Condizioni generali di assicurazione



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Polizza di assicurazione Indennità giornaliera da ricovero a seguito di infortunio, malattia o parto Condizioni generali di assicurazione Gennaio 2008 Mod. 2200 TD Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 3123 Trieste Telefono +39 00 7781.111 Fax +39 00 7781.311 www.allianzsubalpina.it Uffici: Milano 20122 Corso Italia, 23 Torino 10121 Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste 3123 Largo Ugo Irneri, 1 CF, P.IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 Capitale sociale euro 03.000.000 i.v. Iscritta all Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all Albo gruppi assicurativi n. 018 Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

INDICE Definizioni 3 Sez. 1 - Norme relative all'assicurazione in generale 1.1 -Conclusione del contratto ed entrata in vigore... 1.2 -Pagamento del premio... 1.3 -Mancato pagamento del premio... 1. -Proroga dell Assicurazione e periodo di assicurazione... 1.5 -Validità territoriale... 1.6 -Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 1.7 -Altre assicurazioni... 1.8 -Modifiche dell assicurazione... 1.9 -Aggravamento del rischio... 1.10 -Diminuzione del rischio... 1.11 -Recesso in caso di sinistro... 1.12 Affezioni... 1.13 Recesso dal contratto e anticipata risoluzione... 1.1 Rinuncia al diritto di surrogazione... 1.15 Bonus in assenza di sinistri... 1.16 Oneri fiscali... 1.17 Forma delle comunicazioni... 1.18 Indipendenza da obblighi assicurativi di legge... 1.19 Rinvio alle norme di legge... 3 3 3 3 5 5 Sez. 2 - Norme che regolano l'indennità giornaliera da ricovero 2.1 -Oggetto dell Assicurazione.... 2.2 -Indennità giornaliera per ricoveri da malattia, infortunio o parto... 2.3 -Contemporaneo ricovero di entrambi i coniugi... 2. -Rischi esclusi... 2.5 -Variazioni delle attività professionali assicurate... 2.6 -Attività professionali diverse da quella dichiarata... 2.7 -Periodi di carenza... 2.8 -Clausola di collegamento... Condizioni particolari:... A Convalescenza durata giorni 15 B - Convalescenza durata giorni 30 C - Assicurazione con franchigia di 3 giorni D - Assicurazione con franchigia di 5 giorni E - Assicurazione con franchigia di 7 giorni F - Assicurazione con franchigia di 10 giorni G - Accompagnatore H - Indicizzazione I Esclusione dei ricoveri da infortuni professionali L - Esclusione dei ricoveri da infortunio M - Esclusione delle affezioni dovute a radioattività N - Esclusione conflitti a fuoco e cause di servizio 5 5 5 5 6 6 6 7 7 Sez. 3 - Norme relative alle garanzie assistenza 3.1 -Prestazioni assistenza... 9 Sez. -Norme relative ai sinistri Sinistri da ricovero:.1 -Obblighi....2 -Anticipo dell indennizzo....3 -Valutazione del danno.... -Determinazione del danno....5 -Pagamento dell indennità... Sinistri Assistenza:.6 -Norme relative ai sinistri Assistenza... 11 11 11 11 11 11 Pagina 2 di 12

DEFINIZIONI ASSICURATO: il soggetto sulla cui vita e/o nel cui interesse è stipulato il contratto di assicurazione. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. ATTIVITA PROFESSIONALE: l attività, dichiarata in polizza, che viene svolta dall Assicurato a carattere continuativo, abituale e remunerativo. CARENZA: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l evento assicurativo avvenga in tale periodo la Società non corrisponderà l indennizzo o la prestazione assicurata. CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. FRANCHIGIA: la parte di danno che rimane a carico dell Assicurato. INDENNIZZO O INDENNITÀ: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INFORTUNIO: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. POLIZZA: il documento attestante l esistenza del contratto di assicurazione. PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società. RICOVERO: la degenza comportante pernottamento in struttura sanitaria. RICOVERO IN DAY HOSPITAL: il ricovero in struttura sanitaria che si esaurisca in giornata. SINISTRO: il verificarsi dell evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETÀ: Allianz S.p.A. STRUTTURA SANITARIA: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Strutture sanitarie gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Soggiorno, i Gerontocomi e gli Ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, pertanto i ricoveri effettuati in tali strutture non daranno luogo ad Indennizzo, così come quelli effettuati in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). Sez. 1 - NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1.1 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE Il contratto si intende concluso all'atto della sottoscrizione della Polizza, ad opera della Società e del Contraente. A condizione che sia stato effettuato il pagamento del Premio o della prima rata di Premio, l Assicurazione ha effetto dalle ore 2 del giorno indicato in Polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 2 del giorno del pagamento del Premio. