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Caprini

Indice Mi prendo cura dei miei caprini 3 Esigenze 4 Movimento 4 Riposo 5 Alimentazione, abbeveraggio, occupazione 6 Gestazione e parto 6 Contatti sociali 7 Salute 7 Utilizzo 8 Carne 8 Latte 9 Transporto 9 Interventi 0 Allevamento 0 Appendice Tenetevi informati abbonandovi alla newsletter. Trovate informazioni dettagliate sul sito www.miprendocuradelmioanimale.ch

Mi prendo cura dei miei caprini L allevamento caprino viene praticato da quasi 0 000 anni. I caprini domestici discendono dalle capre del Bezoar, note anche con il nome di egagri. Queste vivono in gruppi in zone aride e montuose dell Asia, che esplorano in lungo e in largo alla ricerca di cibo. In Svizzera vivono oltre 0 000 caprini, per lo più detenuti per la produzione di latte. Esistono anche caprini da carne, tra cui in particolare le capre boere. Le capre nane si presterebbero invece solo come animali da compagnia. Per i caprini sono particolarmente importanti il movimento e i contatti con i conspecifici, compresi i combattimenti con cui questi animali tendono a stabilire una gerarchia. Per saperne di più sulle esigenze dei caprini, su come riescano a soddisfarle e sulla loro convivenza con l'uomo, invitiamo a consultare il portale Mi prendo cura del mio animale', contenente anche informazioni riguardanti i requisiti in materia di igiene delle derrate alimentari. > 455 Legge federale del 6 dicembre 005 sulla protezione degli animali (LPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455.html > 455. Ordinanza del 3 aprile 008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_.html > 455.0. Ordinanza dell UFV del 7 agosto 008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_0_.html > Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet http://www.admin.ch/ch/i/rs/c8 7.html > Ordinanza sugli alimenti per animali http://www.admin.ch/ch/i/rs/c96_307.html > Ordinanza SSRA http://www.admin.ch/ch/i/rs/90_3_4/index.html > Ordinanza URA http://www.admin.ch/ch/i/rs/c90_3_5.html > Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD http://www.admin.ch/ch/i/rs/c90_3.html > Ordinanza sui contributi d estivazione, OCEst http://www.admin.ch/ch/i/rs/90_33/index.html > Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (SSPR) : programmi sanitari, corsi e schede tecniche (in francese) http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=bgk&l=fr&p=home > E in particolare la sezione allevamento caprino del SSPR (in francese) http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=bgk&l=fr&p=prog_sek_ziegen > Rivista «Forum Petits ruminants» (in francese) http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=forum&l=fr&p=home > Pro Specie Rara: Le razze caprine svizzere rare http://www.prospecierara.ch/generator.aspx?tabindex=3&tabid=67&palias=it Ottobre 009 3

Esigenze Alcuni aspetti particolarmente importanti per i caprini sono il movimento e i contatti sociali. I caprini amano muoversi ed esplorare in lungo e in largo il caprile e i pascoli. Hanno bisogno del gregge, ma devono potersi muovere e ritirare anche in maniera indipendente. Gli animali hanno molteplici esigenze che, in una certa misura, devono poter soddisfare. Solo in questo modo possono esprimere un comportamento normale. Tale possibilità deve essere offerta anche agli animali che non vivono allo stato libero. Ciò è importante non solo per il loro benessere, ma anche per il loro stato di salute e per garantire rendimenti eccellenti. > 455. Ordinanza del 3 aprile 008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_.html Art. 5 Art. 9 Caprini \ Esigenze \ Movimento Movimento I caprini si muovono molto, saltano sugli oggetti e sono ottimi arrampicatori. Oltre a essere salutare, il movimento favorisce la fertilità degli animali. La stabulazione fissa dei caprini è ancora ammessa solo all'interno di stalli già esistenti. Anche gli animali tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto, durante il periodo vegetativo per almeno 0 giorni, e durante il periodo invernale per almeno 50 giorni. Ciò deve essere annotato in un registro delle uscite. Solo nelle stalle a stabulazione libera o, ancora meglio, sui pascoli o nella corte sono liberi di stabilire il proprio rango all'interno del gruppo, esplorare l'ambiente circostante o pensare alla propria igiene. I caprini tendono a muoversi insieme ai propri conspecifici, ma vogliono anche essere liberi di evitarli. A tale scopo devono avere a disposizione lo spazio e le possibilità di ritirarsi stabilite dai requisiti minimi. È importante in particolare che i caprili siano dotati di superfici sopraelevate. Per consentire il movimento e l'usura degli unghioni, i pavimenti devono essere antisdrucciolevoli, asciutti nonché stabili. I pavimenti perforati rischiano di provocare danni agli unghioni, e possono essere impiegati solo per gli esemplari adulti. Nei caprili di nuova costruzione, la stabulazione su pavimenti perforati è vietata per tutti gli animali. Fase transitoria: termini e disposizioni Uscita per caprini detenuti con il metodo della stabulazione fissa: prescritta dal 00 Stabulazione fissa: per i nuovi impianti è vietata con effetto immediato Requisiti minimi: per le nuove costruzioni e le trasformazioni entrano in vigore con effetto immediato; tutti gli altri impianti si devono adeguare entro il 08 > 455. Ordinanza del 3 aprile 008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_.html Art. 3, 7, 34, 55 Allegato tab 5 Allegato 5 Ottobre 009 4

