AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

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AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2013

INDICE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - ANNO 2013 Art.1 campo di applicazione " 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure " 3 Sistema delle relazioni sindacali " 4 Quantificazione delle risorse decentrate " 5 Criteri di utilizzo delle risorse decentrate " 6 Criteri per l'incentivazione della produttività " 7 Progressioni economiche orizzontali " 8 Posizioni organizzative " 9 Criteri per la remunerazione di particolari condizioni lavorative, di specifiche responsabilità e specifiche norme di legge " 10 Buono pasto " 11 Norma di rinvio Allegato "A" - Determinazione del fondo anno 2013 Tabelle dì vantazione Tabella C valutazione individuale per la produttività Tabella E valutazione per la indennità di risultato p.o.

L'anno duemilatredici, il giorno del mese di alle ore nella sede dell' Azienda Territoriale per l'edilizia Residenziale Pubblica della provincia di Catanzaro si è riunita la Delegazione Trattante dell'ente, come di seguito composta: PARTE PUBBLICA: 1. Avv. Ugo Cardini PARTE SINDACALE: per la R.S.U. (rappresentanza sindacale unitaria): 1. Sandro Gironda Veraldi 2. Gianluca Martino 3. Francesca Migliaccio 4. Francesco Rotundo 5. Mario Sanzo - I rappresentanti territoriali delle 1. Antonio Meliti 2. firmatarie del CCNL : rappr. CGIL FP rappr. CISL FP 3. Francesco Caparello rappr. UIL FPL Delegazione di parte pubblica per come designata con Decreto Direttore Generale n 2 del 28.1.2013.

\ARTICOLO 1 Campo di applicazione 11 presente CCDI si applica al personale dell'ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale. Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come D.Lgs n. 165/01. Gli istituti giuridici ed economici del presente contratto si adeguano alla normativa di cui all'art. 21 della legge Regionale 30.8.1996 n 27 " Fino alla emanazione della legge regionale di trasformazione delle ATERP in enti pubblici economici, ai dirigenti ed al personale delle Aziende si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi di lavoro del comparto del personale delle Regioni - Autonomie Locali, nonché di ogni altro provvedimento legislativo statale o regionale in materia di personale ". \ARTICOLO 2 Durata e decorrenza di applicazione del contratto 1. Il presente CCDI ha valenza dal 1 gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2013 sia per la parte normativa che per la parte economica. Vengono definite con apposito accordo annuale le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle risorse umane e della produttività di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 2002-2005. 2. Il presente CCDI, si rinnova tacitamente, alla scadenza, sia per la parte normativa, che per la parte economica, salvo formale disdetta di una delle parti, nel qual caso le disposizioni contrattuali sottoscritte rimangono in vigore fino alla data del nuovo contratto. ARTICOLO 3 Sistema delle relazioni sindacali 1. Le parti confermano i contenuti e la validità del vigente protocollo d'intesa per le relazioni sindacali, finalizzato a disciplinare le modalità di conduzione delle relazioni sindacali nell'azienda, in conformità e nel rispetto di quanto previsto in materia dal vigente CCNL per Regioni ed Autonomie Locali e dal D.L.gs 165/01. 2. In tal senso, il protocollo d'intesa di cui al comma 1 si raccorderà con apposita intesa che sarà sottoscritta dalle parti entro sessanta giorni dalla stipula del presente contratto.

