campionature di sostanze pericolose che ricevete o immettete sul mercato! è un adempimento tecnicamente più complesso della semplice preregistrazione. Va infatti comunicata la pericolosità della sostanza, con conseguente assunzione di responsabilità da parte del dichiarante. Pochi, in realtà, ne sono informati ed hanno agito nei modi e nei tempi corretti, come prescritto dalla normativa. Verificate sempre coi vostri fornitori! La corretta notifica è uno degli adempimenti più controllati attualmente dagli ispettori.

Il Regolamento 453/2010: le Schede di Sicurezza Per quanto riguarda invece le schede di sicurezza si applica un nuovo Regolamento N. 453/2010 che in pratica sostituisce l'allegato II del Regolamento REACH. MODIFICHE CHIAVE: 1) Informazioni estese sui dati chimico fisici, tossicologici, eco-tossicologici in accordo con le registrazioni 2) Aggiornamento di Classificazione ed Etichettatura secondo CLP 3) Aggiornamento con gli Scenari di esposizione Una scheda di una sostanza registrata e classificata pericolosa può anche arrivare a 100 pagine Chiedete ai vostri fornitori SDS che soddisfino già i criteri richiesti dal Regolamento 453/2010

IL REGOLAMENTO REACH D. Lgs. 133/2009 in vigore dal 10/10/2009 D. Lgs. 186/2011 in vigore dal 30/11/2011 Mancata pre-registrazione/ registrazione: 10.000-80.000 Mancata fornitura SDS: 10.000-60.000 Mancato aggiornamento SDS: 10.000-60.000 Omissione scenari di esposizione SDS: 10.000-60.000 Mancanza comunicazione : 5.000-30.000 Mancanza accesso lavoratori alle informazioni: 15.000-90.000 Mancanza implementazione RMM: 10.000-60.000 Utilizzo al di fuori di Autorizzazione e /o restrizione: 40.000-150.000 o 3 mesi di arresto Mancata o difforme classificazione, etichettatura e imballaggio: 15.000-90.000 Mancato rispetto dei limiti di concentrazione: 15.000-90.000 Mancato rispetto del fattore M: 10.000-60.000 Mancanza della lingua adeguata: 5.000-30.000 Mancata notifica all inventario armonizzato: 5-30.000 Mancata notifica ISS: 3.000-18.000

Il Regolamento REACH: IL VALORE DELLA REGISTRAZIONE Costi indicativi medi per ogni sostanza e per singola azienda: Condivisione dei dati: SIEF e CONSORZI 5.000-15.000 EURO Definizione delle sostanze: ANALITICA 3.000-6.000 EURO Acquisto dei dati comuni: LETTERE DI ACCESSO 30.000-150.000 EURO Preparazione dei dossier: IUCLID e CSR 10.000 EURO Tasse all ECHA 1.000-30.000 EURO TOTALE PER SOSTANZA PER AZIENDA: 50.000-200.000 EURO PER 100 SOSTANZE OGNI AZIENDA DOVRA SPENDERE dai 5 ai 20 MILIONI DI EURO POCHI REGISTRERANNO! DA AGGIUNGERE POI ANCHE TUTTI I COSTI DEL PERSONALE INTERNO E DEI CONSULENTI ESTERNI CHE L AZIENDA DOVRA IMPIEGARE PER ARRIVARE A REGISTRARE REACH!

Il Regolamento REACH: IL VALORE DELLA REGISTRAZIONE In pochi potranno permettersi di registrare per Impegno economico Cultura, consapevolezza, conoscenza, competenza Capacità di gestione, organizzazione, programmazione Capacità tecniche I fornitori seri e legalmente a posto saranno pochissimi e li potete individuare, controllare e monitorare sin da oggi. Tutti gli altri saranno ILLEGALI e dovranno abbandonare il mercato.

Il Regolamento REACH: IL VALORE DELLA REGISTRAZIONE Una Registrazione non comporta solo un impegno economico ma anche etico: il prodotto viene analizzato e sono verificate e monitorate eventuali impurezze pericolose. La sicurezza dei prodotti viene studiata approfonditamente e ne sono dichiarati pubblicamente tutti i potenziali rischi Sono ben descritte tutte le misure di gestione di potenziali rischi Una sostanza registrata è più sicura sia per il lavoratore che per il consumatore

Kft KFT (R&C) è una realtà avviata nel 2007, con sede legale in Ungheria, che ha fissato accordi esclusivi con un ristretto numero di distributori europei. Pertanto ai fini REACH, R&C è IL PRODUTTORE/IMPORTATORE EUROPEO che registra/registrerà un elevato numero di coloranti, pigmenti, candeggianti ottici e additivi che rivende ESCLUSIVAMENTE ai propri produttori/distributori. Tali partners sono esentati dall obbligo di registrazione, ma assicurati che il loro fornitore registrerà tutti i coloranti nella loro gamma.

Italia Italia è la parte tecnica che si occupa effettivamente di procedere alla registrazione REACH per conto di Kft. NON IMPORTA E NON REGISTRA A SUO NOME, ma lavora come consulente tecnico. Inoltre, nel corso degli anni e dei lavori, Italia è stata incaricata dalle grandi multinazionali del settore di gestire dal punto di vista tecnico ed amministrativo i tre Consorzi Europei REACH Coloranti, (si veda, per esempio, il sito dell ETAD www.etad.com per i coloranti cuoio, tessili, carta) ed ha dunque completa visibilità circa il REACH dei coloranti.

ETAD IL REGOLAMENTO REACH

Il Regolamento REACH: COME VERIFICARE I PROPRI FORNITORI Tramite il sito dell ECHA, dove è possibile vedere se una sostanza è stata registrata ed i nomi delle aziende registranti: ECHA http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals Si possono inoltre vedere i dettagli del dossier di registrazione, la classificazione e prendere tutti i dati per una corretta compilazione della Scheda di Sicurezza. Tramite Italia, contattandoci via e-mail all indirizzo info@reachcolours.it, oppure per i coloranti pre-registrati: SIEF Manager https://siefmanager.reachcolours.it/

GRAZIE E BUON LAVORO! Italia S.r.l. Via Locatelli 6, 20124 Milano, Italy Office: +39 02 6700319 Fax: +39 02 67386811 info@reachcolours.it