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Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122 VERONA TELEFONO: 045/597825-8000933 TELEFAX: 045/8010330 E-MAIL: info@albertiassociati.com COLLABORATORI: LAURA CORDIOLI dottore in economia ARIANNA ZECCHIN dottore in economia RITA MAGGI Verona, 23 settembre 2014 Spettabili CLIENTI DELLO STUDIO LORO INDIRIZZI NOTA INFORMATIVA N. 20/2014 Principali agevolazioni a favore delle imprese e dei contribuenti, anche non esercenti attività d impresa La presente nota informativa analizzerà le ultime novità in materia di agevolazioni, tenendo anche conto della conversione del D.L. n.91/2014. 1. Credito d imposta per investimenti in macchinari e impianti L art. 18 del D.L. n.91/2014 ha introdotto un credito d imposta per tutti i soggetti titolari di reddito d impresa che effettuino investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (in allegato), ovvero macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione. Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato ed effettuati nel periodo che va del 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. Sono esclusi gli investimenti: di importo unitario inferiore a 10.000,00 euro; aventi ad oggetto beni usati; relativi a immobili strumentali o autovetture.

L agevolazione consiste in un credito d imposta pari al 15% delle spese in beni strumentali sostenute in eccedenza rispetto alla media di tali investimenti realizzati nei cinque periodi d imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014, 2010-2014 per gli investimenti 2015), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. In caso di minor periodo di attività, il calcolo suddetto viene effettuato sulla base degli investimenti realizzati in tutti i periodi d imposta precedenti. I soggetti costituiti successivamente al 25 giugno 2014 beneficeranno dell agevolazione in relazione al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d imposta. Il credito d imposta: dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui viene riconosciuto nonché in quelle successive in cui viene utilizzo; è ripartito in tre quote annuali di pari importo; è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24; la prima quota del credito d imposta è utilizzabile dal 1 gennaio del secondo periodo d imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento. È inoltre previsto che il credito d imposta venga revocato se: l imprenditore cede a terzi, non esercita il riscatto del bene in leasing o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all esercizio di impresa, prima del secondo periodo d imposta successivo all acquisto; i beni oggetto degli investimenti siano trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dell Italia, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta in cui è stato effettuato l investimento. 2. Finanziamenti agevolati per macchinari, impianti e tecnologie digitali c.d. Nuova Sabatini L'art. 2 del D.L. 69/2013 ha introdotto l'agevolazione c.d. Nuova Sabatini. Detta agevolazione permette alle micro, piccole e medie imprese di accedere a contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti stipulati per l'acquisto. (anche mediante operazioni di leasing finanziario) di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e in tecnologie digitali. Le misure agevolative sono riconosciute alle imprese con meno di 250 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro purché aventi sede operativa in Italia. foglio n. 2

Gli investimenti agevolabili devono essere destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, localizzate nel territorio nazionale. Gli stessi devono essere inoltre capitalizzati e figurare alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'attivo dell'impresa per almeno 3 anni. L'intervento agevolativo, consiste nella concessione, sione, da parte del MISE, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio previsto, di un contributo in conto interessi in favore delle PMI che hanno ottenuto finanziamenti da parte di banche e intermediari abilitati convenzionati, a parziale copertura degli interessi a carico delle imprese; oltre alla possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista (80%), sul finanziamento bancario ottenuto dall'impresa, con priorità di accesso. Per ciascuna impresa beneficiaria, il finanziamento: deve essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello Sviluppo economico, l'associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti spa, a copertura degli investimenti agevolabili; deve avere una durata massima di 5 anni dalla a data di stipula del contratto ed un valore non inferiore a 20.000,00 euro e non superiore a 2 milioni di euro (anche se frazionato in più iniziative di acquisto); deve essere concesso entro il 31.12.2016. Le imprese interessate devono presentare domanda utilizzando gli appositi modelli disponibili nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico tramite indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), alle le banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni, con i quali l'impresa successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento. L'erogazione del contributo è subordinata al completamento dell'investimento, da effettuarsi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento/contratto di leasing. Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nei seguenti casi: il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi; i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento; foglio n. 3

venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati; intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato. In relazione ai nuovi investimenti, le imprese interessate potrebbero quindi fruire cumulativamente, seppur nel rispetto dei suddetti limiti: del credito d imposta per investimenti in macchinari ed impianti; dei contributi in conto interessi relativi a finanziamenti agevolati, per effetto della Nuova Sabatini. 3. Credito d imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura c.d. Art bonus L art. 1 del D.L. 83/2014, entrato in vigore l 1 giugno 2014, ha introdotto un credito d imposta al fine di incentivare le erogazioni liberali tracciabili a sostegno della cultura e dello spettacolo effettuate da persone fisiche e giuridiche (c.d. Art-Bonus ). Il credito d imposta riguarda le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 per interventi di: manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali); realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito d imposta spetta nella misura del: 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2014 e 2015; 50% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016. Il credito d imposta è riconosciuto nel limite del: 15% del reddito imponibile delle persone fisiche; 5 per mille dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito d impresa. Il credito d imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d impresa il credito d imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24. L utilizzo in compensazione può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1 giorno del periodo d imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono della prima quota annuale del credito d imposta (nella misura di un terzo dell importo maturato) foglio n. 4