ARTICOLO 4 Quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 1. A valere per l'anno 2013, le risorse di cui all'art. 31 e 32 del CCNL 22/01/04, sono quantificate nell'ammontare di 559.706,90 specificato nel prospetto allegato A, debitamente sottoscritto dal Dirigente Responsabile, parte integrante e sostanziale del presente CCDI. Delibera n. 185 del 2/05/2013. 2. In applicazione ed ai sensi del comma 2 bis art. 9 della Legge 102/2010, è stata quantificata la somma pari ad 25.937,11 da portare in riduzione delle risorse stabili, sulla base del confronto dei valore medio relativo all'anno 2010; intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei dipendenti presenti, rispettivamente al 1 gennaio e al 31 dicembre dell'anno 2010, e quelli dell'anno 2012. Tale variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale ha determinato la misura della variazione da operarsi sul fondo anche in relazione all'effettivo servizio prestato (Circolare n. 12 15/4/2011 del Ministero dell'economia e delle Finanze). 3. Per effetto di quanto al comma 2 J'ammontare effettivo delle risorse del fondo 2013 è pari a 533.769,79 di cui 47.617,39 per risorse variabili ed 486.152,40 per risorse stabili. ARTICOLO 5 Criteri di utilizzo delle risorse 1. Le risorse di cui all'art. 4, comma 3, sono destinate alla attuazione delle attività di sviluppo delle risorse umane e per le iniziative finalizzate al miglioramento della produttività, efficienza ed efficacia dei servizi dell'azienda. 2. In relazione alla finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 4, per l'anno 2013, sono utilizzate sulla base della ripartizione sotto indicata e per come disciplinato nei rispettivi articoli : Articolo 6 - incentivazione della produttività Articolo 7 - progressione economica orizzontale sino al 2010 Articolo 8 - posizioni organizzative retribuzione risultato Articolo 9 - punto 1 ) responsabilità personale categoria "C" e "D' punto 2) attività art. 36 CCNL 2002/2005 punto 3) maneggio valori punto 4) particolari condizioni lavorative punto 5) attività art. 15 lettera K - CCNL Indennità di comparto 0.000,00 302.813,34 90.350,00 22.587,50 00.000,00 0.000,00 000,00 0.000,00 47.617,39 33.659,94 totale 533.769,79

ARTICOLO 6 Criteri per l'incentivazione della produttività 2. 3. 4. Il fondo per l'incentivazione della produttività, nell'ammontare di 0.000,00 è destinato alla produttività individuale ed i relativi incentivi saranno assegnati sulla base delle risultanze della scheda di valutazione (allegato tabella "C") parte integrante del sistema di valutazione permanente del presente CCDI, formulata e sottoscritta dal Dirigente preposto. L'erogazione della somma d'incentivazione per la produttività, spettante ad ogni singolo dipendente, è determinata dal prodotto del valore unitario del punto moltipllcato per il totale del punteggio ottenuto con la scheda di valutazione individuale. Il valore unitario del punto si ottiene dividendo l'ammontare delle specifiche risorse assegnate a ciascun Servizio per la somma dei punteggi delle schede individuali. La valutazione utile riportata nella scheda individuale tabella "C" per la corresponsione dell'incentivo non deve essere complessivamente inferiore a 70/100 (settanta su cento). Le relative risorse saranno ripartite tra i vari Servizi dell'azienda, in ossequio a quanto previsto dall'intesa sottoscritta con il CCDI 1999. ARTICOLO 7 Progressione economica orizzontale 1. Ferma restando ìa normativa in materia, per l'anno 2013 le parti prendono atto delle previsioni contenute nell'art.9 del D.L. n 78/2010 convertito in legge n 122/2010, secondo cui, per gli anni 2011-2012 - 2013 le progressioni hanno effetti ai fini esclusivamente giuridici, escludendo ogni correlata corresponsione economica. 2. Per gli anni sino al 2010, l'importo per progressioni economiche orizzontali, complessivamente è pari a 302.813,34. ARTICOLO 8 Posizioni organizzative 1. In attuazione della disciplina di cui agli articoli 8-9-10 del CCNL 31/03/99 e successive modifiche, l'azienda conferma quanto istituito per posizioni di lavoro con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato (Posizioni Organizzative) espletando anche la prevista fase di concertazione di cui all'art.16 CCNL 31/03/99.

