Cassa di compensazione Swissmem Foglio informativo affari internazionali
Foglio informativo affari internazionali Al giorno d oggi, l attività lucrativa transfrontaliera fa parte della vita professionale quotidiana in Europa e nel mondo, motivo per cui l'orientamento internazionale delle aziende rappresenta una sfida aggiuntiva. La copertura assicurativa deve essere garantita in maniera ottimale sia in Svizzera che all'estero. 1. Principi dell'assoggettamento assicurativo L'assoggettamento assicurativo dipende essenzialmente dal fatto di svolgere o meno una parte sostanziale dell attività lucrativa nel Paese di residenza. Vale il principio dell'assoggettamento nel luogo in cui si lavora. I criteri principali per l'assoggettamento assicurativo sono: il luogo di lavoro, il domicilio civile, il tipo di attività (lavoratore subordinato/autonomo), la sede del datore di lavoro e la nazionalità del lavoratore. Attività dipendente in più Stati: Svizzera / Stati membri dell'ue I cittadini svizzeri e i cittadini dell'ue che svolgono un'attività per lo stesso datore di lavoro in più Stati restano assoggettati alla legislazione di sicurezza sociale del loro Stato di residenza, a condizione che esercitino in quest'ultimo almeno il 25% della loro attività lucrativa. Coloro che invece esercitano meno del 25% della propria attività lucrativa nel proprio Stato di residenza sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro. I lavoratori che svolgono incarichi per più datori di lavoro che hanno sede in diversi Stati continuano a essere assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza. Svizzera / Stati dell'aels I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati dell'aels che lavorano in due o più Stati sono soggetti di norma alla legislazione del loro Stato di residenza a condizione che esercitino in quest'ultimo una parte della loro attività lavorativa. Se invece non svolgono alcuna attività lavorativa nel loro Stato di residenza, in linea di principio fanno riferimento allo Stato in cui ha sede il datore di lavoro. Svizzera / Stati contraenti Le convenzioni stipulate tra due Stati contraenti prevedono solitamente che i cittadini di loro appartenenza godano della copertura assicurativa nello Stato in cui svolgono la loro attività lucrativa. Svizzera / Stati non contraenti Secondo il principio della territorialità ogni individuo è soggetto, in linea di massima, alla legislazione dello Stato in cui dimora. Spesso le legislazioni nazionali riservano trattamenti diversi alle persone con cittadinanza straniera in confronto alla popolazione locale. In particolare nell ambito della sicurezza sociale i singoli Stati sono restii a fornire prestazioni agli stranieri.
2. Importanza del distacco (eccezione al principio del luogo di lavoro) Importanza dell'assicurazione sociale Eccezione al principio del luogo di lavoro sulla base dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (Stati UE / Stati dell'aels) e della convenzione sulla sicurezza sociale (Stati contraenti). I lavoratori che svolgono un'attività lucrativa all'estero in via temporanea continuano a essere affiliati alle assicurazioni sociali del loro Paese di provenienza. Evitare lacune di copertura e doppi versamenti di contributi alle assicurazioni sociali. Presupposti formali Durante l intero periodo di distacco, tra il datore di lavoro e il lavoratore deve sussistere un rapporto basato sul diritto del lavoro. Allo scadere di tale periodo, l'attività lucrativa sarà svolta presso lo stesso datore di lavoro in Svizzera. Non è necessario che il datore di lavoro distaccante effettui il pagamento diretto del salario. Precedente assicurazione nel Paese di provenienza Immediatamente prima del distacco, i lavoratori devono essere stati soggetti alle disposizioni legali di sicurezza sociale del loro Paese di provenienza. Il precedente periodo assicurativo si considera adempiuto se i lavoratori hanno svolto un'attività produttiva per almeno un mese. I lavoratori non possono venire assunti esclusivamente per svolgere una determinata attività all'estero e poi venire distaccati. Non è neppure consentito distaccare lavoratori per sostituirne altri il cui periodo di distacco è giunto a termine. Obbligo di notifica / controlli Il lavoratore distaccato e il suo datore di lavoro sono tenuti a informare le istituzioni competenti del Paese di provenienza in merito a qualsiasi cambiamento importante intervenuto durante il distacco. Per l intero periodo di distacco le autorità possono effettuare controlli miranti a verificare, in particolare modo, il mantenimento del rapporto basato sul diritto del lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore distaccato. 3. Distacco - Svizzera / Stati membri dell'ue Durata temporanea del distacco I distacchi sono concessi esclusivamente per un periodo di tempo limitato che, in linea di massima, non deve superare i 24 mesi. Se un periodo di 24 mesi risulta insufficiente, il datore di lavoro può richiedere una proroga di distacco (accordo speciale) nell'interesse del lavoratore. La domanda deve essere presentata direttamente all'ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) a Berna. Se già all'inizio del periodo di distacco si prevede che 24 mesi non saranno sufficienti all'assolvimento dei compiti assegnati, si può richiedere un distacco di maggiore durata direttamente all'ufas.