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO Il pagamento del Premio viene effettuato, a favore della Società, in occasione della conclusione del contratto e per tutta la durata contrattuale, con periodicità annuale. In alternativa al pagamento del Premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso, il pagamento del Premio, gravato da interessi di frazionamento, viene effettuato con periodicità semestrale. 1.3 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi pattuiti, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 2 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 2 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell art. 1901 del Codice Civile. 1. - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta di una delle Parti, spedita mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Pagina 3 di 12

Qualora la polizza sia stata stipulata con durata poliennale, è in facoltà di ciascuna delle Parti di rescinderla al termine di ogni annualità, dando comunicazione all altra Parte mediante raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza. 1.5 VALIDITÀ TERRITORIALE L assicurazione vale per il mondo intero. 1.6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo e/o della Prestazione assicurata, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 189 del Codice Civile. L inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all età reale, delle prestazioni assicurate e/o dei relativi premi. 1.7 - ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente o l Assicurato deve comunicare alla Società l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi. In caso di Sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell art. 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art. 1910 del Codice Civile. 1.8 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. 1.9 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile. 1.10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ai sensi dell art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. 1.11 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Qualora il Contraente sia un CONSUMATORE ai sensi dell art. 169 bis del Codice Civile, valgono le seguenti disposizioni. Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo di Assicurazione non trascorso. Qualora il Contraente NON sia un CONSUMATORE ai sensi dell art. 169 bis del Codice Civile, valgono le seguenti disposizioni. Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, la Società può recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo di Assicurazione non trascorso. 1.12 AFFEZIONI La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: - epilessia, alcolismo, tossicodipendenza; - sieropositività ove diagnosticata dal test H.I.V.; - sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), nel momento in cui viene diagnosticata; - sindromi organico cerebrali, schizofrenia; - forme maniaco- depressive o stati paranoidei, costituisce aggravamento del rischio e pertanto comporta l applicazione dell art. 1898 del Codice Civile. 1.13 RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE Fermo quanto disposto dall Recesso in caso di Sinistro della presente sezione, nel caso di risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata per le ipotesi previste dagli Artt. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Aggravamento del rischio della presente sezione, spettano alla Società, le rate di Premio scadute e rimaste insoddisfatte, nonché l intero ammontare del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 189, 1896 e 1898 del Codice Civile. 1.1 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società rinuncia a favore dell Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all azione di surrogazione di cui all art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili. 1.15 BONUS IN ASSENZA DI SINISTRI Trascorsi almeno cinque anni consecutivi senza che sia stato corrisposto alcun Indennizzo per qualsiasi persona assicurata, la Società riconoscerà uno speciale bonus consistente nella maggiorazione del 10% della Indennità giornaliera da ricovero. Fermo quanto sopra, nel caso la presente Polizza sia emessa in sostituzione di altra Polizza analoga, il bonus verrà riconosciuto sulla Indennità giornaliera da ricovero assicurata della Polizza originaria - o su quella in essere al momento del Sinistro se inferiore - e comunque sarà valido solo per le persone e per la garanzia in origine assicurata. Tale bonus, una volta maturato, verrà riconosciuto soltanto in occasione del primo Sinistro che dia luogo a indennizzi riferibili alla Indennità giornaliera da ricovero. Qualsiasi Sinistro che abbia dato origine a corresponsione di Indennizzo da parte della Società, annullerà ogni diritto al bonus. 1.16 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 1.17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata o fax alla direzione della Società oppure all Agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza. 