Circolare n.181 del 27/10/1994 Circolare n.90/e del 17/10/2001



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Transcript:

TREMONT BS: ULTEROR CHARMENT anno V - n142-1 PREMESSA; 2 CHARMENT DELL'AGENZA DELLE ENTRATE Riferimenti normativi Circolare n4/e del 18/01/2002 Circolare n41/e del 13/05/2002 Legge 383/2001 Risoluzione n880 del 09/04/1976 Circolare n181 del 27/10/1994 Circolare n90/e del 17/10/2001 Circ Banca d'talia 216 del 05/08/1996 Codice civile TUR 1PREMESSA Con la circolare n41/e del 13 maggio 2002, l'agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull'agevolazione Tremonti-bis di cui all'articolo 4 della Legge 18 ottobre 2001 n 383, integrando quelli già forniti con la circolare n4/e del 18 gennaio 2002 "l Punto" di questa settimana prende in esame i predetti chiarimenti 2 CHARMENT DELL'AGENZA DELLE ENTRATE SPESE D FORMAZONE ED AGGORNAMENTO DEL PERSONALE Le spese di formazione ed aggiornamento sostenute, a decorrere dal 01/07/2001, dal datore di lavoro per il proprio personale dipendente: sono agevolabili nella misura del 50% del loro intero ammontare (articolo 4, comma 2 della Legge 383/2001); vanno incrementate del costo del personale impegnato nell'attività di formazione ed aggiornamento, ammesso a fruire del beneficio nel limite del 20% (circolare n4/e del 18/01/2002) n sostanza, si deve tenere conto anche del costo interno del personale che, sottratto al lavoro ordinario, ha partecipato a progetti di formazione/aggiornamento L'Agenzia delle Entrate ha precisato che: il costo interno va determinato tenendo conto del costo giornaliero del dipendente, ottenuto suddividendo: la somma di: emolumenti lordi annui fissi corrisposti al dipendente in base alla sua posizione organica al momento dello svolgimento del corso; contributi previdenziali annuali a carico del datore di lavoro; pag 1

quota di indennità di fine rapporto, per il numero dei giorni lavorativi previsti da contratto; il limite massimo agevolabile è costituito dal 20% del costo giornaliero del dipendente per i giorni di formazione/aggiornamento, maggiorato degli oneri Esempio Dipendenti partecipanti a corso esterno 1 Durata del corso 2 giorni Luogo di svolgimento fuori dal comune di lavoro Giorni lavorativi previsti contrattualmente 260 Spese Quota di partecipazione al corso 800 Spese di vitto e alloggio 600 Spese di viaggio 200 ndennità di trasferta 150 COSTO DEL DPENDENTE Retribuzione annuale fissa di base 50000 Contributi previdenziali annuali a carico del datore di lavoro 15000 Quota TFR 4000 Costo annuo del dipendente 69000 Costo del dipendente per 2 giorni di corso (69000 x 2 / n giorni lavorativi): 138000/260 = 531 COSTO COMPLESSVO DE 2 GG D FORMAZONE Spese di vitto e alloggio 600 Spese di viaggio 200 ndennità di trasferta 150 Costo del dipendente per 2 gg 531 Totale 1481 AGEVOLAZONE Limite massimo agevolabile personale: 1481 x 20% = 296,2 Totale spese agevolabili: 296,2 + 800 (costo del corso) = 1096,2 Entità agevolazione: 1096,2 x 50% = 548,1 nel caso in cui il dipendente: sia stato assunto nel corso dell'anno, è necessario ragguagliare il numero complessivo dei giorni lavorativi previsti contrattualmente al tempo effettivamente lavorato dal dipendente nell'anno (ad esempio, se è stato assunto il 1 ottobre, il numero dei giorni lavorativi complessivi annui previsti dal contratto va ridotto del 75%); abbia partecipato ad un corso con durata inferiore alla giornata lavorativa, il costo giornaliero del dipendente va commisurato alle ore effettive in cui lo stesso è stato impiegato nell'attività di formazione; l'agevolazione spetta a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro sub- pag 2