Caprini \ Esigenze \ Riposo Riposo Nella stalla come al pascolo, i caprini necessitano di un luogo di riposo asciutto. Per potersi coricare in modo rilassato, i caprini necessitano anzitutto di spazio a sufficienza, secondo quanto riportato nei requisiti minimi. Anche la sistemazione del settore di riposo è importante. L'ideale è dotare i caprili di nicchie di riposo sopraelevate a diverse altezze per consentire agli animali di mantenere tra loro le distanze e impedire eventuali scontri. Per evitare che gli animali abbiano freddo, la stalla deve disporre di un settore di riposo pulito, asciutto, provvisto di lettiera e al riparo dalle correnti d'aria. Per i caprini sono indicate le cosiddette stalle a stabulazione libera su lettiera profonda a uno o due compartimenti, dotate di un settore di riposo altrettanto provvisto di lettiera. I caprini possono essere tenuti anche all'esterno. In tal caso, tuttavia, in presenza di temperature eccessivamente ridotte o elevate gli animali necessitano di un'adeguata protezione. Per ripararsi dal freddo e soprattutto dall'umidità, a cui sono particolarmente sensibili, devono avere a disposizione un rifugio provvisto di un settore di riposo asciutto e riparato dal vento. Il rifugio deve poter ospitare tutti gli animali e dovrebbe essere dotato di diverse entrate per consentire l'accesso anche ai componenti del gregge di rango inferiore. In caso di temperature elevate, tutti i caprini devono avere la possibilità di ripararsi all'ombra, ad esempio sotto gli alberi o in altre zone d'ombra naturali. Se al pascolo non vi sono luoghi in grado di offrire un'adeguata protezione dagli agenti atmosferici, in caso di condizioni meteorologiche estreme gli animali devono essere stabulati. Fase transitoria: termini e disposizioni Requisiti minimi: per le nuove costruzioni entrano in vigore con effetto immediato; tutti gli altri impianti si devono adeguare entro il 08. Settore di riposo provvisto di lettiera: la disposizione entra in vigore con effetto immediato per le nuove costruzioni; tutti gli altri impianti si devono adeguare entro il 00. Stabulazione fissa: il 00 rappresenta il temine ultimo per la sostituzione dei pavimenti perforati. > 455. Ordinanza del 3 aprile 008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_.html Art. 6, 34, 36, 55 Allegato tab 5 Allegato 5 Ottobre 009 5

Caprini \ Esigenze \ Alimentazione, abbeveraggio, occupazione Alimentazione, abbeveraggio, occupazione I caprini hanno bisogno di cibo e acqua in quantità sufficienti. Solo così stanno bene e producono latte e carne a sufficienza. Specialmente per gli animali da cui ci si aspetta una produttività elevata, il foraggiamento è un aspetto da non sottovalutare. I caprini sono animali esigenti: non si accontentano di mangiare quanto viene offerto loro, ma si prendono del tempo per poi scegliere ciò che va loro più a genio. È normale che scartino qualcosa, va messo in conto se si intende ottenere una produttività elevata. I caprini devono avere sempre la possibilità di nutrirsi nel modo più vario possibile. Per riuscire a sfamare anche gli animali di rango inferiore, è importante che i caprili siano dotati di mangiatoie ben attrezzate. In caso di foraggiamento razionato si consiglia di legare temporaneamente gli animali o fissarli a rastrelliere. La presenza di paraventi tra le mangiatoie consente anche agli animali di rango inferiore di mangiare in tutta tranquillità. I caprini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno, soprattutto in caso di temperature elevate, quando il fabbisogno idrico aumenta notevolmente. L'acqua deve essere fresca e pulita. La soluzione migliore è predisporre degli abbeveratoi ben accessibili da più lati. I capretti di età superiore a due settimane, sia quelli da allevamento che quelli da ingrasso, devono poter accedere in modo illimitato, durante la fase di sviluppo, al fieno e ad altro foraggio grezzo adeguato. Fase transitoria: termini e disposizioni Requisiti minimi: per le nuove costruzioni entrano in vigore con effetto immediato; tutti gli altri impianti si devono adeguare entro il 08 > 455. Ordinanza del 3 aprile 008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_.html Art. 4, 56 Allegato tab 5 Allegato 5 > Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux ALP: Alimenti per capre http://www.alp.admin.ch/themen/00584/0064/index.html?lang=it Caprini \ Esigenze \ Gestazione e parto Gestazione e parto Le femmine gravide hanno bisogno di tranquillità per poter partorire. Per i capretti il contatto con la madre e i conspecifici è essenziale. I piccoli dovrebbero inoltre assumere colostro in quantità sufficiente. Le femmine gravide e i capretti sono particolarmente sensibili alle condizioni meteorologiche estreme e allo stress. Devono poter avere sempre a disposizione foraggio e acqua in quantità sufficienti. Affinché l'allevamento sia proficuo è necessario tener conto delle loro esigenze. In vista del parto, le capre tendono a isolarsi dal gregge. È bene quindi che il caprile sia dotato di un reparto speciale, che garantisca almeno il contatto visivo con i conspecifici. Dopo la nascita, la madre pulisce i capretti leccandoli; in tal modo si crea un legame tra la capra e i suoi piccoli, particolarmente importante se il capretto rimane con la madre. È inoltre fondamentale che tutti i capretti possano assumere colostro in quantità sufficiente, poiché tale alimento rafforza il sistema immunitario dei giovani animali. I capretti succhiano naturalmente il latte dalla madre circa 0 volte al giorno. Verso le due settimane di vita cominciano anche ad assumere cibi solidi. È quindi importante che abbiano sempre a disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato. Per svilupparsi in modo normale, i capretti necessitano del contatto con i propri conspecifici. Pertanto devono essere tenuti in gruppo fino all'età di quattro mesi, sempre che l'azienda conti più di un capretto. La detenzione all'aperto può essere eccessivamente stressante per le capre in gestazione avanzata. Le greggi in cui sono presenti tali animali devono essere controllate due volte al giorno. Durante l'inverno, le capre in procinto di partorire devono essere stabulate, e nelle prime due settimane successive al parto devono poter avere accesso in qualsiasi momento a un caprile o a un riparo. > 455. Ordinanza del 3 aprile 008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_.html Art. 55, 56 Ottobre 009 6

