Tosolini, Lamura, Rasile & Toniutti LLP



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New York 70 West 36 Street, Suite 12-A New York, NY 10018 Phone: +1 212 564 5400 Fax: + 1 646 536 8719 Miami 407 Lincoln Road, Suite 11-C Miami Beach, FL, 33139 Phone: +1 305 534 0420 Fax: +1 305 675 3625 Admitted in New York Genci Bilali Alessandro Morandi Gianni Toniutti Emanuele Tosolini Admitted in Florida Claudia Moncarz Admitted in Italy Marianna Lamura Caterina Naso Nicola Rasile Rome Via Giuseppe Ferrari No. 11 00195 Rome, Italy Phone: +39 06 375 12416 Fax: +39 06 375 12480 Milan Tosolini, Lamura, Rasile & Toniutti LLP in association with La Russa Studio Legale Corso di Porta Vittoria No. 18 20122 Milan, Italy Phone: +39 02 55 12 750 MEMORANDUM TO: FROM: RE: Michele Conte A.I.R.E. DATE: 19 Aprile 2013 Questo documento e stato redatto nel 2013 dallo Studio Legale Tosolini, Lamura, Rasile & Toniutti LLP, con sede a New York, Miami, Roma ed una sede consociata a Milano. Questo documento ed il suo contenuto sono di esclusiva proprieta della Tosolini, Lamura, Rasile & Toniutti LLP e non puo essere riprodotto ovvero copiato in alcuna forma e modo. DISCLAIMER

Questo documento e soggetto al seguente disclaimer, che il Cliente dichiara di aver letto ed accettato nella sua interezza, pertanto: 1. Il presente documento non rappresenta un parere legale. Le informazioni ivi contenute possono essere incomplete e/o inaccurate. Questo documento ha meramente carattere informativo ed e soggetto alle leggi dello Stato di New York. Se, nel corso del presente documento, vi sono indicazioni relative a risultati ottenuti con altri clienti, detti risultati dipendono da circostanze relative ad ogni cliente, pertanto, risultati precedentemente ottenuti non posso essere garantiti. Questo documento e raffigurabile come pubblicita per avvocati (attorney advertising). 2. Il presente documento e soggetto alle leggi dello Stato di New York, non fornisce valutazioni di natura fiscale ne interpreta in caso di azione giudiziale - leggi ovvero contratti, che dovranno essere interpretati dalle Corti e Giudici competenti, nelle opportune sedi giudiziarie. 3. Il presente documento e per il Cliente, per uso esclusivo del Cliente, e la sua circolazione a terze parti potra avvenire solo mediante il previo consenso scritto della Tosolini & Lamura, Rasile & Toniutti LLP. 4. La Tosolini & Lamura, Rasile & Toniutti LLP, mediante questo documento, esprime una valutazione soggettiva in fatto e diritto, rivolta al Cliente, la cui esattezza e veridicita sono espresse sulla base di fatti, circostanze e documenti forniti alla Tosolini & Lamura, Rasile & Toniutti LLP dal Cliente e ritenuti autentici, legittimi, conformi ad originali, dalla Tosolini & Lamura, Rasile & Toniutti LLP. 5. La Tosolini & Lamura, Rasile & Toniutti LLP non assume responsabilita nei confronti di terze parti per le opinioni espresse in questo documento ovvero per l uso che il Cliente fara di questo documento. 6. Qualsiasi controversia inerente il presente documento, ovvero il suo uso, e soggetta alla giurisdizione delle Corti dello Stato di New York, New York County, e la legge applicabile sara quella prevista dallo Stato di New York. 7. Il Cliente rinuncia alla giurisdizione federale e consente espressamente la giurisdizione delle Corti dello Stato di New York, New York County. A. L istituto: vantaggi e svantaggi per l iscrizione all A.I.R.E. L A.I.R.E. L Anagrafe degli Italiani Residenti all Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 con la funzione di raccogliere e conservare i dati dei cittadini italiani che risiedono all estero per un periodo superiore ai dodici mesi. L istituto e gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all estero. L iscrizione all A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all estero.

