1 OGGETTO STRUTTURE SEMPLICI DIPARTIMENTALI E STRUTTURE SEMPLICI QUESITO (posto in data 31 luglio 2013) pongo un quesito relativo alla organizzazione gerarchica delle strutture operative semplici e semplici dipartimentali: una struttura operativa semplice dipartimentale può contenere una struttura semplice? RISPOSTA (inviata in data 1 agosto 2013) La normativa contrattuale vigente prevede due tipologie di strutture semplici: 1) le strutture semplici che sono articolazioni organizzative di una struttura complessa e dipendono da un punto di vista organizzativo funzionale dal direttore della struttura complessa alla quale afferiscono 2) le strutture semplici dipartimentali, che afferiscono direttamente al dipartimento del quale costituiscono articolazione organizzativa, e che dipendono, da un punto di vista organizzativo funzionale, direttamente dal direttore del dipartimento. Nonostante l articolo 27 comma 2 del CCNL 1998_2001 precisi che la definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni si è nella prassi di fatto consolidata la percezione della struttura semplice dipartimentale come articolazione di rango sovraordinato a quello della struttura semplice. Questa percezione è stata in qualche modo rafforzata dalla specifica attenzione che alla struttura semplice dipartimentale è stata posta dall articolo 4 del CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2008. Con tale articolo, che pur contiene un riferimento specifico alla struttura semplice dipartimentale, si intendeva precisare la differenza tra incarichi gestionali e incarichi professionali.
2 I primi, gli incarichi di struttura semplice e di struttura semplice dipartimentale comportano necessariamente la responsabilità della gestione di risorse umane e strumentali (e possono comportare anche la responsabilità della gestione diretta di risorse finanziarie), che deve essere prevalente rispetto agli altri criteri e parametri, mentre gli incarichi professionali prevedono in modo prevalente rispetto agli altri criteri e parametri, responsabilità tecnico-specialistiche. Il quadro normativo così complessivamente definito esclude che si possa prevedere una articolazione di una struttura semplice dipartimentale in strutture semplici, o l inclusione all interno di essa di una struttura semplice, risultando implicito che l articolazione di una struttura in strutture semplici che ad essa afferiscono di fatto configura tale struttura come struttura complessa. Laddove si voglia strutturare una struttura semplice dipartimentale prevedendo al suo interno livelli sottoordinati di responsabilità, si possono utilizzare gli incarichi professionali di alta specializzazione, che il comma 8 del citato articolo 27 del CCNL 1998_2001 definisce come articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento. Questa tipologia di incarichi dirigenziali è stata scarsamente utilizzata nell ambito degli assetti organizzativi delle aziende sanitarie, mentre costituisce un interessante opzione che consente di dar vita a modelli organizzativi rispondenti all esigenza di attribuire funzioni, compiti e responsabilità in modo più aderente alle esigenze funzionali ed organizzative ed alle professionalità disponibili.
3 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 articolo 27 Tipologie di incarico 1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero; b) incarico di direzione di struttura semplice; c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo; d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività. 2. La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni. 3. Per struttura si intende l articolazione interna dell azienda alla quale è attribuita con l atto aziendale la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. 5. Tra le strutture complesse per Dipartimento si intendono quelle strutture individuate dall azienda per l attuazione di processi organizzativi integrati. I Dipartimenti aziendali, comunque siano definiti (strutturali, integrati, funzionali, transmurali), rappresentando il modello operativo delle aziende, svolgono attività professionali e gestionale. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all assolvimento delle funzioni attribuite. I Dipartimenti sono articolati al loro interno in strutture complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale.
4 CCNL 1998_2001 articolo 27 Tipologie di incarico 6. I Distretti sono le strutture individuate dall azienda per assicurare i servizi di assistenza primaria relativa alle attività sanitarie e di integrazione socio sanitaria. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all assolvimento delle funzioni attribuite con contabilità separata all interno del bilancio aziendale. 7. Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed autonomia di cui al comma 3. 8. Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento. 9. Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico funzionale di base nella disciplina di appartenenza.
5 CCNL 6 maggio 2010 integrativo del CCNL 2006_2009 Articolo 4 Disposizioni in materia di funzioni dirigenziali 1. Ad integrazione di quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali in tema di incarichi e ferma restando la competenza dell azienda in merito alla graduazione delle funzioni dirigenziali, si precisa che: ٧ l incarico di direzione di struttura semplice, di cui all articolo 27 comma 1 lettera b) del CCNL 1998_2001 ed in particolare quello di struttura semplice dipartimentale, include necessariamente la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali, che deve essere prevalente rispetto agli altri criteri e parametri. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare inoltre la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie; ٧ l incarico di natura professionale di cui all articolo 27, comma 1, lettera c) del CCNL 1998_2001 prevede in modo prevalente rispetto agli altri criteri e parametri, responsabilità tecnicospecialistiche. 2.L incarico dirigenziale di natura gestionale o professionale si perfeziona solo a seguito della stipula del contratto individuale con le modalità ed i contenuti fissati dalla normativa contrattuale vigente. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1 Per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea attuazione all articolo 4 le parti, ad integrazione di quanto già previsto nell articolo 27, comma 7 del CCNL 1998_2001, ritengono di precisare che la struttura semplice si configura come un articolazione interna di una struttura complessa aziendale, mentre la struttura semplice dipartimentale afferisce al dipartimento e non è incardinata all interno di una struttura complessa.