(D.M. Ministero economia e finanze 21/02/2013, G.U. 28/02/2013, n. 50)



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Al via la Tobin tax sulle azioni Ipsoa.it Saverio Cinieri (D.M. Ministero economia e finanze 21/02/2013, G.U. 28/02/2013, n. 50) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MEF, entra in vigore la Tobin tax sulle operazioni di trasferimento di azioni e strumenti partecipativi; per i derivati si partirà invece a luglio. Sempre entro luglio dovrà essere effettuato il primo versamento. Restano da definire gli adempimenti dichiarativi annuali a carico dei responsabili del versamento dell'imposta; la dichiarazione, comunque, non si dovrà presentare quando l'imposta liquidata sia di importo inferiore a 50 euro. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 21 febbraio 2013, attuativo della Tobin tax, cioè della nuova imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dalla legge di Stabilità 2013 (art. 1, commi da 491 a 499 legge n. 228/2012). L imposta si applica sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi (comma 491), sulle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari (comma 492), nonché sulle operazioni ad alta frequenza (come definite dal comma 495). Le norme della legge di Stabilità hanno rimandato ad un apposito decreto l attuazione della nuova tassazione che entra in vigore per le operazioni di trasferimento di azioni e strumenti partecipativi intercorse dal 1 marzo 2013 (la data slitta al 1 luglio per le operazioni su strumenti derivati, anche ad alta frequenza ). Pertanto, le disposizioni attuative arrivano proprio sul filo di lana.

Azioni ed altri strumenti finanziari soggetti all imposta L imposta si applica, innanzitutto, sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato. Pertanto, con l art. 2 si chiarisce che ciò che rileva, dal punto di vista territoriale, è la sede legale della società emittente. Inoltre, viene precisato che non rientrano nell ambito applicativo dell imposta i trasferimenti di titoli di partecipazione ad organismi collettivi di investimento del risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile. In merito al trasferimento della proprietà, l art. 3 del decreto prevede che il momento in cui ciò avviene, in via generale, coincide con la data di regolamento, che si identifica con la data di registrazione dei trasferimenti. In alternativa, il responsabile del versamento, con l assenso del contribuente che si può manifestare anche nella forma di silenzio assenso, può assumere per data dell operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista. Sempre l art. 3 chiarisce che gli acquisti effettuati da intermediari che agiscono in nome proprio, ma per conto di altro soggetto, sono considerati, ai fini dell imposta, come avvenuti in favore del soggetto per conto del quale è stato effettuato l acquisto (tale principio opera nel caso in cui l intermediario agisce sulla base di un mandato con rappresentanza). Un intero articolo è poi dedicato ai criteri per determinare il valore della transazione su cui si applica l imposta (art. 4). In particolare, viene stabilito che a tal

fine si deve tener conto del saldo netto delle transazioni giornaliere, di cui si forniscono dettagliati criteri di calcolo. Viene, inoltre, confermato che: sono soggetti passivi coloro in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, strumenti partecipativi e titoli (art. 5); l aliquota è pari allo 0,2% del valore della titoli ed è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (art. 6). Strumenti derivati e altri valori mobiliari L altra tipologia di imposta si applica alle operazioni su: a) strumenti finanziari derivati indicati all art. 1, comma 3, del TUF, sia se negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, sia se sottoscritti o negoziati al di fuori di tali mercati, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti finanziari; b) valori mobiliari di cui all art. 1, comma 1 bis, lettere c) e d), TUF che permettono di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente ad uno o più titoli di cui al comma 491. La definizione sopra riportata è contenuta nell art. 7 del decreto.