Formulario necessario: Il formulario A1 (certificato di distacco) attesta che la persona distaccata continuerà a essere soggetta alla legislazione del Paese di provenienza e sarà svincolata invece da quella del Paese d'impiego. Al punto 3 può indicare la propria posizione, barrando ad esempio l'opzione «Lavoratore subordinato distaccato». 4. Distacco Svizzera / Stati membri dell'aels (Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera) Durata temporanea del distacco Il distacco in un Paese dell'aels è limitato a 12 mesi (formulario E 101 certificato di distacco) e può essere prorogato di altri 12 mesi (formulario E 102). Facendo specifica richiesta all'ufficio federale delle assicurazioni sociali è possibile prorogare la durata complessiva del distacco fino ad un massimo di 6 anni (accordo speciale). 5. Distacco Svizzera / Stati contraenti (Australia, Isole del Canale e Isola di Man, Canada, Macedonia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Cile, Filippine, Israele, Repubblica di San Marino, Turchia, USA, Croazia, India, Giappone: Stati con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale.) Certificato di distacco Alla cassa di compensazione AVS competente per il datore di lavoro occorre fare domanda di rilascio di un certificato di distacco. Tale certificato attesta che per i rami assicurativi contemplati continua a essere applicabile la legislazione dello Stato di invio, al massimo per il periodo di distacco previsto dalla convenzione di sicurezza sociale. Il certificato va inoltrato all istituzione di sicurezza sociale competente per il datore di lavoro nel luogo in cui si esercita l attività lucrativa. Durante il periodo in cui svolge la sua attività all'estero, il lavoratore distaccato deve essere in possesso di un certificato di distacco. È consigliabile richiedere tale certificato il prima possibile, in linea di principio prima della partenza. Proroga del distacco La richiesta di proroga del distacco e quindi di un ulteriore svincolamento dalle assicurazioni sociali locali va inoltrata all UFAS prima della scadenza del termine. A sua volta l'ufas presenterà la richiesta di proroga all'autorità estera. Se quest'ultima accetta la proroga, il datore di lavoro e le istituzioni di sicurezza sociale coinvolte riceveranno un certificato. In caso di proroghe, il distacco non supera in linea di principio la durata massima di 6 anni.
6. Distacco ovvero mantenimento dell'assicurazione Svizzera / Stati non contraenti Per Stati non contraenti si intendono quegli Stati con cui la Svizzera non ha stipulato alcuna convezione di sicurezza sociale (p.es. la Cina). Pertanto, in termini di diritto in materia di assicurazione sociale non è possibile effettuare distacchi in questi paesi. Per tutelare le persone che esercitano un'attività temporanea in uno Stato non contraente per un datore di lavoro con sede in Svizzera, la Svizzera ha introdotto una serie di provvedimenti nella sua legislazione: indipendentemente dalla loro cittadinanza, le persone che svolgono un lavoro all'estero per un datore di lavoro svizzero possono, con il consenso di quest'ultimo e a condizione che soddisfino i presupposti stabiliti, rimanere affiliati all AVS/AI/IPG così come all'assicurazione contro la disoccupazione e continuare a percepire gli assegni familiari. Presupposti e formalità Immediatamente prima di iniziare a svolgere un'attività all'estero, il lavoratore deve essere stato soggetto alle assicurazioni sociali svizzere per almeno 5 anni consecutivi. In tal caso il lavoratore e il datore di lavoro devono presentare il formulario «Domanda di mantenimento dell'assicurazione» alla cassa di compensazione competente entro 6 mesi dall'inizio dell'attività lucrativa all'estero. Scaduto tale termine, la cassa di compensazione non può più accettare la richiesta con conseguenti lacune assicurative per il lavoratore. Se i lavoratori percepiscono solo una parte del salario dal loro datore di lavoro svizzero, i contributi dovranno essere versati anche per la parte di salario percepita all'estero dall'azienda straniera. Parecchi Stati non contraenti ottimizzazione della procedura amministrativa Se un lavoratore svolge un'attività lavorativa in diversi Stati non contraenti e le condizioni per il mantenimento dell'assicurazione sono adempite, i vari paesi possono essere indicati direttamente su un unico formulario. Pertanto non sarà necessario compilare un formulario per ogni Stato non contraente.