Devono iscriversi all A.I.R.E.: i cittadini che trasferiscono la propria residenza all estero per periodi superiori a 12 mesi; quelli che già vi risiedono, sia perché nati all estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. Che vantaggi comporta l iscrizione all AIRE? 1. L esercizio del diritto di voto: I cittadini residenti all estero e regolarmente iscritti all AIRE hanno diritto infatti di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia. 2. Il rilascio di una serie di Certificati tra i quali: certificato di cittadinanza riferito alla datadi iscrizione all AIRE; certificato di stato libero; certificato di residenza; certificato di stato di famiglia; carta d identità; godimento dei diritti politici; certificato di esistenza in vita; 3. Possibilita di rinnovare il passaporto presso la sede consolare nel Paese estero. 4. La dichiarazione dei redditi si fa nel Paese di residenza e non più in Italia. Quali svantaggi possono esserci nell iscrizione all Aire? 1. Limitazioni nell assistenza sanitaria in Italia. Iscrivendosi all AIRE si perde il diritto in Italia al medico di base, all assistenza ospedaliera tramite mutua e all acquisto dei medicinali dietro pagamento del solo ticket. L unica cosa che non si perde è il diritto all assistenza sanitaria urgente, quella cioè che passa per il pronto soccorso, per un periodo massimo di 90 giorni anche non consecutivi. Si ha comunque diritto alla TEAM, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (che ha sostituito i vecchi modelli E111, E128 ed E 110), il nuovo sistema di assistenza sanitaria in vigore nella UE dal 2006 secondo il quale chiunque si trovi in un Paese europeo diverso dal proprio, per motivi di lavoro, studio o vacanza, può ricevere cure sanitarie adeguate in assenza delle quali sarebbe necessario interrompere il proprio soggiorno. 2. Obblighi sulla propria autovettura immatricolata in italia:

- dopo 6 mesi di residenza all estero si ha l obbligo di immatricolare l auto italiana nel Paese di residenza con conseguente assicurazione Rcauto. - se scade la patente, bisogna rinnovarla nel Paese di residenza. B. Il concetto di residenza fiscale del cittadino italiano e i rapporti con l A.I.R.E. Ai fini delle imposte sui redditi e dell iva i concetti che assumono importanza sono quelli di residenza e domicilio fiscale, che si distinguono appunto da quelli di residenza e domicilio civilistico. La residenza fiscale, come risulta dagli art.2 e 3 del T.U.I.R (D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917), determina la sottoposizione della persona al regime di tassazione in territorio italiano per i redditi ovunque prodotti secondo il principio del WWT (world wide taxation). Residenti fiscali sono tutti coloro che abbiano la residenza (civilistica) in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti e i non residenti in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio nazionale Italiano. Il mantenimento della residenza in Italia comporta l'obbligo di pagare le imposte nel nostro paese anche sui redditi prodotti all'estero, salvo previsioni particolari contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Secondo la norma citata, infatti, i soggetti residenti pagano le imposte nel paese di residenza sulla base dei redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti pagano le imposte nel paese nel quale lavorano solo sull'ammontare dei redditi ivi prodotti (principio della fonte o della territorialità). E considerato residente in Italia chi per la maggior parte del periodo di imposta (l anno solare) e pertanto oltre 183 giorni versi in almeno una delle seguenti situazioni: 1. sia iscritto nell anagrafe della popolazione dello Stato; 2. abbia nel territorio dello Stato il domicilio inteso in senso civilistico; 3. abbia nel territorio dello Stato la residenza intesa in senso civilistico; La cancellazione dall anagrafe della popolazione residente e l iscrizione nell A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all estero) di per se stessa non esclude il domicilio o la residenza nello Stato. I cittadini trasferiti all estero sono infatti considerati ancora residenti e pertanto rilevanti ai fini delle imposte sui redditi se, la loro famiglia abbia mantenuto la dimora in Italia, siano emigrati in Stati con regimi fiscali privilegiati c.d. paradisi fiscali o paesi della black list ex D.M. 21/11/2001 (in questo caso c è addirittura un inversione dell onere della prova, il soggetto è considerato residente in Italia a meno che non sia lui stesso a provare con ogni mezzo di essere

realmente residente all estero e che il trasferimento non sia fittizio), siano emigrati in Stati a regime fiscale non privilegiato (rientranti pertanto nella white-list ), ma l amministrazione finanziaria riesca a dimostrare che il trasferimento non è effettivo. Le prove documentali da esibire In particolare questi cittadini devono essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all estero, come ad esempio che non hanno in Italia la dimora abituale, ovvero il complesso dei rapporti afferenti gli affari e gli interessi allargati (aspetti economici, familiari, sociali, morali ecc.). I suddetti soggetti potranno a tal fine utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa, come, ad esempio: - la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato (sia personale che dell eventuale nucleo familiare); - l iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero; - lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo stipulato nello stesso Paese estero; - l esercizio di una qualsiasi attività economica con carattere di stabilità. Conclusione Dal punto di vista fiscale l iscrizione all Aire attesta e conferma la non residenza in Italia ma, a differenza dell iscrizione nelle anagrafi del territorio dello Stato, è un elemento che può essere superato quando il soggetto mantenga, ad esempio, nel territorio nazionale i suoi interessi principali, come, ad esempio, la propria famiglia o i propri averi. * * * * *