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Bari, 20 settembre 2005 Prot.: 24/ 23770/6 Direttori Generali e Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali Dirigenti Area Farmaceutica Area Gestione Personale delle Aziende Sanitarie Locali Rappresentanze Sindacali: dei Medici di Medicina Generale FIMMG, CUMI, SNAMI, CGIL, Intesa Sindacale dei Medici Pediatri di Libera Scelta FIMP e CIPE Federfarma Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto Presidente Ordine dei Medici Provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto Presidente Ordine dei Farmacisti Provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto RIP SISR RIP Svimservice e p.c. Responsabile del Call Center della Sanità c/o Tecnopolis Gestore del Sito Internet della Regione Puglia Oggetto: Modalità di attuazione dal 1 ottobre 2005 della DGR n. 1198 del 6.08.2005 Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Determinazione Chiarimenti sulle modalità di compilazione della ricetta. Si fa seguito alla nota protocollo 24/21346/6 del 10/08/2005, con la quale è stato notificato il provvedimento della Giunta Regionale n. 1198 del 6.08.2005 Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Determinazione, con il quale la stessa ha introdotto alcune sostanziali modifiche al sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica, orientate a rendere più equo il concorso ai costi da parte dei cittadini socialmente deboli e appartenenti a determinate categorie. Circolare-Esenzioni ticket dal 1 ottobre 2005 Pagina 1 di 6

Per dare il tempo alle Aziende USL, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, a tutti i prescrittori e alle farmacie territoriali di organizzarsi, le modifiche introdotte dalla D.G.R. n. 1198 del 6.08.2005 sul sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica avranno decorrenza dal 1 ottobre 2005. Da quella data le Aziende USL adotteranno le nuove disposizioni per il rilascio delle esenzioni ticket e a carico del prescrittore (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, medico di continuità assistenziale, medico di struttura pubblica, ecc.), come in precedenza, permane l onere di compilare la ricetta in base alla tabella di transcodifica allegata di seguito; le farmacie territoriali, infine, adotteranno le modalità di tariffazione ticket secondo le modalità indicate nella stessa tabella. Modifiche al sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica Le modifiche al sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica sono: 1. il limite di reddito di euro 10.000 al di sotto del quale compete l esenzione totale è elevato ad euro 22.000 con incremento di 1.000 euro per ogni figlio a carico; 2. compete l esenzione totale, indipendentemente dal reddito, alle seguenti categorie: cittadini portatori di patologie neoplastiche; cittadini cui è stato riconosciuto il diritto all esenzione per malattie rare, croniche ed invalidanti ai sensi del D.M. 1.2.91, del D.M. 28/5/99, nr. 329 regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche invalidanti e successive integrazioni e dal D.M. 18/5/2001 nr. 279 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alla propria patologia; cittadini rientranti nelle categorie previste dalla legge 238/97 recante modifiche ed integrazioni della Legge 25/2/1992, nr. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge nr. 210/1992, di cui alla deliberazione 16/7/2002 nr. 1073; donatori d organo da vivente e trapiantati; 3. esenzione totale per utilizzo di farmaci equivalenti (ex generici, "legge 26/07/05 n. 149" comprese le specialità medicinali non più coperte da brevetto); 4. il limite di reddito di euro 24.000, al di sotto del quale compete l esenzione parziale per i soggetti ultrasessantacinquenni è elevato ad euro 32.000 con incremento di 1.000 euro per ogni figlio a carico; 5. il limite di reddito di euro 12.500, al di sotto del quale compete l esenzione parziale è elevato ad euro 27.000 con incremento di 1.000 euro per ogni figlio a carico. Il reddito da indicare ai fini della richiesta di esenzione per reddito si riferisce al reddito imponibile IRPEF dell intero nucleo familiare. Ulteriori iniziative da intraprendere per la razionalizzazione del sistema e la contrazione della spesa farmaceutica Con la stessa deliberazione, la Giunta Regione, al fine della razionalizzazione del sistema e della contrazione della spesa farmaceutica complessiva, indica le seguenti iniziative da intraprendere: Circolare-Esenzioni ticket dal 1 ottobre 2005 Pagina 2 di 6

