Regolamento per il fondo di Ateneo per la ricerca scientifica



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2. SOGGETTI BENEFICIARI

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Regolamento per il fondo di Ateneo per la ricerca scientifica La gestione del fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dei ricercatori e docenti strutturati si articola in quattro parti: la prima riguarda la distribuzione di fondi per ricerche individuali; la seconda è finalizzata al finanziamento di progetti di ricerca congiunti riferibili alle Linee guida di ricerca triennale relativamente ad ogni Ambito; la terza riguarda il finanziamento delle attività dei Centri e dei Laboratori dell Ateneo; la quarta è relativa alle ricerche con finanziamento esterno. Art. 1 Finanziamento per ricerche individuali L'Università Europea di Roma, tenuto conto delle leggi 9 maggio 1989 n 168 e 24 dicembre 1993 n. 537, nella sua autonomia finanzia ogni anno la ricerca locale (ex 60%) destinando una quota dei Fondi del Centro dipartimentale per la Ricerca per sostenere i programmi di ricerca dei docenti e dei ricercatori strutturati. Possono presentare richiesta i Professori di I fascia, II fascia, i Ricercatori, i Ricercatori a tempo determinato, in servizio come strutturati nell Università Europea di Roma. Gli aventi diritto possono presentare per ogni anno accademico richieste nei limiti del budget predeterminato. Art. 2 Composizione delle Commissioni per il finanziamento ex 60% La Commissione incaricata di esaminare le domande è nominata dal Consiglio direttivo del Centro Dipartimentale per la Ricerca. La commissione dura in carica un anno ed è formata da un componente in rappresentanza del Consiglio direttivo del Centro Dipartimentale per la ricerca e da questo designato e un componente designato da ciascun Ambito del Dipartimento di Scienze Umane. Entro 3 settimane dalla presentazione della domanda la Commissione è tenuta a riunirsi per espletare le procedure di valutazione. Art. 3 Determinazione dei criteri per il finanziamento ex 60% La Commissione predispone una procedura di valutazione che tenga conto almeno dei seguenti criteri: - valutazione della produttività scientifica - verifica e valutazione del rendiconto finanziario relativo alle assegnazioni degli anni precedenti. La Commissione produce, quindi, un verbale nel quale sono indicate le motivazioni che hanno portato a proporre di accogliere o respingere le richieste di finanziamento. 1

Art. 4 Approvazione della ripartizione dei fondi del finanziamento individuale Le valutazioni della Commissione vanno sottoposte all approvazione del Consiglio direttivo del Centro dipartimentale della Ricerca. I verbali di approvazione devono contenere i nomi di coloro che hanno ottenuto il finanziamento, il titolo della ricerca e l importo assegnato. Art. 5 Rendiconti dei fondi del finanziamento individuale I fondi assegnati vanno spesi entro 2 anni. Con i fondi assegnati è possibile coprire le seguenti spese connesse al progetto di ricerca: - rimborso spese per partecipazione a convegni (con relazione) o partecipazione a manifestazioni culturali in rappresentanza dell'università Europea (secondo le modalità previste per le missioni). - rimborso spese per soggiorni di studio del docente debitamente documentati (secondo le modalità previste per le missioni). - spese per pubblicazione ricerche, saggi e monografie. - spese per costi inerenti all'attività di ricerca: traduzioni di testi, acquisto materiali (software, fotocopie, documenti su supporto diverso, etc.). - rimborso spese per invito di colleghi di altre istituzioni nell ambito di accordi di collaborazione scientifica. - spese per acquisto di attrezzature inerenti all'attività di ricerca (ad es. computers, hardware etc.). - spese per acquisto libri inerenti al progetto di ricerca. I testi, le attrezzature e ogni altra dotazione acquisita con tali fondi sono di pertinenza del Dipartimento di Scienze Umane. La richiesta di rimborso delle spese è valida se presentata con debita documentazione. Ai fini del rimborso è necessaria altresì una previa approvazione da parte del Coordinatore del Centro Dipartimentale per la Ricerca di una richiesta preventiva di missione e/o di spese di cui sopra, debitamente compilata dal docente o dal ricercatore interessato. Nei rendiconti finanziari possono essere esposte le spese sostenute dal giorno successivo a quello della scadenza per la presentazione del progetto. Coloro che non sono in regola con i rendiconti degli anni precedenti, non possono presentare richiesta di finanziamento. Art. 6 Modifica di status giuridico del titolare del finanziamento individuale Nel caso di modifica di status giuridico del titolare del finanziamento (es. cessato servizio, trasferimento ad altra sede ecc.), il Coordinamento di Ambito si attiverà per individuare il nuovo responsabile scientifico. Il nome del nuovo responsabile scientifico deve essere comunicato al Centro dipartimentale della ricerca. Qualora non sia possibile individuare un nuovo responsabile, le somme residue possono essere destinate esclusivamente all acquisto di libri e attrezzature. 2

