Stampa Guida pratica alla transizione agli IAS/IFRS. Parte prima: il bilancio d esercizio tra vecchi e nuovi obblighi normativi admin in Bilancio Il Bilancio d Esercizio è uno degli strumenti informativi e di comunicazione utilizzati dalle imprese per dare una rappresentazione, a tutti i soggetti interni ed esterni portatori d interessi al sistema azienda (cc.dd. stakeholders), alla fine di ogni esercizio amministrativo dei dati sintetici e dei risultati che forniscono giudizi di valore sul patrimonio, sugli investimenti e finanziamenti, sui processi produttivi, sulla ricchezza prodotta e su tutti quei fatti di gestione rilevanti per l impresa, che derivano da esercizi passati e che generano effetti negli esercizi futuri. Tale bilancio destinato secondo gli obblighi del codice civile alla pubblicazione deve essere redatto, per le società non quotate in borsa e previste nei seguenti articoli: 2423 società per azioni; 2452 società in accomandita per azioni; 2462 società a responsabilità limitata; 2546 mutue assicuratrici; 2612 consorzi con attività esterna; 2615 società consortili con attività esterna; 2511 società cooperative; secondo quanto previsto dalle disposizioni e dagli schemi obbligatori dello stesso c.c. modificato dal D.Lgs. n 6 del 2003 riguardante la riforma del diritto societario. Per le società quotate nei mercati regolamentati di qualsiasi stato membro dell UE ( e per altre società indicate nello schema a pagina 5) è stata invece prevista dal regolamento UE n 1606 del 2002 recepito con il D.Lgs. n 38 del l applicazione dei principi contabili internazionali approvati dallo IASB. Secondo il D.Lgs. n 38 è stato esteso l obbligo o la facoltà per molte imprese di utilizzare i principi contabili internazionali a partire dell esercizio, esercizio dal quale è infatti obbligatorio ( o possibile in caso di imprese soggette a facoltà ) effettuare il passaggio nelle valutazioni delle poste di bilancio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali. Tra le motivazioni che hanno indotto prima i legislatori europei e successivamente quelli nazionali all adozione di principi standard di valutazione delle poste di bilancio uguali per tutte le società dei paesi europei, il principale è sicuramente quello di permettere un agevole confronto tra bilanci di nazioni diverse e di società operanti nello stesso settore così da rendere più trasparente l intero mercato europeo, borsistico e non, e permettere agli investitori istituzionali e agli analisti finanziari di effettuare adeguate valutazioni sulle singole società in relazione alle loro concorrenti. Passando in rassegna la serie di regolamenti e direttive che hanno consentito e consentono il passaggio agli IAS/IFRS possiamo effettuare una breve disamina dei principali evidenziando i contenuti salienti di 1 di 5
ognuno di essi sia di quelli emanati a livello comunitario sia nazionale. Tra le norme comunitarie, le disposizioni di rilevante interesse sono: Ø Regolamento 1606/2002 CE che tratta, come detto precedentemente, dell obbligo per tutte le società dell UE quotate in un mercato regolamentato di redigere, a partire dal, il bilancio consolidato conformemente agli IAS/IFRS. È stata prevista inoltre una proroga di applicazione a partire dall esercizio 2007 per le imprese che attualmente redigono il bilancio applicando altri principi contabili internazionali come ad esempio gli US GAAP (principi contabili utilizzati negli USA) e per le imprese che hanno titoli di debito quotati unicamente in un mercato regolamentato di qualsiasi stato membro dell UE. È importante evidenziare inoltre che con lo stesso regolamento è stata data la possibilità agli stati di consentire o imporre l applicazione degli stessi principi anche a società non quotate. Ø Regolamento 1725/2003 CE che ha recepito sia i principi contabili internazionali (escluso il 32 e il 39) sia delle relative interpretazioni del SIC (ad eccezione dei num 5, 16 e 17) collegati agli IAS/IFRS esclusi. Ø Regolamento 707/2004 CE che ha recepito il principio contabile internazionale IFRS1 riguardante la prima applicazione degli IAS/IFRS che come previsto dallo stesso può avvenire già in sede di redazione di bilanci intermedi come ad es. nel corso di redazione di una semestrale. Ø Regolamenti 2236-2237-2238/2004 CE che hanno modificato una serie di IAS e interpretazioni del SIC. Ø Direttiva 2001/65 CE che ha modificato la IV e la VII direttiva CEE per consentire l introduzione del fair value come criterio di valutazione di alcune attività e passività finanziarie e ha previsto una serie di informazioni da inserire in merito agli strumenti finanziari. Ø Direttiva 2003/51 CE che ha modificato le direttive IV e VII in merito ai bilanci di banche e assicurazioni. Tra le norme nazionali di rilevante evidenza per sottolineare l introduzione del passaggio dai principi nazionali a quelli internazionali, è necessario mettere in evidenza: Ø Legge n 306 del 2003 che indica per quali soggetti è obbligatorio l utilizzo dei principi internazionali; Ø Decreto Legislativo n 394 del 2003 che recepisce la Direttiva 65 del 2001 precedentemente commentata obbligando dunque determinati soggetti ad effettuare le valutazioni al fair value degli strumenti finanziari iscritti in bilancio e, introducendo a tal proposito un apposito articolo del c.c.: art. 2427 bis, ed il numero 6 bis nel comma secondo dell art. 2428 del c.c. relativo alle informazioni sugli strumenti finanziari e sull esposizione a rischi finanziari; Ø Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio per le opzioni previste dal Regolamento 1606-2002 CE che a tal proposito individua una serie di categorie di soggetti rilevanti: 1. Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani; 2. Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; 3. Banche ed intermediari finanziari sottoposti a vigilanza; 4. Imprese di assicurazione; 5. Società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate a redigerlo secondo 2 di 5
