MAXISANZIONE PER IL LAVORO NERO
L art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 18/2010, sostituisce il comma 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, modificando il regime delle sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori in nero. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 38 del 2010 ha precisato che la nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del collegato lavoro (24 novembre 2010), anche se si riferiscono a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla modifica. Rimane in ogni caso ferma la disciplina dell articolo 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Dott.ssa Rita Amati 2
A differenza del regime previgente, l nuova misura delle sanzioni civili non si applica ai rapporti di lavoro diversi del lavoro subordinato, quali rapporti di lavoro autonomi e parasubordinati. Ne sono esclusi anche i rapporti di lavoro domestico. La nuova disciplina si applica però nell ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio in assenza delle previste comunicazioni all INPS ed all INAIL. La sanzione trova applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione i lavoro autonomo in assenza di documentazione atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto (Min. Lav. Circ. n. 38/2010). Dott.ssa Rita Amati 3
LA NOVITA DEL COLLEG ATO LAVORO L articolo 4 della legge n. 18/2010 introduce le seguenti novi tà: la violazione consiste, ora, nella mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro privato, e non si ravvisa nei rapporti di lavoro domes tico; è prevista una sanzione amministrativa più lieve per coloro che, dopo aver utilizzato lavoro irregolare, abbiamo successivamente regolarizzato il lavoratore in tal modo impiegato; È incrementata del 50 per cento l entità delle sanzioni civili connesse all omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente, viene invece meno la sanzione minima di 3.000 euro precedentemente previs ta; Dott.ssa Rita Amati 4
l applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative all impiego di lavoro in nero è esclusa nel caso in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, trovi evidenza la volontà di non occultare l rapporto, anche se si tratta di una diversa qualificazione del rapporto stess o; il potere di contestazione e notificazione è esteso agli ispettori dell INPS, la cui competenza decorre dal la data di entrata in vigore della legge n. 183/2010 (24 novembre 2010) ed è riferita anche agli illeciti commessi prima del 24 novembre 2010 purchè proseguiti oltre tale data. Dott.ssa Rita Amati 5
Per ogni lavoratore trovato in nero Da 1.500 a 12.000 euro Maggiorazione di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Per ogni lavoratore impiegato in nero e già regolarizzato Da 1.000 a 8.000 euro Maggiorazione di 30 euro per ciascuna giornata i lavoro svolto in nero. Dott.ssa Rita Amati 6
Sono modificate anche le norme relative alla competenza all irrogazione delle sanzioni amministrative relative all impiego di lavoro irregolare, attribuita, ora a tutti i funzionari di vigilanza che effettuano controlli in materia di lavoro, fisco e previdenza, fermo restando la competenza della Direzione provinciale del lavoro a ricevere il rapporto di cui all articolo 17 della legge n. 689/81. Secondo l Inail (nota n. 7918 del 3.11.2010) il comma 4, così come sostituito, prevede che «Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione» Pertanto, per l inapplicabilità della maxi-sanzione, è necessario riscontrare almeno un adempimento c ontributivo (ad esempio, denuncia telematica Emens) Dott.ssa Rita Amati 7
LA SOSPENSIONE DELL ATTIVITA DI IMPRESA Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, l articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, stabilisce che gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possano adottare provvedimenti di sospensione di quella parte dell attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonchè in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L adozione del provvedimento di sospensione porta con se, quale pena accessoria, la comunicazione all Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche. Dott.ssa Rita Amati 8
Per quanto attiene ai presupposti per l adozione del provvedimento valga quanto segue: 1. Il primo dei presupposti è individuato nell impiego di personale non risultante dalle scritture o a altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Vale per questo punto riportare la Circolare del Ministero del lavoro n. 29/2006 che rec ita: «Con riferimento al personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria si precisa che lo stesso va individuato nel personale totalmente sconosciuto alla P.A. in quanto non iscritto nella documentazione obbligatoria né oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa lavoristica e previdenziale. Ne consegue che, da tale formulazione, restano esclusi ad esempio gli eventuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (o altre forme di lavoro autonomo) che, seppur ritenuti fittizi, risultano comunque iscritti sul libro matricola, così come previsto dal D.Lgs.. 38/2000. Viceversa, eventuali forme di collaborazione occasionale ritenute non genuine, in assenza di qualunque formalizzazione su libri o documenti obbligatori, potranno, invece, contribuire alla determinazione della percentuale di personale irregolare. Relativamente al calcolo della percentuale del personale in nero va in secondo luogo chiarito che detta percentuale va rapportata alla totalità dei lavoratori della singola impresa operanti nel cantiere al momento dell accesso ispettivo (e non già complessivamente in forza all azienda) risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (Circ. Min. Lav. N. 29/2006» Dott.ssa Rita Amati 9
2. Il secondo dei presupposti si incardina sul caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutele della salute e della sicurezza sul lavoro, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale sono quelle individuate nell Allegato I al decreto. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le disposizioni in esame si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia. Dott.ssa Rita Amati 10
Il comma 11-bis dell articolo 14, introdotto dal D.lgs. N. 106/2009, s tabilisce che il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l unico occupato dall impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipoteso di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell attività lavorativa in corso che non può ess ere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi. Dott.ssa Rita Amati 11
REVOCA DELLA SOSPENSIONE Il provvedimento di sospensione potrà, ovviamente, essere revocato dall organo di vigilanza che lo ha emesso. In caso di sospensione adottata d agli ispettori ministeriali per la revoca è richiesto: a) La regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatorio; b) L accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) Il pagamento di una somma aggi untiva rispetto a quelle ordinariamente disposte, pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensioni per lavoro irregolare e a 2.500 euro nel le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Dott.ssa Rita Amati 12
Per la revoca del provvedimento da parte del l organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali occorre: a) L accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; b) Il pagamento di una somma aggi untiva unica pari a euro 2.500 rispetto a quelle ordinarie. Dott.ssa Rita Amati 13
E comunque fatta salva l applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. La diffida obbligatoria consiste nel potere/dovere, attribuito a tutti gli ispettori di vigilanza e quindi anche a quelli previdenziali, di diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione di inosservanze sanzionate in via amministrativa e comunque sanabili. Non è istituto del tutto nuovo, stante che l articolo 9 del D.P.R. n. 520/55 stabiliva la facoltà degli ispettori della Direzione provinciale del lavoro di diffidare, con apposita prescrizione, il datore di lavoro a regolarizzare la violazione entro un termine fi ssato. Già precedentemente, si veda l art. 12 del R.D. n. 431/1913 e il R.D.L. n. 1634/1931 convertito nel la legge n. 886 del 16 giugno 1932. Dott.ssa Rita Amati 14