Caprini \ Esigenze \ Contatti sociali Contatti sociali I caprini hanno una vita sociale intensa. Il contatto con i conspecifici e la presenza di caprili ben attrezzati sono quindi fattori imprescindibili. I caprini sono animali sociali. Stabiliscono le gerarchie all'interno del gregge attraverso dei combattimenti. Per questo è importante che le greggi rimangano il più possibile costanti, e occorre prestare particolare attenzione all'introduzione di nuovi elementi. I caprili devono essere strutturati in modo tale che anche gli animali di rango inferiore possano mangiare, abbeverarsi e coricarsi. La convivenza di animali con e senza corna può comportare problemi. I caprini tendono a vivere in gruppo e devono avere almeno il contatto visivo con i conspecifici. Il gruppo è particolarmente importante per i capretti; per questo, essi possono essere tenuti singolarmente fino ai quattro mesi di vita solo se nell'azienda non vivono altri giovani esemplari. Talvolta può rendersi necessario riservare agli animali malati o alle femmine in procinto di partorire un settore speciale del caprile. Se sono presenti caproni, può essere opportuno predisporre una separazione per motivi legati all'allevamento, purché gli animali riescano a mantenere il contatto visivo con i propri conspecifici. > 455. Ordinanza del 3 aprile 008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_.html Art. 3, 9, 3, 55 Caprini \ Esigenze \ Salute Salute Gli animali tenuti in buone condizioni sono più sani. Essendo amanti del movimento, i caprini devono vivere in stalle attrezzate in modo da impedire che si feriscano. Se gli animali si ammalano, occorre prestare loro cure specifiche. L'adozione di sistemi di detenzione adeguati è una premessa imprescindibile per mantenere gli animali in buona salute. In tal senso, non sono importanti solo un foraggiamento sufficiente e l'abbeveraggio, bensì anche il movimento e i contatti sociali. È stato infatti provato che tutti questi aspetti hanno effetti benefici sulla salute dei caprini e contribuiscono a prevenirne le malattie. Anche un buon clima all'interno della stalla svolge un ruolo estremamente importante. È inoltre importante che, nei locali dove soggiornano, gli animali dispongano di sufficiente luce naturale, di superfici pulite e non siano costantemente esposti a rumori eccessivi. Poiché i caprini amano esplorare minuziosamente lo spazio in cui vivono e arrampicarsi ovunque sia possibile, i caprili devono essere strutturati in modo tale da ridurre il più possibile il rischio di ferimenti. Il detentore deve controllare con sufficiente frequenza gli animali e gli impianti di stabulazione corde, catene e altri dispositivi d'attacco per poter intervenire in tempo in caso di malattie o ferite e ovviare a eventuali danni. Un controllo regolare almeno una volta al giorno è indispensabile anche in caso di detenzione al pascolo. I detentori devono sottoporre gli animali a cure specifiche, in particolare per quanto riguarda gli unghioni e il pelo. In caso di infestazione da parassiti occorre procedere alla sverminazione o ad altro trattamento antiparassitario. In generale, la detenzione dovrebbe prevenire il più possibile l'insorgere di malattie negli animali. Qualora gli animali si ammalino, i detentori sono tenuti a curarli, trovare loro una sistemazione o eventualmente abbatterli, a seconda delle loro condizioni di salute. In caso di perplessità, è opportuno consultare il veterinario dell'effettivo. I detentori di animali sono tenuti a indicare i medicamenti impiegati nel giornale dei trattamenti. I veterinari sanno come garantire la sicurezza alimentare in seguito a un trattamento medicamentoso (termini d'attesa), e conoscono la procedura da adottare in caso di notifica obbligatoria di determinate malattie, come ad esempio l'artrite encefalite caprina (AEC), alle autorità veterinarie. > 455. Ordinanza del 3 aprile 008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_.html Art. 5, 7, 8,,, 33 > 455.0. Ordinanza dell UFV del 7 agosto 008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_0_.html Art. Art. 6 cpv. 3 Art. 30 8..7 Ordinanza del 8 agosto 004 sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c8 7.html Ottobre 009 7