Ø i principi contabili internazionali; 6. Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e che redigono il bilancio consolidato; 7. Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e da quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata; Legge comunitaria 2004 che prevede il recepimento della direttiva 2003/51 che apporta modifiche alla IV e VII direttiva e alle direttive riguardanti i bilanci di banche e imprese assicurative, stabilisce inoltre i nuovi limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata e l introduzione del rendiconto finanziario; introduce infine la valutazione al fair value anche per attività non finanziarie. La valutazione dei fenomeni aziendali per chi è soggetto ( o si assoggetta facoltativamente) agli IAS deve dunque avvenire secondo le indicazioni previste nei vari IAS/IFRS che durante gli anni sono stati emanati (e che ancora saranno emanati in futuro); queste indicazioni divergono per molti punti da quelli che sono le norme civiliste e dagli OIC che stanno alla base della redazione dei bilanci secondo il formato italiano. I principali IAS/IFRS applicabili dal 1 gennaio sono: Framework - Quadro concettuale IAS 1 : Presentazione del bilancio IAS 2 : Rimanenze IAS 7 : Rendiconto finanziario IAS 8 : Utile/perdita d esercizio, cambiamenti di principi contabili ed errori IAS 10 : Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio IAS 11 : Commesse a lungo termine IAS 12 : Imposte sul reddito IAS 14 : Informativa di settore IAS 15 : Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi IAS 16 : Immobili, impianti e macchinari IAS 17 : Leasing IAS 18 : Ricavi IAS 19 : Benefici per i dipendenti IAS 20 : Contabilizzazione dei contributi pubblici IAS 21 : Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere IAS 23 : Oneri finanziari IAS 24 : Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate IAS 26 : Fondi di previdenza IAS 27 : Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in imprese controllate IAS 28 : Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate IAS 29 : Informazioni contabili in economie iperinflazionate IAS 30 : Informazioni richieste nel bilancio di banche ed istituti finanziari IAS 31 : Informazioni contabili sulle partecipazioni in joint-ventures 3 di 5
IAS 32 IAS 33 IAS 34 IAS 36 IAS 37 IAS 38 IAS 39 IAS 40 IAS 41 : Strumenti finanziari: informativa e rappresentazione in bilancio : Utile per azione : Bilanci intermedi : Riduzione durevole di valore delle attività : Accantonamenti, passività e attività potenziali : Attività immateriali : strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione : Investimenti immobiliari : Agricoltura IFRS 1: prima applicazione degli IFRS IFRS 2: pagamenti basati su azioni IFRS 3: Operazioni di concentrazione aziendale IFRS 4: Contratti di assicurazione IFRS 5: Attività destinate ad essere cedute o cessate Il principio di fondo che guida queste novità normative è quello della convergenza e della trasparenza dell'informativa finanziaria a livello internazionale, affinché i bilanci non siano più solo rappresentazioni veritiere e corrette della situazione economica di un'impresa a una certa data, ma diventino strumenti di informativa finanziaria utili a tutti gli operatori per prendere decisioni economiche. In conclusione, di seguito troviamo una tabella che ci riassume quali aziende sono soggette obbligatoriamente e quali invece hanno la facoltà (o in altri casi sono ancora esclusi) dalla redazione del bilancio secondo gli IAS. O DI APPLICAZIONE DEGLI IAS/IFRS CIETA' TERESSATE CIETA' EMITTENTI ENTI FINANZIARI TI IN MERCATI AMENTATI ITALIANI OCIETA' AVENTI ENTI FINANZIARI SI TRA IL PUBBLICO ANCHE ED MEDIARI FINANZIARI POSTI A VIGILANZA PRESE DI URAZIONE APPLICAZIONE IAS/IFRS BILANCIO BILANCIO D'ESERCIZIO CONSOLIDATO FACOLTA' DAL FACOLTA' DAL FACOLTA' DAL (SOLO SE REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO E QUOTATE) 4 di 5
OCIETA' INCLUSE NEL CIO CONSOLIDATO DI TA' OBBLIGATE A ERLO SECONDO GLI RS OCIETA' DIVERSE DA E INDICATE NELLE RE PRECEDENTI E EDIGONO IL BILANCIO LIDATO OCIETA' DIVERSE DA E INDICATE NELLE RE PRECEDENTI E DA E CHE REDIGONO IL CIO IN FORMA VIATA (quest ultime ssono redigerlo con gli FACOLTA' DAL FACOLTA' DAL FACOLTA' DAL FACOLTA' DAL FACOLTA' ESERCITABILE A PARTIRE DALL'ESERCIZIO INDICATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELLA GIUSTIZIA Caltanissetta, 8 Ottobre 2007 Dott. Giugno Claudio clicca qui per collegarti direttamente alla seconda parte dell'articolo claudio.giugno@yahoo.it 5 di 5