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1.18 INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE La presente Assicurazione è stipulata in aggiunta e in ogni caso indipendentemente da qualsivoglia obbligo in tal senso dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future. 1.19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Sez. 2 - NORME CHE REGOLANO L INDENNITA GIORNALIERA DA RICOVERO 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Questa garanzia ha per oggetto il pagamento di una Indennità giornaliera a seguito di Ricovero presso una Struttura sanitaria dovuto a Malattia, Infortunio o parto degli Assicurati, indipendentemente dal fatto che si siano sostenute delle spese. La garanzia è valida anche durante il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo dello stesso o a seguito di richiamo per ordinarie esercitazioni, il tutto in tempo di pace, purché il Ricovero non avvenga in Istituto di Cura Militare. 2.2 INDENNITA GIORNALIERA PER RICOVERI DA MALATTIA, INFORTUNIO O PARTO In caso di Ricovero in Struttura sanitaria, con o senza intervento chirurgico, la Società corrisponde all Assicurato l Indennità giornaliera prescelta per ciascun giorno di degenza, con le modalità contrattualmente stabilite all Determinazione del danno e fino a concorrenza della disponibilità assicurativa annua indicata in Polizza. E compreso in garanzia, semprechè non espressamente escluso, ogni evento, che rientri nella definizione di Ricovero, conseguente a Malattia, Infortunio o parto dell Assicurato. L Assicurazione è valida anche per i ricoveri resi necessari da interventi chirurgici effettuati per l eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione della Polizza, purché non noti in quel momento all Assicurato o al Contraente. Limitatamente agli Assicurati per i quali non opera la condizione particolare Assicurazione con Franchigia, in caso di Ricovero in Day Hospital, la garanzia si intende prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 giorni per ciclo di cure a questo relative, ivi compreso il giorno dell intervento stesso. A parziale deroga dell Rischi esclusi della presente sezione, sono compresi i ricoveri, ma sempre esclusa la convalescenza, conseguenti a infortuni o malattie derivanti da stato di guerra internazionale, civile, lotta armata e insurrezione, avvenuti nel periodo massimo di 1 giorni dall inizio delle ostilità, se e in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un Paese sino ad allora in pace. 2.3 CONTEMPORANEO RICOVERO DI ENTRAMBI I CONIUGI Qualora a seguito di infortuni o malattie rientranti nella garanzia prestata, ambedue i coniugi (o conviventi more uxorio) siano ricoverati in Struttura sanitaria, la Società riconoscerà all Assicurato per ciascun giorno di contemporaneo Ricovero, l Indennità prescelta maggiorata del 50%. Tale maggiorazione non verrà riconosciuta per l eventuale convalescenza successiva al Ricovero. Se spettante, la convalescenza verrà liquidata come disciplinato alla condizione particolare Convalescenza. L Indennità verrà corrisposta con le modalità contrattualmente stabilite e fino a concorrenza della disponibilità assicurativa annua figurante in Polizza. 2. RISCHI ESCLUSI Sono esclusi dall Assicurazione: le malattie, le malformazioni, i difetti fisici e gli stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto, non dichiarati alla Società all atto della stipulazione della Polizza. Le patologie dichiarate e non esplicitamente escluse dalla Società si intendono invece comprese, fermo comunque quanto previsto ai successivi punti del presente articolo e in conformità all Periodi di carenza della presente sezione; le conseguenze dirette di infortuni avvenuti e comunque diagnosticate prima dell entrata in vigore della presente Polizza, intendendosi per tali le patologie direttamente e oggettivamente correlate agli infortuni medesimi, salvo che la presente Polizza sia sostituzione di altro precedente contratto stipulato con la Società e avente il medesimo oggetto, semprechè l Infortunio sia avvenuto in corso di validità della Polizza precedente; le intossicazioni e gli infortuni conseguenti a: - abuso di alcolici; - uso di allucinogeni; - uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; gli infortuni derivanti da sport aerei o dalla partecipazione a corse o gare motoristiche e relative prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità pura); gli infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente, o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall Assicurato, intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell Assicurato stesso; Pagina 5 di 12