Utilizzo In Svizzera, i caprini vengono allevati per la produzione di carne e latte. In passato la capra era considerata «la vacca dei poveri». Oggi, da un punto di vista numerico, la sua importanza è andata scemando. La carne di capretto e il formaggio di capra sono tuttavia prodotti di nicchia apprezzati. Importante: i soggetti che detengono un numero di caprini superiore a 0 devono dimostrare di possedere un attestato di capacità oppure un'adeguata formazione. Caprini \ Esigenze \ Carne Carne Negli ultimi anni la carne di capretto ha registrato un crescente successo. La produzione locale di carne caprina è tuttavia limitata. Al macello gli animali si trovano in un ambiente sconosciuto con altro bestiame di specie diverse. Tale situazione è per loro fonte di agitazione e stress. Pertanto, in questa ultima fase della loro vita, è particolarmente importante che i caprini da ingrasso vengano trattati in modo adeguato, sia durante il trasporto che da parte del personale addetto al macello. L'eccessivo stress prima della macellazione si ripercuote negativamente anche sulla qualità della carne. > 455. Ordinanza del 3 aprile 008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_.html Capitolo 8: Abbattimento e macellazione di animali Art 77 88 Prima di essere sottoposti a dissanguamento, i caprini da macello possono essere storditi esclusivamente con un punzone o una pallottola nel cervello oppure attraverso l'elettricità. Ottobre 009 8

Caprini \ Esigenze \ Latte Latte Una produzione lattiera redditizia e adeguata all animale richiede notevoli sforzi a livello di detenzione, sorveglianza delle condizioni di salute, foraggiamento, igiene delle aziende e processi lavorativi. In generale occorre assicurarsi che i locali siano puliti e in buono stato. Per produrre un latte di qualità ineccepibile, le mammelle devono essere sane. Pertanto i giacigli devono essere asciutti e puliti, nonché provvisti di lettiera adeguata. La presenza di eventuali infiammazioni mammarie mina lo stato di salute degli animali, richiede spesso l'impiego di medicamenti, pregiudica la qualità del latte e determina, non da ultimo, una produttività inferiore. Il latte è un alimento prezioso, ma può anche essere vettore di germi patogeni. Esistono numerose situazioni in cui la fornitura di latte è vietata. Ecco le principali: latte di animali trattati con medicamenti che richiedono il rispetto di un termine d'attesa per la fornitura del latte latte che non rispetta i requisiti di igiene latte contenente sostanze indesiderate latte di animali affetti da una malattia che può comprometterne la qualità latte della premungitura Gli alimenti e l'acqua per l'abbeveraggio devono essere puliti e ineccepibili dal profilo igienico. Per quanto concerne il latte destinato alla produzione casearia vigono disposizioni particolari per il foraggiamento con insilati. Essendo facilmente deperibile, il latte richiede condizioni igieniche impeccabili. Le superfici e i materiali che entrano in contatto con questo alimento non devono quindi alterare il latte stesso. È altrettanto essenziale garantire un immagazzinamento a regola d'arte. Le prescrizioni inerenti al raffreddamento dipendono dalla durata di immagazzinamento nell'azienda e devono essere assolutamente rispettate. OQL http://www.admin.ch/ch/i/rs/c96_35_0.html OIgPL http://www.admin.ch/ch/i/rs/c96_35_0_.html OPPrim http://www.admin.ch/ch/i/rs/c96_00.html Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD http://www.admin.ch/ch/i/rs/c90_3.html Caprini \ Esigenze \ Transporto Transporto I trasporti rappresentano per gli animali un enorme fonte di stress, e andrebbero pertanto limitati il più possibile. Conformemente all'ordinanza sulla protezione degli animali, gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni. E devono essere adeguatamente preparati per il trasporto, durante il quale vanno trattati con riguardo. Le rampe per caricare e scaricare gli animali dai mezzi di trasporto devono essere antisdrucciolevoli. Il pavimento dei veicoli deve essere provvisto di lettiera. Se lo spazio a disposizione sul mezzo di trasporto è eccessivamente ridotto vi è il rischio di scontri con altri animali. Se lo spazio è invece eccessivamente ampio, gli animali vengono scaraventati da una parte all'altra del vano durante le curve. In Svizzera, i trasporti di bestiame non devono superare le 6 ore. Chi trasporta animali a titolo professionale è tenuto a provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei propri collaboratori. Per ogni trasporto deve essere designata una persona responsabile del benessere degli animali durante il viaggio. Il conducente del mezzo e l'addetto agli animali devono possedere una formazione pratica e teorica e sono tenuti ad aggiornarsi regolarmente. Nel caso dei trasporti all'estero di durata superiore alle 8 ore, è obbligatorio sottoporre preliminarmente un piano di trasporto all'ufv. I trasporti internazionali in Svizzera sono limitati esclusivamente al traffico ferroviario o aereo. >455. Ordinanza del 3 aprile 008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_.html Capitolo 7: Trasporto di animali Art. 50 76 Ottobre 009 9

