Incentivi per il recupero dei brownfields: possibilità di scomputare i costi di bonifica dagli oneri di urbanizzazione Convegno: la rigenerazione delle aree dismesse Avv. Federico Vanetti DLA Piper Milano - AUDIS 2 dicembre 2009
Problemi e soluzioni La bonifica spesso rappresenta un disincentivo e/o un ostacolo al recupero delle aree dismesse (c.d. brownfields); Gli investitori, dunque, preferiscono sfruttare aree nuove e non urbanizzate (c.d. greenfields), ritenendo rischiosi gli interventi su aree dismesse; Per favorire il recupero dei c.d. brownfields occorre bilanciare il rischio bonifica e individuare concreti incentivi, anche economici; Un possibile incentivo è rappresentato dalla possibilità di scomputare i costi di bonifica (o quota parte) dagli oneri di urbanizzazione in occasione di interventi di riqualificazione urbanistica; Lo scomputo permette di controllare i costi di bonifica (soprattutto rispetto ai siti meno appetibili) e può essere uno strumento di bilanciamento in corso d opera (gestione degli oneri imprevisti). Convegno AUDIS 2 dicembre 2009 2
Bonifiche e opere di urbanizzazione L art. 16, comma 8, del d.p.r. 380/01 indica espressamente tra le opere di urbanizzazione secondaria anche le opere di bonifica ( Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate ). Se la bonifica è propedeutica al riutilizzo dell area, l intervento potrebbe anche essere assimilato ad opere di urbanizzazione primaria, sebbene non espressamente contemplato nell elenco esemplificativo indicato dal citato art. 16. Convegno AUDIS 2 dicembre 2009 3
Problemi di coordinamento con il D.Lgs. 152/2006 La particolare disciplina che governa gli interventi di bonifica (d.lgs. 152/06) e gli obblighi da questa derivanti può essere un ostacolo per l applicazione del meccanismo dello scomputo. Infatti, se da un lato, la bonifica di un sito contaminato rappresenta un opera di interesse pubblico e generale in quanto volta a tutelare l ambiente e la salute dei cittadini (tant è che il d.lgs. 152/06 prevede l intervento sostitutivo obbligatorio della P.A.), dall altro, devono anche essere considerati gli obblighi di legge che gravano sul soggetto responsabile della contaminazione ( chi inquina paga ) e l onere reale che grava l area in caso di bonifica da parte della Pubblica Amministrazione (nel limite del valore venale del sito una volta bonificato). Convegno AUDIS 2 dicembre 2009 4
Lo scomputo in Lombardia La l.r. 12/05 (art. 44), a differenza della normativa nazionale, non include nell elenco delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria gli interventi di bonifica. La mancanza di una espressa classificazione delle bonifiche quali opere di urbanizzazione e i problemi di coordinamento con la normativa ambientale (responsabilità dell inquinatore e rivalsa sul bene bonificato) hanno di fatto escluso, perlomeno fino ad oggi, l applicazione del meccanismo dello scomputo rispetto ai costi di bonifica. Con L.R. 29 giugno 2009, n. 10, la Regione Lombardia ha riformulato l art. 21 della L.R. n. 25/2003 avente ad oggetto la Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, classificando espressamente le opere di bonifica quali opere di urbanizzazione secondaria e indicando i presupposti per lo scomputo dei relativi costi. Convegno AUDIS 2 dicembre 2009 5
Il meccanismo di scomputo previsto La L.R. 29 giugno 2009, n. 10 ha previsto il diritto a scomputare il 50% dei costi di bonifica dagli oneri di urbanizzazione secondaria per i siti di interesse nazionale. I comuni possono prevedere quote di scomputo maggiori al 50%. La norma nulla dice rispetto agli altri siti non di interesse nazionale. Si deve ritenere che rispetto a questi, lo scomputo sia ammissibile, ma non costituisca un diritto per il richiedente. Spetta, quindi, al Comune decidere se e in che misura ammettere lo scomputo. Convegno AUDIS 2 dicembre 2009 6
I presupposti per lo scomputo Lo scomputo è ammissibile solo qualora ricorrano determinati presupposti. Il soggetto che richiede lo scomputo: non deve essere il responsabile della contaminazione e, quindi, non deve avere alcun obbligo ex lege a bonificare; deve aver acquistato l area in buona fede (o da una procedura concorsuale) e non deve aver già decurtato il costo della bonifica dal prezzo di acquisto (ovvero il valore dell area deve essere inferiore ai costi di bonifica); deve sollevare la P.A. dall obbligo di bonificare in via sostitutiva. Ricorrendo tali presupposti è possibile prevedere lo scomputo dei costi di bonifica o di quota parte degli stessi. Convegno AUDIS 2 dicembre 2009 7
Autorizzazione o diniego allo scomputo Ad eccezione dei SIN (per i quali, ricorrendone i presupposti, lo scomputo del 50% è un diritto), per gli altri siti lo scomputo (totale o parziale) deve essere autorizzato dal Comune (art. 45 della l.r. 12/05). Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che il diritto del titolare della concessione edilizia di realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione, sia primarie che secondarie, a scomputo dei relativi oneri, non implica una pretesa indiscriminata allo scomputo del valore di qualsiasi opera di urbanizzazione volontariamente eseguita dallo stesso al di fuori di un preventivo accordo con il comune, ma esclude che il medesimo comune possa senza adeguata motivazione e con oggettivo indebito arricchimento porre a servizio della collettività e dello stesso concessionario opere da quest ultimo eseguite, senza che il relativo valore venga scomputato dalla prestazione patrimoniale imposta, di tipo causale ovvero, finalizzata appunto alla predisposizione di infrastrutture corrispondente agli oneri di urbanizzazione (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 716/2003; sent. n. 1209/1999). Convegno AUDIS 2 dicembre 2009 8
Conclusioni 1. Le bonifiche sono opere di urbanizzazione secondaria (anche in Lombardia); 2. Ricorrendone i presupposti, i costi di bonifica sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione; 3. Lo scomputo al 50% è un diritto per i SIN in Lombardia; 4. Per gli altri siti la percentuale di scomputo deve essere autorizzata dal Comune, caso per caso (necessità di individuare i criteri per la determinazione della quota scomputabile); 5. Il diniego allo scomputo deve essere adeguatamente motivato; 6. In caso di indebito arricchimento (sussistevano tutti i presupposti per lo scomputo, ma questo è stato arbitrariamente negato), il privato può agire contro il Comune per la restituzione di quanto pagato, ma non dovuto. Convegno AUDIS 2 dicembre 2009 9
Saluti Grazie per l attenzione e cordiali saluti. Avv. Federico Vanetti DLA Piper Via G. Casati 1 (P.zza Cordusio) 20123 Milano Tel. +39 02 806181 Fax + 39 02 80618201 federico.vanetti@dlapiper.com Convegno AUDIS 2 dicembre 2009 10