le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastico- ricostruttiva resi necessari da Infortunio o Malattia); le cure dentarie non conseguenti ad Infortunio e le periodontopatie; tutte le procedure e gli interventi finalizzati alla fecondazione assistita; l aborto volontario non terapeutico; gli stati patologici correlati alla infezione da H.I.V.; le malattie mentali e i disturbi psichici in genere come pure i comportamenti nevrotici; le conseguenze derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione, (salvo quanto previsto dall Indennità giornaliera per ricoveri da Malattia, Infortunio o parto ); le conseguenze derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni; le conseguenze - dirette o indirette - derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che il danno alla salute sia conseguente a radiazioni utilizzate per terapie mediche effettuate durante la validità del presente contratto, o effettuate durante la validità, senza soluzione di continuità, di analoghe polizze Malattia contratte con la Società; i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici. 2.5 VARIAZIONI DELLE ATTIVITA PROFESSIONALI ASSICURATE L Assicurazione vale per le persone indicate in Polizza e per le relative attività dichiarate e in quanto permanga rispetto a esse il rapporto sulla base del quale fu stipulata la Polizza. Il Contraente ha l obbligo di denunciare immediatamente alla Società la modifica delle Attività professionali dichiarate. L Assicurazione per la nuova attività dichiarata - ove non implichi maggior rischio - diviene valida dalle ore 2 del giorno in cui viene fatta la comunicazione anzidetta. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società avrebbe consentito l Assicurazione limitando la garanzia prestata, essa può chiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso dandone comunicazione scritta al Contraente entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l avviso. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni entro quindici giorni dalla loro comunicazione, la Società ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. 2.6 ATTIVITA PROFESSIONALI DIVERSE DA QUELLA DICHIARATA Fermo quanto disposto dagli Artt. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, Aggravamento del rischio, Diminuzione del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione e dall Rischi esclusi della presente sezione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle Attività professionali dichiarate, senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di Ricovero che avvenga nello svolgimento della diversa attività l Indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio. Qualora l attività svolta al momento del Ricovero comporti aggravamento di rischio e sia annoverabile fra le seguenti: Corpi Armati dello Stato (Militari o di Polizia) Operatore nel campo dell energia nucleare Attività a contatto con esplosivi e materiale pirotecnico Attività dello spettacolo, cinema/teatro e simili esposte a rischi speciali come incendi, presenza di belve, colluttazioni, acrobazie e simili Attività circense Collaudatore auto/motoveicoli Guida alpina Investigatore privato Palombaro/Sommozzatore la Società non corrisponderà alcun Indennizzo se il Ricovero è determinato da Infortunio derivante dallo svolgimento di una delle Attività professionali suindicate. 2.7 PERIODI DI CARENZA La garanzia, fermi i disposti dell Rischi esclusi della presente sezione, decorre: per gli infortuni: dal momento in cui ha effetto l Assicurazione, a norma dell Conclusione del contratto ed entrata in vigore delle Condizioni Generali di Assicurazione; per le malattie: dal 30 giorno successivo a quello in cui ha effetto l Assicurazione; per le conseguenze di stati patologici o di malattie diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate anteriormente alla stipulazione dell Assicurazione, dichiarati dall Assicurato e accettati dalla Società: dal 180 giorno successivo a quello in cui ha effetto l Assicurazione; per gli esiti di Infortunio avvenuti anteriormente alla stipulazione della Polizza non accertati con diagnosi medica: dal 180 giorno successivo a quello in cui ha effetto l Assicurazione; per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall Assicurato ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione della Polizza: dal 180 giorno successivo a quello in cui ha effetto l Assicurazione; per il parto e per le malattie da puerperio: dal 300 giorno successivo a quello in cui ha effetto l Assicurazione; per le malattie dipendenti da gravidanza: dal 60 giorno successivo a quello di effetto dell Assicurazione, a condizione che la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo all effetto dell Assicurazione stessa. Qualora la presente Polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - di contratti riguardanti gli stessi Assicurati con le identiche garanzie, gli anzidetti periodi operano: dal giorno in cui aveva avuto effetto l Assicurazione prevista dalle polizze sostituite per le prestazioni e i massimali in queste ultime risultanti, se pari o inferiori a quelli previsti nella presente Polizza; dal giorno in cui ha effetto l Assicurazione prevista dalla presente Polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle Pagina 6 di 12