Caprini \ Esigenze \ Interventi Interventi La decornazione e la castrazione dei caprini senza anestesia sono vietate. In linea di principio, gli interventi dolorosi possono essere effettuati esclusivamente da una persona esperta e sotto anestesia. Il detentore può procedere personalmente alla castrazione precoce o decornazione nelle prime settimane di vita dell'animale solo se è in possesso di un attestato di capacità. È vietato l'utilizzo di anelli elastici e sostanze corrosive per asportare le corna o la base delle corna. È altresì vietato eseguire interventi al pene di montoni e caproni utilizzati per evidenziare i calori. > 455 Legge federale del 6 dicembre 005 sulla protezione degli animali (LPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455.html Art. 6 > 455. Ordinanza del 3 aprile 008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_.html Art. 5, 9, 3, 03 Caprini \ Esigenze \ Allevamento Allevamento L allevamento deve essere praticato in modo tale che gli animali siano in buone condizioni di salute, escludendo il ricorso a metodi che ne pregiudichino il benessere e la dignità. In particolare, è vietato allevare animali privi, per motivi ereditari, di parti del corpo o organi tipici della specie o che presentano malformazioni che potrebbero provocare sofferenze all'animale. È altresì vietato l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello proprio della specie e che potrebbe rendere molto difficile o addirittura impossibile la vita con animali conspecifici. Eventuali interventi sull'animale nell'ambito dei metodi riproduttivi artificiali possono essere eseguiti unicamente da esperti in possesso di una specifica formazione. > 455. Ordinanza del 3 aprile 008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_.html Capitolo, Sezione 4: Allevamento di animali Art 5 30 Se gli animali non manifestano il naturale comportamento riproduttivo, è vietato ovviare a tale carenza attraverso metodi riproduttivi artificiali. Ottobre 009 0

Appendice Appendice Appendice Appendice 3 Appendice 4 Appendice 5 Appendice 6 Appendice 7 Appendice 8 Misure minime per la detenzione di caprini Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di caprini Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di caprini all aperto Adeguato foraggiamento dei caprini nella stabulazione libera Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di caprini Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei capretti maschi eseguita dal detentore degli animali Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti eseguita dal detentore degli animali OVINI / CAPRINI: cosa cambia con la nuova legislazione sulla protezione degli animali

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 9._()_i ottobre 009 Misure minime per la detenzione di caprini luce netta Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta). Dimensioni nella stabulazione individuale I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici (art. 55 cpv. OPAn). Per i box singoli di nuova realizzazione a partire dal settembre 008 Capre giovani e capre nane 3-40 kg Capre ) e becchi 40-70 kg Capre ) e becchi oltre 70 kg Superficie del box, m.0 3.0 3.5 ) Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza. Per i box singoli esistenti al settembre 008 fino al 3 agosto 08 Capre Becchi oltre mesi Superficie del box, m.5 3.0 /3

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 9._()_i ottobre 009 Dimensioni nella stabulazione in gruppo Per i box di nuova realizzazione a partire dal settembre 008 Larghezza della posta di foraggiamento per capo, cm, Numero di poste di foraggiamento per capo per gruppi fino a 5 capi gruppi di oltre 5 capi; per ogni animale in più Superficie del box per capo ), m per gruppi fino a 5 capi gruppi di oltre 5 capi; per ogni animale in più Capretti fino a kg Capre giovani e capre nane - kg Capre giovani e capre nane 3-40 kg Capre ) e becchi 40-70 kg Capre ) e becchi oltre 70 kg 5 0 30 35 40 0,3 3) 0, 0,5 0,4,,,0,5,7,5,5,,0 ) Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza. ) Almeno il 75 % dello spazio deve essere costituito da superficie di riposo. L 80 % delle nicchie di riposo sopraelevate può essere calcolato come superficie di riposo. 3) La superficie del box deve essere di almeno m. Per i box esistenti al settembre 008 fino al 3 agosto 08 Capretti Capre giovani Capre Becchi fino a 3 mesi fino a mesi oltre mesi Numero di poste di foraggiamento per capo Larghezza della posta di foraggiamento per capo, cm 0 30 35 60 Superficie del box per capo ), m 0.4 0.9.0.5 ) Almeno l 80 % dello spazio deve essere costituito da superficie di riposo. L 80 % delle nicchie di riposo sopraelevate può essere calcolato come superficie di riposo. Dimensioni nella stabulazione fissa dei caprini Consentita soltanto per le stalle d alpeggio o le poste esistenti al settembre 008 Capre giovani e capre nane 3-40 kg Capre ) e becchi 40-70 kg Capre ) e becchi oltre 70 kg Larghezza della posta, cm 40 50 60 Lunghezza della posta ), cm 75 95 95 ) Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza. ) Fino al 3 agosto 00 le poste possono presentare perforazioni per il 5 % al massimo della superficie. /3