pieno coinvolgimento dei MMG, dei pediatri di libera scelta, dei medici specialisti, dei farmacisti convenzionati nel definire strumenti e metodi per un uso appropriati dei farmaci nell ambito dei protocolli diagnostico-terapeutici sostenuti da prove di efficacia documentata che nel contempo tengano conto delle situazioni del singolo paziente; sostegno allo sviluppo culturale della farmacovigilanza intesa come definizione del profilo rischio/beneficio dei farmaci con particolare attenzione a quelli di recente commercializzazione; sviluppo di una rete di banche dati per l attività di informazione e documentazione sul farmaco indipendente da interessi di mercato; sviluppo di politiche di budget tendenti ad assicurare una corretta allocazione delle risorse sulla scorta della definizione delle priorità sostenute da analisi di tipo farmacoeconomico per la corretta definizione dei programmi a cui dare priorità; monitoraggio dei consumi farmaceutici attraverso l utilizzo farmacoepidemiologico dei data-base amministrativi; promozione dell utilizzo dei farmaci equivalenti (generici). Modalità di rilascio dei certificati di esenzioni ticket per la farmaceutica dal 1 Ottobre 2005 Al fine di non arrecare un inutile disagio alla cittadinanza, si ribadisce che gli attestati di esenzione già rilasciati conservano la loro validità e non è necessario richiederne duplicati o ristampe, a meno che non siano mutate le condizioni soggettive di reddito, patologia o status; in tal caso i cittadini dovranno richiedere i nuovi attestati o comunicare la cessazione della condizione di diritto secondo quanto specificato nei prospetti allegati. In particolare: i cittadini già esenti totali (codice TOT.RED) e i cittadini già esenti parziali (codice PAR.RED rilasciato entro il 30.09.2005) non dovranno recarsi alla USL per il rinnovo delle titolo di esenzione e le prescrizioni farmaceutiche saranno individuate dal codice di esenzione totale TOT03; i pazienti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 27.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico, non già in possesso di esenzione parziale (codice PAR.RED) richiederanno l esenzione parziale per reddito (nuovo codice RED.027 valido dal 1/10/2005) e le prescrizioni farmaceutiche saranno individuate dal codice di esenzione parziale PAR06; i cittadini in possesso di esenzione valida per la specialistica (con la sola eccezione del codice 997.M50: gravidanza a rischio) acquisiscono il diritto all esenzione totale per la farmaceutica a prescindere dal reddito personale o familiare; pertanto a decorrere dal 1/10/2005 avranno diritto ad ottenere prescrizioni farmaceutiche in esenzione totale con il codice di esenzione TOT04. Quindi non è più necessario che tale stato sia certificato mediante l apposizione di codici specifici sugli Attestati di Esenzione e a decorrere dal 1 Ottobre 2005 non potranno più essere assegnati i codici PAT.CRO, PAT.NEO, PAT.DON; i cittadini già in possesso di esenzione valida per la specialistica, con codice di esenzione PAT.CRO per la farmaceutica, che abbiano un reddito complessivo del nucleo familiare di 16.000 Euro, acquisiscono l esenzione totale su tutti i farmaci (con codice TOT03 sulla ricetta) e non solo su quelli correlati alla patologia; gli altri componenti dello stesso nucleo familiare, invece, devono presentare apposita domanda ed autocertificazione; Circolare-Esenzioni ticket dal 1 ottobre 2005 Pagina 3 di 6

i cittadini di età superiore a 65 anni in possesso, fino al 30/9/2005, dell esenzione con codice PAR.ETA, qualora intendano usufruire dell esenzione totale (codice di esenzione TOT03 sulla ricetta) e ne abbiano i requisiti (reddito fino a 22.000,00 Euro), devono presentare apposita domanda ed autocertificazione, a seguito della quale la USL attribuirà il codice TOT.RED, cessando in pari data il codice PAR.ETA. I cittadini di età superiore a 65 anni già in possesso dell esenzione PAR.ETA che abbiano reddito compreso fra 22.000,00 e 24.000,00 Euro non devono richiedere alcun nuovo attestato in quanto conservano le condizioni di esenzione parziale (codice di esenzione PAR06 sulla ricetta). I cittadini di età superiore a 65 anni e con reddito familiare compreso fra 24.000,00 e 32.000,00 Euro devono presentare domanda ed autocertificazione per ottenere il codice di esenzione parziale PAR.ETA (codice di esenzione PAR06 sulla ricetta); tutti i limiti di reddito riportati si intendono elevati di euro 1.000,00 per ogni figlio a carico. gli assistiti rientranti nelle condizioni di esenzione che fino al 30/09/2005 sono individuate dal codice di esenzione PAR08 e NES07 sulla ricetta rientrano nella categoria di esenzione con codice TOT04 (sulla ricetta), in quanto i pazienti esenti per patologia diventano esenti totali, limitatamente ai farmaci correlati alla patologia e indipendentemente dal reddito del nucleo familiare. La materia della compartecipazione alla spesa farmaceutica è in progressiva evoluzione, tanto che negli ultimi anni sono stati emanati diversi provvedimenti regionali in merito; per cui i codici di esenzione da indicare sulla ricetta farmaceutica (con prefisso TOT o PAR) non compaiono sull attestato di esenzione (oggi come in passato), in quanto, pur potendo rappresentare un iniziale aiuto per i prescrittori, perdono di efficacia per le seguenti considerazioni: il numero degli attestati di esenzione che saranno rilasciati nei prossimi mesi sarà contenuto rispetto al totale degli attestati già emessi, in quanto la maggior parte degli assistiti esenti ne è già in possesso; a causa dell evoluzione della materia, i codici delle esenzioni da indicare sulle ricette farmaceutiche, eventualmente riportati sugli attestati, potrebbero divenire in futuro addirittura ingannevoli per i prescrittori, in quanto potrebbero essere nuovamente modificati. Cessazione del diritto di esenzione In merito alla cessazione del diritto di esenzione, si conferma che l assistito ha l obbligo di notificare alla USL la cessazione della condizione che ha dato origine a tale diritto; in questo caso la USL ritira l attestato di esenzione in possesso del cittadino, registra la cessazione dell esenzione ticket (reddito, status o patologia) e, se il paziente usufruisce di altre esenzioni, emette il nuovo attestato con le sole esenzioni per le quali permangono le condizioni. In tale occasione la USL deve invitare il paziente a notificare anche al proprio medico curante la cessazione dell esenzione e resta obbligata a consegnare periodicamente, almeno con la stessa cadenza prevista per gli elenchi semestrali, i dischetti prodotti dal SISR contenenti le esenzioni ticket per gli assistiti in carico a ciascun medico. Circolare-Esenzioni ticket dal 1 ottobre 2005 Pagina 4 di 6

