CCNL TERZIARIO...30 MARZO 2015... Dal 1 aprile 2015 decorre il nuovo CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della della distribuzione e dei servizi, scaduto il 31 dicembre 2013. Fino al 31 marzo 2015 prosegue la vigenza del vecchio contratto, pertanto per il 2014 e i primi tre mesi del 2015 non sono previsti né aumenti, né una tantum. In data 30/03/2015 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, scaduto il 31 dicembre 2013. Fino al 31 marzo 2015 prosegue la vigenza del vecchio contratto, pertanto per il 2014 e i primi tre mesi del 2015 non sono previsti né aumenti, né una tantum. Il nuovo contratto decorre dal 1 aprile 2015 ed ha validità fino al 31 dicembre 2017. E' stato stabilito un incremento retributivo non assorbibile, salvo espressa clausola di assorbimento nei contratti individuali, con riparametrazione sui livelli contrattuali, da corrispondere su 14 mensilità, in 5 trance, il cui importo e decorrenza indichiamo di seguito: Aumenti a partire dal 1 / 11
Livello 1 aprile 2015 1 novembre 2015 1 giugno 2016 1 novembre 2016 1 agosto 2017 Totale Q 26,04 26,04 26,04 2 / 11
27,78 41,67 147,57 I 23,46 23,46 23,46 25,02 37,53 132,93 II 3 / 11
20,29 20,29 20,29 21,64 32,47 114,99 III 17,34 17,34 17,34 18,50 4 / 11
27,75 98,28 IV 15,00 15,00 15,00 16,00 24,00 85,00 V 13,55 5 / 11
13,55 13,55 14,46 21,68 76,80 VI 12,17 12,17 12,17 12,98 19,47 68,94 6 / 11
VII 10,42 10,42 10,42 11,11 16,67 59,03 Operatori di vendita C ategoria Aumenti a partire dal 7 / 11
Totale 1 aprile 2015 1 novembre 2015 1 giugno 2016 1 novembre 2016 1 agosto 2017 I 14,16 14,16 14,16 15,10 8 / 11
22,66 80,24 II 11,89 11,89 11,89 12,68 19,02 67,36 Sul piano normativo l'accordo prevede: 9 / 11
- una maggiore flessibilità dell'orario con settimane di aumento della prestazione normale compensate da settimane con diminuzione della prestazione, in modo da mantenere un orario ordinario di 40 ore settimanali, da attuare, in particolare, nei periodi di picco di lavoro quali ad esempio il periodo natalizio o i saldi per i negozi, senza necessità di accordo con le OO.SS. dei lavoratori. Le aziende potranno chiedere una prestazione sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane nell'anno. Per le ore che eccedono la prestazione ordinaria di 40 ore non dovrà essere erogata alcuna maggiorazione aggiuntiva, rispetto alla normale retribuzione spettante, né matureranno permessi aggiuntivi. Le ore prestate oltre le 40 settimanali saranno recuperate, nell'arco dei 12 mesi successivi, nei periodi di minor attività. - Un sostegno all'occupazione con lo scopo di favorire l'assunzione a termine di lavoratori svantaggiati, come i disoccupati, coloro che hanno esaurito la fruizione delle misure a sostegno del reddito, coloro che hanno concluso l'apprendistato presso un'altra azienda senza la stabilizzazione. Con questi lavoratori può essere stipulato un contratto a tempo determinato per 12 mesi, di cui 6 mesi con un sottoinquadramento di due livelli e 6 mesi con un sottoinquadramento di un livello. In caso di trasformazione del contratto in tempo indeterminato, indipendentemente dal livello di inquadramento finale, spetterà un inquadramento di un livello inferiore a quello per cui è stato assunto anche per i 24 mesi successivi alla conversione a tempo indeterminato. Tali assunzioni sono escluse dal computo delle assunzioni a tempo determinato. - La precisazione che nella successione di contratti a termine non devono essere rispettate le interruzioni di 10 ovvero 20 giorni tra un contratto e l'altro (rispettivamente di durata di 6 mesi o superiore a 6 mesi) nel caso in cui l'assunzione sia motivata da ragioni sostitutive. - La possibilità di assumere apprendisti qualora siano stati mantenuti in servizio almeno il 20% degli apprendisti (in precedenza l'80%) per i quali il contratto di apprendistato professionalizzante risulti scaduto nei 36 mesi precedenti (in precedenza 24 mesi). 10 / 11
Il numero massimo di apprendisti che può essere assunto nelle aziende con almeno 10 lavorat ori, no n può superare il rapporto 3 a 2 dei lavoratori specializzati e qualificati. 11 / 11