ordinato (a tempo determinato, indeterminato, ecc) stipulato con il personale impegnato nell'attività di formazione; non costituiscono oggetto di agevolazione le iniziative di formazione/aggiornamento connaturate a specifici rapporti di lavoro, obbligatorie per disposizione di legge (ad esempio, contratti di apprendistato e di formazione e lavoro) Sono però agevolabili le spese per le iniziative di formazione/aggiornamento aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie BEN MMOBL L'agevolazione ha per oggetto esclusivamente l'acquisto di beni strumentali nuovi (articolo 4 della Legge 383/2001) n determinati casi, l'acquisto del bene strumentale avviene attraverso procedure complesse, nelle quali la proprietà del bene viene conseguita in un momento posteriore a quello in cui se ne acquista la disponibilità Esempio ACQUSTO D UN CAPANNONE DA COOPERATVE EDFCATRC fase 1 assegnazione del bene che permette l'utilizzo dello stesso, ma non costituisce titolo idoneo a dimostrare l'avvenuto acquisto fase 2 Successivo rogito che costituisce titolo idoneo a dimostrare l'avvenuto acquisto, ma che ha per oggetto un bene che risulta già utilizzato L'Agenzia delle Entrate ha precisato che: ai fini dell'agevolazione, è rilevante il momento a partire dal quale il bene si considera fiscalmente appartenente al socio; l'immobile rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'c, generalmente, con il verbale di assegnazione definitiva quando il bene è ultimato e consegnato (risoluzione n880 del 09/04/1976 ed istruzioni ai modelli Unico/2002 e 730/2002); l'assegnazione definitiva si differenzia: dalla preassegnazione o assegnazione provvisoria, che sostituisce il mero atto di prenotazione quando le caratteristiche urbanistiche, edilizie ed economiche del programma della cooperativa abbiano assunto un contenuto sufficientemente definito (normalmente dopo il rilascio della concessione ad edificare e l'appalto dei lavori); dall'atto pubblico con il quale si trasferisce la proprietà in capo al socio assegnatario pag 3

REQUSTO DELLA NOVTÀ L'agevolazione spetta, per l'effettuazione di interventi strutturali su un immobile usato che comportino l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti, in ragione del costo dell'intervento L'espressione "impianti" comprende anche (circolari n181 del 27/10/1994 e n90/e del 17/10/2001): i fabbricati ed i manufatti stabilmente incorporati al suolo; le aree su cui gli stessi insistono e quelle accessorie L'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti si realizzano attraverso interventi: intesi ad aumentare le potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva; intesi a riportare in funzione impianti disattivati; di carattere straordinario volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto che consenta di incrementare i livelli di efficienza ed economicità dell'impresa Va evidenziato che: l'agevolazione spetta anche per i beni autoprodotti E' dunque agevolabile il costo sostenuto per la realizzazione, in appalto o in economia, di un immobile strumentale (circolari n90/e e 41/E citate); può considerarsi nuovo: un bene complesso autoprodotto se alla sua realizzazione abbia concorso un bene usato, purché il costo di quest'ultimo non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto; un fabbricato strumentale acquistato da un'impresa di costruzioni che prima della cessione abbia operato sullo stesso una radicale trasformazione, a condizione che: Esempio: gli interventi non costituiscano mero adattamento della struttura alle caratteristiche di una eventuale nuova categoria catastale; l'importo dei lavori sia prevalente rispetto al costo di acquisto dell'immobile da parte del cedente, il quale è tenuto ad attestare la sussistenza dei suddetti requisiti MMOBLE STRUMENTALE RSULTANTE DALLA RADCALE RSTRUTTURAZONE D UN BENE ACQUSTATO USATO n caso di immobile strumentale che risulti dalla radicale ristrutturazione di un bene acquistato usato, il costo di acquisto e ristrutturazione dell'immobile usato è agevolabile a condizione che: pag 4

gli interventi di radicale trasformazione non costituiscano mero adattamento della struttura alle caratteristiche di una eventuale nuova categoria catastale e che l'importo complessivo dei lavori sia comunque prevalente rispetto al costo di acquisto dell'immobile; l'immobile, successivamente ristrutturato, sia stato acquistato dopo il 30 giugno 2001 nell'ambito di un unitario progetto finalizzato alla realizzazione di un immobile strumentale per natura; il cedente attesti di non aver fruito della stessa agevolazione per l'immobile ristrutturato SOCETÀ N ACCO- MANDTA SEMPLCE Con riguardo alla deducibilità delle perdite fiscali nelle Sas, l'articolo 8 del TUR (risoluzione n152 del 04/10/2001): non fissa un limite alla deducibilità delle perdite fiscali; detta un criterio per la loro ripartizione nfatti i soci accomandatari, poiché rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali con tutto il loro patrimonio, indipendentemente dalla quota conferita, possono dedurre le perdite anche se eccedenti la quota di partecipazione alla società Tale criterio: è valido per ogni perdita fiscale realizzata dalla società, anche: se la perdita si verifica per più esercizi; in assenza di una effettiva perdita civilistica; trova applicazione anche nel caso che l'agevolazione Tremonti-bis ad una Sas in contabilità ordinaria determini una perdita fiscale, pur in presenza di un utile civilistico Ciò posto i soci: accomandanti possono dedurre per ogni periodo d'imposta la perdita fiscale nei limiti della quota conferita; accomandatari possono fiscalmente dedurre per intero anche la parte di tali perdite in eccedenza rispetto al capitale sociale CONTRBUT Ai fini dell'agevolazione, l'investimento deve essere assunto al netto di eventuali contributi (circolare n90/e citata) Nel caso in cui: i contributi vengano erogati in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolabile con la Tremonti-bis, pag 5