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 9._()_i ottobre 009 Basi legali Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 3 OPAn Detenzione adeguata degli animali Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo. I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati. 3 L alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali. 4 Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati. Art. 8 OPAn Poste, box, dispositivi d attacco Le poste, i box e i dispositivi d attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie. Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati regolarmente e adeguati alla taglia degli animali. Art. 0 OPAn Requisiti minimi I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 3. Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime di cui all allegato per le stalle di nuova realizzazione. 3 L autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso. Essa considera a tal fine l onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali. Art. 55 OPAn Detenzione I caprini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all aperto, almeno per 0 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 50 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell uscita all aperto per al massimo due settimane. L uscita deve essere annotata in un apposito registro. Il tempo in cui i caprini sono tenuti legati al pascolo non vale come uscita. Non possono più essere installate nuove poste per i caprini. Sono fatte salve le poste nelle stalle che vengono utilizzate solo stagionalmente nella regione d estivazione. 3 I caprini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate possono essere prive di lettiera. 4 I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici. 5 I capretti di età inferiore a quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l azienda conti più di un capretto. 3/3

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 9._()_i ottobre 009 Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di caprini Per i box di nuova realizzazione a partire dal settembre 008 Gli animali giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie (art. 5 cpv. dell ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Gli animali adulti di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie (art. 5 cpv. dell ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Devono essere rispettate le seguenti misure: Categoria di peso Distanza massima fra le traverse, mm Larghezza minima delle traverse, mm Pavimenti grigliati in calcestruzzo Capre e becchi di oltre 30 kg 0 40 Graticolati in plastica Capre e becchi di oltre 30 kg 0 ) ) La larghezza delle traverse viene stabilita a seconda del prodotto in base alla procedura di verifica e autorizzazione degli impianti di stabulazione fabbricati in serie. Per i box esistenti al settembre 008 In caso di impiego di pavimenti grigliati in calcestruzzo, per le capre e i becchi adulti si applicano le seguenti misure: Pavimenti grigliati in calcestruzzo Categoria di peso Distanza massima fra le Larghezza minima traverse, mm delle traverse, mm Capre e becchi adulti 0 40 /

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 9._()_i ottobre 009 Pavimenti grigliati in calcestruzzo Pavimenti perforati I pavimenti perforati non sono indicati per i caprini. Essi possono tuttavia essere utilizzati se ricoperti da uno strato di lettiera. Valutazione di pavimenti grigliati: A) posa piana B) posa delle traverse in modo da impedirne lo spostamento C) larghezza delle fessure appropriata e costante E) spigoli levigati, nessuna sbavatura Basi legali Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 7 OPAn Ricoveri, parchi, suolo I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; b. la salute degli animali non sia compromessa; e c. gli animali non possano fuggire. I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie. 3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali. Art. Ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Principio La larghezza delle fessure e la dimensione dei fori dei pavimenti perforati deve essere adeguata alla taglia degli animali. I pavimenti perforati non devono presentare sbavature sporgenti. I bordi devono essere levigati e le fessure devono essere di larghezza costante. Art. 5 Ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Pavimenti perforati per ovini e caprini Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie. Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie. 3 Per gli ovini e i caprini di peso superiore a 30 kg i pavimenti fessurati devono avere fessure con una larghezza massima di 0 mm e le grate in calcestruzzo devono avere traverse con una larghezza minima di 40 mm. /

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 9.3_()_i ottobre 009 Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di caprini all aperto Indice. Definizione. Esposizione del problema 3. Bisogni dei caprini nella detenzione all aperto 4. Dimensione dei ripari 5. Basi legali. Definizione Per "detenzione permanente all'aperto" si intende il soggiorno permanente, 4 ore su 4, di animali domestici in un'area recintata situata all'aperto. È necessario differenziare questo tipo di detenzione di animali dal pascolo o dall'uscita all'aperto, che sono caratterizzati dal ritorno quotidiano degli animali alla stalla e, in caso di necessità, da brevi stabulazioni. Le condizioni climatiche estreme sono contraddistinte da grande caldo e irraggiamento solare intenso oppure da freddo, umidità e vento.. Esposizione del problema Oggi la detenzione all'aperto di caprini torna ad essere praticata in misura crescente. Trovano grande diffusione soprattutto i sistemi di messa al pascolo che, per la loro gestione, non necessitano di infrastrutture costose e richiedono un onere lavorativo relativamente basso. La detenzione all'aperto corrisponde inoltre ampiamente ai bisogni naturali dei caprini (comportamento sociale e nutrizionale, movimento, occupazione, stimoli ambientali e variazioni climatiche). Tuttavia, conoscenze insufficienti delle esigenze relative a questi tipi di detenzione nonché delle capacità di adattamento degli animali possono causare problemi in materia di protezione degli animali. Essi si presentano soprattutto quando gli animali vengono esposti senza protezione a condizioni climatiche estreme, come grande caldo ed irraggiamento solare intenso, oppure umidità, freddo e vento. A volte anche il grado di compattezza del suolo, a causa di un suo eccessivo calpestamento da parte degli animali (con conseguente formazione di fango), non soddisfa le esigenze poste da una detenzione adeguata. Forme estensive di detenzione all'aperto comportano inoltre il pericolo che gli animali siano in buona parte abbandonati a loro stessi e, di conseguenza, non vengano più sufficientemente accuditi. /5

