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1 OGGETTO INCARICO DI FACENTE FUNZIONE QUESITO (posto in data 21 ottobre 2014) Ricopro da più di due anni l'incarico di direttore facente funzioni e tutto fa pensare, visto che ancora non è stato bandito il concorso,che dovrò ricoprire l'incarico ancora per molti altri mesi. Dopo il primo anno che mi viene retribuito secondo quanto previsto dal CCNL, per il periodo successivo è ipotizzabile avanzare richiesta di indennità di direttore come se lo fossi di fatto? RISPOSTA (inviata in data 2 novembre 2014) La situazione descritta nel quesito presenta purtroppo una frequenza notevole nella realtà delle aziende sanitarie italiane, nelle quali si continuano a prorogare gli incarichi di sostituzione ben oltre i termini previsti dalla normativa contrattuale, secondo la quale la sostituzione deve essere disposta per il periodo strettamente necessario a espletare le procedure concorsuali, ed in nessun caso dovrebbe avere una durata superiore ad un anno. È una situazione manifestamente iniqua, perché si attribuiscono ad un dirigente funzioni e responsabilità di fatto di direzione di struttura a fronte di un compenso, attualmente fissato in 535, 05 euro mensili (lordi), consentendo un risparmio all azienda di decine di migliaia di euro l anno. Il protrarsi della situazione oltre un certo limite configura il reato di indebito arricchimento, e con l assistenza di un buon legale è possibile (non certo, ma possibile) anche ottenere dall azienda un congruo risarcimento del danno subito. Adire le vie legali peraltro ha implicazioni evidentemente negative sul rapporto che lega un dirigente all azienda per la quale lavora, e compromette l esito del possibile futuro avviso pubblico per il conferimento dell incarico di direzione.

2 A favore dell azienda in un eventuale contenzioso giudiziario depone certamente il fatto che l espletamento delle procedure concorsuali è reso particolarmente difficile e complesso dall attuale congiuntura economica, che tra le tante conseguenze negative ha di fatto bloccato il turnover del personale, nonché quella clausola di salvaguardia che fu introdotta (non a caso) nel comma 1 dell articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il citato comma 1, che definisce i criteri generali che devono essere adottati nel conferimento degli incarichi dirigenziali, precisa infatti che Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile, che al riguardo prevede che Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conser-vazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.

3 (il testo dell articolo 18 del CCNL 1998_2001 è aggiornato sulla base delle integrazioni e modifiche apportate dall articolo 11, comma 1, lettere A) e B) del CCNL 2002_2005) CCNL 1998_2001 Articolo 18 SOSTITUZIONI 1. sostituzione del direttore di dipartimento In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione comprendano secondo l atto aziendale più strutture complesse. 2. sostituzione del direttore di struttura complessa Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima, indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che a tal fine si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione, o, comunque, della tipologia indicata alla lettera c) dell articolo 27 del CCNL 1998_2001, con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati. 3. sostituzione di un responsabile di struttura semplice Le disposizioni del comma 2 si applicano anche in caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall incarico di struttura semplice.

4 CCNL 1998_2001 Articolo 18 SOSTITUZIONI 4. sostituzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro Nel caso che l assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento dell incarico. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici. 5. sostituzione per il conferimento di altro incarico Nei casi in cui l assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali ove previsto dalle leggi regionali presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale o per distacco sindacale, l azienda applica il comma 4 e provvede con l assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma. 6. disciplina del rapporto di lavoro del dirigente in sostituzione Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall articolo 16 del CCNL 5 dicembre 1996. La disciplina dell incarico conferito è quella prevista dall articolo 15 e seguenti del decreto legislativo 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, la durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alle procedure di verifica e valutazione da parte del collegio tecnico per quanto concerne la qualità tecnico professionale e del nucleo di valutazione per quanto concerne le capacità manageriali e il raggiungimento degli obiettivi di budget.

5 CCNL 1998_2001 Articolo 18 SOSTITUZIONI 7. remunerazione dell incarico di sostituzione Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione prevista dai commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di euro 535,05 e per la sostituzione prevista dal comma 3 di euro 267,52. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse del fondo per la retribuzione di posizione o di quello per la retribuzione di risultato per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. 8. possibilità di conferire l incarico ad altro dirigente aziendale Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.

6 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali 1. criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre ammini-strazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. trasparenza e pari opportunità nel conferimento degli incarichi L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

7 CODICE CIVILE Articolo 2103 1. divieto di demansionamento Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. 2. trattamento giuridico ed economico per mansioni superiori Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. 3. trasferimento ad altra unità produttiva Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.