2. Per l'anno 2013 le risorse destinate alle Posizioni Organizzative, comprensive di retribuzione di posizione e di risultato, ammontano ad 112.937,50 di cui 90.350,00 quale retribuzione di posizione ed 22.587,50 per il risultato. ARTICOLO 9 Criteri per la remunerazione di particolari condizioni lavorative, di specifiche responsabilità e di specifiche norme di legge. Una quota del fondo, pari ad 00.000,00 di cui alla tabella A, è destinata alla erogazione di compensi correlati a: 1) [RESPONSABILITÀ1 PERSONALE CATEGORIA "C" e "D" Articolo 17 CCNL 1.4.1999 L' art. 17 comma 2 lettera f CCNL 1/04/1999 prevede che " le risorse di cui all'art.15 sono utilizzate per : compensare in misura non superiore a 2.500.00 annui lordi : l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11,comma 3, del CCNL del 31.3.1999 ; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 1/4/1999. " Compensare il personale della categoria C e D assegnato, in base a formale provvedimento di designazione del Dirigente preposto, a compiti funzioni ed attività connesse a specifiche professionalità e specializzazioni inerenti la propria attività lavorativa e/o al coordinamento di personale sotto ordinato e/o a responsabilità di procedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche. Per tali responsabilità l'importo massimo non può superare 2.500,00 annui lordi e così parametrate da O a: per i dipendenti di Categ. D - Responsabili di ufficio 0.000,00 per i dipendenti di Categ. D - Responsabili di linea di attività 0.000,00 per i dipendenti di Categ. C- Responsabili di procedimento 0.000,00 2) ATTIVITÀ1 Articolo 36 CCNL 22.1.2004 quadriennio 2002-2005 Compensare come previsto ah'art.36 comma 2 dei CCNL 22.01.04, le specifiche responsabilità del personale delle Categorie B-C, attribuite con atto formale dal Dirigente preposto per io svolgimento di compiti di responsabilità, agli archivisti informatici (immissione dati), progettisti, protocollo informatico e/o peculiari procedure informatiche, Urp. Per tali responsabilità l'importo massimo del compenso è definito in 000,00 annui lordi. 3) [MANEGGIO VALORI - Articolo se CCNL 14.9.2000 Compensare il personale adibito in via continuativa a maneggio di valori e più precisamente banconote ed assegni, con un'indennità giornaliera di effettivo servizio pari a 1,50. 4) ATTIVITÀ' DISAGIATE-Articolo 17 comma 2 del CCNL 1.4.1999 Remunerare il personale che svolge la prestazione lavorativa con specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, diverse dalla generalità degli altri dipendenti: incaricati di servizi ausiliari, dell'apertura e chiusura uffici. L'indennità giornaliera di effettivo servizio è pari ad 1,50.

5) [INCENTIVI ATTIVITÀ1-Articolo 15 comma 1 lettera K CCNL 1.4.1999 Ai dipendenti che svolgono attività derivanti da specifiche norme di legge (Merlonì, Ufficio Legale, ecc.) sono assegnati proventi derivanti da tali attività, con le modalità riportate negli appositi Regolamenti, e comunque suddivisi secondo la tipologia di provenienza delle diverse risorse per come richiamato nel comma 6 ari 10 del CCDI anno 2003. La somma complessiva per tali incentivi è pari ad 47.617,39. In totale la somma ai punti 1-2-3-4-5 è pari a 00.000,00. ARTICOLO 10 Buono pasto 1. I dipendenti hanno diritto ad un buono pasto, sostitutivo del servizio di mensa, nei giorni che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero di permessi personali secondo la normativa vigente (n 3 ore mensili). Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio (vedi art. 45 comma 2 del CCNL 1998/2001) 2. Per avere diritto al buono pasto bisogna prestare servizio pomeridiano, con le modalità di cui al punto 1, per almeno due ore. ARTICOLO 11 Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, con riferimento particolare alle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, le parti concordano di rinviare alla vigente normativa contrattuale nazionale.

L'anno 2013 de! giorno 13 del mese di settembre alle ore 10,00 nella sede dell'azienda TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA della provincia di CATANZARO si è riunita la delegazione trattante dell' ente: PARTE PUBBLICA: 1. avv, Ugo Cardini; PARTE SINDACALE: per la R.S.U, {rappresentanza sindacale unitaria): 1. Sandro Gironda Veraldi 2. Gianiuca Martino 3. Francesca Migliaccio 4. Francesco Rotundo 5. Mario Sanzo - I rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL : 1. Antonio Meliti rappr, CGIL FP 2. Antonio Cristofaro rappr. CISL FP 3. Francesco Caparello rappr. UIL FPL La delegazione trattante regolarmente costituita, conviene quanto appresso:

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti rilasciata con delibera n. 185 del 2/05/2013, e la delibera Direttore Generale n 333 del giorno 05/09/2013 di autorizzazione alla firma, le parti sottoscrivono il presente CCDI anno 2013 relativo al personale dipendente dell'ente, che acquista immediata efficacia.