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Circolare informativa per la clientela n. 7/2011 del 24 febbraio 2011 VERSAMENTO del SALDO IVA RELATIVO al 2010 In questa Circolare 1. Versamento del saldo Iva 2010 Modalità 2. Differimento del versamento in caso di dichiarazione unificata 3. Rateizzazione

1. VERSAMENTO del SALDO IVA 2010: MODALITÀ L Iva dovuta risultante dalla dichiarazione annuale 2011 deve essere versata entro il 16 marzo 2011: il limite minimo di versamento è pari ad euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Il versamento deve essere effettuato tramite il Modello F24 da trasmettere in via telematica. La sezione del modello di pagamento da utilizzare è quella denominata «Erario», da compilarsi secondo le seguenti modalità: colonna codice tributo il codice da utilizzare per il versamento dell Iva a debito risultante dalla dichiarazione Iva è il codice 6099 Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale; colonna rateazione/regione/prov./mese rif. in tale colonna va indicata la rata che si sta versando unitamente al numero totale di rate prescelto, nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateazione della somma dovuta a titolo di debito annuale Iva. Nel caso di versamento in un unica soluzione va indicato 0101. colonna anno di riferimento in tale colonna va indicato di riferimento dell Iva da versare: con riferimento all Iva annuale dovrà pertanto essere indicato «2010» colonna importi a debito versati in tale colonna va indicato l importo dell Iva a debito risultante dalla dichiarazione Iva 2011. I contribuenti possono versare l Iva a debito risultante dalla dichiarazione annuale in unica soluzione ovvero rateizzare quanto dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre. Sull importo delle rate successive alla prima è dovuto l interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (art. 5, D.M. 21.5.2009), secondo la tabella riportata più avanti. Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata, il versamento dell Iva annuale può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Di conseguenza i termini di versamento possono differire a seconda che la dichiarazione sia presentata in forma autonoma o unificata. Il contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva autonoma deve obbligatoriamente effettuare il versamento dell Iva annuale entro il 16.3.2011, salva la possibilità di rateizzare l importo, maggiorando dello 0,33% mensile l ammontare di ogni rata successiva alla prima. Il contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva in forma unificata può effettuare il versamento dell Iva annuale: in un unica soluzione entro il 16 marzo; in un unica soluzione entro la scadenza del Modello Unico, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi; rateizzando l importo a decorrere dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l ammontare di ogni rata successiva alla prima; rateizzando l importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al Modello Unico, maggiorando dapprima l importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima. Con riferimento alle modalità di presentazione della dichiarazione Iva, il D.L. 78/2009, conv. con modif. dalla L. 102/2009 ha stabilito che i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione in forma unificata e che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla stessa, possono presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma. Successivamente con la C.M. 25.1.2011, n. 1/E l Agenzia delle Entrate ha precisato che la possibilità di non comprendere la dichiarazione Iva in quella unificata è riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti, a prescindere, quindi, dalla presenza di un credito o di un debito annuale. La conseguenza derivante dalla presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva a debito, comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 16 marzo in un unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l importo di ciascuna rata successiva alla prima, senza la possibilità di effettuare i versamenti entro la scadenza del Modello Unico.

2. DIFFERIMENTO del VERSAMENTO in CASO di DICHIARAZIONE UNIFICATA Per la definizione delle scadenze del Modello Unico cui è necessario fare riferimento per il possibile versamento dell Iva annuale in caso di dichiarazione presentata in forma unificata, si deve distinguere tra persone fisiche/società di persone e società di capitali. Persone fisiche e società di persone Persone fisiche e società di persone devono effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute entro il 16 giugno dell anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, con possibilità di differirlo entro il trentesimo giorno successivo al 16 giugno con una maggiorazione dello 0,40%. Di conseguenza il versamento dell Iva annuale può essere effettuato alle seguenti scadenze con le relative maggiorazioni (fatta salva la possibilità di rateizzare l importo): entro il 16 marzo: senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi; dal 17 marzo al 16 aprile: con la maggiorazione dello 0,40%; dal 17 aprile al 16 maggio: con la maggiorazione dello 0,80%; dal 17 maggio al 16 giugno: con la maggiorazione dell 1,20%; dal 17 giugno al 16 luglio: con la maggiorazione dello 0,40% sull importo maggiorato dell 1,20%. Soggetti Ires Per i soggetti Ires l individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute dipende dalla data di chiusura dell esercizio e dalla data di approvazione del bilancio. Infatti, se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%. Una società di capitali con periodo di imposta coincidente con l anno solare (1.1.2010 31.12.2010) e con data di approvazione del bilancio 12.4.2011, manifesta un debito risultante dalla dichiarazione Iva annuale, da presentarsi in forma unificata, di 2.500 euro. Poiché il termine di versamento a saldo delle imposte risultanti dal Modello Unico è il 16.6.2011, le possibilità di versamento del debito Iva sono le seguenti: Scadenza Importo Interessi Totale 16 marzo euro 2.500,00 euro 2.500,00 16 aprile euro 2.500,00 euro 10,00 euro 2.510,00 16 maggio euro 2.500,00 euro 20,00 euro 2.520,00 16 giugno euro 2.500,00 euro 30,00 euro 2.530,00 16 luglio euro 2.530,00 euro 10,12 euro 2.540,12