nel periodo d'imposta in cui si verifica la certezza del diritto al contributo, si dovrà rideterminare l'agevolazione spettante sul relativo bene acquistato, considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del contributo stesso; recuperare la maggiore agevolazione fruita attraverso una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi Esempio ANNO X nvestimenti 1000 Disinvestimenti 300 nvestimenti netti 700 Media del quinquennio 500 nvestimenti agevolabili 200 Agevolazione (50% di 200) 100 Variazione diminuzione 100 ANNO X+1 RDETERMNAZONE AGEVOLAZONE ANNO X PER CONTRBUTO D 20 nvestimenti (al netto contr) 980 Disinvestimenti 300 nvestimenti netti 680 Media del quinquennio 500 nvestimenti agevolabili 180 Agevolazione (50% di 180) 90 Variaz aumento (100-90) 10 La variazione in aumento di 10 è pari alla maggiore agevolazione fruita (100) rispetto a quella spettante (90) n sostanza, la rettifica è pari al 50% del contributo CONTRBUTO CHE ANNULLA L BENEFCO (BENEFCO < 50% CONTRBUTO) ANNO X nvestimenti 1000 Disinvestimenti 300 nvestimenti netti 700 Media del quinquennio 500 nvestimenti agevolabili 200 Agevolazione (50% di 200) 100 Variazione diminuzione 100 ANNO X+1 RDETERMNAZONE AGEVOLAZONE ANNO X PER CONTRBUTO D 300 nvestimenti (al netto contr) 700 Disinvestimenti 300 nvestimenti netti 400 Media del quinquennio 500 nvestimenti agevolabili 0 Agevolazione (50% di 180) 0 Variaz aumento (100-0) 100 pag 6

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che: a prescindere dall'ammontare del contributo, nessuna variazione in aumento va operata se nel periodo agevolato non si è fruito del beneficio della Tremonti-bis; l'ammontare del contributo va considerato ai fini: del valore degli investimenti agevolabili; del calcolo della media di riferimento n sostanza, se il contributo è relativo ad investimenti realizzati nel quinquennio precedente, il valore degli investimenti netti dell'anno potrebbe risultare maggiore; si deve tener conto anche dell'eventuale successiva revoca del contributo contabilizzato in diminuzione: degli investimenti agevolati; degli investimenti che hanno rilevato nella media del quinquennio, al fine di rideterminare l'effettivo beneficio spettante e quindi effettuare, a seconda dei casi, nel periodo d'imposta della revoca, l'istanza di rimborso o la ripresa fiscale in aumento LEASNG Con riguardo lease-back (circolare n90/e citata), costituiscono motivo di revoca dell'agevolazione (articolo 4, comma 6 della Legge 383/2001): il mancato esercizio del diritto di opzione; la cessione del contratto di leasing Tali ipotesi hanno efficacia solo se si verificano entro: il secondo periodo d'imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento; il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili LOCAZONE OPERATVA Nella locazione operativa l'utilizzatore non ha diritto di riscattare dalla società di leasing i beni alla fine del contratto Questo particolare contratto può essere stipulato dalle società di leasing qualora le relative operazioni siano poste in essere nel rispetto delle seguenti condizioni (circolare Banca d'talia n216 del 05/08/1996): gli acquisti di beni oggetto dell'attività siano effettuati in presenza di contratti di leasing già stipulati con la clientela; pag 7

sia negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti (ad esempio, fornitori dei beni) di: rischi e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore; obbligazioni accessorie riguardanti l'assistenza e la manutenzione del bene; sia contrattualmente previsto l'obbligo di riacquisto del bene da parte del fornitore o di altro soggetto terzo, nei casi in cui al termine della locazione non si renda possibile procedere per l'intermediario ad ulteriori locazioni del bene stesso Atteso che tali condizioni fanno assumere al contratto natura prettamente finanziaria, l'acquisto di beni da parte delle società di leasing non configura un investimento in senso economico, con conseguente esclusione dall'agevolazione ACQUST CON PATTO D RSERVATO DOMNO contratti di vendita con patto di riservato dominio (articolo 1523 codice civile) si caratterizzano per il fatto che: la proprietà si trasferisce con il pagamento dell'ultima rata di prezzo da parte dell'acquirente; fin dalla conclusione del contratto gravano su quest'ultimo i rischi ed oneri, non solo di manutenzione e riparazione, ma anche fiscali, relativi al bene Ciò posto, in caso di acquisto di beni mediante i contratti in questione: spetta l'agevolazione Tremonti-bis, a condizione che si tratti di beni strumentali nuovi; l'investimento si considera effettuato secondo le ordinarie regole, nel momento della consegna del bene ovvero alla stipula dell'atto, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà (articolo 75 del TUR); l'eventuale risoluzione del contratto di acquisto con riserva di proprietà (articolo 1526 codice civile) per inadempimento del compratore, costituisce motivo di revoca dell'agevolazione pag 8