Normativa e Definizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Codice Penale

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in materia di sicurezza ed igiene del lavoro Rev. 1 del 28/11/2012 ARISSA- Maggio 2015 Codice Penale Art. 437 -Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Art. 451 -Omissione colposa di cautele o difese contro i disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorsocontro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da. 3 4 Art. 589 -Omicidio colposo Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavorola pena è della reclusione da due a sette anni. 5 Art. 590 -Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a 1239. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi conviolazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da 500 a 2000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. 6

Codice Civile Art. 2048 -Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto. 7 Art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. 8 Art 2087 Tutela delle condizioni di lavoro L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro Legge 977/67 e s.m.i.: Tutela del lavoro dei bambinie degli adolescenti Legge 186/68: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettricied elettronici Legge46/90: Dichiarazione di conformità degli impianti 9 10 D.Lgs. 475/92: Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale D.Lgs. 230/95 e s.m.i.: Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti 11 12

D.M. 10/03/98 e s.m.i.: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenzanei luoghi di lavoro D.Lgs. 151/01: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 D.P.R. 462/01: Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terradi impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi D.Lgs. 231/01: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 13 14 D.M. 388/03: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni D.Lgs. 66/03: Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro D.M. 329/04: Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressionee degli insiemi di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 15 16 Intesa Conferenza Stato Regioni 16/03/06: Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131 Intesa Conferenza Stato Regioni 30/10/07: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza 17 D.M. 09/03/07: Prestazioni di resistenza al fuocodelle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Legge 123/07: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia D.M. 37/08: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici 18

D.Lgs. 81/08: Attuazione, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Art. 37 Formazione dei lavoratori -«1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato,.» (Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in vigore dal 11/01/2012) D.Lgs. 106/09: Disposizioni integrativee correttive del D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 17/10: Recepimento della direttiva2006/42/ce, relativa alle macchinee che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori 19 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Lettera Circolare 18/11/2010: Approvazione delle indicazioni generali necessarie alla valutazione dello stress lavoro-correlato D.P.R. 177/11: Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. 81/08 D.P.R. 151/11: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 20 Legislazione vigente in ambito scolastico DM 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica. DM 26/08/1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. D.M. N 331 DEL 24 LUGLIO 1998 Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. DECRETO MINISTERIALE 21 GIUGNO 1996, N. 292 Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96. DM 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica prevede tra l altro che le aule siano di altezza non minore a tre metri e che il rapporto alunni superficie sia di 1.80 mq/alunno nelle scuole materne, elementari e medie, oltre che di 1,96 mq/alunno nelle scuole superiori, senza tener conto degli arredi (es. cattedra e armadi). Pertanto in funzione di quanto detto, in una classe di scuola materna, elementare o media con numero di 25 alunni, essendo l'indice minimo per alunno di 1,80 mq, la superficie minima necessaria al netto degli arredi (senza cattedra e armadi e altro mobilio, fatta eccezione per i banchi e per le sedie) deve essere di almeno 45 mq (1,8x25), per un'altezza minima di metri tre. 21 22 DM 26/08/1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica ha previsto un massimo affollamento individuato in 26 persone ad aula (compresi alunni, insegnanti, sostegno, ecc) ma senza indicare alcunché in merito alla superficie minima (già comunque specificato nel DM 18/12/75). Tale Decreto indica inoltre specifiche di progetto strutturali degli ambienti scolastici tra cui; La larghezza delle via d uscita deve essere multipla del modulo di uscita (0,6) e non inferiore a due moduli (1,2 m). La misura delle singole uscite va misurata nel punto più stretto. Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza minima di 1,2 ml ed aprirsi nel senso dell esodo quando il numero massimo di presenti nell aula sia superiore a 25 (5 nelle aule ove si manipolano sostanze infiammabili). Le porte che si aprono verso i corridoi non devono ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi. D.M. n 331 del 24 luglio 1998 Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. Stabilisce il numero minimo e massimo di alunni necessari per formare una classe: per la scuola dell infanzia, minimo di 15 alunni e massimo 25; per la scuola elementare, minimo di 10 alunni e massimo 25; per le scuole medie, minimo di 15 alunni e massimo 25; infine per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le classi sono costituite da non meno di 25 alunni e non più di 20 alunni nelle classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, che accolgono alunni in situazione di handicap. Il D.M. n 331 del 24 luglio 1998 non detta norme tecniche ma all art. 18.5 demanda al Dirigente Scolastico la verifica della presenza di elementi obiettivi che rendono necessario costituire classi con un numero inferiori di alunni, qualora le aule ed i laboratori siano di limitate dimensioni. Anche se l art. 18.5 è dettato per le scuole superiori le disposizioni contenute possono essere estese, per analogia, anche alla scuola dell infanzia, elementare e media. 23 24

D.M. n 331 del 24 luglio 1998 Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. Nel caso in cui ci si trovi ad utilizzare aule di dimensioni non sufficienti, l istituzione scolastica, assolto all obbligo di cui al co. 3, art. 18 del D.Lgs. 81/08 con l inoltro della richiesta all'ente competente in merito ai lavori di adeguamento degli edifici, attrezzature, impianti, ecc. (per la c.d. messa a norma) ha l'obbligo di adottare, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell organo di vigilanza territorialmente competente, le misure alternative al fine di garantire un equivalente livello di sicurezza in attesa dell'esecuzione dei lavori, come previsto dall art. 63 co. 5 del D.Lgs. 81/08. Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292 Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96. Ai fini ed effetti dei Decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 citati in premessa e ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di responsabilità, il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza, come segue: A) Uffici dell'amministrazione Centrale: il Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi; B) Uffici dell'amministrazione Periferica: i Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli Studi; C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi della Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali; D) Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie nazionali di Arte Drammatica e di Danza: i Presidenti dei Consigli di Amministrazione. 25 26 Documentazione di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome: Decreto Legislativo 81/2008 -Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro Indicazioni operative Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome: Linee guida per la valutazione del rumore negli ambienti di lavoro ; La valutazione dello stress lavoro-correlato 27 Le Definizioni del D.Lgs. 81/08 Art. 2, Comma 1 del D.Lgs. 81/08 Pericolo:proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Rischio:probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) del verificarsi del danno. Valutazione dei rischi:valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti 28 nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Lavoratore:persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati: il socio lavoratore di cooperativa o di società; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549 e 29 seguenti del Codice Civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della Legge 196/97, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi Regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione, ecc.. 30

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Dirigente:persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa. Preposto:persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 32 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Servizio di prevenzione e protezione dei rischi:insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Addetto al servizio di prevenzione e protezione:persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. 33 Medico competente:medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all articolo 29, comma 1 dello stesso Decreto, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al Decreto 81/08. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 34 Sorveglianza sanitaria:insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa. Salute:stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità. Prevenzione:il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno. 35 Formazione:processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Informazione:complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. Addestramento:complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro. 36

Ausilia s.n.c. Piazza Baracca, 15-48121 Ravenna Tel.: 0544 200378 Fax: 0544 1690726 info@ausilia.pro www.ausilia.pro C.F./P.IVA: 07104800961