Per una società di capitali, con periodo di imposta 1.6.2009 31.5.2010 e con data di approvazione del bilancio 15.9.2010, la data del 16.11.2010 rappresenta il termine di versamento a saldo delle imposte risultanti dal Modello Unico. In questo caso la dichiarazione Iva della società non può che essere presentata in forma autonoma, in quanto il suo periodo di imposta non coincide con l anno solare, e quindi il versamento dell Iva annuale risultante dalla dichiarazione deve avvenire entro il 16.3.2011 (salva la possibilità di rateizzazione). Se, invece, il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, e quindi è possibile la proroga per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%. Società di capitali, con periodo di imposta coincidente con l anno solare (1.1.2010 31.12.2010) e con data di approvazione del bilancio 15.5.2011, manifesta un debito risultante dalla dichiarazione Iva annuale, da presentarsi in forma unificata, di 2.500 euro. Poiché il termine di versamento a saldo delle imposte risultanti dal Modello Unico è il 16.6.2011, le possibilità di versamento del debito Iva sono le seguenti: Scadenza Importo Interessi Totale 16 marzo euro 2.500,00 euro 2.500,00 16 aprile euro 2.500,00 euro 10,00 euro 2.510,00 16 maggio euro 2.500,00 euro 20,00 euro 2.520,00 16 giugno euro 2.500,00 euro 30,00 euro 2.530,00 16 luglio euro 2.530,00 euro 10,12 euro 2.540,12 Società di capitali, con periodo di imposta coincidente con l anno solare (1.1.2010 31.12.2010) e con data di approvazione del bilancio 10.6.2011, manifesta un debito risultante dalla dichiarazione Iva annuale, da presentarsi in forma unificata, di 2.500 euro. Poiché il termine di versamento a saldo delle imposte risultanti dal Modello Unico è il 16.7.2011, le possibilità di versamento del debito Iva sono le seguenti: Scadenza Importo Interessi Totale 16 marzo euro 2.500,00 euro 2.500,00

16 aprile euro 2.500,00 euro 10,00 euro 2.510,00 16 maggio euro 2.500,00 euro 20,00 euro 2.520,00 16 giugno euro 2.500,00 euro 30,00 euro 2.530,00 16 luglio euro 2.500,00 euro 40,00 euro 2.540,00 16 agosto euro 2.540,00 euro 10,16 euro 2.550,16 Da ultimo, nel caso il cui il bilancio non venga approvato, bisogna distinguere le diverse situazioni che si possono venire a creare: se l approvazione doveva avvenire nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l approvazione doveva avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell esercizio, il versamento va fatto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. 3. RATEIZZAZIONE L Iva dovuta risultante dalla dichiarazione annuale può essere rateizzata in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente, da versarsi entro il giorno 16 di ogni mese. La rateizzazione deve in ogni caso concludersi entro il 16 novembre dell anno di presentazione della dichiarazione. Anche in questo caso il numero di rate ed i termini di versamento dipendono dalle modalità di presentazione della dichiarazione. Dichiarazione Iva autonoma Poiché il contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva autonoma deve obbligatoriamente effettuare il versamento dell Iva annuale entro il 16.3.2011, potrà decidere di rateizzare l importo dovuto da un minimo di 2 rate ad un massimo di 9 rate, corrispondendo un interesse pari allo 0,33% mensile (misura introdotta dall art. 5, D.M. 21.5.2009). Pertanto le rate presenteranno i seguenti interessi: RATEIZZAZIONE del DEBITO IVA INTERESSI Rata Scadenza Interessi 1 16 marzo 2 16 aprile 0,33% 3 16 maggio 0,66% 4 16 giugno 0,99%