diverse prestazioni in essa contemplate. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente Polizza, i periodi di carenza suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. 2.8 CLAUSOLA DI COLLEGAMENTO Qualora il presente contratto venga emesso senza soluzione di continuità in sostituzione di altra polizza Indennità giornaliera da ricovero a seguito di infortunio, malattia o parto, stipulata con la Società e avente il medesimo oggetto, si prende atto tra le Parti che ai fini di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, si farà riferimento alle dichiarazioni relative allo stato di salute rese dall Assicurato in occasione della stipulazione della polizza sostituita e varranno pertanto le relative condizioni, esclusioni e/o limitazioni di garanzia in essa previste, salvo diversa pattuizione contenuta nel presente contratto. Non avranno quindi rilevanza le circostanze relative al rischio non dichiarate dall Assicurato, se sopravvenute o venute a conoscenza dell Assicurato stesso durante la validità del contratto sostituito. Fermo quanto stabilito nell Rischi esclusi e nell Affezioni delle Condizioni di Assicurazione. CONDIZIONI PARTICOLARI A - CONVALESCENZA DURATA GIORNI 15 Premesso che per convalescenza si intende il periodo che succede alla fine di un Ricovero, durante il quale si ristabilisce progressivamente la normale funzione dei vari organi ed apparati, la Società corrisponde un Indennità giornaliera per il caso di Convalescenza d importo pari al 50% dell Indennità prescelta. Detta Indennità giornaliera viene corrisposta per una durata pari al doppio dei giorni di Ricovero con il massimo di 15 giorni per ogni Ricovero, ferma la disponibilità assicurativa annua indicata in Polizza. La convalescenza deve essere prescritta dal medico curante e documentata con idonea certificazione. Sono esclusi dalla garanzia il parto, l aborto, le malattie dipendenti da gravidanza e da puerperio, gli interventi su tonsille e vegetazioni adenoidee. La garanzia ha decorrenza immediata dalla dimissione dalla Struttura sanitaria. Limitatamente agli Assicurati per i quali non opera la condizione particolare Assicurazione con Franchigia, in caso di Ricovero in Day Hospital con intervento chirurgico, l Indennità giornaliera per il caso di Convalescenza viene corrisposta per una durata massima di 5 giorni. B - CONVALESCENZA DURATA GIORNI 30 Premesso che per convalescenza si intende il periodo che succede alla fine di un Ricovero, durante il quale si ristabilisce progressivamente la normale funzione dei vari organi ed apparati, la Società corrisponde un Indennità giornaliera per il caso di Convalescenza d importo pari al 50% dell Indennità prescelta. Detta Indennità giornaliera viene corrisposta per una durata pari al doppio dei giorni di Ricovero con il massimo di 30 giorni per ogni Ricovero, ferma la disponibilità assicurativa annua indicata in Polizza. La convalescenza deve essere prescritta dal medico curante e documentata con idonea certificazione. Sono esclusi dalla garanzia il parto, l aborto, le malattie dipendenti da gravidanza e da puerperio, gli interventi su tonsille e vegetazioni adenoidee. La garanzia ha decorrenza immediata dalla dimissione dalla Struttura sanitaria. Limitatamente agli Assicurati per i quali non opera la condizione particolare Assicurazione con Franchigia, in caso di Ricovero in Day Hospital con intervento chirurgico, l Indennità giornaliera per il caso di Convalescenza viene corrisposta per una durata massima di 5 giorni. C ASSICURAZIONE CON FRANCHIGIA DI 3 GIORNI A parziale deroga di quanto stabilito agli Artt. Indennità giornaliera per ricoveri da Malattia, Infortunio o parto, Determinazione del danno e alla condizione particolare Convalescenza, semprechè operante per l Assicurato, l Indennità giornaliera spettante verrà riconosciuta a partire dal giorno da quello di ingresso nella Struttura sanitaria. Nel caso la durata del Ricovero fosse inferiore ai giorni di Franchigia pattuiti, i residui giorni di Franchigia verranno conteggiati sull Indennità di Convalescenza ove presente. D - ASSICURAZIONE CON FRANCHIGIA DI 5 GIORNI A parziale deroga di quanto stabilito agli Artt. Indennità giornaliera per ricoveri da Malattia, Infortunio o parto, Determinazione del danno e alla condizione particolare Convalescenza, semprechè operante per l Assicurato, l Indennità giornaliera spettante verrà riconosciuta a partire dal 6 giorno da quello di ingresso nella Struttura sanitaria. Nel caso la durata del Ricovero fosse inferiore ai giorni di Franchigia pattuiti, i residui giorni di Franchigia verranno conteggiati sull Indennità di Convalescenza ove presente. E - ASSICURAZIONE CON FRANCHIGIA DI 7 GIORNI A parziale deroga di quanto stabilito agli Artt. Indennità giornaliera per ricoveri da Malattia, Infortunio o parto, Determinazione del danno e alla condizione particolare Convalescenza, semprechè operante per l Assicurato, l Indennità giornaliera spettante verrà riconosciuta a partire dal 8 giorno da quello di ingresso nella Struttura sanitaria. Nel caso la durata del Ricovero fosse inferiore ai giorni di Franchigia pattuiti, i residui giorni di Franchigia verranno conteggiati sull Indennità di Convalescenza ove presente. F - ASSICURAZIONE CON FRANCHIGIA DI 10 GIORNI A parziale deroga di quanto stabilito agli Artt. Indennità giornaliera per ricoveri da Malattia, Infortunio o parto, Determinazione del danno e alla condizione particolare Convalescenza, semprechè operante per l Assicurato, l Indennità giornaliera spettante verrà riconosciuta a partire dal 11 giorno da quello di ingresso nella Struttura sanitaria. Nel caso la durata del Ricovero fosse inferiore ai giorni di Franchigia pattuiti, i residui giorni di Franchigia verranno conteggiati sull Indennità di Convalescenza ove presente. Pagina 7 di 12