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 9.3_()_i ottobre 009 In linea di massima ciò vale anche per la detenzione nella regione d estivazione. In questo caso, il problema è però meno rilevante dato che gli animali dispongono di regola di una superficie molto più ampia. Quest ultima offre normalmente un numero sufficiente di strutture naturali quali alberi, cespugli e sporgenze rocciose che consentono agli animali di reagire alle condizioni climatiche e di scegliersi il luogo di riparo più adatto a loro. Se nella regione d estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto (art. 36 cpv. OPAn). 3. Bisogni dei caprini nella detenzione all aperto I mutamenti climatici producono negli animali delle reazioni comportamentali, frutto di meccanismi fisiologici di adattamento. Così, in condizioni di gran caldo gli animali tendono ad aumentare la dispersione di calore corporeo: sudando, ingerendo più acqua, aumentando la frequenza respiratoria e inumidendo la superficie del corpo. Nel contempo, gli animali cercano luoghi ombreggiati, più freschi e ventilati. Il freddo viene invece combattuto dagli animali mediante un innalzamento del metabolismo e, a più lungo termine, con un adattamento morfologico: maggiore crescita di pelo e aumento di grasso corporeo. Inoltre il loro fabbisogno di energia è più elevato e, di conseguenza, necessitano di maggiori quantità di alimenti. Quando la temperatura si abbassa, allo scopo di ridurre le perdite di calore corporeo, cercano luoghi riparati dal vento ed evitano i giacigli umidi e freddi. Cercano di proteggersi dalla pioggia persistente o fredda, così da evitare di bagnarsi fino alla cute e di raffreddarsi. L'esperienza insegna che periodi caratterizzati da grande caldo e forte irraggiamento solare, oppure da freddo, vento e umidità, sono ricorrenti. In tali situazioni, se gli animali non hanno la possibilità di proteggersi dalle condizioni climatiche estreme, la loro capacità di adattamento può risultare insufficiente. Per quanto riguarda le condizioni climatiche è pero impossibile indicare dei valori limite esatti oltre i quali sia necessario intervenire. È invece di importanza decisiva provvedere affinché essi possano in ogni momento cercarsi un riparo, qualora ciò sia reso necessario da fattori ambientali o dal loro stato fisiologico. E tali situazioni riguardano anche le razze cosiddette rustiche. I caprini sopportano bene il caldo, ma sono molto sensibili all umidità. Il loro vello ha un azione idrorepellente molto limitata, di conseguenza quando si trovano al pascolo, in caso di pioggia spesso smettono addirittura di nutrirsi. Il freddo, invece, lo sopportano molto bene se vi sono abituati. La ricerca da parte degli animali di un riparo dalle condizioni climatiche estreme non dipende unicamente dalla durata di queste ultime o da fattori ambientali come l'altitudine e l'esposizione, bensì anche dalle caratteristiche specifiche degli animali in questione. Ad esempio: razza, età, stato nutrizionale, condizioni del pelame, oppure da altri fattori particolari, come potrebbe essere il momento del parto. I capretti appena nati hanno scarse riserve energetiche e, a causa dell'assenza di cuscinetti adiposi e del vello ancora sottile, sono molto sensibili alle basse temperature e all'umidità. Perciò, durante il periodo di foraggiamento invernale le capre in avanzato stato di gravidanza devono essere stabulate prima di partorire e, dopo il parto, devono essere tenute in stalla per almeno due settimane (art. 7 cpv. 4 dell ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). È consigliabile seguire tale procedura anche in estate. Le esigenze in materia di protezione degli animali da condizioni climatiche estreme variano molto a seconda del tipo di situazione: freddo e umidità oppure temperature elevate. Per il clima freddo e umido è necessario che la struttura di protezione permetta a tutti gli animali di giacere contemporaneamente. Essa deve essere asciutta e protetta dal vento, affinché gli animali possano evitare di bagnarsi completamente e di raffreddarsi (art. 36 cpv. OPAn). Il suolo non deve causare agli animali un'eccessiva perdita di calore corporeo: ad esempio, è utile la presenza di uno strato sufficiente di lettiera. Se il suolo è bagnato o risulta freddo a contatto con il corpo degli animali, essi /5