7. Affari internazionali nel vostro lavoro quotidiano In questo capitolo forniamo informazioni in merito a vari quesiti che vengono posti frequentemente alla cassa di compensazione Swissmem. I collaboratori che effettuano dei viaggi di lavoro hanno bisogno di un formulario di distacco valido? Il formulario di distacco costituisce una conferma per lo Stato in cui si viene distaccati attestante che l'interessato è assicurato nel paese di origine. Se nel paese d'invio sussiste un'attività produttiva (p.es. trattative contrattuali, attività di relatore presso seminari, meeting dedicati alle strategie aziendali, lavori di progetto, attività nei cantieri ecc.), occorre rilasciare un formulario di distacco valido. Non sono considerate invece prestazioni lavorative produttive la partecipazione a corsi di formazione, a seminari nonché l'attività di avviamento per nuovi collaboratori. Cosa devono intraprendere le persone distaccate in tutto il mondo per poter continuare a usufruire di una copertura assicurativa in Svizzera? I collaboratori che lavorano in diversi Stati dell'ue sono assicurati mediante il formulario A1. Al punto 5 del formulario va indicato che il lavoro si svolge in diversi Stati dell'ue. Si può concedere un'autorizzazione per un periodo massimo di 24 mesi. Il formulario A1 per 24 mesi può essere rilasciato anche qualora sia noto in anticipo che determinati collaboratori lavoreranno regolarmente nello stesso paese dell'ue. Per i collaboratori che prestano lavoro in diversi Stati dell'aels (Principato del Liechtenstein, Islanda, Norvegia) si può chiedere un assoggettamento assicurativo per un periodo massimo di 12 mesi mediante il formulario E101. Per chiedere una proroga a 24 mesi al massimo occorre presentare il formulario E102. Se distaccate i vostri collaboratori in Stati contraenti (p.es. USA, India, Australia, Cile, ecc.), è necessario chiedere alla cassa di compensazione Swissmem il rilascio di un certificato di distacco specifico per ciascun paese. Qualora dei collaboratori prestino regolarmente attività lavorative nello stesso Stato contraente, sussiste la possibilità di sfruttare al massimo il periodo di distacco previsto dall'accordo in materia di assicurazione sociale (fino a 6 anni, a seconda del paese). Pertanto anche in questi casi è sufficiente richiedere una sola volta il certificato di distacco. Se i vostri collaboratori prestano lavoro in Stati non contraenti (p.es. Cina, Dubai, Messico, Algeria, ecc.), occorre richiedere il mantenimento dell'assicurazione presso le assicurazioni sociali svizzere mediante un'apposita domanda. Se sono previste prestazioni lavorative in diversi Stati non contraenti, questi ultimi potranno venire indicati direttamente su un unico formulario.
È possibile segnalare a posteriori un soggiorno all'estero? Un montatore in servizio all'estero si reca spesso - per brevi periodi e senza far rientro in Svizzera - presso un cantiere in un paese per il quale non è stata fatta alcuna richiesta di rilascio del certificato. Può capitare che non ci si pensi e che pertanto ci si dimentichi di segnalare il caso alla cassa di compensazione. In questi casi è possibile inviare il certificato di distacco a posteriori. Il formulario Domanda di mantenimento dell'assicurazione deve essere presentato tassativamente in caso di brevi impieghi in Stati non contraenti? Nel caso degli Stati non contraenti è possibile rinunciare al formulario "Domanda di mantenimento dell'assicurazione obbligatoria" qualora possa essere dimostrato che il centro della propria esistenza (domicilio) dell'assicurato continua ad essere in Svizzera. Ai sensi dell'art. 23 del Codice civile svizzero, il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Nessuno può avere il proprio domicilio contemporaneamente in più luoghi. Ulteriori informazioni relative al centro della propria esistenza possono essere consultate nella Direttiva sull'obbligo assicurativo (cifra 1017 ss.). Nel caso dei frontalieri domiciliati in un paese confinante, stando a quanto previsto dalla Direttiva sull'obbligo di assicurazione (DOA) è possibile riferirsi al concetto di centro di interessi economici. Quest'ultimo si riferisce al luogo in cui ha sede il datore di lavoro. Anche in questi casi è possibile rinunciare alla richiesta. A partire da una durata di vari mesi è comunque opportuno presentare una domanda, poiché in assenza del formulario è difficile comprovare l'assoggettamento assicurativo in Svizzera in caso di revisione. Avvertenza importante e raccomandazione Come già precisato, il formulario di distacco costituisce una conferma per lo Stato in cui si viene distaccati attestante che l'interessato è assicurato nel paese di origine. Ciò non significa tuttavia che l'assoggettamento assicurativo in Svizzera non sussiste in assenza della citata certificazione. Nel caso di viaggi di lavoro all'estero di durata inferiore a 6 settimane che prevedono un'attività all'interno di uffici è possibile, in base a una pratica diffusa, soprassedere a presentare una domanda. Qualora il datore di lavoro sia a conoscenza che in uno dei paesi d'impiego il mancato possesso del documento possa creare problemi (per esempio il divieto di esercitare un'attività in un cantiere), si raccomanda di provvedere al rilascio della certificazione in caso di invio di personale nel rispettivo paese. La cassa di compensazione Swissmem resta a disposizione per eventuali chiarimenti sull'assoggettamento assicurativo.