G - ACCOMPAGNATORE In caso di Ricovero con pernottamento dell Assicurato la Società riconosce, contestualmente e in aggiunta a quanto dovuto allo stesso, un importo giornaliero pari al 50% dell Indennità indicata in Polizza per ogni giorno di pernottamento dell eventuale accompagnatore, nella stessa Struttura sanitaria presso la quale si trova ricoverato l Assicurato, e fino ad un massimo di 30 giorni per Ricovero. H - INDICIZZAZIONE Le somme assicurate, il premio e gli eventuali scoperti e franchigie non espressi in percentuale, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del "numero indice nazionale dei servizi sanitari e spese per la salute", pubblicato nel bollettino mensile dell'istituto Centrale di Statistica. L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato in frontespizio, corrispondente a quello del mese di settembre dell'anno precedente quello di stipulazione, con quello del mese di settembre successivo. Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. Qualora, in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito, è in facoltà di ciascuna Parte di rinunciare all'adeguamento; in tal caso, somme assicurate, premio e gli eventuali scoperti e franchigie non espressi in percentuale rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. I ESCLUSIONE DEI RICOVERI DA INFORTUNI PROFESSIONALI Si conviene fra le Parti che la garanzia non è operante per i ricoveri determinati da infortuni derivanti dall Attività professionale dichiarata. La presente condizione particolare di polizza si intende automaticamente operante in abbinamento alle seguenti professioni: Agente/Piazzista/Rappresentante di commercio/industria, che provvede anche alla consegna di prodotti pericolosi Autista di autocarri e/o motocarri (compreso trasporto di esplosivi o merci pericolose) con o senza carico e scarico Autotrasportatore: titolare di impresa che attende alla guida e presta opera manuale (compreso trasporto di esplosivi o merci pericolose) Calciatore Ciclista (corridore) Collaudatore di auto/motoveicoli Commerciante al dettaglio (negoziante) titolare/addetto in: articoli sportivi comprese le armi da fuoco, con confezione di cartucce Commerciante all ingrosso in articoli pericolosi (esplodenti, corrosivi, infiammabili, tossici, ecc.) Fantino Fisico occupato in fabbrica di esplosivi o nel campo dell energia nucleare Industria chimica anche con fabbricazione di esplosivi: Dirigente che prende parte al lavoro manuale Industria chimica anche con fabbricazione di esplosivi: Impiegato che prende parte al lavoro manuale Industria chimica anche con fabbricazione di esplosivi: Operaio Industria chimica anche con fabbricazione di esplosivi: Quadro/Funzionario che prende parte al lavoro manuale Industria chimica anche con fabbricazione di esplosivi: Titolare che prende parte al lavoro manuale Magazzino di merci pericolose Speleologo Spettacolo: cinema/teatro e simili (circo equestre escluso): acrobata Spettacolo: cinema/teatro e simili (circo equestre escluso): attore di varietà esposto anche a rischi speciali Spettacolo: cinema/televisione: attore/artista esposto anche a rischi speciali Spettacolo: cinema/televisione: regista esposto anche a rischi speciali Spettacolo: cinema/televisione: tecnico esposto anche a rischi speciali Zoo L - ESCLUSIONE DEI RICOVERI DA INFORTUNIO Si conviene fra le Parti che la garanzia non è operante per i ricoveri determinati da infortuni derivanti da qualsiasi causa. La presente condizione particolare di polizza si intende automaticamente operante in abbinamento alle seguenti tipologie di attività: Circo equestre Giostra (addetto) Guida alpina Investigatore privato M ESCLUSIONE DELLE AFFEZIONI DOVUTE A RADIOATTIVITA Con riferimento all Attività professionale dichiarata dall Assicurato, a maggior chiarimento dell Rischi esclusi della presente sezione, si precisa che le affezioni dovute a radioattività devono intendersi escluse dalla garanzia relativa alla presente sezione. La presente condizione particolare di polizza si intende automaticamente operante in abbinamento alle seguenti tipologie professionali: Medico radiologo Ospedali/cliniche e simili: addetto alla cobaltoterapia e simili Ospedali/cliniche e simili: tecnico radiologo N- ESCLUSIONE CONFLITTI A FUOCO E CAUSE DI SERVIZIO Si prende atto tra le Parti che dalla garanzia relativa alla presente sezione sono esclusi gli infortuni subiti in occasione di servizio, comunque e ovunque esplicato, nonché gli infortuni conseguenza di conflitti a fuoco e aggressioni subite dall Assicurato a motivo dell Attività professionale dichiarata in Polizza. Pagina 8 di 12