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 9.3_()_i ottobre 009 possono rifiutare di stendersi a riposare, il che può causare un conseguente stato di spossatezza. In caso di gran caldo e di forte irraggiamento solare, deve essere disponibile una struttura di protezione che permetta a tutti gli animali di ripararsi contemporaneamente. In essa il ricambio d'aria dovrebbe essere elevato, anche per aiutare gli animali a proteggersi dagli insetti (mosche, zanzare, tafani). Sono da preferire i ripari senza pareti, le reti parasole oppure gruppi di alberi sufficientemente grandi. A determinate condizioni, durante l'estate questo tipo di strutture può anche essere utilizzato come protezione dal cattivo tempo. Quando gli spazi recintati non sono sufficientemente dotati di strutture naturali di protezione, per la detenzione permanente degli animali all'aperto è necessario realizzarne di artificiali, oppure, se si verificano condizioni climatiche estreme, gli animali devono essere condotti in un luogo ove possano mettersi al riparo (art. 36 cpv. OPAn). L'utilizzazione di un riparo naturale implica il rispetto delle disposizioni contenute nella legislazione sulle foreste; se viene realizzata una struttura di protezione occorre tener conto del diritto in materia di protezione delle acque e di pianificazione del territorio. Normalmente la densità degli animali presenti nelle aree recintate determina un elevato calpestamento del suolo che, per quanto riguarda la sua compattezza, deve rispondere a notevoli sollecitazioni. Soprattutto dove gli animali sono soliti radunarsi, come ad esempio vicino a una rastrelliera, il suolo deve essere in uno stato tale da non nuocere alla salute degli unghioni (art. 6 cpv. 3 OPAn). In particolare il fango, mescolato a sterco e/o urina, può danneggiare seriamente corna e pelle. Per questa ragione, il suolo delle aree summenzionate deve essere rafforzato e pulito secondo necessità, oppure, ad esempio, si deve spostare regolarmente la rastrelliera, affinché la sollecitazione subita dal terreno venga ripartita sulle diverse aree del pascolo. Nella detenzione all aperto solitamente è il pascolo ad offrire foraggio agli animali. Pertanto la quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato (art. 36 cpv. 3 OPAn). Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare impianti per il foraggiamento adeguati, come ad esempio una rastrelliera coperta (art. 6 cpv. 4 dell ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Il fabbisogno di acqua dei caprini può variare molto, ad esempio dipende molto dal contenuto dell acqua nel foraggio, se producono latte e dal caldo. In ogni caso, i caprini devono avere accesso all acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto (art. 56 cpv. OPAn). In caso di calura, l aver accesso all acqua due volte al giorno potrebbe non essere sufficiente, pertanto l acqua deve essere costantemente disponibile. Al fine di poter reagire in modo tempestivo a problemi, incidenti o lesioni occorre accudire in modo continuativo gli animali. È necessario controllare giornalmente lo stato di salute ed il benessere degli animali (in particolare: stato di salute generale, lesioni, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie). Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali (art. 7 cpv. dell ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Se sono previste delle nascite o in presenza di animali neonati, tale controllo va effettuato almeno due volte al giorno (art. 7 cpv. ). Nella regione d estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata (art. 7 cpv. 3). 3/5

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 9.3_()_i ottobre 009 4. Dimensione dei ripari Al momento della realizzazione di ripari per caprini, è importante fare in modo che le aperture siano sufficientemente larghe, così da evitare che gli animali di rango elevato possano impedire l'entrata a quelli di rango inferiore. Per questo motivo, i ripari dotati di numerose aperture sono quelli più funzionali. Un riparo ben strutturato aiuta ad evitare scontri tra animali, permettendo anche a quelli di rango inferiore di trovare posto al suo interno. In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, devono essere rispettate le seguenti misure minime (art. 6 cpv. dell ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici): Caprini Capretti fino a kg Capre giovani e capre nane - kg Capre giovani e capre nane 3-40 kg Capre ) e becchi 40-70 kg Capre ) e becchi oltre 70 kg Superficie del box ) 3) per 0,5 0,3 0,7 0,8, capo, m ) Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza. ) L 80 % delle nicchie di riposo sopraelevate può essere calcolato come superficie di riposo. 3) Se nella regione d estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto ( art. 6 cpv. dell ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). 4/5

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 9.3_()_i ottobre 009 5. Basi legali Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 6 OPAn Protezione dalle condizioni meteorologiche Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche. Art. 7 OPAn Ricoveri, parchi, suolo I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che: a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; b. la salute degli animali non sia compromessa; e c. gli animali non possano fuggire. I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie. 3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali. Art. 36 OPAn Detenzione permanente all aperto Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall umidità, dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto. Se nella regione d estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto. 3 La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato.. Art. 56 OPAn Foraggiamento caprini devono avere accesso all acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto. capretti di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato. La paglia non può essere utilizzata come unica forma di foraggio grezzo. Art. 6 Ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Requisiti in materia di ripari, pavimenti, foraggio In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a quelle stabilite all allegato, tabelle 3. Se nella regione d estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto. 3 Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non può essere fangoso o fortemente inquinato da feci o urina. 4 Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare impianti per il foraggiamento adeguati. Art. 7 Ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Controllo degli animali, stabulazione in caso di nascite Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali. In vista di nascite o in presenza di animali neonati gli animali sono da controllare almeno due volte al giorno. 3 Nella regione d estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata. 4 Durante il periodo di foraggiamento invernale, ovini e caprini devono essere stabulati prima del parto e nelle prime due settimane successive al parto devono sempre disporre di un ricovero accessibile. 5/5