Esenzioni multiple In riferimento alle esenzioni multiple per l assistenza farmaceutica, si ribadisce che il cittadino può legittimamente richiedere l attribuzione di più esenzioni; in tal caso la USL può assegnare allo stesso cittadino tanti codici quanti sono necessari per attestare ciascuna delle condizioni in cui rientra l assistito. Conclusioni In conclusione, gli unici soggetti che, a partire dal 1/10/2005, possono recarsi presso le USL per richiedere un nuovo attestato di esenzione sono le seguenti: cittadini con più di 65 anni appartenenti a nuclei familiari con reddito fino a 22.000,00 già in possesso di esenzione PAR.ETA, possono chiedere il riconoscimento dell esenzione TOT.RED cittadini con più di 65 anni appartenenti a nuclei familiari con reddito compreso fra 24.000,00 e 32.000,00 Euro, possono chiedere il riconoscimento dell esenzione PAR.ETA cittadini appartenenti a nuclei familiari con reddito compreso fra 22.000,00 e 27.000,00 Euro, possono richiedere il riconoscimento dell esenzione RED.027 cittadini appartenente a nuclei familiari con reddito compreso fra 12.500,00 e 22.000,00 Euro, possono richiedere il riconoscimento dell esenzione TOT.RED. tutti i redditi citati si intendono elevati di euro 1.000,0 per ciascun figlio a carico. Tutto ciò premesso, al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione sul territorio delle disposizioni contenute nella presente circolare, si richiamano i Direttori Generali ad informarne tempestivamente i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale, i medici di struttura pubblica, nonché le aree, i dipartimenti e i servizi sul territorio della propria organizzazione aziendale delle disposizioni ivi contenute. Con l occasione, infine, si trasmette in allegato il nuovo modulo di autocertificazione (versione 6) per la dichiarazione di sussistenza delle condizioni che danno diritto all esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e si fa presente che a breve saranno inviate le nuove linee guida sulla modalità di compilazione delle ricette farmaceutiche. Nel ricordare che dal 1 settembre u.s. è entrato in vigore l utilizzo esclusivo della nuova ricetta ministeriale, si comunica che in data 19 settembre 2005, presso l Assessorato alle Politiche della Salute, si è svolta una riunione con le OO.SS. di categoria interessate, inerente l oggetto; nel corso della riunione sono state formulate richieste sulla possibilità di apportare eventuali correzioni alle ricette da parte dei prescrittori o dei farmacisti. In via del tutto eccezionale e, al fine di arrecare minor disagio al cittadino, consentita una sola correzione da parte del medico prescrittore che dovrà risultare chiaramente leggibile e controfirmata, evitando assolutamente l utilizzo di correttori.. Le ricette possono essere compilate anche manualmente dal medico, ad esempio nel caso in cui abbia eseguito una visita domiciliare, purchè venga utilizzato inchiostro indelebile blu o nero (leggibile otticamente) e comunque fino ed non oltre il 1 novembre p.v.. Circolare-Esenzioni ticket dal 1 ottobre 2005 Pagina 5 di 6

Non saranno accettate le ricette che, pur con le dovute correzioni, non riportino le eventuali codifiche di esenzione previste in allegato (TOT01, TOT02, TOT03, TOT04, TOT05 e PAR06). Fino a nuove disposizioni, inoltre, anche per i farmacisti, per la parte di propria competenza, è consentito apportare una sola correzione, con inchiostro indelebile blu o nero ai campi: importo ticket, data spedizione e importo galenico, controfirmata, senza utilizzare correttori. Restano confermate le altre disposizioni emanate in precedenza non oggetto della presente nota circolare. Il Dirigente del Settore Silvia PAPINI Circolare-Esenzioni ticket dal 1 ottobre 2005 Pagina 6 di 6