La presente condizione particolare di polizza si intende automaticamente operante in abbinamento alle seguenti tipologie professionali: Carabiniere Guardia doganale/portuale/di finanza/di pubblica sicurezza Polizia Questura Sez. 3 - NORME RELATIVE ALLE GARANZIE ASSISTENZA Le garanzie d Assistenza previste in polizza sono prestate da Allianz S.p.A. tramite la Centrale Operativa di Mondial Service Italia srl, Società di Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampére n. 30, 20131 MILANO - in funzione 2 ore su 2, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale MONDIAL. 3.1 PRESTAZIONI ASSISTENZA ASSISTENZA POST-RICOVERO 1) Disponibilità di attrezzature medico-chirurgiche 2) Controllo a distanza dei parametri medici 3) Invio Infermiere/Infermiera al domicilio ) Invio di una colf, baby sitter, dog sitter od aiuto-spesa al domicilio ALLIANZ RSM PLUS 5) Clausola raddoppio massimali ASSISTENZA POST-RICOVERO Le seguenti garanzie operano in seguito all avvenuto ricovero dell Assicurato, causato da infortunio o malattia, presso un pronto soccorso, day hospital o clinica ospedaliera fino ad un massimo di 30 giorni continuativi e non frazionabili dalla data di sua dimissione. La tipologia, l articolazione e la durata dell erogazione all Assicurato delle prestazioni previste avverrà a giudizio della guardia medica di MONDIAL in riferimento alle sue condizioni di salute. Le prestazioni potranno essere erogate dopo due giorni lavorativi dalla richiesta dell Assicurato e comunque dalla ricezione da parte della Guardia Medica di MONDIAL della documentazione medica di dimissione. Le prestazioni non potranno esser richieste più di una volta, per anno assicurativo, se riferite alla stessa patologia od evento. 1) Disponibilità di attrezzature medico-chirurgiche Qualora le condizioni di salute dell Assicurato lo rendano necessario, la Guardia Medica di MONDIAL metterà a sua disposizione in comodato d uso e secondo necessità: delle stampelle, una sedia a rotelle, un letto ortopedico, e/o un materasso antidecubito. La prestazione è totalmente a carico di MONDIAL. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e/o fornire tale/i aiuti, MONDIAL provvederà a rimborsare l Assicurato delle relative spese sino ad un massimo di 350,00 per evento, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale. Validità territoriale: Italia. 2) Controllo a distanza dei parametri medici Qualora le condizioni di salute dell Assicurato lo rendano necessario, la Guardia Medica di MONDIAL metterà a sua disposizione in comodato d uso le apparecchiature elettromedicali idonee al monitoraggio telefonico a distanza dei seguenti parametri vitali: battito e frequenza cardiaca, pressione sanguigna, saturazione ossigeno e peso corporeo. Qualora venisse riscontrata la necessità di un intervento medico domiciliare durante l azione di controllo delle condizioni di salute o di monitoraggio dei parametri vitali, la Guardia Medica organizzerà tale intervento inviando sul posto in breve tempo un proprio medico od in alternativa un ambulanza per trasporto dell Assicurato al più vicino pronto soccorso preavvertendolo e fornendo ogni informazione utile per l immediata presa in carico della patologia. I costi di questa garanzia sono totalmente a carico di MONDIAL. Validità territoriale: Italia. 3) Invio di un Infermiere al domicilio Quando l'assicurato in seguito a ricovero ospedaliero per malattia superiore a giorni o ad infortunio necessita di assistenza infermieristica entro i primi 30 giorni successivi alla sua dimissione, MONDIAL provvede ad inviare un infermiere al domicilio dell'assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un massimo di 250,00 per evento. Tale massimale si Pagina 9 di 12

conviene elevato a 500,00 in caso di ricovero superiore a 10 giorni. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire tale aiuto, MONDIAL provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'assicurato, in conformità al massimale suindicato, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale. Validità territoriale: Italia. ) Invio di una colf, baby sitter, dog sitter od aiuto-spesa al domicilio Quando l'assicurato, in seguito a ricovero ospedaliero per malattia superiore a giorni o ad infortunio, sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attività quotidiane e necessiti di un aiuto domestico durante il periodo di ricovero e comunque non oltre i primi 30 giorni successivi alla dimissione, MONDIAL provvede ad inviargli a domicilio una colf, baby sitter, dog sitter od aiuto-spesa secondo necessità, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un massimo complessivo di 250,00 per evento. Tale massimale si conviene elevato a 500,00 in caso di ricovero superiore a 10 giorni. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire tale/i aiuti, MONDIAL provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'assicurato, in conformità al massimale suindicato, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale. Validità territoriale: Italia. ALLIANZ RSM PLUS 5) Clausola raddoppio massimali Si conviene raddoppiare i massimali previsti per le garanzie della Sezione Assistenza di questa polizza nel caso l Assicurato fosse già titolare di analoghe coperture assicurative in quanto presenti su altre polizze da questi sottoscritte con ALLIANZ in corso di validità al momento della sua richiesta. DELIMITAZIONI E PRECISAZIONI RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI 1. L'utente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento. 2. Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza: dall'esercizio di alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai; di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; di dolo dell'assicurato; di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche. da malattie che siano l espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e già note in quel momento all Assicurato; di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali; patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali; di suicidio o tentativo di suicidio; Sono inoltre escluse: le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l intervento di assistenza. 3. Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, MONDIAL non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.. Ogni diritto dell'utente nei confronti di MONDIAL derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso. 5. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1910 del Codice Civile, all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad MONDIAL nel termine di tre giorni a pena di decadenza. 6. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile. Pagina 10 di 12

Sez. - NORME RELATIVE AI SINISTRI SINISTRI DA RICOVERO.1 - OBBLIGHI In caso di Sinistro, il Contraente, l Assicurato o chi per lui, deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 15 giorni dalla data in cui è entrato in possesso della documentazione sanitaria relativa al Ricovero. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, ai sensi dell art. 1915 del Codice Civile. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato..2 - ANTICIPO DELL INDENNIZZO In caso di Ricovero rientrante nella garanzia prestata che comporti una degenza continuativa superiore a 15 giorni, è data facoltà all Assicurato, nella previsione che il Ricovero si prolunghi, di richiedere alla Società l Indennità maturata e spettantegli per i primi 15 giorni di Ricovero. Quanto sopra potrà essere ripetuto di 15 giorni in 15 giorni. A ciascuna richiesta di anticipo di Indennizzo, dovrà essere allegato un attestato di degenza in atto, rilasciato dalla Struttura sanitaria, riportante anche la motivazione del Ricovero..3 VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un Perito da questa incaricato - con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominare con apposito atto. Resta sin d ora inteso che la città sede di svolgimento dell arbitrato sarà quella sede dell Istituto di medicina legale più vicina all Assicurato.. DETERMINAZIONE DEL DANNO La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all Assicurato a termini del contratto, su presentazione in originale di regolare attestato di degenza in Struttura sanitaria, debitamente sottoscritto, o di altra documentazione che comprovi la durata del Ricovero. L Indennità pattuita verrà corrisposta a partire dal primo giorno di Ricovero. In caso di Ricovero che comporti una degenza continuativa superiore a 30 giorni, la Società riconoscerà l Indennità giornaliera prescelta raddoppiata a partire dal 31 giorno di Ricovero, ferma la disponibilità assicurativa annua indicata in Polizza. Il giorno di dimissione, indipendentemente dall ora in cui la medesima si è verificata, non verrà conteggiato non essendosi verificato il pernottamento..5 PAGAMENTO DELL INDENNITA Il pagamento dell Indennità viene effettuato a cura ultimata. Per i ricoveri avvenuti all estero il pagamento sarà effettuato in Italia in Euro. SINISTRI ASSISTENZA.6 NORME RELATIVE AI SINISTRI ASSISTENZA Per permettere l'intervento immediato di MONDIAL l'assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite: Telefono 02 266 09 11 Linea verde 800 58 800 indicando con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero della propria polizza; indirizzo e luogo da cui si chiama; eventuale recapito telefonico. La richiesta di rimborso delle spese sostenute, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance Italia S.p.A., dovrà essere inoltrata corredata dal proprio codice fiscale ed i documenti giustificativi in originale a: MONDIAL Assistance Italia s.p.a. Via Ampére, 30 20131 MILANO (MI) Pagina 11 di 12

N.B.: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON saranno rimborsate. Inoltre l'assicurato dovrà: farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo; comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI, CAB, CIN e Q. Pagina 12 di 12