Art. 7 Trasferimenti interni Nel caso di trasferimento interno, il titolare del finanziamento può chiedere che le somme residue siano accreditate presso l Ambito di nuova afferenza. Art. 8 Progetti di ricerca congiunti finanziati dall Università I progetti di ricerca singoli o congiunti finanziati dall Università sono disciplinati dal Regolamento del Centro Dipartimentale per la Ricerca. In conformità all art. 5 del Regolamento del Centro Dipartimentale per la Ricerca, i progetti di ricerca devono essere presentati da ricercatori e docenti strutturati dell Università Europea di Roma, dietro parere favorevole del Consiglio di Ambito. Il Centro Dipartimentale provvede a monitorare i progetti presentati, seguendo i criteri stabiliti negli artt. 7 e 8 del Regolamento del Centro Dipartimentale per la Ricerca. I termini di presentazione dei progetti hanno scadenza quadrimestrale, essendo fissati al 1 febbraio, 1 giugno, 1 ottobre di ogni anno. Art. 9 Svolgimento della ricerca dei progetti congiunti finanziati dall Università I progetti di ricerca congiunti possono avere durata semestrale, annuale, biennale, triennale. In base alla durata del progetto, il Centro Dipartimentale per la Ricerca può assumere periodicamente informazioni sullo stato delle ricerche approvate e sull impiego dei fondi messi a disposizione dall Ateneo. Resta fermo che, nel caso di progetti di durata pluriennale, i responsabili del progetto saranno comunque tenuti a dare annualmente comunicazione al Centro Dipartimentale della ricerca (con apposita modulistica) sullo stato delle ricerche approvate e sull impiego dei fondi messi a disposizione dall Ateneo. Alla scadenza di ogni progetto, il Centro Dipartimentale della ricerca riferisce sui risultati al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione di Ateneo Art. 10 Centri e Laboratori di ricerca dell Università La costituzione e l eventuale soppressione dei Centri e dei Laboratori di ricerca dell Università è approvata su proposta del Centro Dipartimentale per la Ricerca, e con parere favorevole del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione. E requisito essenziale per la loro costituzione la presenza di almeno un docente o ricercatore strutturato all interno degli organi con funzioni direttive. 3

Le attività e le modalità di raccolta di finanziamenti da parte dei Centri e Laboratori di ricerca sono comunicate annualmente al Centro Dipartimentale per la Ricerca che ne riferisce al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Art. 11 Ricerche con finanziamento esterno (totale e parziale) I docenti possono curare, ai sensi dell art. 6 del Regolamento del Centro Dipartimentale per la Ricerca, per conto dell Università e d intesa con il Centro Dipartimentale, i rapporti e le relazioni esterne con Enti privati o pubblici e Istituzioni interessate a finanziare, in tutto o in parte, programmi di ricerca riferiti al proprio settore scientifico-disciplinare. Ove il finanziamento sia totale lo svolgimento della ricerca è regolato da apposita convenzione, che disciplina specificamente l oggetto e gli scopi dell attività, l ammontare del finanziamento e le modalità della sua erogazione, la verifica dei risultati conseguiti e le forme di rendicontazione delle spese sostenute. La convenzione è sottoposta all approvazione del Consiglio di Amministrazione dal Centro Dipartimentale per la Ricerca, previo parere del Senato Accademico. Ove il finanziamento sia parziale, l oggetto, gli scopi dell attività, l ammontare del finanziamento esterno, le modalità della sua erogazione, la verifica dei risultati conseguiti, le forme di rendicontazione delle spese sostenute e la quota di finanziamento a carico dell Università sono sottoposti all approvazione del Consiglio di Amministrazione dal Centro Dipartimentale per la Ricerca, previo parere del Senato Accademico. In ogni caso, il docente promotore è personalmente responsabile nei confronti dei soggetti finanziatori per il corretto adempimento degli obblighi di legge e/o convenzionali. 4

ALLEGATO 1 PROGETTO DI RICERCA INDIVIDUALE DA FINANZIARE CON RISORSE DELL ATENEO Titolo del progetto Oggetto dello studio Responsabile della Ricerca Stato della ricerca Problematiche da affrontare Strategie di indagine Tempi di svolgimento Risultati previsti Piano finanziario........................... ATTIVITA PASSIVITA Dati e notizie relative al soggetto co-finanziatore (nel caso in cui la ricerca sia cofinanziata da terzi):.. Il soggetto proponente 5