nella dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui è stata effettuata l erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. 4. Credito d imposta per l assunzione di personale altamente qualificato Con il D.M. del 28 luglio 2014 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze relative al credito d imposta per l assunzione di personale altamente qualificato, di cui all art. 24 del D.L. 83/2012 convertito. Possono beneficiare del credito d imposta in esame tutti i soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, titolari di reddito di impresa. È ricompreso nell agevolazione il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato o alle trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data dell assunzione, a partire dal 26 giugno 2012, di: personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico/scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo; personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera, senza vincoli sulle attività di impiego. Il credito d imposta è pari al 35% dei suddetti costi aziendali, con un ammontare massimo, per dipendente, di 200.000,00 euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24. Le istanze per la concessione del credito d imposta in esame, devono essere presentate al Ministero dello Sviluppo economico, in via telematica, tramite il sito www.cipaq@mise.gov.it sulla base dei modelli approvati con il citato provvedimento. In fase di prima applicazione, le istanze di accesso al credito d imposta in esame devono essere presentate: dal 15 settembre 2014 e fino al 31 dicembre 2014, in relazione ai costi sostenuti per le assunzioni nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012; dal 10 gennaio 2015, in relazione ai costi sostenuti per le assunzioni nell anno 2013; dal 10 gennaio 2016, in relazione ai costi sostenuti per le assunzioni nell anno 2014. DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO 5.1.Crediti d imposta per le imprese agricole e agroalimentari foglio n. 5

L art. 3 del D.L. n.91/2014 ha previsto alcune agevolazioni, attualmente in attesa del consenso da parte della Commissione Europea, per le imprese agricole e agroalimentari producono prodotti agricoli, della pesca e dell acquacoltura, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi. Ai suddetti soggetti viene riconosciuto un credito d imposta nella misura del 40% delle spese sostenute nel periodo d imposta in corso al 31.12.2014 e nei due successivi per la realizzazione e l ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, fino ad un massimo di 50.000,00 euro. 5.2.Crediti d imposta per le reti di imprese Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese, ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, ai suddetti soggetti, lo stesso art. 3 del D.L. n.91/2014, ha concesso il riconoscimento di un credito d imposta basato sulle spese per investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera. Anche in questo caso sarà necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea. Tale credito d imposta è riconosciuto nella misura del 40% delle spese sostenute nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi e comunque in misura non superiore a 400.000,00 euro. 5.3.Mutui agevolati per giovani imprenditori agricoli L art. 7 - bis del D.L. n.91/2014 ha introdotto misure di favore, consistenti nell'erogazione di mutui agevolati, per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria agricola e il ricambio generazionale. La concessione delle agevolazioni è, tuttavia, subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese subentrati devono: essere costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.; foglio n. 6

essere amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Ai suddetti soggetti, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. 5.4.Nuova detrazione IRPEF per giovani agricoltori È stata inoltre introdotta dall art. 7 co 1 e 2 del D.L. n.91/2014 una detrazione IRPEF per i giovani agricoltori, in relazione ai terreni presi in affitto. La nuova detrazione riguarda i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni. La detrazione IRPEF, a regime a decorrere dal periodo d imposta 2014, è pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli: entro il limite di 80,00 euro per ciascun ettaro preso in affitto; fino ad un massimo di 1.200,00 euro annui. In caso di incapienza dell IRPEF lorda, è riconosciuto al contribuente un credito d imposta di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. Perché possa applicarsi la detrazione, è necessario che il contratto di affitto dei terreni sia stipulato per iscritto ed i terreni non siano di proprietà di uno dei genitori del giovane agricoltore. 5.5.Potenziamento della deduzione IRAP a favore del settore agricolo I produttori agricoli possono fruire, al ricorrere di determinati requisiti, delle deduzioni IRAP finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale, anche con riferimento ai dipendenti a tempo determinato. La concreta operatività della misura agevolativa in esame è subordinata all autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Potranno beneficiare, a partire dal periodo d imposta 2014, dell agevolazione: foglio n. 7

i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d affari annuo non superiore a 7.000,00 euro, i quali si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA; le società agricole di cui all art. 2 del DLgs. 99/2004. 5.6.Assunzioni incentivate in agricoltura È previsto un incentivo a favore delle imprese agricole che nel periodo tra il 01 luglio 2014 e il 30 giugno 2015 assumano con contratto di lavoro subordinato giovani under 35 privi di impiego da almeno 6 mesi e privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il contratto di lavoro subordinato deve essere: a tempo indeterminato; oppure a tempo determinato, purché sia redatto in forma scritta, abbia una durata di almeno 3 anni e garantisca al lavoratore un periodo minimo di occupazione di almeno 102 giornate all anno. L incentivo, pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali è assegnato mediante compensazione dei contributi dovuti, è fruibile per un periodo complessivo di 18 mesi e, comunque, non può superare l importo annuale di: 3.000,00 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato; 5.000,00 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato. L incentivo è riconosciuto dall INPS sulle base delle domande presentate dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti dall Istituto ed in base all ordine cronologico di presentazione delle domande; qualora le risorse finanziarie disponibili siano insufficienti, l Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande. * * * Restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, è gradita l occasione per inviarvi i migliori saluti. Studio Alberti Ubini Castagnetti foglio n. 8