Su tali strumenti finanziari si applica l imposta a condizione che il sottostante o il valore di riferimento sia composto per più del 50% dal valore di mercato degli strumenti di cui al comma 491. Le operazioni su tali strumenti sono soggette ad imposta al momento della conclusione da intendersi, rispettivamente, come momento di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto e come momento di trasferimento della titolarità dei valori mobiliari (art. 8). Anche per questo tipo di operazioni viene fornita: una dettagliata disciplina per determinare il valore nozionale da utilizzare ai fini dell individuazione della base imponibile dell imposta (art. 9); la nozione di soggetto passivo (art. 10); la misura dell imposta (art. 11). A tale proposito si rimanda alla misura stabilita nella tabella 3 allegata alla legge n. 228/2012 ricordando che è ridotta ad 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Operazioni ad alta frequenza Ai fini della tassazione, vengono, innanzitutto, forniti i criteri per l individuazione delle c.d. operazioni ad alta frequenza (art. 12). In particolare, sono tali le operazioni generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all invio, alla modifica ed alla cancellazione degli

ordini e dei relativi parametri che avvengono con intervallo non superiore al mezzo secondo. L'imposta (art. 13) è calcolata giornalmente ed è dovuta qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari. A tal fine si considerano solo gli ordini cancellati o modificati entro l'intervallo di mezzo secondo come sopra definito. L'imposta si applica, per singola giornata di negoziazione, sul valore degli ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60%. Il soggetto passivo è colui il quale attraverso gli algoritmi di cui sopra, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni. Disposizioni comuni Esclusioni Un ampia sezione del decreto è dedicata alle disposizioni comuni. In particolare, nell art. 15 vengono più puntualmente individuate le fattispecie escluse dall ambito di applicazione dell imposta. Sotto questo profilo, si deve rilevare che: tra le esclusioni sono annoverate le operazioni su obbligazioni o titoli di debito (in tal modo si risolvono alcuni dubbi interpretativi con riferimento alle obbligazioni convertibili e con componente derivativa);

è escluso da imposta il trasferimento della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio, ovvero costituisca una modalità di regolamento di derivati; è esclusa anche l assegnazione di titoli o strumenti finanziari partecipativi a fronte di distribuzioni di utili o di riserve e l assegnazione di azioni di nuova emissione a fronte di piani di stock option. Esenzioni Allo stesso modo, vengono delineate con maggiore precisione le esenzioni dall imposta, distinguendo le ipotesi in cui l esenzione è riferita all intera operazione da quelle in cui l esenzione opera con riferimento ad una sola delle parti dell operazione, con la conseguenza che l imposta rimane eventualmente applicabile alla controparte. In allegato al decreto, c è l elenco delle società emittenti con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro individuate attraverso i criteri fissati dall art. 17. Inoltre si precisa che l indeducibilità dell imposta dalle imposte sui redditi riguarda anche le imposte sostitutive delle stesse; pertanto, la nuova imposta non concorre alla determinazione del costo di acquisto ai fini del calcolo dei capital gains (art. 18). Modalità operative Per quanto riguarda le modalità prettamente operative, l art. 19, stabilisce che:

sono responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento che intervengano nell'esecuzione delle operazioni soggette a tassazione, nonché i notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente; i termini di versamento sono: a) per i trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari (comma 491), entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà; b) per le operazioni su strumenti derivati e altri valori mobiliari (comma 492), entro il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto; c) per operazioni ad alta frequenza (comma 495), entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato; se nell'esecuzione dell'operazione intervengono più soggetti, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione; con un provvedimento dell Agenzia delle Entrate verranno stabiliti gli adempimenti dichiarativi annuali a carico dei responsabili del versamento dell'imposta; la dichiarazione, comunque, non si dovrà presentare nel caso in cui l'imposta liquidata sia di importo inferiore a 50 euro. Le sanzioni per ritardato, insufficiente o omesso versamento dell'imposta, sono quelle previste dall art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 e quindi pari al 30% dell importo omesso (art. 20).

Regime transitorio Gli articoli 21 e 22 disciplinano il regime transitorio di applicazione dell imposta, nonché fissati i criteri generali per il riconoscimento dell eventuale diritto al rimborso. Tra le altre cose, viene ricordato che l'imposta di cui ai commi comma 491 e 495, limitatamente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, nonché titoli rappresentativi, effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto, andrà versata entro il 16 luglio 2013.