5 16 luglio 1,32% 6 16 agosto 1,65% 7 16 settembre 1,98% 8 16 ottobre 2,31% 9 16 novembre 2,64% Società di capitali con periodo di imposta non coincidente con l anno solare e, pertanto, obbligata alla presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma, presenta un importo di Iva a debito risultante dalla dichiarazione di euro 7.000, che decide di rateizzare in 7 rate di importo pari a euro 1.000. Di seguito vengono evidenziate le rate, con scadenze ed interessi, e le modalità di compilazione del Modello F24 alle varie scadenze: Rata Scadenza Importo Interessi Totale 1 16 marzo euro 1.000,00 euro 1.000,00 2 16 aprile euro 1.000,00 euro 3,30 euro 1.003,30 3 16 maggio euro 1.000,00 euro 6,60 euro 1.006,60 4 16 giugno euro 1.000,00 euro 9,90 euro 1.009,90 5 16 luglio euro 1.000,00 euro 13,20 euro 1.013,20 6 16 agosto euro 1.000,00 euro 16,50 euro 1.016,50 7 16 settembre euro 1.000,00 euro 19,80 euro 1.019,80 Dichiarazione Iva unificata Anche il contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva in forma unificata può rateizzare l Iva a debito risultante dalla dichiarazione, così come avviene per qualsiasi altra imposta risultante dal modello Unico. In considerazione del fatto che il termine per il versamento dell Iva annuale per tali soggetti può essere fatto coincidere con il termine di versamento a saldo delle imposte risultanti da Unico, il numero delle rate dipende dalla scelta del contribuente e dalla data in cui si versa la prima rata. In ogni caso la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre ed è previsto un interesse pari allo 0,33% mensile (art. 5, D.M. 21.5.2009).

Società di capitali, con periodo di imposta coincidente con l anno solare (1.1.2010 31.12.2010) e con data di approvazione del bilancio 15.4.2011, presenta un debito risultante dalla dichiarazione Iva annuale, da presentarsi in forma unificata, di 2.500 euro. Decide di iniziare il versamento del saldo al 16.6.201., e di rateizzarlo in cinque rate. Di seguito vengono evidenziate le rate, con scadenze ed interessi. L importo dell Iva deve essere maggiorato dell 1,2% (0,40% mensile), dovuto al differimento del pagamento dal 16.3 al 16.6: di conseguenza l importo da rateizzare è pari a 2.530 euro. Rata Scadenza Importo Interessi Totale 1 16 giugno euro 506,00 euro 506,00 2 16 luglio euro 506,00 euro 1,67 euro 507,67 3 16 agosto euro 506,00 euro 3,34 euro 509,34 4 16 settembre euro 506,00 euro 5,01 euro 511,01 5 16 ottobre euro 506,00 euro 6,68 euro 512,68 Società di capitali, con periodo di imposta coincidente con l anno solare (1.1.2010 31.12.2010) e con data di approvazione del bilancio 15.4.2011, presenta un debito risultante dalla dichiarazione Iva annuale, da presentarsi in forma unificata, di 3.000 euro. Decide di iniziare il versamento del saldo al 16.7.2011, e di rateizzarlo in cinque rate. Di seguito vengono evidenziate le rate, con scadenze ed interessi. Innanzitutto l importo dell Iva deve essere maggiorato dell 1,2% (0,40% mensile), dovuto al differimento del pagamento dal 16 marzo al 16 giugno, e l importo così determinato maggiorato dello 0,40% per il differimento del termine di versamento al trentesimo giorno successivo alla scadenza del 16 giugno: di conseguenza l importo da rateizzare è pari a euro 2.530. Rata Scadenza Importo Interessi Totale 1 16 luglio euro 609,63 euro 609,63 2 16 agosto euro 609,63 euro 2,01 euro 611,64 3 16 settembre euro 609,63 euro 4,02 euro 613,65 4 16 ottobre euro 609,63 euro 6,04 euro 615,67 5 16 novembre euro 609,63 euro 8,05 euro 617,68